Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22613 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 22613 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/08/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2298/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 2894/2020 depositata il 10/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del P.G. il quale ha concluso, come da memoria in atti, per il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, per parte ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE.T.R. della Campania con la sentenza n. 2894/2/2020, depositata in data 16 giugno 2020, rigettava l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE confermando la sentenza n. 3275/02/2018 emessa dalla RAGIONE_SOCIALE.T.P. di RAGIONE_SOCIALE che aveva rigettato l’impugnazione proposta da parte contribuente avverso l’avviso di accertamento IMU per l’anno 2014 emesso dal Comune RAGIONE_SOCIALE Contursi Terme.
1.1. I giudici di appello, nel confermare quanto accertato dai primi giudici e richiamato un precedente inter-partes prodotto in atti, osservavano che il RAGIONE_SOCIALE non aveva diritto all’esenzione IMU, ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 504/1992, in quanto non aveva fornito prova idonea dell’utilizzo a fini meramente istituzionali degli immobili di sua proprietà oggetto di accertamento.
Contro detta sentenza il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati con successiva memoria.
L’Ente impositore ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7, comma 1, lett. a), d.lgs.
31.12.1992 n. 504, dell’art. 13, comma 3, d.l. 201/2011, dell’ art. 132, quarto comma, cod. proc. civ., dell’ art. 118 disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 10, comma 5, legge n. 7 agosto 1997, n. 266, dell’art. 32 legge 14 maggio 1981, n. 219/81 nonchè artt. 1 e ss. Regolamento Regione Campania 24 febbraio 2005, n. 2, lamentando che la C.T.R., con motivazione meramente apparente ed in palese violazione delle predette disposizioni e dei principi ad esse sottesi, aveva finito per recepire acriticamente in modo implicito o per relationem le affermazioni del primo giudice e disatteso le specifiche censure di cui all’atto di appello, non tenendo conto che era stata fornita la prova del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi dell’esenzione IMU ex art. 7 cit., omettendo, pure, di pronun ziarsi rispetto alle censura reiterata in sede di appello inerente l’erronea determinazione della base imponibile dell’imposta accertata.
Con il secondo motivo il RAGIONE_SOCIALE ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. a) comma 2 n. 4 e 61, d.lgs. n. 546/92 in relazione all’art. 132, quarto comma, cod. proc. civ., dell’ art. 118 disp. att. cod. proc. civ., motivazione omessa e/o apparente e/o incomprensibile in ordine alle ragioni poste a fondamento della decisione del giudice di merito che, difatti, aveva rigettato il ricorso con un generico rinvio ad una non meglio specificata sentenza di altra sezione della C.T.R..
Osserva questa Corte che il primo motivo è fondato, rimanendo assorbito il secondo.
3.1. Va premesso che secondo la giurisprudenza di questa Corte l’esenzione di cui al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, c. 1, lett. a), presuppone l’utilizzo diretto da parte dell’Ente che soggettivamente usufruisce della esenzione e, dunque, che l’immobile deve essere adibito ad un compito istituzionale riferibile, in via diretta ed immediata, allo stesso ente che lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale e che sarebbe perciò soggetto passivo dell’imposta
ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992 (v. ex plurimis , Cass., 9 gennaio 2004, n. 142, Cass., 23 luglio 2019, n. 19773; Cass., 20 luglio 2016, n. 14912; Cass., 20 maggio 2016, n. 10483; Cass., 17 luglio 2015, n. 15025; Cass., 24 ottobre 2005, n. 20577; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571).
3.2. In termini generali, -e sempre con riferimento all’esenzione di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a), il cui contenuto è stato però riproposto dal d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 8 («Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali») -la Corte ha altresì statuito che l’esenzione in discorso non può essere riferita allo svolgimento di attività imprenditoriale in quanto non si può identificare il concetto di «finalità istituzionali», che sono proprie dell’ente locale e che costituiscono la ragione d’essere dello stesso, con quello di «servizi pubblici», che, invece, non rientrano tra i compiti istituzionali e possono essere svolti anche tramite altri soggetti, come le aziende municipalizzate od altri enti o società, ne consegue che detti soggetti, svolgendo attività commerciali, non hanno ragione di godere dell’esenzione (Cass., 7 dicembre 2022, n. 36028; Cass., 25 febbraio 2020, n. 4997; Cass., 3 dicembre 2010, n. 24593).
3.3. Orbene nel caso in esame, a fronte dello specifico motivo di appello del RAGIONE_SOCIALE che aveva dedotto la sussistenza del proprio diritto all’esenzione dal pagamento dell’IMU in ragione della sussistenza dei requisiti di soggettivi ed oggettivi di legge, trattandosi, appunto di RAGIONE_SOCIALE, composto da tre comuni ed una provincia che operava esclusivamente per fini istituzionali, la motivazione della sentenza è da ritenere meramente apparente non avendo, in primo luogo, esaminato in alcun modo lo specifico motivo
di appello circa il diritto del RAGIONE_SOCIALE all’esenzione come è dato evincere dal tenore letterale della sentenza impugnata ove si legge testualmente «… i primi Giudici hanno correttamente valutato la non spettanza dell’esenzione ai fini ICI-IMU del RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art.7 d.lgs. 504 del 1992, poiché l’ente in questione non ha fornito idonea prova di utilizzo a fini meramente istituzionali degli immobili di sua proprietà. Il Comune ha, in sede di discussione, prodotto sentenza di rigetto di altra sezione sulla stessa materia, che si ritiene potersi condividere. Le spese…. ».
3.4. Invero in tema di processo tributario è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell’illustrazione delle censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame. (vedi Sez. 5 – , Sentenza n. 24452 del 05/10/2018, Rv. 650527 -01 nonché in senso conforme Sez. 5 – , Sentenza n. 9830 del 11/04/2024, Rv. 670874 – 01).
3.5. Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) hanno interpretato la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo
della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione”.
3.6. Come successivamente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 22232 del 2016), “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”.
Tale eccepita nullità, sotto il profilo della motivazione omessa, si è verificata nella fattispecie in esame in quanto, nonostante parte appellante avesse formulato specifiche censure quanto alla sussistenza del diritto all’esenzione la motivazione della sentenza impug nata non consente di comprendere quale sia stata l’effettiva ratio decidendi alla luce ed in relazione alla specifiche caratteristiche ed all’utilizzo delle aree oggetto di causa, pur a fronte delle analitiche contestazioni mosse dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 3275/02/2018 emessa dalla C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE.
5.1. Nel caso in esame nella pronuncia resa in appello non è dato desumere alcun riferimento in ordine ai beni dei quali si trattava, della loro destinazione funzionale e del loro effettivo impiego e del resto lo stesso rinvio per relationem alla pronuncia di primo risulta incongruo atteso il contenuto assai scarno e carente di detta prima pronuncia in relazione ai cennati profili.
5.2. Né è stata in alcun modo esaminata la specifica censura, reiterata in sede di appello, inerente all’erronea determinazione della base imponibile dell’imposta accertata.
Conseguentemente, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che dovrà procedere anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in data