Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32675 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32675 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3119/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende ed ai fini del presente giudizio domiciliata digitalmente al suo indirizzo pec:
EMAIL;
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in napoli INDIRIZZO), presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente e ricorrente in via incidentale- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n. 3947/2023 depositata il 22/06/2023; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1. la C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE, con la n. 8832/2021, accoglieva, in parte, il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di rettifica n. 562978 -28, relativo all’omesso pagamento RAGIONE_SOCIALE‘ IMU per l’annualità 2016 per un importo di euro 1.892.384,00, oltre sanzioni ed interessi, per complessivi euro 2.629.344,00 relativamente ad alcune RAGIONE_SOCIALEe complessive 243 unità immobiliari risultanti in possesso di detto RAGIONE_SOCIALE (in specie, in proprietà o uso perpetuo) elencate nel prospetto contenuto nello stesso avviso di rettifica. I primi giudici, nel rigettare le questioni preliminari (relative al difetto di motivazione ed alla violazione del principio de contraddittorio) annullavano la pretesa con riferimento a taluni i cespiti RAGIONE_SOCIALE‘avviso, ad esclusione di quelli indicati al n. 116 (INDIRIZZO) e quelli indicati ai nn. da 36 a 41 e da 184 a 192, nonché quelli indicati ai nn. 79; 114; 115; 117; 118; 171; 172; 174; 181; 182; 248; 249 ovvero quelli detenuti dall’RAGIONE_SOCIALE, e locati (e quindi uti lizzati ‘con modalità commerciale’, oppure occupati da studenti; 2. la Corte di giustizia tributaria di II grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 3947/2023 del 20/4/2023, accoglieva l’appello proposto del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE limitatamente all’ immobile di INDIRIZZO (n. 176 RAGIONE_SOCIALE‘avviso) e per il resto lo rigettava, rigettando, altresì, l’appello incidentale avanzato dall’RAGIONE_SOCIALE
NOME;
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha impugnato la suddetta sentenza, sulla base di sei motivi, con ricorso che risulta notificato in data 22 gennaio 2024 alle ore 16,00;
il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la medesima sentenza, sulla base di sei motivi, con ricorso che risulta notificato in data 22 gennaio 2024 alle ore 21.27;
il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno resistito ai rispettivi ricorsi con controricorso.
CONSIDERATO CHE
RAGIONE_SOCIALE, con il primo motivo di ricorso, ha dedotto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 L. n. 212/2000 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 legge n. 241 /90, nonché del comb. disp. RAGIONE_SOCIALE artt. 9, comma 7, d.lgs. n. 23/2011 e 1, comma 162, legge n. 296/2006 e RAGIONE_SOCIALE‘ art. 5 legge n. 212/2000 non risultando indicate, nell’atto impugnato, le ragioni (presupposti giuridici o di fatto) RAGIONE_SOCIALE presunta diversità oggettiva o soggettiva rispetto al dichiarato, se non una mera ‘differenza’ di IMU rispetto a quella liquidata (e non accertata), senza alcun abbinamento dei pagamenti effettuati, né indicazione dei criteri di calcolo e determinazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta e sanzioni, né la base imponibile, né la misura, né la decorrenza RAGIONE_SOCIALE interessi;
con il secondo motivo ha lamentato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c., nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 111 Cost., comma 6, 132 c.p.c., 36, comma 2, n. 4, e 61 d. lgs. n. 546 del 1992, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art . 118 disp. att. c.p.c., atteso che la sentenza impugnata, in ordine al rigetto del motivo di impugnazione relativo al difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato aveva argomentato in modo del tutto generico ed assiomatico ed obiettivamente incomprensibile;
con il terzo motivo ha dedotto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘artt. 11 e ss. d.lgs. n. 504/92, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 del Regolamento IMU del RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 e 97 RAGIONE_SOCIALE Cost. motivazio ne apparente in violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 111 Cost., comma 6, 132 c.p.c., 36, comma 2,
n. 4, e 61 d.lgs. n. 546 del 1992, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c., assumendo che nel pronunciarsi la CGT di II grado non aveva applicato le norme che individuano l’iter istruttorio che il RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto osservare ai fini RAGIONE_SOCIALE legittima determinazione/liquidazione/accertamento del tributo, né aveva applicato il principio RAGIONE_SOCIALE‘obbligo del contraddittorio alla luce RAGIONE_SOCIALE più recente interpretazione di legittimità;
