Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32371 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32371 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6699/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) ; -ricorrente- contro
ROMA CAPITALE rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 3845/2021 depositata il 03/08/2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Il RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento in rettifica n. 154 del 10 marzo 2017, con il quale Roma capitale accertava una maggiore Imu per l’annualità 2013, sul rilievo RAGIONE_SOCIALEa carenza motivazionale RAGIONE_SOCIALE‘avviso, in quanto non erano esplicitate le ragioni del mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘esenzione rivendicata con denuncia del 2012, con la quale si indicava il diritto all’esenzione ex art. 7, lett..i) d.lgs. 504/1992 richiamato dall’art. 9, comma 8, d.lgs. 23/2011, svolgendo il RAGIONE_SOCIALE attività previdenziale.
Il giudici di prossimità respingevano il ricorso con sentenza che veniva gravata dalla contribuente.
Il Collegio di secondo grado, nel confermare la decisione di primo grado, respingeva l’appello affermando che < ai sensi RAGIONE_SOCIALE'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 504/92, richiamato per quel che concerne l'IMU dall'art. 9, co. 8, del D. Lgs. n. 23/2011, l'esenzione spetta agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico RAGIONE_SOCIALEe imposte sui redditi, DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché RAGIONE_SOCIALEe attività di cui all'articolo 16, lettera a), RAGIONE_SOCIALEa legge 20 maggio 1985, n. 222 (lett. i) del menzionato art. 7, comma 1 del d.lgs. 504/1992); -che nel caso di specie, come riconosce anche l'RAGIONE_SOCIALE, non è in discussione il requisito di carattere soggettivo, cioè che Il RAGIONE_SOCIALE per
i RAGIONE_SOCIALE "NOME COGNOME" appartenga al novero di quegli enti indicati dall'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, cioè enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; – che difetta il requisito oggettivo, che riguarda, ai sensi RAGIONE_SOCIALE'art. 7, comma 1, lett. i) del d. lgs. 504/1992, la destinazione degli immobili posseduti "…. esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché RAGIONE_SOCIALEe attività di cui all'articolo 16, lettera a), RAGIONE_SOCIALEa legge 20 maggio 1985, n. 222", in quanto l'attività previdenziale svolta dal RAGIONE_SOCIALE appellante non può qualificarsi come attività diretta all'esercizio di RAGIONE_SOCIALE obbligatoria e come tale, quindi, rientrante nel novero di quelle contemplate nel richiamato art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 504 del 1992, data la ontologica diversità RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE obbligatoria, che si basa sul criterio RAGIONE_SOCIALEa "ripartizione", dalla RAGIONE_SOCIALE complementare o integrativa, che è regolata da un sistema a "capitalizzazione" dove i versamenti di ciascun lavoratore vengono autonomamente investiti nel mercato finanziario (azioni, titoli di Stato, titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento) dal fondo di RAGIONE_SOCIALE al fine di creare una rendita; – che occorre valutare anche i requisiti generali e di settore, previsti dagli art. 3 e 4 del D.M. n. 200 del 2012 – ai quali è stata attribuita efficacia di norma di rango primario attraverso il richiamo effettuato allo stesso dall'art. 9, comma 6 -ter del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 – che sono necessari per qualificare le attività di cui alla menzionata lett. i), come svolte con modalità non commerciali; – che, nello "Statuto del RAGIONE_SOCIALE", prodotto nel fascicolo di primo grado, non è previsto che lo stesso non abbia fini di lucro né si
rinviene l'esplicitazione del divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale; che nello statuto non è riportato l'obbligo di devolvere il patrimonio RAGIONE_SOCIALE'ente ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità: anzi all'art. 16 RAGIONE_SOCIALEo Statuto citato viene sancito che "Le Organizzazioni che hanno costituito la Fondazione potranno deliberarne la fine; a loro spetta di disporre circa la devoluzione del patrimonio residuo …". Il RAGIONE_SOCIALE indicato in epigrafe ricorre per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 3845/2021, svolgendo due motivi di ricorso, ed ha depositato memoria.
Replica con controricorso il Comune di Roma.
