Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32690 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32690 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi iscritti al n. 22495/2023 R.G., proposti, rispettivamente,
DA
il Comune di Melegnano (MI), in persona del Sindaco pro tempore , r appresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Velletri (RM), e dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
la RAGIONE_SOCIALE, ente iscritto nel registro RAGIONE_SOCIALEe persone giuridiche RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE col n. 138, con sede in Melegnano (MI), in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Milano, e dall’AVV_NOTAIO, con studio in Milano, elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
ICI IMU ACCERTAMENTO ESENZIONE PRESTAZIONI MEDICHE CONVENZIONATE CON LA REGIONE
PRINCIPIO DI DIRITTO
Rep.
CONTRORICORRENTE
E DA
la RAGIONE_SOCIALE, ente iscritto nel registro RAGIONE_SOCIALEe persone giuridiche RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE col n. 138, con sede in Melegnano (MI), in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Milano, e dall’AVV_NOTAIO, con studio in Milano, elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
il Comune di Melegnano (MI), in persona del Sindaco pro tempore , r appresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Velletri (RM), e dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE il 3 aprile 2023, n. 1198/09/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 settembre 2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
1. il Comune di Melegnano (MI), prima, e la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, poi, hanno proposto separati ricorsi per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE il 3 aprile 2023, n.
1198/09/2023, la quale, in controversia sull ‘ impugnazione di avviso di accertamento per l’omesso versamento RAGIONE_SOCIALE‘I MU relativa a ll’anno 20 14, per importo complessivo di € 129.613,00, in relazione ad immobili ubicati in Melegnano (MI) e destinati all’esercizio di una pluralità di attività assistenziali, sanitarie e socio-sanitarie in regime di convenzione con la Regione RAGIONE_SOCIALE (tra le quali, in particolare, la gestione di una R.S.A. e di un C.RAGIONE_SOCIALE.I. per RAGIONE_SOCIALE), di cui la ‘ RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE è proprietaria, ha parzialmente accolto l’appello proposto dal Comune di Melegnano (MI) nei confronti RAGIONE_SOCIALEa ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano il 22 luglio 2021, n. 3261/19/2021, con compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese giudiziali;
la Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE ha parzialmente riformato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario -nel senso di confermare l’atto impositivo « limitatamente agli immobili adibiti a R.S.A., a C.D.I e alle attività pacificamente commerciali (ristorazione, parrucchiere, lavanderia, rivendita giornali, bar) con corrispondente riduzione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni e degli interessi », annullandolo per il resto;
sia il Comune di Melegnano (MI) che la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ hanno resistito con controricorso al ricorso avversario;
la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ha depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ..
CONSIDERATO CHE:
il ricorso del Comune di Melegnano (MI) è affidato a tre motivi;
1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, e 91bis del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’esenzione potesse spettare « con riferimento agli immobili adibiti allo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe quattro attività psichiatriche gestite dalla RAGIONE_SOCIALEopera in regime di convenzione con il RAGIONE_SOCIALE, con copertura integrale dei costi ad opera RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE e con erogazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE psichiatrico senza alcun costo a carico degli ute nti’ », laddove « ai fabbricati posseduti da enti no RAGIONE_SOCIALE, nei quali si svolga attività sanitaria, non si applica l’agevolazione solo perché accreditati o convenzionati con una struttura pubblica, né a tal fine rileva la destinazione degli utili, eventualmente ricavati, al perseguimento di fini sociali o religiosi, che costituisce un momento successivo alla loro produzione e non fa venir meno il carattere commerciale RAGIONE_SOCIALE‘attività »;
1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la contribuente avesse assolto l’onere probatorio in ordine alla sussistenza dei requisiti per l’esenzione, con riferimento agli immobili adibiti allo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe attività psichiatriche, non avendo « tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi RAGIONE_SOCIALEa contribuente (prodotta d al Comune) relativa all’anno di imposta 2014 dalla quale risultava che il totale RAGIONE_SOCIALEe operazioni attive ammontava ad € 17.228.547 a fronte di € 4.270.218 di
operazioni passive, con evidente scostamento anche ai fini fiscali tra corrispettivi e costi (pagg. 67 RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello e all. 1 alle controdeduzioni di primo grado) » ed avendo, al contempo, « travisato gli elementari principi in tema RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova. Incombeva, infatti, alla RAGIONE_SOCIALE provare l’esistenza in concreto dei requisiti RAGIONE_SOCIALE‘esenzione, fornendo la prova (onere neanche in parte assolto) che l’attività cui l’imm obile è destinato non si svolgesse con le modalità di un’at tività commerciale »;
1.3 con il terzo motivo, si denuncia omesso esame di fatti controversi e decisivi RAGIONE_SOCIALEa causa, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stata esaminata dal giudice di secondo grado « la produzione documentale del Comune (dichiarazione dei redditi RAGIONE_SOCIALEa contribuente anno in ordine al punto controverso relativo allo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe attività psichiatriche con modalità non commerciali, quale requisito oggettivo per l’esenzione dal tributo », laddove: « L’esame RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE relativa all’anno di imposta in contestazione, avrebbe consentito al Giudice di secondo grado di accertare lo svolgimento, con modalità commerciale, RAGIONE_SOCIALEe attività svolte nell’immobile oggetto di controversia »;
il ricorso RAGIONE_SOCIALEa ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ è affidato a cinque motivi;
2.1 con il primo motivo, si denuncia nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 cod. civ., anche in riferimento all’art. 324 cod. proc. civ. ed agli artt. 111 e 24 Cost., nonché ai principi in tema di elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALEa ‘ cosa giudicata ‘, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non essere stata considerata dal giudice di secondo grado « l’eccezione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, relativa alla formazione ed all’estensione del giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di I grado in relazione al medesimo rapporto giuridico ed alle stesse questioni di fatto e di diritto dedotte in secondo grado di giudizio » (con riguardo alla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano il 30 settembre 2019, n. 3936/19/2019), deducendo, altresì la formazione medio tempore di un nuovo giudicato esterno dopo il deposito RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata « tra le stesse parti, in riferimento ai medesimi immobili e medesime questioni di fatto e diritto » (con riguardo alla sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano il 21 ottobre 2022, n. 2856/05/2022);
2.2 con il secondo motivo, si denunciano, al contempo, nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 91bis , comma 1, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 -bis , comma 3, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, come modificato dall’art. 9, comma 6, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma 6ter , del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 212, degli artt. 1, comma 1, lett. p, 3 e 4, comma 2, lett. a, del d.m. 19 novembre 2012, n. 200, nonché per violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, c omma 6, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 5 02, RAGIONE_SOCIALE‘art. 54 RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2002, n. 289, e del d.P.C.M. 29 novembre 2001, RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 3, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 27, comma 1, lett. e, n. 1, RAGIONE_SOCIALEa legge reg.