4. con il quarto motivo ha dedotto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. nullità per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. in relazione all’art. 115 c.p.c. e violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 111 Cost., comma 6, 132 c.p.c., 36, comma 2, n. 4, e 61 D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c., per erroneo apprezzamento ed incongrua valutazione RAGIONE_SOCIALE elementi di prova in atti da parte del Giudice di appello sull’accoglimento del motivo di impugnazione del RAGIONE_SOCIALE sul cespite indicato al sub 176 (centro Congressi) RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE non considerando che la contribuente aveva comprovato il RAGIONE_SOCIALE all’esenzione IMU per tutti gli immobili indicati ai nn. 75, 76, 78, 111, 159, 162, e sub 176 e 177) nonchè da 60 a 63 destinati RAGIONE_SOCIALE svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività istituzionale con modalità ‘non commerciale’;
5. con il quinto motivo ha dedotto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. in relazione all’art. 115 c.p.c. e violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 111 Cost., comma 6, 132 c.p.c., 36, comma 2, n. 4, e 61 d.lgs. n. 546 del 1992, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c. per difetto di motivazione per erroneo apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prova fornita in atti in ordine al cespite riportato nel prospetto sub n.116 (INDIRIZZO) RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE;
6. con il sesto motivo ha dedotto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. in relazione all’art. 115 c.p.c. e violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 111 Cost., comma 6, 132 c.p.c., 36, comma 2, n. 4, e 61 d.lgs. n. 546 del 1992, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c. per difetto di motivazione ed erroneo
apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prova fornita in atti in ordine ai cespiti locati o occupati da studenti su cui l’RAGIONE_SOCIALE aveva regolarmente pagato l’IMU a mezzo compensazione con il credito IMU RAGIONE_SOCIALE precedente dichiarazione di cui era stata fornita prova in giudizio;
il comune di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso – da qualificarsi come ricorso incidentale in quanto successivo a quello di parte contribuente (vedi, per tutte, Cass. n. 36057/2021) -deducendo i seguenti motivi:
7.1. con il primo motivo (indicato sub. B1.) l’ente impositore ha lamentato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di cui agli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 504/1992, RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 2, del d .l. n. 201/2011, con riferimento all’art. 4 del D.M. 25.3.1991. Ha assunto che Commissione Tributaria Regionale, aderendo alla tesi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, aveva erroneamente ritenuto che il ‘possessore’ RAGIONE_SOCIALE immobili in esame, come tale soggetto passivo d’imposta RAGIONE_SOCIALE‘IMU, fosse l’RAGIONE_SOCIALE (ex RAGIONE_SOCIALE.U.RAGIONE_SOCIALE.) e non la RAGIONE_SOCIALE, (come, invece, ritenuto dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE) sebbene fosse pacifico -in quanto non contestato- che quest’ultimo RAGIONE_SOCIALE, rispetto agli immobili in questione, nel 2016 risultasse in parte ‘proprietario’ e in parte titolare del RAGIONE_SOCIALE di ‘uso perpetuo’, come desumibile anche da due elenchi di immobili in atti, basando il proprio convincimento sul disposto di cui all’art. 4 del D.M. 25.3.1991 da cui sarebbe risultato che i beni in questione erano gravati da un RAGIONE_SOCIALE d’uso in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, rispetto a cui l’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe avuto la possibilità di continuare a utilizzarli (a differenza del comodante che, ex art. 1804 c.c., può far ces sare l’uso del comodatario), essendogli stata sottratta, ex lege , la disponibilità di tali immobili. Ha rilevato che, per contro, non era stata fornita la prova, mediante un atto formalmente e sostanzialmente idoneo RAGIONE_SOCIALE scopo, che la RAGIONE_SOCIALE, in forza del persistente proprio RAGIONE_SOCIALE di proprietà o RAGIONE_SOCIALE reale d’uso (solo in parte compresso da un
concorrente RAGIONE_SOCIALE d’uso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, peraltro neppure perfezionato/formalizzato) non poteva ‘utilizzare’ gli immobili de quibus e che, per contro, essendo normativamente previsto l’utilizzo congiunto RAGIONE_SOCIALEe strutture RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in assenza RAGIONE_SOCIALE prevista Convenzione e/o di qualsivoglia atto traslativo del RAGIONE_SOCIALE d’uso (ritualmente formalizzato/trascritto) che, individuando specificatamente alcune strutture, ne avesse trasferito il possesso alla RAGIONE_SOCIALE, la sentenza impugnata era da ritenere errata in punto di corretto accertamento del soggetto passivo d’imposta per gli immobili sopra menzionati;
