Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30350 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30350 Anno 2025
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21207/2024 R.G. proposto da :
ISTITUTO DELLE SUORE DEL SACRO CUORE DI RAGUSA, con l’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamRAGIONE_SOCIALE all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrRAGIONE_SOCIALE–
contro
ROMA CAPITALE – RAGIONE_SOCIALE, con RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrRAGIONE_SOCIALE–
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n. 1301/2024 depositata il 23/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ritualmRAGIONE_SOCIALE notificato e depositato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, l’RAGIONE_SOCIALE ha impugnato l’avviso di accertamento n. 5870, notificato in data 27 novembre 2019, relativo all’Imposta Unica Comunale (IUC) -IMU per l’anno 2014 , con il quale era stato richiesto il pagamento di € 110.028,50 oltre sanzioni e interessi -per omesso versamento ed omessa dichiarazione IMU, relativamRAGIONE_SOCIALE ai seguenti immobili siti in Roma: 1) INDIRIZZO 1714-1716A; 2) INDIRIZZO; 3) INDIRIZZO; 4) INDIRIZZO P. T-Sl.
La CTP ha accolto parzialmRAGIONE_SOCIALE il ricorso, con la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 7207/2021 depositata in data 15 giugno 2021.
In particolare, è stato accolto il ricorso limitatamRAGIONE_SOCIALE all’immobile di INDIRIZZO, riconoscendone la natura conventuale e quindi idonea all’esenzione. Per l’immobile di INDIRIZZO, è stata confermata la legittimità RAGIONE_SOCIALEa ripresa fiscale, poiché l’RAGIONE_SOCIALE non ne aveva la piena proprietà nel periodo rilevante. RelativamRAGIONE_SOCIALE all’immobile di INDIRIZZO, sede di una scuola paritaria, è stata negata l’esenzione per mancata prova del rispetto dei requisiti di cui all’art. 4, comma 3, lett. a) e b) de l D.M. n. 200/2012. Infine, per l’immobile di INDIRIZZO, è stata esclusa la natura non commerciale RAGIONE_SOCIALE‘attività assistenziale per carenza di documentazione e corrispettivi non simbolici.
Roma Capitale ha interposto ricorso in appello.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha emesso la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 1301/2024 , depositata in data 23 febbraio 2024, con la quale ha sostanzialmRAGIONE_SOCIALE confermato la decisione di prime
cure. Nello specifico, la Corte ha valutato la destinazione dei singoli immobili in rapporto ai requisiti per l’esenzione IMU, i quali richiedono l’uso esclusivo per finalità non lucrative e lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività con modalità non commerciali. Su tale fondamento, ha confermato l’esenzione solo per gli immobili di INDIRIZZO e 1716, riconoscendone l’utilizzo come casa generalizia e noviziato. Per quanto riguarda l’immobile di INDIRIZZO, ha ritenuto corretta l’imposizione IMU, in quanto ris ultava nella piena proprietà RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nel periodo rilevante. In merito all’immobile di INDIRIZZO, destinato a scuola paritaria, la Corte ha escluso l’esenzione rilevando l’assenza RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALEa natura non commerciale RAGIONE_SOCIALE‘attività e RAGIONE_SOCIALEa gar anzia di non discriminazione nell’ammissione degli alunni. Anche per l’immobile di INDIRIZZO è stata negata l’esenzione, non essendo stata fornita adeguata documentazione a dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa non commercialità del servizio assistenziale. Inoltre, è emersa la mancata presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione IMU preventiva richiesta dall’art. 5 del D.M. 26 giugno 2014.
Avverso la suddetta sRAGIONE_SOCIALEnza di gravame l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito con controricorso Roma Capitale.
È stata formulata PDA sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa inammissibilità per manifesta infondatezza ex art. 360 bis c.p.c., in ragione RAGIONE_SOCIALEa consolidata giurisprudenza contraria, atteso che, per ottenere l’esenzione, è necessaria la dimostrazione concreta del carattere non commerciale RAGIONE_SOCIALE‘attività scolastica, attraverso prove oggettive e non solo formali. Pur considerando che i parametri del DM 200/2012 non sono vincolanti, ma solo indicativi, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrRAGIONE_SOCIALE ha basato la propria prova proprio su tali parametri, sostenendo di aver applicato rette inferiori a quelle ministeriali. Si è però rilevato, nella PDA, che le rette, pur inferiori, non fossero simboliche e non dimostrassero la natura non commerciale RAGIONE_SOCIALE‘attività, escludendo così il diritto all’esenzione.