RAGIONE_SOCIALE 30 dicembre 2009, n. 33, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’esenzione riguardasse « solo l’immobile adibito ai quattro servizi sanitari e RAGIONE_SOCIALE psichiatrici (Casa di Anania), in quanto resi in gratuità, senza alcun costo a carico degli utenti, e non anche gli immobili adibiti a RSA e CDI (Padiglione RAGIONE_SOCIALE e padiglione Giovenzana), e ciò poiché -a suo dire -la RAGIONE_SOCIALE, ‘oltre al co ntributo RAGIONE_SOCIALE a carico RAGIONE_SOCIALEa Regione, applica all’utenza una retta alberghiera giornaliera’, ‘offrendo servizi alberghieri per RAGIONE_SOCIALE con modalità concorrenziali, così collocandosi al di fuori RAGIONE_SOCIALEa ipotesi di esenzione IMU, sussistente allorché l’ut enza fruisce del RAGIONE_SOCIALE a titolo gratuito o fornendo un contributo minimo” »; peraltro: « Riguardo all’immobile adibito ai servizi psichiatrici, la conclusione del Giudice di appello è corretta, tenendo conto che sono rispettati i requisiti RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, c. 2, lett. a), compresa la gratuità in favore RAGIONE_SOCIALE‘utenza. Si ricorda che, essendo RAGIONE_SOCIALE svolto nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pubblico fondato sui principi di copertura RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE e di solidarietà, la gratuità è verso gli utenti, essendo irrilevante la percezione RAGIONE_SOCIALEe tariffe regionali che non sono corrispettivi ma contributi pubblici previsti in entità eguale e predeterminata per tutti gli enti erogatori accreditati, sia pubblici che privati, inseriti nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per garantire l’erogazione gratuita e la copertura RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE »; tuttavia: « I giudici di appello hanno violato la predetta normativa sotto due profili: a) ritenendo sussistente una ‘retta alberghiera giornaliera’, ossia un prezzo per i servizi alberghieri svolti con modalità concorrenziali; b) ritenendo che tale retta possa non rilevare ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esenzione IMU, solo se
costituisce un ‘contributo minimo’ », non tenendo conto che « l’ordinamento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pubblico prevede anche la compartecipazione ai costi da parte RAGIONE_SOCIALE‘utenza: di tale compartecipazione tiene espressamente conto anche l’art . 4, c. 2, lett. a) del D.M. n. 200/2012, che pone, sì, il requisito RAGIONE_SOCIALEa gratuità, ma avendo cura di far espressamente ‘salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento per la copertura del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘. Il riferimento ordinamentale per la sussistenza di una compartecipazione alla spesa in ambito socioRAGIONE_SOCIALE (ciò che viene chiamata ‘retta’) e per la verifica RAGIONE_SOCIALEa relativa entità sono i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), previsti dall’art. 1, comma 6, del D.lgs. n. 502/1992 e disciplinati dal DPCM 29/11/2001, All. 1, par. 1C, confermato ed esplicitamente richiamato dall’art. 54, c. 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 289/2002. Anche il legislatore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, all’art. 5, c. 3, e 27, c. 1, lett. e), n. 1 RAGIONE_SOCIALEa L.r. n. 33/2009 ha confermato che l’accesso alle unità d’offerta RAGIONE_SOCIALE prevede la compartecipazione RAGIONE_SOCIALE‘utente, rinviando poi ai LEA. Nei LEA di cui al DPCM 29/11/2001, All. 1C (‘Area Integrazione Socio -Sanitaria’), si prevede la compartecipazione a carico RAGIONE_SOCIALE‘utenza, rispetto alla quale non si prescrive che sia ‘simbolica’ ma se ne prevede l’entità in percentuale ai costi comples sivi: si fissano infatti le percentuali di contribuzione pubblica e quella lasciata alla compartecipazione RAGIONE_SOCIALE‘utenza (per le RSA e i CDI al 50%; per le prestazioni RAGIONE_SOCIALE psichiatriche il contributo pubblico è al 100%, salvo la residenzialità a bassa intensità assistenziale per la quale il contributo pubblico è al 60%) »;
2.3 con il terzo motivo, si denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.
civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che le rette gravanti sugli utenti costituissero un corrispettivo per i servizi alberghieri, « senza avvedersi che tale condizione è normativamente prevista per le sole attività sanitarie e RAGIONE_SOCIALE non accreditate e convenzionate con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pubblico, mentre per quelle accreditate e contrattualizzate l’entità RAGIONE_SOCIALEa frazione di costo posta in compartecipazione è definita dai LEA, con criterio percentuale (50% per le RSA e CDI) »; in ogni caso, « anche nella ipotesi in cui [il giudice di secondo grado] ritenesse di estendere il suddetto requisito (‘contributo minimo, pari ad una frazione del costo’) anche alle attività accreditate e contrattualizzate con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pubblico, la sentenza dovrebbe ugualmente essere cassata per avere i Giudici di secondo grado omesso di considerare fatti decisivi per il giudizio, la cui corretta valutazione li avrebbe indotti ad accertare la spettanza RAGIONE_SOCIALE‘esenzione: 1. la circostanza che le rette di compartecipazione RAGIONE_SOCIALEa RSA e del CDI, come detto, si pongono al di sotto del 50% RAGIONE_SOCIALEe remunerazioni complessive e dei costi (ricorso introduttivo, pagg. 26-27; controdeduzioni in appello, pag. 26; estratto nota integrativa, doc. 36 in I grado e bilancio 2014 per centri di attività, doc. 35 in I° grado); 2. la circostanza che le rette di compartecipazione sono le più basse di quelle praticate da altre eguali strutture accreditate RAGIONE_SOCIALEa zona, così determinate per i fini solidaristici perseguiti (ricorso introduttivo, pagg. 27-28; controdeduzioni in appello, pag. 2627; prospetto rette RSA e CDI zona Melegnano, doc. 37 in I grado, e prospetto rette RSA 2020, doc. 41 in I° grado); 3. la circostanza che le rette non sono preordinate a conseguire utili, generando perdite (ricorso introduttivo, pag. 26; controdeduzioni in appello, pag. 25 e 26; bilancio 2014 per
centri di attività, doc. 35 in I° grado) 4. la circostanza, che, ove vi fossero utili, questi verrebbero obbligatoriamente reinvestiti nell’attività (ricorso introduttivo, pag. 28; controdeduzioni, pag. 27-28; Statuto, doc. 2 in I° grado); 5. la circostanza che anche i servizi di Hospice e del Nucleo Stati Vegetativi RAGIONE_SOCIALEa RSA sono resi gratuitamente agli utenti, in quanto la degenza è integralmente a carico RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE (ricorso introduttivo, pagg. 26 e 27, dove si chiarisce che le rette sono chieste solo il [ recte : per] la RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE; controdeduzioni in appello, pag. 29: memoria illustrativa in appello, pag. 5; All. E alla Carta dei servizi 2014, doc, 7 in I° grado) »;
2.4 con il quarto motivo, si denuncia nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., anche con riferimento all’art. 7 RAGIONE_SOCIALEa legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente affermato dal giudice di secondo grado che, « ‘ con riferimento alla parte di immobili non adibita ad attività istituzionali ma allo svolgimento di attività certamente commerciali quali i servizi di ristorazione, parrucchiere, pedicure, lavanderia, rivendita di giornali e bar (…) ‘», recependo una contestazione mai sollevata dall’ente impositore nella motivazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento , che è stata così tardivamente integrata in sede giudiziale, laddove « l’unica contestazione mossa dal Comune di Melegnano con l’atto di accertamento originariamente notificato alla RAGIONE_SOCIALE risiede nel disconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘esenzione la cui applicazione sarebbe da negarsi ove non sia provata la ‘non commercialità’ RAGIONE_SOCIALE‘attività, ossia, secondo il Comune, ‘che i proventi percepiti per il RAGIONE_SOCIALE non siano correlati ai costi ma abbiano natura meramente simbolica’ », mentre: « Soltanto in
sede di controdeduzioni in primo grado (cfr. p. 6), e quindi tardivamente, il Comune ha RAGIONE_SOCIALE tali originarie contestazioni, affermando che: ‘la RAGIONE_SOCIALE, tra l’altro, utilizza gli immobili per attività diverse da quella istituzionale. In particolare, gli spazi vengono utilizzati per servizi di ristorazione, parrucchiere, pedicure, lavanderia, giornali e bar. Del resto, non ha mai dimostrato l’esistenza in concreto dei requisiti per ottenere l’esenzione, vale a dire la prova che l’attività viene svolt a con modalità non commerciali. Prova che è a carico del contribuente. La RAGIONE_SOCIALE ha utilizzato un’unica partita Iva per le varie attività. Per il 2014, anno d’imposta che ha formato oggetto di accertamento, il ‘totale RAGIONE_SOCIALEe operazioni attive’ ammontava ad € 17.228.547 a fronte di € 4.270.218 di operazioni passive, con evidente scostamento anche ai fini fiscali tra corrispettivi e costi, come comprovato dalla dichiarazione dei redditi 2014, che si allega in copia’ »; 2.5 con il quinto motivo, si denuncia nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, comma 4, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, del d.P.R. 14 gennaio 1997, RAGIONE_SOCIALEe deliberazioni adottate dalla Giunta Regionale il 14 dicembre 2001, n. 7435, ed il 22 marzo 2002, n. 8494, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che « che la parte degli immobili adibita a servizi di ristorazione, parrucchiere, pedicure, lavanderia, rivendita giornali e bar sia da assoggettarsi a IMU perché si tratterebbero non di attività istituzionali ma (addirittura) di ‘attività certamente commerciali’ », laddove: « Non si tratta di servizi esterni ed estranei all’attività RAGIONE_SOCIALEa ma pacificamente di servizi connaturati alla natura residenziale del RAGIONE_SOCIALE socioRAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE », non conoscendosi « ospedali in
cui si ritenga che il posto letto e la ristorazione dei degenti sia(no) degli optional, anzi separate attività commerciali: lo stesso vale per le RSA e il CDI »; ancora, che la contribuente abbia omesso la denuncia RAGIONE_SOCIALE‘utilizzazione mista degli immobili, al fine di escludere l’esenzione per la quota corrispondente alla superficie destinata ad attività commerciali, laddove: « Irrilevante è il rilievo del Giudice di appello relativo alla non presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione, che peraltro ha effetto solo ricognitivo, dato che la presenza di eventuali attività commerciali è oggetto di accertamento giudiziale: è l’accertamento sostanziale del giudice, e non dati formali dichiarativi, a determinare se vi sono o no attività commerciali svolte in immobile adibito ad attività esenti, concludendo, se vi sono, per la debenza RAGIONE_SOCIALE‘IMU solo per la parte occupata dall’attività commerciale »;
3. preliminarmente, si rileva che il principio RAGIONE_SOCIALE‘unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione RAGIONE_SOCIALEa prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e, perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; tuttavia, quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’annuale) di impugnazione in astratto operativi (Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2014, n. 16221; Cass., Sez. 5^, 29 dicembre 2016, n. 27301; Cass., Sez. 5^, 6 aprile 2020, n.