7.2. con il secondo motivo (indicato sub. B.2.) ha dedotto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.360, primo comma, n. 3 c.p.c. la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs.504/1992 in connessione all’art. 3, comma 1, de l medesimo d.lgs., assumendo che era erronea l’affermazione dei giudici di appello secondo cui, anche a volere ritenere la RAGIONE_SOCIALE possessore (ex art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011 n. 201), andava tenuto conto che trattavasi di immobili destinati RAGIONE_SOCIALE svolgimento con modalità non commerciali di attività didattiche, per i quali spettava l’esenzione di cui all’art. 7, comma l, lett. i), d.lgs. n. 504/92 non avendo i giudici di appello considerato che, in merito alla possibilità di beneficiare RAGIONE_SOCIALE esenzione – ex art 7, comma 1, lett. i), del d lgs. n. 504/1992 – nell’ipotesi di utilizzazione c.d. indiretta dei suindicati immobili, per finalità istituzionali, da parte di altro Ente non commerciale (ossia l’RAGIONE_SOCIALE), la giurisprudenza consolidata RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte si era pronunciata, in via di principio, nel senso di escludere la possibilità di beneficiare di detta esenzione e ciò anche laddove l’utilizzazione indiretta avvenisse per finalità istituzionali e ad opera di enti non commerciali in quanto difetterebbe il requisito di cui alla lett. c), trattandosi di Atenei distinti e fra loro autonomi. Nella specie, dunque, non ricorrendo <> sicchè l’ RAGIONE_SOCIALE non poteva, quindi, beneficiare di tale esenzione;
7.3. con il terzo motivo (indicato sub. C3) ha rilevato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione di norme di RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. 504/1992 in connessione alla corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697, primo comma, cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 115, primo comma, cod. proc. civ. lamentando che i giudici di appello con riferimento agli immobili erroneamente indicati nella sentenza de qua ai nn. 59 a 62, 74, 75, 77, 110, 158, 161, 175, 54, 56 e 57 del prospetto di liquidazione ma che, in effetti, risultavano essere quelli individuati ai nn. 60, 62 e 63, nonché ai nn. 75; 78; 111; 159; 162, 176 -immobili che per la sentenza impugnata erano da ritenere esenti da IMU, beneficiando RAGIONE_SOCIALE‘esenzione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 504/92 in quanto da detenuti dalla RAGIONE_SOCIALE II e destinati RAGIONE_SOCIALE svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività istituzionali i giudici di merito non avevano considerato che gli stessi non erano in realtà utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività meritevoli di esenzione ed, infatti, dalla documentazione versata in atti emergeva che: – gli immobili indicati ai punti da 59 a 62 del prospetto di liquidazione erano utilizzati rispettivamente quali punto ristoro ed RAGIONE_SOCIALEggio del custode del dipartimento di farmacia; – l’immobile al punto 61 era un locale ad uso del dipartimento di farmacia ma per il quale non veniva indicata l’attività svolta.. ; – l’immobile al punto 158 risultava indicato come ingresso di INDIRIZZO; – l’immobile al punto 161 era in uso al centro Musei ma non era specificata la destinazione d’uso RAGIONE_SOCIALEo stesso; l’immobile di INDIRIZZO era in parte destinato a centro congressi (cespite n. 175 del prospetto di liquidazione); per quanto riguarda la sottoposizione a tassazione RAGIONE_SOCIALE immobili adibiti ad uffici amministrativi (INDIRIZZO), l’ immobile era utilizzato
per uffici contabili ed altre attività diverse da quelle didattiche, come si evince dalla documentazione allegata;
7.4. con il quarto motivo (indicato sub. C.4) ha rilevato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione di norme di RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. 504/1992 non avendo i giudici di merito considerato che quanto alle cabine elettriche – immobili di cui ai nn. 55 e 70 -era da ritenere non conforme a RAGIONE_SOCIALE l’individuazione RAGIONE_SOCIALE soggettività passiva in capo all’RAGIONE_SOCIALE atteso che gli artt. 9 e 13 contemplano quali soggetti passivi del tributo il proprietario RAGIONE_SOCIALE‘immobile ovvero il titolare del RAGIONE_SOCIALE di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi o di superficie sull’immobile ma non il titolare del RAGIONE_SOCIALE di servitù con la conseguenza che per gli immobili in questione, soggetti a servitù, l’imposta resta a carico RAGIONE_SOCIALE ricorrente ed in tale senso richiama i principi fissati da Cass.13795/2019);
7.5. con il quinto motivo (indicato sub. C.5.) ha rilevato, ex art.360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione alla violazione o falsa applicazione di norme di RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/1992 in connessione alla corretta applicazi one RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697, c. 1, del c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 115, c. 1, del c.p.c. Ha lamentato che riferimento al cespite sub n. 157 del prospetto di liquidazione, la sentenza impugnata aveva osservato trattarsi di bene concesso a titolo gratuito alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che ivi aveva collocato i propri uffici per l’RAGIONE_SOCIALE, come da delibera RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del demanio del 2011, prodotta non avendo tuttavia i giudici di merito considerato che trattavasi di bene consegnato all’RAGIONE_SOCIALE in uso gratuito e perpetuo e che agli atti non vi era altra documentazione attestante la revoca RAGIONE_SOCIALE‘uso perpetuo nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE;
7.6. con il sesto motivo (indicato sub. D.6) ha rilevato, ex art.360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazione o falsa C5) violazione o falsa