MOTIVI DI DIRITTO
1.La prima censura prospetta la violazione RAGIONE_SOCIALE'art. 112 c.p.c. e conseguente nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c.; violazione RAGIONE_SOCIALE'art. 1, comma 162, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 296 del 2006 e RAGIONE_SOCIALE'art. 7 RAGIONE_SOCIALEa legge 212 del 2000, in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.; per avere i giudici territoriali omesso di pronunciarsi sul motivo dedotto in entrambi i gradi del giudizio concernente il deficit motivazionale RAGIONE_SOCIALE'avviso di accertamento opposto. A tal proposito, assume che l'avviso di accertamento -per l'Imu, come per qualsiasi altro tributo deve consentire al contribuente di comprendere i presupposti RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria, cosicché laddove il contribuente abbia debitamente rappresentato all'ente impositore il suo diritto al godimento di un'esenzione non può mancare, da parte di quest'ultimo, una puntuale presa di posizione sulla spettanza del beneficio. A tal fine cita Cass. 21 novembre 2018, n. 30039, secondo la quale « l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel petitum e nella causa petendi , mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALE'obbligazione tributaria,
anche quanto agli elementi di fatto ed istruttori posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE'atto impositivo, in ragione RAGIONE_SOCIALEa necessaria trasparenza RAGIONE_SOCIALE'attività RAGIONE_SOCIALEa p.a., in vista di un immediato controllo RAGIONE_SOCIALEa stessa ».
2.Con la seconda censura si denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE'art. 7, 1° comma, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 e RAGIONE_SOCIALE'art. 9, 8° comma, del d. lgs. n. 23 del 2011, e falsa applicazione del d.m. n. 200 del 2012, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.; per avere la CTR erroneamente affermato che la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE non avrebbe natura obbligatoria; e che, nello statuto del RAGIONE_SOCIALE, non si rinvengono le clausole prescritte dal d.m. n. 200 del 2012. Si obietta che la norma di cui si chiede l'applicazione (art. 7, 1° comma, lett. i, del d.lgs. n. 504 del 1992) non contiene una distinzione tra diverse tipologie di RAGIONE_SOCIALE, e tanto esclude che questa possa essere fatta dall'interprete; che, comunque, quella erogata dal RAGIONE_SOCIALE può senz'altro dirsi una forma di RAGIONE_SOCIALE obbligatoria, a fronte di una chiara previsione normativa di rango primario (il d.p.r. n. 1158 del 1962) che ha esteso erga omnes l'efficacia RAGIONE_SOCIALE'obbligo, originariamente sancito dalla contrattazione collettiva, RAGIONE_SOCIALEe imprese editoriali di versare contributi finalizzati ad assicurare un trattamento previdenziale integrativo ai RAGIONE_SOCIALE poligrafici cessati dal servizio. Ribadisce che, contrariamente a quanto si legge in sentenza, nessuna differenza ' ontologica ' corre tra le prestazioni pensionistiche erogate dal RAGIONE_SOCIALE e quelle di cui si fa carico l'RAGIONE_SOCIALE (o gli altri enti c.d. 'di primo pilastro'), essendo entrambe (ora, dopo la c.d. 'riforma Dini') calcolate in base al meccanismo RAGIONE_SOCIALEa capitalizzazione (la prestazione pensionistica è data dai contributi accumulati e dalle rendite nel frattempo conseguite) e non in base a quello RAGIONE_SOCIALEa ripartizione (la prestazione pensionistica prescinde dai contributi accumulati). Deduce l'erroneità RAGIONE_SOCIALEa statuizione concernente la carenza dei requisiti che avrebbero dovuto essere
contemplati dallo statuto, se sol si consideri che il d.m. n. 200 del 2012 concernente le unità immobiliari destinate ad un'utilizzazione «mista», si applica ai soli « casi in cui non sia possibile procedere (…) all'individuazione degli immobili o RAGIONE_SOCIALEe porzioni di immobili adibiti esclusivamente allo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe attività istituzionali con modalità non commerciali ».
La prima censura, ancorché ossequiosa del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, in quanto in essa riportati, nei loro esatti termini i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli RAGIONE_SOCIALE'atto d'appello con cui le censure sono state formulate» (Cass. n. 11738 del 08/06/2016; Cass. n. 19410 del 30/09/2015) è priva di pregio.
3.1.L'obbligo motivazionale RAGIONE_SOCIALE'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum RAGIONE_SOCIALE'imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi RAGIONE_SOCIALEa posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito RAGIONE_SOCIALEe ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione RAGIONE_SOCIALE'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva( Cass. 19/10/2023 n. 29141).
3.2.Come pacifico in giurisprudenza (V. Cass, Sentenza n. 1694 del 24/01/2018), in tema di ICI (e, dunque, deve ritenersi, per identità di ratio, anche in materia di IUC e TASI), l'art. 11, comma 2 -bis, del d.lgs. n. 504 del 1992 (applicabile 'ratione temporis'), disponendo che gli avvisi di liquidazione e accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni
giuridiche che li hanno determinati, non comporta l'obbligo di indicare anche l'esposizione RAGIONE_SOCIALEe ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione RAGIONE_SOCIALE'imposta.
