Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20241 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20241 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 22/07/2024
Comune RAGIONE_SOCIALE;
-intimato – avverso la sentenza n. 9494/12/2021, depositata il 27 ottobre 2021, della Commissione tributaria regionale della Sicilia;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16 maggio 2024, dal AVV_NOTAIO.
ICI IMU Accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10610/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante p.t. NOME (cf.: CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (cf.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL);
-ricorrente – contro
Rilevato che:
-con sentenza n. 9494/12/2021, depositata il 27 ottobre 2021, la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l’appello proposto dalla parte, odierna ricorrente, così confermando il decisum di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento (n. 35787), emesso dal Comune di RAGIONE_SOCIALE in relazione all’IMU dovuta dalla contribuente per l’anno 2012 e per il possesso di unità immobiliare censita in catasto al fol. 63, p.lla 1594 (di categoria B1, classe 2);
1.1 -il giudice del gravame ha rilevato che:
-l’unità immobiliare in questione non poteva godere dell’esenzione prevista con riferimento alle unità immobiliari possedute da enti non commerciali in quanto, nella fattispecie, non ricorreva il requisito oggettivo dell’agevolazione non avendo la ricorrente offerto prova dello svolgimento di attività con modalità non commerciali;
andavano, pertanto, condivise le conclusioni cui era pervenuto il giudice del primo grado in quanto, sulla base della documentazione prodotta, risultava che la RAGIONE_SOCIALE aveva esercitato «attività di scuola primaria e secondaria, locazione di beni immobili propri, affittacamere case per vacanza, corsi di formazione professionale, istruzione secondaria di II grado, oltre ad altre attività che non hanno alcun legame con il culto» e le dichiarazioni reddituali presentate davano conto di «centoventicinque certificazioni per prestazione di lavoro dipendente e trentanove per lavoro autonomo; così come per l’IVA, per lo stesso anno, è stato indicato un volume d’affari di € 1.131.765,00#; nel Modello Unico Enti non commerciali, è stato indicato un reddito imponibile di € 68.874,00# »;
-la RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo;
il Comune di RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
Considerato che:
-ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, nn. 3 e 4, assumendo, in sintesi, che il giudice del gravame -nel rilevare l’insussistenza dei presupposti della reclamata esenzione -aveva omesso di pronunciare sui due motivi di gravame con i quali era stata dedotta la nullità dell’atto impositivo per difetto di motivazione, e atteso che le ragioni di insussistenza dei presupposti del l’esenzione era no state esposte (solo) nelle controdeduzioni depositate nel giudizio di primo grado, senza che, dunque, ne risultasse l’articolazione (anche) nell’avviso di accertamento impugn ato, così che il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare la nullità dell’atto impositivo tenuto conto (anche) del divieto di integrazione della relativa motivazione in corso di giudizio;
ne conseguiva, pertanto, la nullità della sentenza pronunciata che non riportava le richieste delle parti e l’esposizione dei motivi del loro rigetto;
-il motivo di ricorso non può trovare accoglimento;
2.1 – alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, deve ritenersi che alla Corte sia consentito di decidere nel merito dell’eccezione di nullità della quale si assume l’omesso esame, alla stessa stregua dei fatti introdotti in giudizio dalle parti e non risultando, per l’appunto, necessario alcun ulteriore accertamento in fatto (Cass., 1 marzo 2019, n. 6145; Cass. Sez. U., 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass., 3 marzo 2011, n. 5139; Cass., 1 febbraio 2010, n. 2313; Cass., 28 luglio 2005, n. 15810; Cass., 23 aprile 2001, n. 5962);
2.2 – in tema di imposta comunale sugli immobili la Corte ha rilevato -secondo principi di diritto di portata generale che, pertanto, sono senz’altro applicabili ad un’imposta (l’IMU) che espone un’omogenea disciplina -che l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’ an ed il quantum dell’imposta; in particolare, il re quisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni ad ducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571);
e si è, altresì, rimarcato che detto onere di motivazione non comporta l’obbligo di indicare anche le ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell’imposta ( Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 24 gennaio 2018, n. 1694; Cass., 11 giugno 2010, n. 14094);
2.3 -con riferimento, poi, al requisito cd. oggettivo necessario ai fini dell’esenzione prevista dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i ) (oggetto di richiamo da parte del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 8) -requisito costituito dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di un’ attività con modalità non commerciali -la
Corte ha statuito che detto requisito va accertato in concreto, e con onere probatorio a carico del contribuente (Cass., 16 luglio 2019, n. 19072; Cass., 8 luglio 2015, n. 14226; Cass., 21 marzo 2012, n. 4502);
2.4 -non sussisteva, pertanto, alcun difetto di motivazione dell’atto impositivo a riguardo dell’oggetto dell’imposizione, e dei relativi criteri di applicazione del tributo, laddove gravava sulla stessa contribuente l’onere di dedurre, e provare, i presupposti della reclamata esenzione;
-le spese del giudizio di legittimità non vanno regolate tra le parti, in difetto di attività difensiva della parte rimasta intimata, mentre nei confronti della ricorrente sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater ).
P.Q.M.
La Corte
-rigetta il ricorso;
-ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 maggio 2024.