La parte ricorrRAGIONE_SOCIALE ha chiesto la discussione RAGIONE_SOCIALEa causa.
SuccessivamRAGIONE_SOCIALE la parte ricorrRAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE religioso ha dedotto la v iolazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del D.M. n. 200 del 19 novembre 2012, RAGIONE_SOCIALE‘art. 91bis D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver il giudice di appello riconosciuto l’esenzione IMU relativa all’immobile di INDIRIZZO, sede di una scuola paritaria, gestita dall’RAGIONE_SOCIALE. Secondo il ricorrRAGIONE_SOCIALE, la Corte si sarebbe limitata a valutare il rispetto del D.M. n. 200/2012, senza considerare che tale decreto non ha valore vincolante né forza di legge. La censura principale è che i giudici avrebbero dovuto valutare l’assenza di finalità lucrative nell’attività svolta, evidenziata dalla documentazione prodotta, che dimostra l ‘applicazione di rette inferiori alla metà dei costi medi ministeriali. Pertanto, il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘esenzione IMU sarebbe illegittimo, in quanto l’attività scolastica risulta, a detta RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, non commerciale.
Il motivo è infondato.
Il ricorso -basato su un unico motivo di violazione di legge e concernRAGIONE_SOCIALE avviso di accertamento IMU 2014, oggi contestato con riguardo al solo immobile di INDIRIZZO, adibito a scuola paritaria – risulta inammissibile per manifesta infondatezza, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 bis c.p.c., come evidenziato nella proposta di definizione anticipata.
Vi è invero un evidRAGIONE_SOCIALE contrasto con orientamenti consolidati di legittimità in materia in ordine ai seguenti fondamentali profili, come richiesti da giurisprudenza consolidata per poter fruire del beneficio RAGIONE_SOCIALE‘esenzione:
la necessaria compresenza, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esenzione Ici invocata ex art. 7 co. 1^ lett.I d.lvo 504/92 (valevole anche per la disciplina Imu) di un requisito soggettivo (qui non in discussione) e di un requisito oggettivo dato dallo svolgimento con modalità non commerciali RAGIONE_SOCIALE‘attività scolastica;
l’accollo del relativo onere probatorio in capo al contribuRAGIONE_SOCIALE che l’esenzione deduca in deroga alla regola di generale contribuzione;
la necessità che questa prova muova da dati, non formali, statutari o comunque aprioristici, bensì dalla dimostrazione RAGIONE_SOCIALE concrete modalità di svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività nel periodo considerato e dei loro effettivi contenuti economici;
l’esigenza che l’attività didattica venga espletata (anche e proprio in ragione dei vincoli UE: decisione 2013/284/UE RAGIONE_SOCIALEa Commissione, del 19 dicembre 2012) a titolo gratuito ovvero a fronte di corrispettivi sostanzialmRAGIONE_SOCIALE simbolici (per la cui nozione si rinvia, in particolare, a Cass.n. 27821/23 e n. 3674/19);
il carattere indicativo e non dirimRAGIONE_SOCIALE dei parametri di cui al DMef 200/12 (che richiama esso stesso il requisito RAGIONE_SOCIALEa simbolicità dei corrispettivi: art. 4 co. 3^ lett.c)), così come del rapporto su di esso instaurabile tra costo medio per studRAGIONE_SOCIALE (CMS) e corrispettivo medio percepito (CM);
la irrilevanza del risultato RAGIONE_SOCIALEa gestione e, in particolare, del fatto che nell’esercizio considerato questa sia stata in perdita (Cass.n. 34311/22).
La decisione RAGIONE_SOCIALEa corte territoriale risulta in linea con l’orientamento interpretativo ormai consolidato e già affermato, tra le stesse parti, con riferimento agli avvisi IMU per gli anni 2012 e 2013 nella sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALEa Cassazione n. 4560 del 16 febbraio 2023.