applicazione di norme di RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. 504/1992 in connessione alla corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697, comma 1, del c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 115, comma 1, del c.p.c. non avendo i giudici di merito considerato che per quanto concerneva gli immobili di cui ai nn. 16, 25 e 26 siti in INDIRIZZO, concessi in uso alla RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.O, non era stato provato che su tali tre immobili la RAGIONE_SOCIALE II aveva trasferito un RAGIONE_SOCIALE reale alla RAGIONE_SOCIALE.O.U. sicchè la disponibilità di detti i mmobili da parte RAGIONE_SOCIALE‘A.O.U. non era giuridicamente qualificabile come una RAGIONE_SOCIALEe fattispecie tassativamente previste dall’art. 3 del d.lgs. n. 504/1992;
7.7. l’ente ricorrente ha chiesto, infine, riformare il capo RAGIONE_SOCIALE sentenza relativo alla condanna del RAGIONE_SOCIALE alle spese del doppio grado di giudizio e ciò, in quanto tale statuizione (non aveva tenuto conto che sia in 1° che in 2° grado, per quanto suesposto, vi era stato un accoglimento solo parziale del ricorso e RAGIONE_SOCIALE‘appello di controparte;
8. in via preliminare e generale vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità dei rispettivi ricorsi, formulate da entrambe le parti, dovendosi osservare che, diversamente da quanto vorrebbe sostenersi nelle rispettive difese, non si tratta, di motivi in toto inammissibili, perché i prospettati errori logico-giuridici non implicano affatto, sempre e comunque, la rivisitazione nella presente sede di legittimità di aspetti fattuali, quanto, prevalentemente, profili di stretta rilevanza tecnico-giuridica; inoltre, non può fondatamente sostenersi che essi siano sempre carenti del requisito di specificità ed autosufficienza, dal momento che , per lo più, proprio la natura prettamente giuridica RAGIONE_SOCIALEe doglianze in essi trasversalmente contenuta esclude che la loro illustrazione richiedesse (sempre) l’inserimento, la trascrizione o lo specifico richiamo di elementi diversi rispetto a quelli indicati e richiamati ed ulteriori dalla normativa asseritamente violata in rapporto alle domande ed
eccezioni di parte (il cui atteggiarsi nel corso dei vari gradi del processo risulta, per lo più, pacifico tra le parti);
osserva questa Corte che i primi due motivi del ricorso principale -i quali possono essere esaminati in quanto fra loro connessi -sono in parte infondati ed in parte inammissibili;
9.1. deve certamente escludersi la sussistenza di una motivazione apparente in quanto rispetto a tutte le questioni poste nel giudizio di appello e in questa sede reiterate i giudici di appello.
Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975). Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘motivazione apparente’, RAGIONE_SOCIALErquando la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184).
Nel nuovo testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione che non può pertanto sopravvivere neppure se denunciato ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c., come avvenuto nel caso di specie.
Nel caso in esame, dunque, il decisum raggiunge la soglia del minimo costituzionale, avendo i giudici di appello argomentato circa la sussistenza di una adeguata motivazione RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo ed alla determinatezza dei criteri di calcolo RAGIONE_SOCIALE interessi.
Trattasi, quindi, di censura che costituiscono mera riproposizione RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di nullità del provvedimento impositivo motivatamente disattesa dai giudici di appello e, peraltro, la parte non mette la Corte nella condizione di ripercorrere il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento impugnato nei suoi tratti contenutistici essenziali.
La censura è, dunque, sotto tale profilo, anche inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c. dovendosi in questa sede dare seguito al principio di RAGIONE_SOCIALE secondo il quale in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento -il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e RAGIONE_SOCIALEe ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto stesso – è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi RAGIONE_SOCIALE motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo (cfr. Cass. nn. 16147/2017, 2928/2015, 8312/2013). Tale condizione di ammissibilità del mezzo non è stata concretizzata dalla ricorrente nella sua formulazione, non essendo stata affatto riportata, quanto meno per estra tto e nei punti rilevanti, la motivazione RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo impugnato sia in relazione ai presupposti impositivi sia
con riferimento al quantum debeatur ed ai chiesti interessi la cui motivazione, a dire RAGIONE_SOCIALE contribuente, sarebbe non comprensibile; 10. il terzo motivo è privo di fondamento alcuno dovendosi osservare da un lato che l’RAGIONE_SOCIALE non specifica l’esatto contenuto RAGIONE_SOCIALE disposizione regolamentare che sarebbe stata violata e, per altro verso, che nel caso in esame non sussisteva un RAGIONE_SOCIALE al contraddittorio preventivo.
Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’obbligo generale di contraddittorio preventivo esiste unicamente per i c.d. ‘tributi armonizzati’, mentre per i c.d. ‘tributi non armonizzati’ occorre una specifica previsione normativa (tra le tante: Cass., Sez. Un., 9 dicembre 2015, n. 24823; Cass., Sez. VI/V, 31 maggio 2016, nn. 11283, 11284, 11285 e 11286; Cass., Sez. V, 15 marzo 2017, nn. 6757 e 6758; Cass., Sez. VI/V, 7 ottobre 2020, nn. 21616 e 21618; Cass., Sez. V, 1° dicembre 2020, n. 27382; Cass., Sez. V, 16 dicembre 2021, n. 40482; Cass., Sez. V, 21 dicembre 2021, nn. 41041, 41106, 41110, 41116 e 41119; Cass., Sez. V, 10 gennaio 2022, n. 366; Cass., Sez. V, 23 maggio 2022, n. 16481). Per i tributi (“non armonizzati”, come l’IRPEF, l’IRAP, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, i tributi locali), l’obbligo RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorio nel corso del procedimento non sussiste per gli accertamenti c.d. ‘a tavolino’, per cui non si pone la questi one di un’eventuale inosservanza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, RAGIONE_SOCIALE legge 27 luglio 2000, n. 212. Quindi, in via generale, solo nell’ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività, è già stata operata dal legislatore una valutazione ex ante in merito al rispetto del contraddittorio, attraverso la comminatoria di nullità RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo nel caso di violazione del termine dilatorio di sessanta giorni per consentire al contribuente l’interlocuzione con l’amministrazione finanziaria con decorrenza dalla conclusione RAGIONE_SOCIALEe operazioni di controllo. La Corte costituzionale, pur rilevando che
«[…] la mancata generalizzazione del contraddittorio preventivo con il contribuente, fin qui limitato a specifiche e ben tipizzate fattispecie, risulta ormai distonica rispetto all’evoluzione del sistema tributario, avvenuta sia a livello normativo che giurisprudenziale», ha, nondimeno, osservato che «[…] dalla pluralità dei moduli procedimentali legislativamente previsti e dal loro ambito applicativo, emerge con evidenza la varietà e la frammentarietà RAGIONE_SOCIALEe norme che disciplinano l’istituto e la difficoltà di assumere una di esse a moRAGIONE_SOCIALEo generale […]» (così Corte Cost., 21 marzo 2023, n. 47), precisando, quindi, che: «Il principio enunciato dall’art. 12, comma 7, statuto contribuente -la partecipazione procedimentale del contribuente -ancorché esprima una esigenza di carattere costituzionale, non può essere esteso in via generale tramite una sentenza di questa Corte; comunque la soluzione proposta dal rimettente potrebbe creare disfunzioni nel sistema tributario, imponendo un’unica tipologia partecipativ a per tutti gli accertamenti, anche ‘a tavolino’», per poi desumerne che: «Di fronte alla molteplicità di strutture e di forme che il contraddittorio endoprocedimentale ha assunto e può assumere in ambito tributario, spetta al legislatore, nel rispetto dei principi costituzionali evidenziati, il compito di adeguare il RAGIONE_SOCIALE vigente, scegliendo tra diverse possibili opzioni che tengano conto e bilancino i differenti interessi in gioco, in particolare assegnando adeguato rilievo al contraddittorio con i contribuenti» (Corte Cost., 21 marzo 2023, n. 47). Nella specie, quindi, esulandosi dal campo dei c.d. ‘tributi armonizzati’ ed essendo stato l’accertamento svolto ‘a tavolino’, in assenza di una specifica previsione RAGIONE_SOCIALE disciplina nazionale e regionale, non può affermarsi l’esistenza di un obbligo di co ntraddittorio preventivo, la cui mancanza possa invalidare l’atto impositivo (cfr. su tali principi, tra le tante, Cass. Sez. T. 3 maggio 2023, n. 11518);
11. il quarto motivo è inammissibile. Tale motivo che, come anticipato, espone una censura di violazione e falsa applicazione di legge tende, in effetti, a rimettere in discussione un accertamento in fatto senza considerare, però, che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, RAGIONE_SOCIALE fattispecie astratta recata da una norma di legge (e implica necessariamente un problema interpretativo RAGIONE_SOCIALE stessa) laddove l’allegazione di un’erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALEe risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione RAGIONE_SOCIALE norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito che è sottoposta al sindacato di legittimità