Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14002 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14002 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 20/05/2024
IMU -IMPIANTI SPORTIVI -ESENZIONE
sul ricorso iscritto al n. 11455/2021 del ruolo generale, proposto
DA
il RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in INDIRIZZO, in persona del Sindaco pro tempore, NOME COGNOME, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE) dell’Avvocatura comunale, con studio in Roma, alla INDIRIZZO.
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in Fiumicino, alla INDIRIZZO, in persona legale rappresentante pro tempore.
– INTIMATA –
per la cassazione della sentenza n. 3735/2/2020 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 26 novembre 2020, non notificata;
UDITA la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME all’udienza camerale del 9 gennaio 2024.
RILEVATO CHE:
oggetto di controversia è la pretesa di cui all’avviso di accertamento IMU per omessa dichiarazione e versamento del tributo per l’anno 2012 in relazione all’area edificabile in possesso della contribuente;
la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dalla suindicata associazione, assumendo per quanto ora occupa in relazione ai motivi di impugnazione -che la contribuente era in possesso dei requisiti soggettivo e oggettivo per godere dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i ), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, essendo stata provata la natura di ente rientrante tra quelli di cui all’art. 73, comma 1, lett. c ) d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché la destinazione non commerciale dell’immobile, in quanto « la ricorrente ha prodotto il proprio statuto da cui si ricava la preminenza dell’attività di promozione sociale e sportiva svolta a favore del territorio, peraltro riveniente dalla donazione modale con la quale ha ottenuto il possesso dei beni» (così a pagina n. 3 della sentenza impugnata);
Il Comune di Fiumicino proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con ricorso notificato tramite posta elettronica certificata il 4 maggio 2021;
l’RAGIONE_SOCIALE è restata intimata;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di impugnazione il Comune di Fiumicino ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod.
proc. civ., la violazione dell’art. 7, comma 1, lett. i ), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ponendo in rilievo l’erroneità, ai fini del riconoscimento del requisito oggettivo, del mero riferimento allo statuto e alla donazione, siccome concernenti dati solo formali ed utilizzati in violazione dell’interpretazione fornita dalla Corte di cassazione secondo cui ai fini della sussistenza dell’esenzione contemplata dalla predetta norma occorre un accertamento in concreto del tipo di attività svolta nell’immobile oggetto di accertamento;
con la seconda censura il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e «l’omesso esame e omessa motivazione in ordine agli elementi concreti legittimanti l’esenzione -omesso esame delle difese dell’amministrazione» (v. pagina n. 10 del ricorso) , lamentando che la Commissione regionale avesse riconosciuto in modo apodittico il requisito oggettivo in esame, senza specificare la sussistenza dei relativi elementi, appiattendosi sulle tesi dell’associazione, segnalando che altre sentenze della Commissione regionale avevano deciso alla medesima questione, giungendo a conclusioni esattamente opposte a quella della sentenza impugnata, duolendosi, infine, del fatto che il Giudice dell’appello aveva omesso di motivare sul rilievo mosso dall’amministrazione comunale secondo cui l’esenzione in rassegna non sarebbe applicabile alle aree fabbricabili;
il ricorso va accolto nel suo primo motivo per le seguenti ragioni, le quali assumono valore assorbente rispetto all’esame della seconda censura;
l’art. 7, comma 1, lett. i ), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ratione temporis applicabile (anno di imposta 2012) stabiliva che sono esenti dal pagamento dell’imposta « gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c ), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a ), della legge 20 maggio 1985, n. 222»;
5. secondo il costante orientamento di questa Corte:
-« le condizioni dell’esenzione sono cumulative, nel senso che è richiesta la coesistenza, sia del requisito soggettivo riguardante la natura non commerciale dell’ente, sia del requisito oggettivo in forza del quale l’attività svolta nell’immobile deve rientrare tra quelle previste dall’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; deve trattarsi, in particolare, di immobili destinati direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di determinate attività »;
-«dunque, l’esenzione è subordinata alla compresenza di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (art. 87, comma 1, lett. c, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cui il citato art. 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, rinvia), e di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, il cui accertamento deve essere operato in concreto, verificando che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale (Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2012, n. 4502; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2015, n. 14226; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2016, n. 13966, 13967, 13969, 13970 e 13971; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2017, n. 13574; Cass., Sez. 6^-5, 3 giugno 2018, n. 15564; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2019, nn. 10123 e 10124; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34602; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2020, n. 28578; Cass., Sez. 5^, 10 febbraio 2021, nn. 3244, 2345, 3248 e 3249; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2021, n. 16262; Cass., Sez. 5^, 14 settembre 2021, n. 24655 e 24644; Cass., Sez. 5^, 7
novembre 2022, nn. 32742 e 32765; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2022, nn. 36028 e 36032; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2023, n. 4915 e 4917; Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2023, n. 17108)»;
«sotto il profilo della distribuzione degli oneri probatori è stato affermato, ed è un principio del tutto condiviso da questo collegio, che «il contribuente ha l’onere di dimostrare l’esistenza, in concreto, dei requisiti dell’esenzione, mediante la prova che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale» (Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2015, n.6711; Cass., Sez. 6^-5, 16 luglio 2019, n. 19072)» (così, da ultimo, Cass. Sez. T., 20 ottobre 2023, n. 29193 ed anche Cass., Sez. T., 17 ottobre 2023, n. 28756);
va aggiunto, per completezza di analisi, che sul diverso versante della compatibilità della norma in esame con il diritto dell’Unione Europea, «da tempo si è affermato un orientamento di legittimità secondo cui, dovendo tenersi conto della decisione adottata dalla Commissione dell’Unione Europea del 19 dicembre 2012, l’esenzione prevista in favore degli enti non commerciali dall’art. 7, comma 1, lett. i ), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa dell’Unione Europea solo qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica nei termini sopra precisati: cioè, quando l’attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico (Cass., Sez. 5^, 12 febbraio 2019, n. 4066; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2019, n. 10288; Cass., Sez. 6^, 10 settembre 2020, n. 18831; Cass., Se. 5^, 11 febbraio 2021, nn. 3443, 3444 e 3446; Cass., Sez. 6^-5, 13 maggio 2022, n. 15364; Cass., Sez. 5^, 25 settembre 2022, n. 34766; Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2023, n. 4579)» (così, Cass., Sez. T. 17 ottobre 2023, n. 28756);
è incontestata la sussistenza del requisito soggettivo in capo all’associazione, ma va, invece, riconosciuto che la valutazione del Giudice regionale non si è uniformata al predetto, ribadito, principio
di una verifica, in concreto, della destinazione non commerciale del bene, avendo basato l’accertamento sul mero dato cartolare e teorico dell’oggetto statutario dell’associazione e sulla circostanza della provenienza del bene da donazione modale, piuttosto che procedere al necessario accertamento circa la concreta ed effettiva destinazione del bene allo svolgimento di attività non commerciali, perchè resa gratuitamente o dietro corrispettivo del tutto simbolico e cioè di entità talmente irrisoria da non poter porsi in correlazione con il servizio reso (cfr. Cass., Sez. T., 2 ottobre 2023, n. 27821);
per quanto sopra osservato, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in altra composizione, perché proceda ad una nuova valutazione del requisito soggettivo di cui all’art. 7, comma 1, lett. i ), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, secondo i principi sopra indicati, nonchè per regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in altra composizione, anche per regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.