7695; Cass., Sez. 5^, 14 maggio 2021, n. 13090; Cass., Sez. 3^, 23 novembre 2021, n. 36057; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 126; Cass., Sez. 5^, 3 maggio 2022, n. 13835; Cass., Sez. Lav., 26 gennaio 2023, n. 2393; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2024, n. 9446);
3.1 ne consegue che, secondo la sequenza cronologica RAGIONE_SOCIALEe notifiche, il ricorso proposto dal Comune di Melegnano (MI) (notificato il 2 novembre 2023) deve qualificarsi come ‘ ricorso principale ‘, mentre il ricorso proposto dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (notificato il 3 novembre 2023) deve qualificarsi come ‘ ricorso incidentale ‘ ;
ad ogni buon conto, si deve scrutinare con precedenza il primo motivo del ricorso incidentale, che ha carattere pregiudiziale rispetto al ricorso principale, riguardando l’eccezione di giudicato esterno con riguardo a decisioni di giudici tributari (con esito favorevole alla contribuente) in procedimenti celebrati tra le medesime parti (in particolare, alla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano il 30 settembre 2019, n. 3936/19/2019, ed alla sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano il 21 ottobre 2022, n. 2856/05/2022) in relazione ad altre annate (2013 e 2015) del medesimo tributo (IMU);
4.1 il suddetto motivo è infondato;
4.2 va premesso che la ricorrente ha integralmente trascritto in ricorso (rispettivamente, alle pagine 13, 18 e 19) il testo letterale RAGIONE_SOCIALEe predette sentenze e ed ha specificamente indicato gli atti difensivi contenenti la formulazione (o la riproposizione) RAGIONE_SOCIALE‘ exceptio iudicati nei giudizi di merito; inoltre, non vi è contestazione tra le parti sul passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEe predette sentenze, benché una soltanto sia
munita RAGIONE_SOCIALEa certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ.; pertanto, può richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l’onere di fornirne la prova mediante produzione RAGIONE_SOCIALEa stessa, munita RAGIONE_SOCIALEa certificazione di cui all’art. 124 disp. att. cod. proc. civ., anche nel caso di non contestazione RAGIONE_SOCIALEa controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest’ultima ammetta esplicitamente l’intervenuta formazione del giudicato esterno (tra le tante: (Cass., Sez. 6^-1, 1 marzo 2018, n. 4803; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2021, n. 40150; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2022, n. 7740; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2022, n. 18001; Cass., Sez. 3^, 28 dicembre 2023, n. 36258; Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2024, n. 12139);
4.3 ciò detto, per costante orientamento di questa Corte, l’ efficacia espansiva del giudicato esterno, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio RAGIONE_SOCIALE‘autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza RAGIONE_SOCIALEa fattispecie costitutiva RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori RAGIONE_SOCIALEo stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva), e non anche rispetto agli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALEa fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2011, n. 20029; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2014,
n. 1837; Cass., Sez. 5^, 4 ottobre 2018, n. 24293; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2019, n. 8138; Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2021, n. 5766; Cass., Sez. 5^, 22 novembre 2021, n. 36021; Cass., Sez. 6^-5, 2 dicembre 2021, n. 37936; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2022, n. 31171; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2023, n. 28527; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2024, n. 2864); inoltre, il giudicato in materia tributaria fa stato soltanto in relazione a quei fatti che, per legge, hanno efficacia tendenzialmente permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi d’imposta o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2018, n. 32254; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2019, n. 7417; Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2020, n. 29079; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8407; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2022, n. 31171; Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2023, n. 6273; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2024, n. 2864; Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2024, n. 13462); dunque, il giudicato esterno incentra la sua potenziale capacità espansiva in funzione regolamentare solo su quegli elementi che abbiano un valore ” condizionante ” inderogabile sulla disciplina degli altri elementi RAGIONE_SOCIALEa fattispecie esaminata, con la conseguenza che la sentenza che risolva la controversia sotto il profilo formale RAGIONE_SOCIALE‘atto opposto non può precludere l’esame del merito RAGIONE_SOCIALEe controversie che attengono alla medesima questione, riferita ad annualità di imposta diverse; ciò in quanto solo l’accertamento su questioni di fatto e di diritto definito con sentenza passata in giudicato può precludere il riesame RAGIONE_SOCIALE‘identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (in
materia di ICI: Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2021, n. 5766; Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34499);
4.4 nella specie, il giudicato esterno è stato invocato dal contribuente con particolare riguardo alla sussistenza del requisito oggettivo – vale a dire il carattere non commerciale RAGIONE_SOCIALEe attività svolte per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘esenzione; tuttavia, è evidente che trattasi di condotte destinate a rinnovarsi anno per anno con peculiari modalità e condizioni, che, quindi, devono essere accertate e valutate dal giudice di merito per ciascun anno di riferimento, non potendo essere ultrattivamente vincolanti gli accertamenti relativi ad anni precedenti;
per il resto, il ricorso principale ed i restanti motivi del ricorso incidentale possono essere congiuntamente scrutinati per la comune attinenza (sotto distinti e contrapposti profili) ai requisiti necessari per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504;
5.1 ora, è pacifico che l’obbligo motivazionale RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento in materia di ICI (ma le stesse argomentazioni possono valere anche per l’IMU) deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l’ an e il quantum RAGIONE_SOCIALE‘imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi RAGIONE_SOCIALEa posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito RAGIONE_SOCIALEe ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘atto le questioni
riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2021, n. 2348; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16681; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2022, n. 34014; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, n. 28758; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2024, n. 2929; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501); né detto onere di motivazione comporta l’obbligo di indicare anche l’esposizione RAGIONE_SOCIALEe ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione RAGIONE_SOCIALE‘imposta (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2018, n. 1694; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2022, nn. 36028 e 36032; Cass., Sez. 5^, 5 agosto 2024, n. 22031);
5 .2 ne discende che l’atto impositivo , con la contestazione RAGIONE_SOCIALE‘omesso o parziale versamento del tributo per l’anno di riferimento, contiene un implicito rigetto RAGIONE_SOCIALEa pretesa esenzione, dovendo escludersi a monte la stessa configurabilità di un’ultra -petizione; infatti, per costante orientamento di questa Corte, il principio RAGIONE_SOCIALEa corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo RAGIONE_SOCIALEe parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione RAGIONE_SOCIALE‘azione ( petitum e causa petendi ), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa domanda o RAGIONE_SOCIALEe richieste RAGIONE_SOCIALEe parti, sicché non incorre nel vizio di ultra-petizione il giudice che esamini
una questione (anche se non espressamente formulata), tutte le volte che questa debba ritenersi in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate (tra le tante: Cass., Sez. 6^ – 5, 3 luglio 2019, n. 17897; Cass., Sez. 6^-3, 11 giugno 2021, n. 16608; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2021, n. 18357; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2022, n. 18082; Cass., Sez. 5^, 4 dicembre 2023, n. 33699; Cass., Sez. 5^, 9 agosto 2024, nn. 22596 e 22597);