nei limiti delin eati (ora) dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; difatti, il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa RAGIONE_SOCIALE‘erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALE‘astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge in ragione RAGIONE_SOCIALE carente o contraddittoria ricostruzione RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze di causa (v. Cass., 27 luglio 2023, n. 22938; Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., 11 gennaio 2016, n. 195; Cass., 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass., 11 agosto 2004, n. 15499). Il difetto di motivazione è ora censurabile ex n. 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., mentre non è ammissibile la censura di erroneo apprezzamento ed incongrua valutazione RAGIONE_SOCIALE elementi di prova in atti da parte del Giudice di appello sull’accoglimento del motivo di appello del RAGIONE_SOCIALE sul cespite indicato al sub 176 (centro Congressi) de ll”RAGIONE_SOCIALE, così come sugli altri cespiti;
12. analoghe considerazioni valgono per il quinto ed il sesto motivo in quanto si denunzia una asserita violazione di legge, lamentandosi in effetti, in modo inammissibile, un difetto di motivazione per
erroneo apprezzamento RAGIONE_SOCIALE elementi di prova ovvero dei dati fattuali;
il ricorso incidentale può trovare parziale accoglimento;
il primo ed il secondo motivo – i quali possono essere esaminati congiuntamente in quanto fra loro connessi -sono privi di fondamento;
14.1. va premesso, sotto il profilo normativo, che la legge n. 245/1990 – Norme sul piano triennale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e per l’attuazione del piano quadriennale RAGIONE_SOCIALE-1990 -ha così stabilito: art. 7. ‘1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 4 e 6 si applicano anche al piano quadriennale di RAGIONE_SOCIALE1990, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale RAGIONE_SOCIALE Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 1989. 2. Per le finalità di cui al comma 1, sono istituite ed attivate, con modifica statutaria, tutte le nuove strutture espressamente previste dal piano di cui al comma 1. Il RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE di magistero presso l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, sono istituiti con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10. 3. Le RAGIONE_SOCIALE possono indicare, con delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione per quanto concerne le risorse necessarie, le priorità nell’attivazione RAGIONE_SOCIALEe strutture e dei corsi previsti nel piano di cui al comma 1.4. Per la costituzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con corsi attivati alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo e previste dal piano predetto quali strutture decentrate da altre RAGIONE_SOCIALE si applicano, nel caso in cui alle stesse non siano assegnati almeno cinque professori di ruolo di cui tre di prima fascia, le disposizioni di cui al comma 6 RAGIONE_SOCIALE‘art. 2’. Il successivo art. 10 (Istituzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), a sua volta, ha sta bilito: ‘1. È istituita, nell’area metropolitana di RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE. Essa è compresa fra quelle previste dall’art. 1, secondo comma, n. 1), del testo unico RAGIONE_SOCIALEe leggi
sull’istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Con decreto del Ministro, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE presente legge, su parere conforme RAGIONE_SOCIALEe competenti commissioni parlamentari, sono dettate le disposizioni per disciplinare, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, la costituzione RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE e l’attivazione dei relativi corsi di laurea nonchè le modalità attuative RAGIONE_SOCIALEe previsioni del piano quadriennale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE-1990, ivi compreso lo scorporo dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE I RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ed il passaggio RAGIONE_SOCIALE stessa alla II RAGIONE_SOCIALE, con le relative dotazioni organiche, scientifiche, didattiche e strumentali. Il decreto deve comunque prevedere che l’istituzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avvenga contestualmente alla costituzione di più RAGIONE_SOCIALE.’