3.3.Pertanto, deve ritenersi sufficientemente motivato l'avviso di accertamento, nel quale sono stati indicati i dati identificativi RAGIONE_SOCIALE'immobile, il soggetto tenuto al pagamento e l'ammontare RAGIONE_SOCIALE'imposta( dati contenuti nell'atto impositivo de quo).
La seconda doglianza non supera il vaglio di ammissibilità.
4.1.Invero, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 22223 del 2019; Cass. n. 7415 del 2019; n.18831/2020) è concorde nel ritenere che l'art. 7, comma 2, bis del d.l. n. 203 del 2005, aggiunto dalla legge di conversione n. 248 del 2005 dall'art. 1 comma 133 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 266 del 2005 ed infine sostituito dall'art. 39 del d.l. n. 223 del 2006, convertito nella legge n. 248 del 2006, ha esteso l'esenzione dall'ICI disposta dall'art. 7 comma 1 lettera I) RAGIONE_SOCIALEa legge citata alle attività che non avessero esclusivamente natura -commerciale, prima RAGIONE_SOCIALEe modifiche apportate alla norma in esame dall'art. 11 bis del d.l. n. 149 del 2013, convertito con modificazioni nella legge n. 13 del 2013. In particolare, è stato il d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), all'art. 7, ad introdurre nel nostro ordinamento l'IMU a decorrere dal 2014 (art. 8) ed a confermare per essa le esenzioni previste per l'ICI dall'art. 7, I co., lett. d) e lett. i) del d.lgs. n. 504/1992. Peraltro, il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Salva – Italia), convertito in I. 22 dicembre 2011, n. 214, che ha modificato alcuni aspetti RAGIONE_SOCIALE'imposta rispetto alla sua concezione originaria, ha poi ritenuto opportuno anticipare in via sperimentale l'applicazione RAGIONE_SOCIALEa nuova imposta già a partire dall'anno 2012 (art. 13) senza comunque intervenire sull'esenzione per gli immobili di
cui al ricordato art. 7, I co., lett. d) ed i) d.lgs. n. 504/1992 e, un emendamento del Governo ha introdotto nel d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 (c.d. "decreto-legge sulle liberalizzazioni"), poi convertito in legge n. 27/2012, l'articolo 91 bis che, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, ha previsto ulteriori limiti all'applicabilità RAGIONE_SOCIALE'esenzione prevista dall'art. 7, lettera i), del d.lgs. n. 504/92 L'art. 91-bis (rubricato Norme sull'esenzione RAGIONE_SOCIALE'imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali) che come si è detto al primo comma, prevede, modificando l'art. 7, I co., lett. i) del d.lgs. n. 504/1992, che «sono esenti dall'imposta: i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87 [ora 73], comma 1, lettera c), del testo unico RAGIONE_SOCIALEe imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché RAGIONE_SOCIALEe attività di cui all'articolo 16, lettera a), RAGIONE_SOCIALEa legge 20 maggio 1985, n. 222. (art. 7, comma 1, lett. i, D.Lgs. 504/1992). 4.2.L'esenzione dal tributo comunale (IMU), prevista dall'ordinamento italiano, è attualmente fruibile da parte di soggetti che soddisfino contemporaneamente due requisiti: l'uno soggettivo e l'altro oggettivo. Ai fini RAGIONE_SOCIALE'esenzione, gli immobili gravati dal tributo, devono essere utilizzati direttamente da soggetti (pubblici o privati) che non abbiano come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, e ivi svolgano, effettivamente con modalità non commerciali, attività "assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché (quelle) di cui all'art. 16, lett. a), RAGIONE_SOCIALEa legge 20 maggio 1985, n. 222". Con tale articolo, dunque, il legislatore ha riformulato l'esenzione (ora riferita all'imposta IMU di nuova introduzione), ponendo l'ulteriore requisito secondo cui l'attività agevolata deve svolgersi con modalità «non commerciali».
Pertanto, ai requisiti oggettivo e soggettivo già vigenti si affianca ora il riferimento alle concrete modalità di svolgimento RAGIONE_SOCIALE'attività che deve svolgersi nell'immobile perché l'esenzione possa applicarsi.