5.3 ad ogni modo, una volta escluso che l’esercizio effettivo RAGIONE_SOCIALEe attività assistenziali e sanitarie dovesse essere espressamente contestato al contribuente, non si può coerentemente ritenere che l’ente impositore avesse emendato o RAGIONE_SOCIALE in corso di causa la motivazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento; per orientamento costante di questa Corte, infatti, non è consentito all’amministrazione finanziaria di sopperire con integrazioni in sede processuale alle lacune RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo per difetto di motivazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2018, n. 2382; Cass., Sez. 6^, 21 maggio 2018, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25450; Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2019, n. 14185; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 4070; Cass., Sez. 6^-5, 13 dicembre 2021, n. 39685; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8361; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2022, n. 29996; Cass., Sez. 5^, 8 settembre 2023, n. 26194; Cass., Sez. 5^, 19 febbraio 2024, n. 4339); difatti, è regola fondamentale del diritto tributario quella secondo cui le ragioni poste a base RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo definiscono i confini del giudizio tributario, che (anche se con sue specifiche caratteristiche) è, pur sempre, un giudizio d’impugnazione di un atto, sicché l’ufficio finanziario, restandone le contestazioni adducibili in sede contenziosa circoscritte dalla motivazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento, non
può porre a base RAGIONE_SOCIALEa propria pretesa ragioni diverse da quelle definite dalla motivazione suddetta (Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2016, n. 6103; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2018, n. 11466; Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2021, n. 26892; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8361; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2022, n. 29996; Cass., Sez. 5^, 8 settembre 2023, n. 26194; Cass., Sez. 5^, 19 febbraio 2024, n. 4339); in altre parole, la motivazione RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato, ha la funzione di delimitare l’ambito RAGIONE_SOCIALEe contestazioni proponibili dall’amministrazione finanziaria nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l’ an ed il quantum RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria, al fine di approntare una idonea difesa (Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2018, n. 14570; Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2021, n. 26892);
5.4 per cui, l’ufficio accertatore non può modificare e/o integrare il presupposto RAGIONE_SOCIALEa propria pretesa originariamente contenuta nell’accertamento, poiché è solo tale motivazione che delimita i confini RAGIONE_SOCIALEa lite (Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2016, n. 6103; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2018, n. 2382; Cass., Sez. 6^-5, 11 luglio 2018, n. 18222; Cass., Sez. 6^-5, 21 settembre 2021, n. 25529; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8361; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2022, n. 29996; Cass., Sez. 5^, 8 settembre 2023, n. 26194; Cass., Sez. 5^, 19 febbraio 2024, n. 4339), atteso che le ragioni poste a base di un atto impositivo non possono essere oggetto di modifica e/o di integrazione durante la fase contenziosa, in quanto la difesa del ricorrente si concentra su quanto illustrato nella motivazione;
5.5 nella specie, quindi, la censura di una postuma integrazione in sede processuale RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo non coglie nel segno, giacché l’addebito d ello svolgimento in
concreto di attività tipicamente ed intrinsecamente commerciali (« quali i servizi di ristorazione, parrucchiere, pedicure, lavanderia, rivendita giornali e bar »), a prescindere da ll’irrilevanza RAGIONE_SOCIALE” accessorietà ‘ e RAGIONE_SOCIALEa ‘ connessione ‘ alla residenzialità degli utenti dei servizi assistenziali e sanitari, era implicitamente insito nella contestazione del mancato versamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta per l’anno di riferimento;
5.6 secondo il costante orientamento di questa Corte (vedansi, in motivazione: Cass., Sez. 5^, 27 giugno 2019, n. 17256; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6795; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2020, n. 28578; Cass., Sez. 6^-5, 6 aprile 2021, n. 9211; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9967; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, nn. 14316 e 14317; Cass., Sez. 6^-5, 13 maggio 2022, n. 15364; Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2023, n. 4579; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2023, nn. 4872, 4946 e 4952; Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2023, n. 17142; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501), l’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo vigente dal l’ 1 gennaio 2003 al 3 ottobre 2005, disponeva l’esenzione dall’ ICI per « gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico RAGIONE_SOCIALEe imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive »;
5.7 tale disposizione è stata, in seguito, integrata e modificata dall’art. 7, comma 2 -bis , del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, che ha esteso l’esenzione alle attività indicate dalla medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale RAGIONE_SOCIALEe stesse; un’ulteriore modifica è, poi,
intervenuta con l’art. 39 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, che, sostituendo il comma 2bis del citato art. 7 del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, ha stabilito che l’esenzione disposta dall’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera « che non abbiano esclusivamente natura commerciale »;
5.8 occorre precisare, inoltre, che le condizioni RAGIONE_SOCIALE‘esenzione sono cumulative, nel senso che è richiesta la coesistenza, sia del requisito soggettivo riguardante la natura non commerciale RAGIONE_SOCIALE‘ente, sia del requisito oggettivo in forza del quale l’attività svolta nell’immobile deve rientrare tra quelle previste dall’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; deve trattarsi, in particolare, di immobili destinati direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di determinate attività;
5.9 dunque, l’esenzione è subordinata alla compresenza di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (art. 87, comma 1, lett. c, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cui il citato art. 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, rinvia), e di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, il cui accertamento deve essere operato in concreto, verificando che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale (Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2012, n. 4502; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2015, n. 14226; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2016, n. 13966, 13967, 13969, 13970 e 13971; Cass.,
Sez. 5^, 30 maggio 2017, n. 13574; Cass., Sez. 6^-5, 3 giugno 2018, n. 15564; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2019, nn. 10123 e 10124; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34602; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2020, n. 28578; Cass., Sez. 5^, 10 febbraio 2021, nn. 3244, 2345, 3248 e 3249; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2021, n. 16262; Cass., Sez. 5^, 14 settembre 2021, n. 24655 e 24644; Cass., Sez. 5^, 7 novembre 2022, nn. 32742 e 32765; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2022, nn. 36028 e 36032; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2023, n. 4915 e 4917; Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2023, n. 17108; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501);
5.10 sul diverso versante RAGIONE_SOCIALEa compatibilità RAGIONE_SOCIALEa norma in esame con il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione E uropea, da tempo si è affermato un orientamento di legittimità secondo cui, dovendo tenersi conto RAGIONE_SOCIALEa decisione adottata dalla Commissione Europea del 19 dicembre 2012, l’esenzione prevista in favore degli enti non commerciali dall’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea solo qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica nei termini sopra precisati: cioè, quando l’attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico (Cass., Sez. 5^, 12 febbraio 2019, n. 4066; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2019, n. 10288; Cass., Sez. 6^, 10 settembre 2020, n. 18831; Cass., Se. 5^, 11 febbraio 2021, nn. 3443, 3444 e 3446; Cass., Sez. 6^-5, 13 maggio 2022, n. 15364; Cass., Sez. 5^, 25 settembre 2022, n. 34766; Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2023, n. 4579; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501);
5.11 sul punto, questa Corte ha verificato se l’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in tema di
esenzione da RAGIONE_SOCIALE, nelle sue diverse formulazioni succedutesi nel tempo, concretizzasse una forma di aiuto di Stato in violazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, in particolare con l’art. 107, paragrafo 1, del Trattato, secondo il quale: « sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza »;
