Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24257 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24257 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3498/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avv. COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COMUNE DI COGNOME, rappresentato e difeso dall’Avv. COGNOME NOMECODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n. 4070/2023 depositata il 03/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT di secondo grado del Lazio, respingeva l’appello della contribuente concernente avviso per Imu-Tasi 2014 su immobile posseduto da ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e destinato ad attività didattica di scuola paritaria;
ricorre per cassazione la contribuente con tre motivi di ricorso;
resiste con controricorso il Comune di Fiumicino che chiede il rigetto del ricorso;
il Consigliere delegato, con provvedimento del 3 ottobre 2024, proponeva la definizione anticipata del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. (rigetto del ricorso per manifesta infondatezza); la contribuente chiedeva la decisione del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi, con la condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con il raddoppio del contributo unificato e condanna ai sensi dell’art. 96, 3^ e 4^ co., cod. proc. civ..
Nell’istanza per la decisione del ricorso non si affrontano i motivi della proposta di definizione anticipata; la proposta di definizione anticipata deve confermarsi con il rigetto del ricorso.
Si premette che il secondo motivo del ricorso (violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. con riguardo ad una asseritamente illogica e carente delibazione probatoria in ordine alla natura economica dell’attività svolta ) è inammissibile in quanto sussiste sul punto una doppia conforme di merito.
In presenza di una doppia conforme di merito risulta inammissibile il ricorso ex art. 360, primo comma, N. 5 cod. proc. civ.: «Nell’ipotesi di doppia conforme, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di
cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse» (Sez. 3 – , Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023, Rv. 667202 – 01).
4. Il primo motivo di ricorso risulta infondato (violazione e falsa applicazione dell’art. 7, d. lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 3, d.l. n. 16 del 2014, mancato riconoscimento dell’importo simbolico della retta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.).
La circostanza che la parte avesse dichiarato un corrispettivo medio inferiore al costo medio per studente supportato dallo Stato (secondo i parametri MIUR, comunque non cogenti) non dà automaticamente diritto all’esenzione; la natura commerciale è, del resto, una valutazione di merito adeguatamente compiuta dai giudici di primo e secondo grado in relazione all’importo della retta , correttamente ritenuto non meramente simbolico (100,00 euro mensili) , quand’anche inferiore alla media di mercato .
5. Il terzo motivo di ricorso (violazione dell’art. 2697, cod. civ. in relazione all’art. 7, comma 5 -bis, d. lgs. 546 del 1992, art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) è infondato, in quanto grava sul contribuente l’onere della prova dell’esenzione dell’immobile ai fini IMU, come costantemente ritenuto da questa Corte di Cassazione ( ‘ In tema di IMU, l’onere motivazionale dell’accertamento è adempiuto se il contribuente è stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l’an e il quantum dell’imposta, non essendo a tal fine necessario indicare le ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell’imposta ‘ Cass. Sez. 5, 20/11/2024, n. 29845, Rv. 673081 -01; vedi anche Cass.
Sez. 5, 14/02/2025, n. 3824, Rv. 673872 -01 e Cass. Sez. 5, 23/10/2024, n. 27441, Rv. 673267 – 01).
Nella specie, il giudice territoriale ha ampiamente motivato sulle ragioni del proprio convincimento in ordine al fatto che la contribuente non avesse fornito la prova – a fortiori in presenza, come detto, di retta non simbolica – del carattere non commerciale dell’attività . Rileva del resto il costante indirizzo (Cass. n. 26739/24 e molte altre) per cui: ‘ In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c.. ‘
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali per il giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Condanna altresì la parte ricorrente al pagamento di ulteriori 2.200,00 euro ed all’ulteriore pagamento di euro 1.000,00 per la Cassa delle ammende, ex artt. 380 bis e 96, 3^ e 4^ co. cpc.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, l’ 11/02/2025 .