4.3.Il decreto attuativo approvato dal Governo ha a sua volta chiarito che tali modalità sono quelle «prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto RAGIONE_SOCIALE'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà» L'art. 9, VI co., del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, in I. 7 dicembre 2012, n. 213, "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore RAGIONE_SOCIALEe zone terremotate nel maggio 2012") ha poi aggiunto un ulteriore periodo al suddetto III co. RAGIONE_SOCIALE'art. 91-bis, prevedendo che con successivo decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE'economia e RAGIONE_SOCIALEe finanze siano stabiliti anche «i requisiti, generali e di settore per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 RAGIONE_SOCIALE'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , come svolte con modalità non commerciali» Le condizioni necessarie per beneficiare RAGIONE_SOCIALE'esenzione dono dunque attualmente le seguenti: 1) gli immobili devono essere utilizzati da enti non commerciali (medesimo requisito soggettivo); 2) devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe attività tassativamente indicate (quelle assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di religione o culto); 3) le attività tassativamente indicate devono essere svolte con modalità non commerciali (novità); 4) se gli immobili sono utilizzati promiscuamente (vi si svolgono sia attività agevolate che attività non agevolate) è necessario operare un frazionamento catastale che renda unità immobiliare autonoma la parte di immobile utilizzata per le attività agevolate; se il frazionamento non è
tecnicamente possibile, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzo agevolato (novità). Il regolamento redatto da parte del RAGIONE_SOCIALE è il d.m. 19 novembre 2012, n. 200, ed ivi sono state stabilite le modalità e le procedure relative alla dichiarazione IMU, gli elementi rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività previste dalla novellata lett. i) del comma 1 RAGIONE_SOCIALE'art. 7 del D. Lgs. 504/1992 (decreto ICI) come svolte "con modalità non commerciali". Le modalità non commerciali sono definite dall'art.1 lett. p) come «modalità di svolgimento RAGIONE_SOCIALEe attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto RAGIONE_SOCIALE'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà». Il successivo art. 3 elenca i requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali RAGIONE_SOCIALEe attività istituzionali, che sono: «a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita RAGIONE_SOCIALE'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, RAGIONE_SOCIALE o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte RAGIONE_SOCIALEa medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente; b) l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo RAGIONE_SOCIALEe attività funzionali al perseguimento RAGIONE_SOCIALEo scopo istituzionale di solidarietà sociale c) l'obbligo di devolvere il patrimoni6 RAGIONE_SOCIALE'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge».( v. Cass.n. 28578/2020).
5. Il 19 dicembre 2012 la Commissione ha adottato la decisione 2013/284/UE, relativa all'aiuto di Stato S.A. 20829 [C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)], Regime riguardante l'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici cui l'Italia ha dato esecuzione, avente quale unico destinatario la Repubblica italiana. Ai nostri fini rilevano i seguenti passaggi logici: . Senza tralasciare che, per quanto riguarda i requisiti soggettivi, il regolamento, nello stabilire
le condizioni generali che gli enti non commerciali devono soddisfare per beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘esenzione dall’IMU, precisa che l’atto costitutivo o lo statuto RAGIONE_SOCIALE‘ente non commerciale deve prevedere il divieto generale di distribuire qualsiasi tipo di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve. Inoltre, vige l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili esclusivamente per lo sviluppo RAGIONE_SOCIALEe attività funzionali al perseguimento RAGIONE_SOCIALEo scopo istituzionale di solidarietà sociale; in caso di scioglimento RAGIONE_SOCIALE‘ente non commerciale, vige l’obbligo di devolverne il patrimonio a un altro ente non commerciale che svolga un’attività analoga.
6. Tanto premesso, è a rilevarsi che, la sentenza è fondata su una duplice ratio decidendi -quella sulla natura RAGIONE_SOCIALE‘attività previdenziale e quella sulla assenza nello Statuto dei requisiti prescritti dalla normativa di settore -, la seconda RAGIONE_SOCIALEe quali, non attinta con i motivi di ricorso.
Orbene, è noto che, in tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna RAGIONE_SOCIALEe quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni (o il rigetto RAGIONE_SOCIALEa relativa doglianza) determina l’inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposta avverso le altre, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa. Pertanto, nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione,
il quale deve mirare alla cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, in toto o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano. Ne consegue che è sufficiente che anche una sola RAGIONE_SOCIALEe dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base RAGIONE_SOCIALEa sentenza o del capo impugnato.(Cass. n. 15399/2018; n. 11493/2018; n. 18641/2017; n.22753 del 2011; Sez. U, Sentenza n. 16602 del 08/08/2005).
Per di più, va rimarcato, è rimasta del tutto inespressa la stessa destinazione funzionale RAGIONE_SOCIALEe attività svolte nelle u.i. in contestazione.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 4.500,00 per onorari, oltre 200,00 euro per esborsi, spese generali ed accessori come per legge, in favore del controricorrente.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, co. 1 quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa sezione tributaria RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione il 24 settembre 2024.
Il Presidente NOME COGNOME