5.12 è stato, poi, precisato che anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica, cioè offrire beni o servizi sul mercato; la finalità sociale RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta non è, dunque, di per sé sufficiente ad escluderne la classificazione in termini di attività economica; per escludere la natura economica RAGIONE_SOCIALE‘attività è necessario che essa sia svolta a titolo gratuito o dietro il versamento di un importo simbolico;
5.13 né può tenersi conto RAGIONE_SOCIALEa circolare emanata dal RAGIONE_SOCIALE il 26 gennaio 2009, n. 2/F, nella parte esplicativa dei criteri utili per stabilire quando le attività di cui all’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, debbano essere considerate di natura « non esclusivamente commerciale »;
5.14 la Commissione Europea ha ritenuto, infatti, che l’applicazione dei criteri di cui alla citata circolare non vale ad escludere la natura economica RAGIONE_SOCIALEe attività interessate ed ha concluso nel senso che l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, costituisce aiuto di Stato (in quella ipotesi, tuttavia, non è stato ritenuto possibile ordinare il recupero RAGIONE_SOCIALEe somme);
5.15 tale ultimo aspetto è stato affrontato e risolto dalla sentenza depositata dalla C orte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione
Europea il 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P – C623/16 P, C-624/16, RAGIONE_SOCIALE vs. Commissione Europea ed altri , con la quale è stato chiarito che l’ordine di recupero di un aiuto illegale è la logica e normale conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa sua illegalità e che diversamente si farebbero perdurare gli effetti anticoncorrenziali RAGIONE_SOCIALEa misura; in questo senso è stato precisato che le decisioni RAGIONE_SOCIALEa Commissione Europea volte ad autorizzare o vietare un regime nazionale hanno portata generale;
5.16 se ne è concluso, quindi, dando seguito al più recente orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 5^, 12 febbraio 2019, n. 4066; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2019, n. 10288; Cass., Sez. 6^, 10 settembre 2020, n. 18831; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, nn. 3443, 3444 e 3446; Cass., Sez. 6^-5, 13 maggio 2022, n. 15364; Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2023, n. 17142; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501), che l’esenzione prevista in favore degli enti non commerciali dall’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea soltanto qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica nei termini sopra precisati: cioè, quando l’attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico;
5.17 ed è questa la disposizione normativa (nell’interpretazione ‘ europeisticamente ‘ orientata di questa Corte) da applicare ratione temporis alla fattispecie in esame, con riguardo al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘ ICI per gli anni 2009, 2010 e 2011, prima RAGIONE_SOCIALEe modifiche apportate dall’art. 91 -bis del d.l. 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27, e dall’art. 11bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
5.18 ora, l’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prevede che l’esenzione da ICI spetti, oltre che per gli immobili destinati allo svolgimento con modalità non commerciali RAGIONE_SOCIALEe « attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive », anche per gli immobili destinati allo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe « attività di cui all’articolo 16, lettera a), RAGIONE_SOCIALEa legge 20 maggio 1985, n. 222 »;
5.19 per sfuggire ad un assai probabile procedimento per infrazione, il legislatore nazionale ha successivamente provveduto ad abrogare l’ICI e ad introdurre l’IMU sulla componente immobiliare; in particolare, il d.lgs 14 marzo 2011, n. 23, ha introdotto nel nostro ordinamento l’IMU con decorrenza dal l’anno 2014 (artt. 7 e 8) ed ha confermato anche per essa le esenzioni previste per l’ICI dall’art. 7, comma 1, lett. d e lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (art. 9, comma 8); peraltro, il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha modificato alcuni aspetti RAGIONE_SOCIALE‘imposta rispetto alla sua concezione originaria, ha poi ritenuto opportuno anticipare in via sperimentale l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa nuova imposta già con decorrenza dall’anno 2012 (art. 13), senza, comunque, intervenire sull’esenzione per gli immobili di cui al ricordato art. 7, comma 1, lett. d e lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
5.20 in seguito, l’art. 91bis , comma 1, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che, con decorrenza dal l’1 gennaio 2013 (quindi,
esulante dalla fattispecie in esame), ha modificato il testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che è stato così riformulato: « Sono esenti dall’imposta: (…) i ) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87 [ora 73] , comma 1, lettera c), del testo unico RAGIONE_SOCIALEe imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché RAGIONE_SOCIALEe attività di cui all’articolo 16, lettera a), RAGIONE_SOCIALEa legge 20 maggio 1985, n. 222 »;
5.21 l’esenzione dall’IMU è attualmente fruibile da parte di soggetti che soddisfino contemporaneamente due requisiti: l’uno soggettivo e l’altro oggettivo; ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esenzione, gli immobili gravati dal tributo devono essere utilizzati direttamente da soggetti (pubblici o privati) che non abbiano come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali ed ivi svolgano, effettivamente, con modalità non commerciali, attività « assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché (quelle) di cui all’art. 16, lett. a), RAGIONE_SOCIALEa legge 20 maggio 1985, n. 222 »;
5.22 con tale disposizione, dunque, il legislatore nazionale ha riformulato l’esenzione (ora riferita all’IMU), introducendo l’ulteriore requisito secondo cui l’attività agevolata deve svolgersi con modalità « non commerciali »; pertanto, ai requisiti oggettivo e soggettivo già vigenti si affianca ora il riferimento alle concrete modalità di esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività che deve svolgersi nell’immobile perché l’esenzione possa applicarsi; in linea con tale ricostruzione, si è affermato che, in
tema di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica agli immobili di cui all’art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché RAGIONE_SOCIALEe attività di cui all’art. 16, lett. a, RAGIONE_SOCIALEa legge 20 maggio 1985, n. 222 (attività di religione e di culto), purché essi siano direttamente utilizzati dall’ente possessore e siano destinati esclusivamente ad attività peculiari non produttive di reddito, non spettando il beneficio in caso di utilizzazione indiretta, seppur assistita da finalità di pubblico interesse (Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2023, n. 17100);
5.23 si pone, quindi, la questione RAGIONE_SOCIALEa prova dei requisiti previsti dall’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘esenzione dall’ICI (ma lo stesso dicasi per l’esenzione dall’IMU, stante l’espresso richiamo a tale agevolazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23);
5.24 sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa distribuzione degli oneri probatori è stato affermato, ed è un principio del tutto condiviso da questo collegio, che « il contribuente ha l’onere di dimostrare l’esistenza, in concreto, dei requisiti RAGIONE_SOCIALE‘esenzione, mediante la prova che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale » (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2015, n.6711; Cass., Sez. 6^-5, 16 luglio 2019, n. 19072; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, n. 14316; Cass., Sez. 5^, 25 novembre 2022, n. 34766; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, n. 28756; Cass., Sez. 5^, 8 agosto 2024, n. 22565);
5.25 l’art. 9, comma 6, del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha poi aggiunto un ulteriore periodo all’art. 91bis , comma 3, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedendo che, con successivo decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEAVV_NOTAIORAGIONE_SOCIALE, siano stabiliti anche « i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali »;
5.26 in ossequio alla previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 -bis , comma 3, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il d.m. 19 novembre 2012, n. 200 (portante il regolamento in materia di IMU per gli enti non commerciali) – dopo aver preliminarmente chiarito (art. 1, lett. f e lett. i) che le attività assistenziali sono « attività riconducibili a quelle di cui all’articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso RAGIONE_SOCIALEa sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello RAGIONE_SOCIALE, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione RAGIONE_SOCIALEa giustizia » e che le attività sanitarie sono « attività dirette ad assicurare i livelli essenziali di assistenza definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 » – ha previsto, per un verso, ‘ requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali RAGIONE_SOCIALEe attività istituzionali ‘ (art. 3), stabilendo che: « 1. Le attività istituzionali sono svolte con modalità non commerciali quando l’atto costitutivo o lo statuto RAGIONE_SOCIALE‘ente non
commerciale prevedono: a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita RAGIONE_SOCIALE‘ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte RAGIONE_SOCIALEa medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente; b) l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo RAGIONE_SOCIALEe attività funzionali al perseguimento RAGIONE_SOCIALEo scopo istituzionale di solidarietà sociale; c) l’obbligo di devolvere il patrimonio RAGIONE_SOCIALE‘ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge », e, per altro vers o, ‘ ulteriori requisiti ‘ (art. 4, comma 2), stabilendo che: « 2. Lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie si ritiene effettuato con modalità non commerciali quando le stesse: a) sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le RAGIONE_SOCIALE e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al RAGIONE_SOCIALE pubblico, e prestano a favore RAGIONE_SOCIALE‘utenza, alle condizioni previste dal diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento per la copertura del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; b) se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le RAGIONE_SOCIALE e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico
e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto RAGIONE_SOCIALE‘assenza di relazione con il costo effettivo del RAGIONE_SOCIALE »; 5.27 peraltro, il citato d.m. 19 novembre 2012, n. 200, ha espressamente previsto (art. 6) l’ipotesi RAGIONE_SOCIALE‘utilizzazione ‘ mista ‘ (vale a dire, in parte ad attività commerciale ed in parte ad attività non commerciale) di un immobile, disponendo che dichiarazione di cui all’art. 9, comma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, debba indicare « gli immobili per i quali l’esenzione dall’IMU si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale degli stessi »; in proposito, questa Corte ha chiarito che, in tema di IMU, l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, in caso di immobile ad uso misto si applica proporzionalmente alla porzione destinata ad attività non commerciale, anche laddove non sia possibile procedere ad una sua autonoma identificazione catastale, purché vi sia una specifica indicazione del contribuente nella apposita dichiarazione (Cass., Sez. 5^, 7 novembre 2022, n. 32742);
5.28 inoltre, l’art. 1, lett. p, del d.m. 19 novembre 2012, n. 200, sancisce che le ‘ modalità non commerciali ‘ sono le « modalità di svolgimento RAGIONE_SOCIALEe attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà »;
5.29 ora, in relazione al citato regolamento, con particolare riguardo alle attività assistenziali e sanitarie, la Commissione Europea ha stabilito che: « Per le attività assistenziali e
sanitarie, devono essere soddisfatti due requisiti alternativi: a) il beneficiario è accreditato dallo Stato e ha concluso un contratto o una convenzione con le autorità pubbliche; le attività sono svolte in maniera integrativa o complementare rispetto al RAGIONE_SOCIALE pubblico, fornendo agli utenti un RAGIONE_SOCIALE a titolo gratuito o dietro versamento di un importo che rappresenta una semplice partecipazione alla spesa prevista per la copertura del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; b) se l’ente non è accreditato e contrattualizzato o convenzionato, i servizi sono forniti a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e comunque non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività realizzate nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, tenuto anche conto RAGIONE_SOCIALE‘assenza di relazione con il costo effettivo del RAGIONE_SOCIALE »;
5.30 si tratta, dunque, di controllare se il giudice di merito, nell’accertamento dei vari requisiti, abbia correttamente applicato l’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo novellato, dapprima, dall’art. 7, comma 2 -bis , del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, dall’art. 39 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in forza del rinvio fattone dall’art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nell’accezione compatibile con la decisione adottata dalla Commissione Europea il 19 dicembre 2012, verificando che le attività assistenziali e sanitarie in regime convenzionato (come è pacifico nel caso di specie) comportino per gli utenti una semplice partecipazione alla spesa prevista per la copertura del RAGIONE_SOCIALE, che non ha natura di corrispettivo ed esclude la percezione di un lucro;
5.31 peraltro, la questione è stata espressamente ribadita da questa Corte, seppure in materia di ICI, affermando che per poter usufruire RAGIONE_SOCIALE‘esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, non è sufficiente che l’immobile sia utilizzato per lo svolgimento di attività sanitaria in regime di convenzione con il RAGIONE_SOCIALE da una fondazione, fisiologicamente priva di finalità lucrativa, ma è necessario che il contribuente dimostri che l’attività cui l’immobile è destinato, oltre a rientrare tra quelle esenti, non sia svolta con modalità commerciali, poiché, in conformità ai principi eurounitari, la presenza di un’attività con finalità sociale non basta, da sola, ad escluderne l’eventuale natura economica (nella specie, la RAGIONE_SOCIALE ha cassato la sentenza di merito, che aveva desunto l’oggettiva non commerciabilità RAGIONE_SOCIALE‘attività sanitaria da elementi irrilevanti, quali l’erogazione di prestazioni sanitarie, remunerate attraverso un regime tariffario imposto dalle RAGIONE_SOCIALE, in regime di convenzione con il RAGIONE_SOCIALE, e l’assenza di finalità lucrative dalla natura di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE) (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 3 agosto 2022, n. 24044); a tal fine, tale arresto ha richiamato pregressi orientamenti di questa Corte in tema di attività sanitaria convenzionata, secondo i quali: « È in questi termini superficiale e illogico, quando non manifestamente inconferente, l’assunto secondo cui l’attività di una RAGIONE_SOCIALE, svolta in regime di convenzione con la Regione, per il solo di fatto di essere il prezzo RAGIONE_SOCIALEe singole prestazioni fissato nella convenzione, equivalga ad implicare il suo inserimento in maniera completa ed esclusiva nell’ambito di un RAGIONE_SOCIALE pubblico » (Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2015, n. 6711); « Infatti, anche in questo settore non vi è alcun profilo che consenta di affermare che l’attività sia svolta in forma gratuita o semigratuita, dovendosi ritenere
che le tariffe convenzionali siano, comunque, dirette a coprire i costi e a remunerare i fattori RAGIONE_SOCIALEa produzione, salvo che, in ragione di specifiche circostanze fattuali, nel caso di specie assenti, possa dirsi che l’immobile viene destinato ad attività sanitaria svolta con modalità non commerciali escludendo la logica del RAGIONE_SOCIALEto e del mercato. Né assume rilievo ai fini in questione l’osservazione che la prestazione sanitaria sia stata svolta in un mercato non concorrenziale, dal momento che la qualifica RAGIONE_SOCIALE‘attività non dipende dal suo essere esercitata in regime di libero mercato. Né è dirimente il fatto che l’attività sanitaria svolta in regime di convenzionamento si inserisca nel RAGIONE_SOCIALE pubblico (RAGIONE_SOCIALE) gestito direttamente da una Istituzione pubblica. Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE infatti è attività pubblica ed eventualmente gratuita per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione ed i suoi rapporti con il cittadino utente, ma nel caso in cui la P.A. si avvalga RAGIONE_SOCIALE‘opera di privati l’attività svolta da questi ultimi è attività commerciale ove sia prestata dietro corrispettivi pattuiti o stabiliti in funzione dei costi e RAGIONE_SOCIALE‘adeguata remunerazione dei fattori di produzione dei servizi demandati al privato stesso. Non può avere effetto vincolante la contraria qualificazione enunciata nella circolare 26.1.2009, secondo cui “lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie si ritiene effettuato con modalità non commerciali quando le stesse (…) sono accreditate, e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le RAGIONE_SOCIALE e gli enti locali e sono svolte (…) in maniera complementare o integrativa rispetto al RAGIONE_SOCIALE pubblico”, trattandosi di una circolare amministrativa che ha una valenza interna e non può influire sulla qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALE‘attività che è invece demandata al giudice » (in termini: Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2019, nn. 10123 e 10124);
5.32 siffatti principi sono stati reiterati da più recenti arresti, che hanno confermato la validità sistematica RAGIONE_SOCIALE‘impianto argomentativo (così: Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2022, n. 32765; Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2023, n. 17089), estendendolo anche all’IMU (Cass., Sez. 5^, 6 marzo 2024, n. 6095);
5.33 invero, la sopravvenienza del d.m. 19 novembre 2012, n. 200, i n relazione all’IMU, non vale ad alterare la definizione normativa del requisito oggettivo per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘esenzione alle attività assistenziali e sanitarie;
5.34 per queste ultime, in relazione all’ICI, l a circolare emanata dal RAGIONE_SOCIALE il 26 gennaio 2009, n. 2/F, aveva inizialmente precisato (punto 6) che: « Le attività assistenziali sono quelle riconducibili alle attività previste dall’art. 128 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, secondo il quale per ‘servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso RAGIONE_SOCIALEa sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello RAGIONE_SOCIALE, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione RAGIONE_SOCIALEa giustizia’. Bisogna, inoltre, tener conto RAGIONE_SOCIALEa legge quadro per la realizzazione del sistema RAGIONE_SOCIALE di interventi e servizi sociali e cioè la legge 8 novembre 2000, n. 328, che all’art. 1, comma 4, dispone che gli enti locali, le regioni e lo Stato ‘riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi RAGIONE_SOCIALEa cooperazione, RAGIONE_SOCIALEe associazioni e degli enti di promozione sociale, RAGIONE_SOCIALEe fondazioni e degli enti di patronato, RAGIONE_SOCIALEe organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti RAGIONE_SOCIALEe confessioni religiose con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema RAGIONE_SOCIALE di interventi e servizi sociali. (…) Si intendono svolte con modalità non esclusivamente commerciali le attività convenzionate o contrattualizzate per le quali sono previste ‘rette’ nella misura fissata in convenzione. Siffatta circostanza, infatti, garantisce uno standard di qualità e pone un limite alla remunerazione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni rese, assicurando che tali prestazioni non siano orientate alla realizzazione di RAGIONE_SOCIALEti »; e che: « Le attività sanitarie sono quelle riconducibili nell’ambito disciplinato dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, dirette ad assicurare i livelli essenziali di assistenza definiti dal DPCM 29 novembre 2001. Devono considerarsi svolte con modalità non esclusivamente commerciali le attività accreditate o contrattualizzate o convenzionate dalla Regione e che, pertanto, si svolgono, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al RAGIONE_SOCIALE pubblico; tale circostanza garantisce uno standard di qualità e pone un limite alla remunerazione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni rese, assicurando che tali prestazioni non siano orientate alla realizzazione di RAGIONE_SOCIALEti »;
5.35 tali indicazioni di massima sono state sostanzialmente recepite e dettagliate dalla tipizzazione normativa del successivo regolamento (art. 4, comma 2, lett. a, del d.m. 19 novembre 2012, n. 200), secondo cui, come si è detto, le modalità non commerciali esigono che le attività istituzionali RAGIONE_SOCIALE‘ente RAGIONE_SOCIALE : a) siano accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le RAGIONE_SOCIALE e gli enti locali; b) siano svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al
RAGIONE_SOCIALE pubblico; c) prestino a favore RAGIONE_SOCIALE‘utenza, alle condizioni previste dal diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento per la copertura del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
5.36 le prescrizioni del d.m. 19 novembre 2012, n. 200, hanno trovato eco e riflesso nella legge reg. RAGIONE_SOCIALE 30 dicembre 2009, n. 33, la quale prevede in subiecta materia :
– che: « 1. I soggetti erogatori privati sanitari e RAGIONE_SOCIALE che mantengono la propria autonomia giuridica e amministrativa rientrano nella programmazione e nelle regole del SSL e ne sono parte integrante, concorrono all’erogazione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni (…), in relazione al proprio assetto giuridico ed amministrativo. 2. I soggetti erogatori di cui al comma 1, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale e RAGIONE_SOCIALE e in coerenza con la programmazione territoriale del SSL [RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE] , sottoscrivono con le RAGIONE_SOCIALE competenti per le prestazioni previste dalla programmazione di cui al comma 1 contratti analoghi a quelli previsti per le RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE di cui all’ articolo 7, assumendo e rispettando i medesimi diritti e doveri, ove applicabili, previsti per le strutture pubbliche senza contributi aggiuntivi diversi da quelli previsti dalla presente legge » (art. 8, commi 1 e 2);
-che la programmazione, la gestione e l’organizzazione del RAGIONE_SOCIALE [RAGIONE_SOCIALE sono attuate, tra l’altro, in ossequio al principio di « equivalenza e integrazione all’interno del RAGIONE_SOCIALE [RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘offerta sanitaria e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEe strutture pubbliche e private accreditate, garantendo la parità di diritti e
di obblighi per tutti gli erogatori di diritto pubblico e di diritto privato » (art. 2, comma 1, lett. bbis );
– che il finanziamento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e socioRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è assicurato, tra l’altro, anche mediante « le quote di compartecipazione di competenza RAGIONE_SOCIALE del cittadino al costo RAGIONE_SOCIALEe prestazioni sanitarie e, dove previsto, RAGIONE_SOCIALE, comprese le eventuali esenzioni e graduazioni in funzione proporzionale al reddito del fruitore RAGIONE_SOCIALEe prestazioni e fino alla data RAGIONE_SOCIALEa sua eliminazione con apposito provvedimento che individui la copertura di spesa susseguente ad una maggiore e sufficiente disponibilità RAGIONE_SOCIALE del gettito fiscale RAGIONE_SOCIALE » (art. 37, comma 1, lett., n. 1);
5.37 in base all’art. 3 -septies , comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (sul riordino RAGIONE_SOCIALEa disciplina in materia sanitaria), il quale prevedeva l’adozione di un atto di indirizzo e coordinamento per assicurare « livelli uniformi RAGIONE_SOCIALEe prestazioni socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria », è stato emanato il d.P.C.M. 29 novembre 2001, in materia di definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, il quale ha stabilito, tra l’altro, per le attività di assistenza sanitaria residenziale e semiresidenziale per RAGIONE_SOCIALE il limite di compartecipazione al costo di RAGIONE_SOCIALE da parte RAGIONE_SOCIALE‘utente nella misura del 50%; 5.38 ancora, in base all’art. 8, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (sul riordino RAGIONE_SOCIALEa disciplina in materia sanitaria), il quale prevedeva l’adozione di un atto di indirizzo e coordinamento per definire « i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l’esercizio RAGIONE_SOCIALEe attività sanitarie da parte RAGIONE_SOCIALEe strutture pubbliche e private », il d.P.R. 14 gennaio 1997 (art. 4, comma 1, lett. c) ha individuato -tra le strutture sanitarie la cui classificazione è rimessa alle RAGIONE_SOCIALE -quelle « che erogano prestazioni in regime residenziale, a
ciclo continuativo e/o RAGIONE_SOCIALE », precisando che le strutture che erogano prestazioni in regime residenziale, « in riferimento all’attività a ciclo continuativo e/o RAGIONE_SOCIALE, possono essere distinte in tipologie connesse ai livelli di assistenza previsti dal Piano RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE »; queste ultime, poi, sono state suddivise in ‘ residenze sanitarie assistenziali ‘ (RSA), le quali « sono presìdi [residenziali a ciclo continuativo] che offrono a soggetti non autosufficienti, RAGIONE_SOCIALE e non, con esiti di patologie, fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non curabili a domicilio, un livello medio di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, accompagnata da un livello «alto» di assistenza RAGIONE_SOCIALEre ed alberghiera, modulate in base al moRAGIONE_SOCIALEo assistenziale adottato dalle RAGIONE_SOCIALE » e « sono destinate a soggetti non autosufficienti, non curabili a domicilio, portatori di patologie geriatriche, neurologiche e neuropsichiatriche stabilizzate » (art. 4, commi 4 e 5), e in ‘ centri diurni integrati ‘ (CDI), i qual i sono presìdi [semiresidenziali a ciclo RAGIONE_SOCIALE] che accolgono persone anziane provenienti dal loro domicilio, parzialmente o totalmente non autosufficienti, con necessità socio-assistenziali e capacità residue da sviluppare; essi si collocano nella rete dei servizi RAGIONE_SOCIALE con funzione intermedia tra l’assistenza domiciliare e le strutture residenziali, rivolgendosi ad RAGIONE_SOCIALE che vivono in casa, con compromissione totale o parziale RAGIONE_SOCIALE‘autosufficienza e con necessità assistenziali oltre la capacità del solo intervento domiciliare, seppure non al punto di richiedere un ricovero in RSA (vedasi anche la definizione riportata nell’allegato 1 alla deliberazione adottata dalla Giunta Regionale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE il 22 marzo 2002, n. 7);
5.39 ora, le superiori considerazioni consentono di definire il significato e la portata dei criteri stabiliti dal d.m. 19 novembre 2012, n. 200 (così come quelli stabiliti dal d.m. 26 giugno 2014), che devono essere applicati in armonia con quanto stabilito dalla decisione adottata dalla Commissione Europea il 19 dicembre, secondo i principi posti dalla giurisprudenza nazionale; in proposito, questa Corte ha reiteratamente ritenuto -con orientamento da cui il collegio valuta di non doversi discostare anche in questa sede – che l’osservanza dei requisiti fissati d all’art. 4, comma 2, del d .m. 19 novembre 2012, n. 200, non dà automaticamente diritto all ‘ esenzione, perché essa non incide sul potere del l’ente impositore di eseguire un controllo e una valutazione (nei termini di cui sopra si è detto), né sul potere del giudice di merito di operare un accertamento – che costituisce giudizio di fatto e quindi sottratto al controllo di legittimità – sulla effettiva sussistenza RAGIONE_SOCIALEe modalità non commerciali (vedansi: Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2022, n. 35123; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2024, n. 17327); tanto è chiarito nello stesso allegato al d.m. 26 giugno 2014, laddove si precisa « sulla base degli anzidetti principi enucleati dalla decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione Europea spetta quindi al Comune in sede di verifica RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni e dei versamenti effettuati dagli enti non commerciali valutare la simbolicità dei corrispettivi praticati da ciascun ente commerciale non potendosi effettuare in astratto una definizione di corrispettivo simbolico perché in tal modo si violerebbe la finalità perseguita dalla decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione »; la giurisprudenza di legittimità, in proposito, ha già avuto occasione di affermare la natura non vincolante RAGIONE_SOCIALEe predette istruzioni per la compilazione RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni IMU, posto che esse non
possono derogare, né alla normativa primaria, da interpretarsi in senso conforme alla citata decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione Europea, né alla stessa normativa secondaria alla quale accedono, laddove si ribadisce il criterio del corrispettivo simbolico (Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2022, n. 35123; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2024, n. 17327);
5.40 ne discende che la sentenza impugnata si è conformata ai principi enunciati, sia in relazione al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘esenzione per gli immobili destinati allo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe attività psichiatriche, a cagione RAGIONE_SOCIALE‘integrale copertura pubblica del costo del RAGIONE_SOCIALE (senza alcun onere per gli utenti), che esclude in radice la stessa ipotizzabilità di una finalità lucrativa (in assenza di corrispettivi anche puramente simbolici), avendo affermato che: « In riferimento alla condizione di cui alla lettera a) la Commissione europea ha precisato (punto 170 RAGIONE_SOCIALEa decisione 19.12.2012) che, per la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa ‘modalità non commerciale’, è necessario che gli enti senza fini di lucro integrati con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nazionale, al pari degli ospedali pubblici forniscano il RAGIONE_SOCIALE a titolo gratuito ‘o dietro versamento di un importo ridotto che copre soltanto una piccola frazione del costo effettivo del RAGIONE_SOCIALE‘. In tale ipotesi di esenzione IMU rientrano gli immobili adibiti allo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe quattro attività psichiatriche gestite dalla RAGIONE_SOCIALE, essendo pacifico, in quanto non contestato da controparte, che la RAGIONE_SOCIALE opera in regime di convenzione con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con copertura integrale dei costi ad opera RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE e con erogazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE psichiatrico senza alcun costo a carico degli utenti »; sia in relazione al disconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘esenzione per gli immobili destinati alla
R.S.A e al C.D.I., a cagione RAGIONE_SOCIALE‘apprezzamento in concreto RAGIONE_SOCIALEe modalità commerciali RAGIONE_SOCIALEe attività svolte, con riguardo alla comparazione di costi e guadagni, avendo valutato che: « A diversa conclusione si deve giungere in riferimento all’immobile adibito alla attività di R.S.RAGIONE_SOCIALE, con disponibilità di 350 posti letto, e del RAGIONE_SOCIALE(RAGIONE_SOCIALE). La RAGIONE_SOCIALE che gestisce la residenza per RAGIONE_SOCIALE, ed il RAGIONE_SOCIALE, oltre a ricevere il contributo RAGIONE_SOCIALE a carico RAGIONE_SOCIALEa Regione, app lica all’utenza una retta alberghiera giornaliera che secondo i dati forniti dalla stessa parte appellata (pag.27 controdeduzioni) è sostanzialmente in linea con i prezzi praticati sul mercato dagli altri operatori e comunque opera anch’essa offrendo servizi alberghieri per RAGIONE_SOCIALE con modalità concorrenziali, così collocandosi al di fuori RAGIONE_SOCIALEa ipotesi di esenzione IMU, sussistente allorché l’utenza fruisce del RAGIONE_SOCIALE a titolo gratuito o fornendo un contributo minimo »; sia in relazione al disconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘esenzione per gli immobili destinati alle ‘ attività non istituzionali ‘, a cagione RAGIONE_SOCIALEa intrinseca commercialità a prescindere dal collegamento strumentale con le ‘ attività istituzionali ‘, in ragione RAGIONE_SOCIALEa destinazione al perseguimento di utili (il cui reimpiego nel finanziamento RAGIONE_SOCIALEe attività assistenziali e sanitarie non basta ad escludere la remuneratività dei servizi erogati), avendo concluso che: « L’IMU è inoltre dovuta con riferimento alla parte di immobili non adibita ad attività istituzionali ma allo svolgimento di attività certamente commerciali quali i servizi di ristorazione, parrucchiere, pedicure, lavanderia, rivendita giornali e bar (circostanza non negata da controparte, pag.30 controdeduzioni) » ; sia anche in relazione all’inadempienza RAGIONE_SOCIALEa contribuente a ll’obbligo dichiarativo con riguardo agli immobili ad utilizzazione ‘ mista ‘ , che era essenziale per la
sottrazione percentuale ad esenzione RAGIONE_SOCIALEe superfici destinate ad attività commerciali, avendo messo in risalto che: «
»;
5.41 peraltro, a fronte degli accertamenti in fatto del giudice di appello, le censure del ricorrente principale e RAGIONE_SOCIALEa ricorrente incidentale in relazione all’omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti devono essere disattese, emergendo la inequivoca carenza di ‘ decisività ‘ RAGIONE_SOCIALEe circostanze prospettate rispetto alle conclusioni raggiunte, a cagione RAGIONE_SOCIALE‘inidoneità del risultato probatorio a sortire con ragionevole verosimiglianza, sulla base di un giudizio prognostico, un diverso esito RAGIONE_SOCIALEa controversia;
5.42 in conclusione, al solo scopo di rinsaldare e consolidare tale interpretazione, il collegio ritiene di enunciare il seguente principio di diritto: « In materia di IMU, per usufruire RAGIONE_SOCIALE‘esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504 (in forza del rinvio disposto dall’art. 9, comm a 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23), non è sufficiente che un immobile sia utilizzato per lo svolgimento di attività assistenziali o sanitarie, in regime di convenzione con il RAGIONE_SOCIALE.N. e con tariffe imposte dalla Regione in ossequio ai limiti fissati dal d.P.C.M. 29 novembre 2001 per la compartecipazione percentuale degli utenti ai costi RAGIONE_SOCIALEe prestazioni erogate, in presenza dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4, comma 2, del d.m. 19 novembre 2012, n. 200, da una fondazione senza finalità lucrativa e con carattere di RAGIONE_SOCIALE, ma è
necessario che quest’ultima -oltre ad assolvere l’obbligo dichiarativo di cui all’art. 9, comma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nelle forme stabilite dall’art. 6 del d.m. 19 novembre 2012, n. 200, che è adempimento essenziale ed imprescindibile per godere RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione (anche in caso di utilizzazione ‘mista’) – dimostri che le attività a cui l’immobile è destinato, oltre a rientrare tra quelle esenti secondo la tipizzazione legislativa e regolamentare, siano svolte con modalità ‘non commerciali’ nell’accezione sancita dalla decisione adottata dalla Commissione Europea del 19 dicembre 2012 ».
alla stregua RAGIONE_SOCIALEe suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la manifesta infondatezza dei motivi dedotti, i ricorsi principale ed incidentale devono essere rigettati;
la reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese giudiziali;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e RAGIONE_SOCIALEa ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ed il ricorso incidentale, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità; dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e RAGIONE_SOCIALEa ricorrente incidentale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ed il ricorso incidentale, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 24 settembre