Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34488 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34488 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1822/2023 R.G. proposto da : CONGREGAZIONE SUORE COGNOME RAGIONE_SOCIALE IN AS, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COMUNE DI POTENZA
-intimato-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Basilicata n. 166/2022 depositata il 06/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello della contribuente con conferma della decisione di primo grado che aveva respinto l’originario ricorso relativamente all’esenzione IMU, ann i 2012 e 2013, accogliendo lo stesso relativamente alle sanzioni;
ricorre in cassazione la CONGREGAZIONE RAGIONE_SOCIALE con due motivi di ricorso;
il Comune di Potenza è rimasto intimato;
la Procura generale della Cassazione, Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato, relativamente al secondo motivo e la sentenza deve essere cassata con rinvio alla CGT di secondo grado della Basilicata, cui si demanda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, primo comma, lettera i, d. lgs. n. 504 del 1992 e dell’art. 128, d. lgs. n. 112 del 1998, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; inoltre l’omesso esame della relazione del Commissario straordinario del MISE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.
Correttamente la decisione impugnata (unitamente alla sentenza di primo grado) esclude l’esenzione in relazione alla mancata prova (che per le esenzioni compete alla contribuente) sulla sussistenza dell’elemento oggettivo previsto dalla norma, art. 7, primo comma, lettera i, d. lgs. n. 504, ovvero la natura non commerciale dell’attività assistenziale e socio-sanitaria svolta. La
stessa ricorrente nel ricorso in cassazione specifica che riceveva i rimborsi delle convenzioni con le Regioni, che tuttavia non coprivano i costi.
L’argomentazione della ricorrente non risulta corretta, in quanto quello che rileva è la natura non meramente simbolica delle entrate e non già la copertura dei costi dell’attività, in quanto una attività commerciale, anche in perdita è pur sempre una attività commerciale: «In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione dall’imposta prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è subordinata alla compresenza di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (art. 87, comma primo, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cui il citato art. 7 rinvia), e di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, il cui accertamento deve essere operato in concreto, verificando che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale. (Nella specie, la SRAGIONE_SOCIALE ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva riconosciuto l’esenzione ad una scuola paritaria di ispirazione religiosa, i cui utenti pagavano un corrispettivo, attribuendo erroneamente rilievo alla circostanza che l’attività fosse in perdita)» (Sez. 5, Sentenza n. 14226 del 08/07/2015, Rv. 635798 – 01).
Con specifico riguardo allo svolgimento di attività assistenziali e sanitarie, si è specificato che, per poter usufruire dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, non è sufficiente che l’immobile sia utilizzato per lo svolgimento di attività sanitaria in regime di convenzione con il RAGIONE_SOCIALE da una Fondazione, fisiologicamente priva di finalità lucrativa, ma è necessario che il contribuente dimostri che l’attività cui l’immobile è destinato, oltre a rientrare tra quelle esenti, non sia svolta con modalità commerciali,
poiché, in conformità ai principi eurounitari, la presenza di un’attività con finalità sociale non basta, da sola, ad escluderne l’eventuale natura economica. (Sez. 6-5, Ordinanza n. 24044 del 3/8/2022, Rv. 665500 01, con la quale questa Corte ha cassato la sentenza di merito, che aveva desunto l’oggettiva natura non commerciale dell’attività sanitaria da elementi irrilevanti, quali l’erogazione di prestazioni sanitarie, remunerate attraverso un regime tariffario imposto dalle Regioni, in regime di convenzione con il RAGIONE_SOCIALE, e l’assenza di finalità lucrative dalla natura di O.N.L.U.S della Fondazione).
Era dunque onere probatorio della ricorrente dimostrare la sussistenza dei requisiti per l’esenzione: « L’esenzione ICI, prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, è applicabile agli immobili di culto dove viene svolta attività didattica quando sussistono cumulativamente sia il requisito soggettivo – riguardante la natura non commerciale dell’ente – sia quello oggettivo – la realizzazione dell’attività con modalità non commerciali -, i quali devono essere provati dal contribuente, tenuto a dimostrare la loro sussistenza in concreto e, cioè, che l’attività a cui l’immobile è destinato, rientrando tra quelle esenti, è posta in essere con modalità non economiche, in quanto resa a titolo gratuito o dietro il versamento di un importo simbolico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il beneficio fiscale, riconoscendo che le rette scolastiche erano significativamente inferiori rispetto al parametro del costo medio per studente pubblicato dal M.I.U.R., ma non costituivano un corrispettivo meramente formale o simbolico)» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 20971 del 26/07/2024, Rv. 671952 – 01).
In sostanza, le decisioni di merito, in doppia conforme, con la valutazione delle prove, insindacabile in sede di legittimità, hanno ritenuto che le somme incassate (non negate neanche dalla contribuente) non fossero simboliche, e che la ricorrente non avesse
provato di svolgere una attività non commerciale e in quanto tale non aveva diritto all’esenzione d a ll’I MU.
L’omesso esame della relazione del Commissario straordinario del MISE (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) non è ammissibile in quanto siamo in presenza di doppia conforme di merito («Nell’ipotesi di doppia conforme, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse», Sez. 3 – , Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023, Rv. 667202 – 01).
Inoltre, nella relazione così come riportata nel ricorso in cassazione si rappresenta un’attività non in pareggio (o in guadagno) ma questo, come visto non è rilevante per l’esenzione richiesta. La relazione, quindi, sarebbe comunque non prova decisiva.
Con il secondo motivo la ricorrente prospetta l’omesso esame della rideterminazione del Comune del 10 luglio 2018, che riduceva la pretesa fiscale su alcuni immobili, in relazione all’art. 360, primo coma, n. 5, cod. proc. civ.
In presenza di una doppia conforme di merito risulta inammissibile il ricorso ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.
Tuttavia, nel caso in giudizio la nota del Comune di cui si prospetta l’omesso esame (nota del 10 luglio 2018 prot. G. N. 0079284) risulta depositata solo in secondo grado (e, pertanto, non sussiste, sul punto, la doppia conforme di merito); la nota risulta anche potenzialmente decisiva in quanto, prospetta la ricorrente, nella stessa si rappresenta che il Comune aveva riconosciuto, in tutto o in parte, la sussistenza dei presupposti per l’esenzione per alcuni immobili, avendo ‘riscontrato, totalmente o par zialmente, la
destinazione d’uso a finalità istituzionali di cura ed assistenza dei soggetti ortofrenici delle seguenti unità immobiliari ‘ .
La sentenza considera la suddetta nota, ma vi legge soltanto un impegno ‘a procedere in contraddittorio al calcolo delle superfici’: non esamina, dunque, il fatto, rappresentato nella nota, consistente nell’individuazione di specifiche unità immobiliari, elencate, dove si svolgerebbe attività ‘di cura ed assistenza dei soggetti ortofrenici’ , in relazione alle quali vi sarebbe stato il riconoscimento dei presupposti per l’esenzione .
Il motivo risulta quindi fondato.
…
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Basilicata per nuovo giudizio, in diversa composizione, cui si demanda anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18/12/2024.