In forza del successivo D.M. 25/09/1991 è stata previsto, all’art. 4, che: ‘ La RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE con i relativi corsi di laurea è istituita a decorrere dall’anno accademico 1992-1993 scorporando dall’RAGIONE_SOCIALE” la prima RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con tutte le relative dotazioni organiche, scientifiche, didattiche e strumentali. La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo all’RAGIONE_SOCIALE” relativi al funzionamento RAGIONE_SOCIALE prima RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in atto alla data di inizio RAGIONE_SOCIALE‘anno accademico 1992-93. Fino all’apprestamento RAGIONE_SOCIALEe strutture da adibire a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima funzionerà nelle strutture attualmente utilizzate dalla prima RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE“. Con apposita convenzione le due RAGIONE_SOCIALE disciplinano i reciproci rapporti in ordine alla gestione RAGIONE_SOCIALEe strutture utilizzate congiuntamente dalle due RAGIONE_SOCIALE‘;
14.2. orbene ancorché difetti, RAGIONE_SOCIALE stato RAGIONE_SOCIALE atti, la prova di uno specifico titolo avente natura costitutiva di un RAGIONE_SOCIALE reale
(concessione «in gratuito e perpetuo uso») in favore RAGIONE_SOCIALE‘ex S.U.N., non può dubitarsi RAGIONE_SOCIALE correttezza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE C.T.R., anch’essa oggetto di censura;
14.3. invero questa Corte ha avuto modo di chiarire che, a certe e determinate condizioni, l’utilizzazione indiretta del bene può consentire il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘esenzione in oggetto precisando, sia pure in relazione ad altra agevolazione, ma sulla scorta di un principio avente carattere generale, che «In tema di imposta comunale sugli immobili, l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 spetta non soltanto se l’immobile è direttamente utilizzato dall’ente possessore (nella specie, una fondazione di religione e di culto) per lo svolgimento di compiti istituzionali, ma anche se il bene, concesso in comodato gratuito, sia utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del concedente (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25508 del 18/12/2015; richiamata, in motivazione, da Cass., Sez. 5 – Ordinanza n. 24308 del 30/09/2019 e da Cass. Sez. 5 -Sentenza n. 6795 RAGIONE_SOCIALE’11/03/2020)» (così Cass., Sez. T, 12 maggio 2021, n. 12539, richiamata da Cass., Sez. T., 16 febbraio 2023, n. 4953). In tale direzione si è avuto modo di rimarcare che detto ordine di idee concerne l’ipotesi nella quale «il comodatario sostanzialmente utilizzi il bene in attuazione dei compiti istituzionali RAGIONE_SOCIALE‘ente concedente, con il quale sussista uno stretto rapporto di strumentalità che potrebbe definirsi “compenetrante”», ovverosia il caso «in cui l’immobile è concesso in comodato a un altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura RAGIONE_SOCIALE‘ente concedente per lo svolgimento di un’attività meritevole prevista dalla norma agevolativa. In questo senso, quindi, si è rilevato che secondo un indirizzo giurisprudenziale che si è venuto affermando nella giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte, l’esenzione spetta non soltanto se
l’immobile è direttamente utilizzato dall’ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali, ma anche se il bene, concesso in comodato gratuito, sia utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del concedente (v., ora, la l. 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 71, lett. A);
14.4. nella fattispecie in esame l’uso indiretto è fondato proprio sulle cennate disposizioni (l. n. 245 del 1990, art. 10; d.m. 25 marzo 1991, art. 4) che impongono, ex lege , una reciproca integrazione di attività funzionale alla costituzione RAGIONE_SOCIALE nuova RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE scorporo RAGIONE_SOCIALEe attività corrispondenti alla prima RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (con tutte le relative dotazioni organiche, scientifiche, didattiche e strumentali, ed il subentro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in tutti i rapporti giuridici facenti capo all’RAGIONE_SOCIALE” relativi al funzionamento RAGIONE_SOCIALE prima RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) ed all’uso, relativamente alle attività oggetto di scorpor o, RAGIONE_SOCIALEe strutture utilizzate dalla prima RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e da destinare a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE). Sebbene, dunque, il regime convenzionale previst o, nella disciplina RAGIONE_SOCIALE‘uso, dal richiamato art. 4 del D.M. 25 marzo 1991 sembrerebbe escludere il possesso (del concessionario) fondato su di un RAGIONE_SOCIALE reale (di uso), è, quindi, indubbio che l’uso indiretto risponde all’esercizio di attività esenti da ricondurre alle sopra citate disposizioni e l’integrazione fra i due enti è ‘imposta’ a livello normativo con riferimento alle attività da dismettere ed ai beni da assumere in uso per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe nuove attività. Tanto consente di escludere la fondatezza RAGIONE_SOCIALEe censure del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con riferimento ai menzionati locali, con la precisazione che simili conclusioni non appaiono smentite alla luce del richiamato pronunciamento del Consiglio di Stato;
14. il terzo motivo è inammissibile in quanto l’ ente impositore (in disparte la considerazione che ha dedotto una violazione di legge anche in relazione al bene di INDIRIZZO per il quale l’appello è stato accolto), pur lamentando apparentemente una violazione di norme di legge, devol ve all’esame di questa Corte una erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta (deducendo mere allegazioni in fatto sulla natura e destinazione di singole unità immobiliari) e, pertanto, finisce per sollecitare un inammissibile riesame del merito del giudizio (vedi Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). Come, difatti, questa Corte ha, in più occasioni rimarcato, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, RAGIONE_SOCIALE fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo RAGIONE_SOCIALE stessa laddove l’allegazione di un’erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALEe risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione RAGIONE_SOCIALE norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito che è sottoposta al sindacato di legittimità nei limiti delineati (ora) dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (v., ex plurimis, Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., 11 gennaio 2016, n. 195; Cass., 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass., 11 agosto 2004, n. 15499). Invero la C.T.R., con motivazione logica, congrua e adeguata, valutato il tenore complessivo RAGIONE_SOCIALEe difese RAGIONE_SOCIALEe parti ed esaminata la documentazione versata in atti, ha ritenuto che trattavasi di immobili non assoggettabili ad IMU, ricostruzione che il RAGIONE_SOCIALE cerca di inficiare prospettando una rilettura RAGIONE_SOCIALEe complessive risultanze istruttorie né, per altro verso, la generica deduzione svolta sull’onere RAGIONE_SOCIALE prova è idonea ad inficiare l’accertamento in fatto RAGIONE_SOCIALE impugnata sentenza. Occorre ricordar e che la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere RAGIONE_SOCIALE prova ad una parte
diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALEe fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass., 25 marzo 2022, n. 9695; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16598, in motivazione), violazioni che nel caso di specie non appaiono ravvisabili;
15. il quarto motivo è fondato. Si legge nella sentenza impugnata «Per quanto attiene agli immobili indicati ai nn. 61 e 76 corrispondono, ciascuno, a cabina elettrica, per la quale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma 1, del d.Lgs. n. 23/2011, al quale fa riferim ento il comma 1, RAGIONE_SOCIALE‘articolo 13, del d.l. n. 201/2011, ed alla luce dei chiarimenti resi dall’Amministrazione finanziaria (Circolare n. 3/DF, del 18 maggio 2012), pacificamente, l’IMU deve essere assolta dall’RAGIONE_SOCIALE, quale soggetto del RAGIONE_SOCIALE reale di servitù sullo stesso, come da dichiarazione a firma del Rettore, acquisita agli atti..». Orbene le censure formulate con tale motivo colgono nel segno in quanto a parte la contestazione relativa alla insussistenza RAGIONE_SOCIALE prova di una servitù in favore di RAGIONE_SOCIALE regolarmente trascritta, ciò non escluderebbe il titolo proprietario che fonda la soggettività passiva (in tema di servitù di uso pubblico vedi Cass., 30 settembre 2019, n. 24264; Cass., 22 maggio 2019, n. 13795);
16. il quinto motivo appare privo di fondamento. Relativamente all’immobile indicato al n. 157 (INDIRIZZO), oggetto di tale censura, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘accertamento in fatto RAGIONE_SOCIALE C.T.R. in
ordine alla circostanza che trattasi di immobile di proprietà RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, concesso a titolo gratuito alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che vi ha ivi collocato i propri uffici per l’RAGIONE_SOCIALE (risultando, quindi, ivi esercitata attività istituzionale collegata all’insegnamento universitario; v. Cass., 2 ottobre 2023, n. 27761) va evidenziato che la censura del RAGIONE_SOCIALE ricorrente non mette in discussione né l’accertamento relativo all’attività in concreto ivi svolta né la titolarità del bene in capo al RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che sul punto la sentenza non può che essere confermata;
17. il sesto motivo – relativo ai beni 16, 25 e 26 del prospetto di liquidazione – è da ritenere fondato, ravvisandosi la prospettata violazione di legge.
Infatti in relazione a tali beni il motivo appare condivisibile sotto un duplice profilo: in primo luogo la C.T.R. non ha accertato l’esatto e specifico titolo del possesso che legittima l’imposizione e l’individuazione RAGIONE_SOCIALE soggettività passiva ed, in se condo luogo, il riferimento alla concessione in comodato e, dunque, all’uso indiretto [quell’uso indiretto che giustifica, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 1, lett. i), l’esenzione quando la concessione di godimento avvenga tra enti le cui attività si integrano e sono, ex se , esenti], qui non appare valutato in linea con i principi di RAGIONE_SOCIALE in materia, a fronte del rilievo che le unità immobiliari erano state sfruttate commercialmente in quanto concesse in locazione all’esercente attività bancaria (attività commerciale);
18. in conclusione va rigettato il ricorso principale; vanno accolti il quarto ed il sesto motivo del ricorso incidentale, vanno rigettati il primo, il secondo e il quinto e va dichiarata l’inammissibilità del terzo; in relazione ai motivi accolti la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, cui va demandata anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto ed il sesto motivo del ricorso incidentale, rigetta il primo, il secondo ed il quinto motivo e dichiara inammissibile il terzo; rigetta il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese di questo grado di giudizio; visto l’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente in via principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Tributaria in data