5.1. Nello specifico, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE religioso non abbia adeguatamRAGIONE_SOCIALE dimostrato la sussistenza del requisito oggettivo di non commercialità,
richiamando -seppur impropriamRAGIONE_SOCIALE -i parametri ministeriali, con particolare riferimento alla mancanza di prova circa il carattere paritario RAGIONE_SOCIALE‘istituto e l’adozione di criteri di accesso non discriminatori.
5.2. Tali parametri, tuttavia, non hanno valore decisivo ai fini RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALEa non commercialità.
Il ricorrRAGIONE_SOCIALE contesta questa valutazione sostenendo che, pur riconoscendo il carattere non vincolante dei criteri ministeriali, la prova del carattere non commerciale RAGIONE_SOCIALE‘attività scolastica sarebbe stata comunque fornita. A tal fine richiama la documentazione depositata, dalla quale emergerebbe che gli importi RAGIONE_SOCIALE rette versate dagli alunni risultano inferiori alla metà dei costi medi per studRAGIONE_SOCIALE indicati dal RAGIONE_SOCIALE. In particolare, vengono citati esempi relativi agli anni 2012 e 2013 (documenti nn. 17 e 18), dai quali risulterebbe che, a fronte di un costo medio ministeriale pari a € 5.278,41 nel 2020 e a € 5.763,17 nel 2014 (documenti nn. 19 e 20), l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe applicato per l’anno scolastico 2019/2020 una retta annua di € 2.500 (documento n . 21), dunque inferiore alla metà rispetto ai dati ministeriali. Secondo la parte ricorrRAGIONE_SOCIALE, questa circostanza, richiamata anche nella sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata RAGIONE_SOCIALEa Corte tributaria laziale, dimostrerebbe -alla luce di quanto precisato dal D.M. 26 giugno 201 4 del RAGIONE_SOCIALE -la sussistenza del requisito economico richiesto dal D.M. n. 200/2012 per qualificare l’attività come svolta in modo non commerciale.
5.3. È evidRAGIONE_SOCIALE però che l’RAGIONE_SOCIALE fonda la prova del requisito oggettivo RAGIONE_SOCIALE‘esenzione su due argomentazioni che risultano insufficienti.
In primo luogo, fa affidamento su parametri ministeriali che -come chiarito anche in relazione alla sRAGIONE_SOCIALEnza Cass. n. 4560/23 -non sono vincolanti e che, nel rapporto con il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, possono al massimo costituire indizi per negare l’e senzione se superati, ma non giustificano da soli la concessione del beneficio se rispettati.
In secondo luogo, l’RAGIONE_SOCIALE invoca la percezione di rette inferiori alla metà dei costi ministeriali come dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa non commercialità, ma tali importi -pur più bassi -non risultano irrisori o simbolici, né tali da escludere una parziale copertura dei costi di gestione.
5.4. Pertanto, secondo i consolidati criteri interpretativi RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, i dati forniti dalla parte non sono idonei a dimostrare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni richieste per l’esenzione, che deve quindi essere negata.
Ne consegue che non sussistono i lamentati vizi e il motivo è infondato.
Il ricorso va conseguRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE rigettato e va invece confermata la proposta di definizione anticipata.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis c.p.c. in combinato disposto con l’art. 96 c.p.c. deve disporsi la condanna per responsabilità aggravata in favore di parte vittoriosa e la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALE ammende di somma compresa tra i 500 ed i 5000 euro. Le stesse sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
In conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presRAGIONE_SOCIALE impugnazione, se dovuto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, com ma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrRAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.880,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Condanna il ricorrRAGIONE_SOCIALE a rifondere a parte controricorrRAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis c.p.c. e 96 terzo comma cpc, un importo pari a euro 3.000,00, complessivamRAGIONE_SOCIALE considerate.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis c.p.c. e 96 quarto comma cpc condanna la parte ricorrRAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 1.500,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art . 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrRAGIONE_SOCIALE principale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dov uto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 14/11/2025.
Il PresidRAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME