Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30355 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30355 Anno 2025
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17397/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, con l ‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrRAGIONE_SOCIALE–
contro ROMA CAPITALE, con L ‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrRAGIONE_SOCIALE–
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADO LAZIO n. 581/2024 depositata il 26/01/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza, n. 9110/33/2021, con la quale la CTP di Roma aveva accolto parzialmRAGIONE_SOCIALE il suo ricorso contro l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Roma ha richiesto la somma di euro 225 mila a titolo di IUCIMU per l’anno 2014. I n particolare, il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso nella parte relativa alla determinazione e aveva viceversa escluso che gli immobili di proprietà RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE fossero esenti dall’IMU.
La CGT-2, con la sRAGIONE_SOCIALEnza meglio in epigrafe indicata, ha respinto l’appello, ritenendo corretta l’impostazione secondo cui, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esenzione, è necessario che l’RAGIONE_SOCIALE abbia natura non commerciale e che l’attività svolta negli immobili rientri tra quelle esenti previste dalla normativa. Nel caso specifico, la Corte ha valutato che l’attiv ità scolastica esercitata dall’RAGIONE_SOCIALE che comprende scuola RAGIONE_SOCIALE‘infanzia, primaria, secondaria, licei e attività pomeridiane -fosse caratterizzata da modalità imprenditoriali, in quanto svolta dietro pagamento di rette che non possono considerarsi simboliche. In particolare, è stato rilevato un volume d’affari di circa 60.000 euro, a cui si aggiungono contributi statali, e una retta mensile media indicata in 2.950 euro. Tali elementi, secondo la Corte, dimostrano la natura commerciale RAGIONE_SOCIALE‘attività e giustificano l’esclusione dall’esenzione IMU, ribadendo che l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova sull’assenza di finalità commerciali grava sul contribuRAGIONE_SOCIALE, che in questo caso non ha fornito evidenze sufficienti.
Avverso la suddetta sRAGIONE_SOCIALEnza di gravame l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso Roma Capitale.
È stata formulata PDA sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa manifesta infondatezza, in ragione RAGIONE_SOCIALEa consolidata giurisprudenza contraria.
La parte ricorrRAGIONE_SOCIALE ha chiesto la discussione RAGIONE_SOCIALEa causa.
SuccessivamRAGIONE_SOCIALE la parte ricorrRAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I n via preliminare si deve respingere l’eccezione di Roma Capitale, che lamenta che il ricorso riproduca pedissequamRAGIONE_SOCIALE l’atto di appello.
Ancorché il ricorso sia confezionato in modalità a tratti con modalità non del tutto rispettose RAGIONE_SOCIALEa forma, con copia incolla di parte di altri atti, non può ritenersi che i motivi di ricorso non siano formulati con un indirizzo critico verso la decisione impugnata e che non siano comprensibili.
L’eccezione va dunque rigettata.
1.1. Va respinta anche l’eccezione di inammissibilità prospettata con memoria dal ricorrRAGIONE_SOCIALE, il quale afferma che il controricorso è riferito ad altra controversia: pur contenendo indicazioni errate in merito al numero RAGIONE_SOCIALEa sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, tale errore deve ritenersi di natura materiale e sostanzialmRAGIONE_SOCIALE irrilevante, atteso che le memorie contengono risposte rivolte al ricorso in analisi.
L’RAGIONE_SOCIALE rubrica tre distinti motivi di ricorso che, per espressa dichiarazione, affronta ppo in maniera congiunta.
Con il primo motivo di doglianza, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 lamenta la violazione, erronea e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 c.c. e 324 cpc, per avere la Corte di merito violato il giudicato intervenuto tra le stesse parti sulle precedenti decisioni RAGIONE_SOCIALEe Corti Tributarie in merito all’accertata mancanza di finalità commerciali e lucrative e RAGIONE_SOCIALE‘attività di parte ricorrRAGIONE_SOCIALE, presupposto RAGIONE_SOCIALEa non debenza RAGIONE_SOCIALE‘imposta IMU.
Con la seconda doglianza, in relazione all’art. 360 c. 1 nn. 3 e 5 c.p.c., deduce la violazione, erronea e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art . 2697 c.c. e degli artt. 115, 116 e 132 n. 4 cpc in relazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992 e RAGIONE_SOCIALEa circolare n. 2/2009
del MEF, per avere la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dichiarato la mancata produzione di documentazione ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esenzione IMU.
Infine con un terzo motivo, in relazione all’art. 360 , c. 1, n. 4 c.p.c., contesta la violazione, erronea e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 cpc, per avere la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado travisato il contenuto oggettivo rinveniRAGIONE_SOCIALE dalle prove documentali tanto con particolare riferimento al bilancio depositato.
La censure possono essere trattate congiuntamRAGIONE_SOCIALE in quanto strettamRAGIONE_SOCIALE connesse, e devono essere disattese.
6.1. Va premesso che, in punto di diritto, questa Corte (Cass. 09/12/2024, n. 31641) ha già reiteratamRAGIONE_SOCIALE osservato i limiti di fruibilità del beneficio in presenza di enti scolastici:
‘3.3. Questa Corte si è pronunciata più volte sulla questione RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALE‘ammontare del corrispettivo ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esenzione RAGIONE_SOCIALE‘imposta sugli immobili (ICI nella fattispecie), in ipotesi di servizio reso dietro pagamento di somme non simboliche da enti aventi natura soggettiva di carattere non commerciale, stabilendo (Cass. 09/02/2024, n. 3674), proprio con riferimento alle rette scolastiche, che ‹‹7.5. in conformità a quanto ritenuto da Cass. 27821/2023 va confermato il principio di diritto se condo cui: ‘per corrispettivo simbolico, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 per l’attività didattica ed in base ai criteri dettati dalla decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea del 19 dicembre 2012, deve intendersi quello caratterizzato da un irrisorio, marginale, del tutto residuale ammontare, in termini tali da non potersi porre in relazione con il servizio reso, così presentandosi come corrispettivo di natura meramRAGIONE_SOCIALE formale, tale da rendere la prestazione più prossima ad una erogazione gratuita, che a quella sotto remunerata rispetto agli standard medi’».
3.4. Secondo i profili elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, si deve verificare: a) la necessaria compresenza, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esenzione Ici invocata ex art. 7 co. 1 lett. i) d.lgs. 504/92 (valevole anche per la disciplina IMU) di un requisito soggettivo (qui non in discussione) e di un requisito oggettivo dato dallo svolgimento con modalità non commerciali RAGIONE_SOCIALE‘attività scolastica; b) l’accollo del relati vo onere probatorio in capo al contribuRAGIONE_SOCIALE che l’esenzione deduca in deroga alla regola di generale contribuzione; c) la necessità che questa prova muova da dati, non formali, statutari o comunque aprioristici, bensì dalla dimostrazione RAGIONE_SOCIALEe concrete modalità di svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività nel periodo considerato e dei loro effettivi contenuti economici; d) l’esigenza che l’attività didattica venga espletata (anche e proprio in ragione dei vincoli UE: decisione 2013/284/UE RAGIONE_SOCIALEa Commissione, del 19 dicembre 2012) a titolo gratuito ovvero a fronte di corrispettivi sostanzialmRAGIONE_SOCIALE simbolici (per la cui nozione si rinvia, in particolare, a Cass.n. 27821/23 e n. 3674/19); e) il carattere indicativo e non dirimRAGIONE_SOCIALE dei parametri di cui al DMef 200/12 (che richiama esso stesso il requisito RAGIONE_SOCIALEa simbolicità dei corrispettivi: art. 4 co. 3^ lett.c)), così come del rapporto su di esso instaurabile tra costo medio per studRAGIONE_SOCIALE (CMS) e corrispettivo medio percepito (CM); f) la irrilevanza del risultato RAGIONE_SOCIALEa gestione e, in particolare, del fatto che nell’esercizio considerato questa sia stata in perdita (Cass.n. 34311/22)’.
Tali sono dunque i principi applicabili alla fattispecie, in cui è accertato che il corrispettivo per le diverse attività svolte a pagamento nella struttura non avesse rivestito natura meramRAGIONE_SOCIALE simbolica.
6.2. Quanto alla dedotta rilevanza del giudicato inerRAGIONE_SOCIALE la base di imposta, deve rilevarsi che le caratteristiche RAGIONE_SOCIALE‘immobile sono soggette a cambiamenti e variazioni (Cass. 23/07/2024, n. 20294), specie in fattispecie in cui sussista un uso misto o in cui debba essere
valutata, di volta in volta, la esistenza di condizioni di per sé stesse mutevoli, come nel caso di specie.
6.3. Come rettamRAGIONE_SOCIALE indicato nella PDA, la categoria catastale degli immobili non è di per sé ostativa alla qualificazione commerciale RAGIONE_SOCIALE‘attività in essi svolta e quindi RAGIONE_SOCIALEa destinazione ad essi concretamRAGIONE_SOCIALE impressa. Là dove la natura commerciale o non commerciale RAGIONE_SOCIALE‘attività muova dall’applicazione di parametri legislativi (a maggior ragione se di matrice unionale), l’accertamento di merito esula dal vincolo preclusivo ex art. 2909 c.c., vertendosi appunto e principalmRAGIONE_SOCIALE, non in tema di accertamento di fatti materiali (del resto, nella specie pacifici), ma di esercizio giurisdizionale in senso proprio (tra le molte, Cass. n. 2798/24). Il giudicato esterno tributario, in presenza di circostanze e fatti per loro natura suscettibili, come nella specie, di mutare di anno in anno, esplica effetto preclusivo e vincolante per la sola annualità impositiva con riguardo alla quale l’accertamento è stato reso (v. il principio affermato da Cass. SU n. 13916/06 ed innumerevoli volte applicato; da ultimo, Cass. n. 2305/24 con ulteriori richiami).
6.4. Non può dunque ritenersi che l’eventuale giudicato si rifletta automaticamRAGIONE_SOCIALE in altri anni di imposta.
6.5. Infine, si duole il ricorrRAGIONE_SOCIALE (terzo motivo) RAGIONE_SOCIALEa violazione degli articoli 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado abbia travisato le prove documentali, in particolare il bilancio depositato.
Secondo il ricorrRAGIONE_SOCIALE, la Corte ha erroneamRAGIONE_SOCIALE ritenuto che le rette scolastiche ammontassero a 2.950 euro mensili, attribuendo così all’attività scolastica un carattere imprenditoriale. In realtà, tale cifra si riferirebbe alla retta annua e sarebbe inferiore ai valori indicati nella tabella ministeriale, come dimostrato dai documenti in atti (in particolare l’allegato 9 CTP). Inoltre, il bilancio del 2014 avrebbe evidenziato costi di produzione superiori ai ricavi da rette, con una
gestione in perdita, a conferma RAGIONE_SOCIALEa natura non commerciale RAGIONE_SOCIALE‘attività.
Il contribuRAGIONE_SOCIALE contesta quindi che la Corte abbia ignorato prove decisive, già oggetto di precedenti giudizi con valore di giudicato, e che abbia motivato la decisione su dati errati o non acquisiti, senza confutazione da parte del Comune. Viene anche criticata la tesi RAGIONE_SOCIALEa Corte secondo cui una gestione in perdita non escluderebbe l’imprenditorialità , ma solo una cattiva capacità gestionale. Secondo il ricorrRAGIONE_SOCIALE, la documentazione prodotta dimostrava invece tutti i requisiti per l’esenzione IMU, che son o stati ingiustamRAGIONE_SOCIALE disattesi.
6.6. Il motivo non può essere accolto.
6.7. Innanzitutto si chiede, in sostanza, una rivalutazione RAGIONE_SOCIALEa prova, sindacato che è precluso in sede di legittimità.
In tale prospettiva, questa censura si palesa come inammissibile, in quanto attinRAGIONE_SOCIALE alla valutazione del fatto, di cui si chiede alla Corte di legittimità di operare una nuova valutazione: ‘il ricorrRAGIONE_SOCIALE per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerRAGIONE_SOCIALE, atteso che l’apprezzamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALEe prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito RAGIONE_SOCIALEa causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e RAGIONE_SOCIALEa correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra varie, v. Cass. n. 32505 /23)’ (Cass. 13/02/2025, n. 3730).
6.8. In secondo luogo, caso questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass. 11/07/2025, n. 18981) che ‘2.7. In altri termini, la
circostanza di conseguire o meno un guadagno e di pareggiare effettivamRAGIONE_SOCIALE i costi con i proventi risulta irrilevante se l’attività si connota economicamRAGIONE_SOCIALE e cioè per il fatto che i beni ed i servizi siano offerti al pubblico con prezzi non simbolici, non essendo sufficiRAGIONE_SOCIALE che vi sia l’idoneità, almeno tendenziale, dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio.
2.8. Né può ritenersi l’equivalenza del concetto di corrispettivo simbolico con quello di corrispettivo inferiore rispetto alla media dei prezzi praticati nella zona, atteso che il corrispettivo puramRAGIONE_SOCIALE simbolico non è quello tenue o modesto, ma quello che, escludendo completamRAGIONE_SOCIALE il rapporto sinallagmatico, equivale alla sua assenza (cfr. Cass. n. 17902/2024 che richiama Cass. n. 8967/2020; Cass. n. 4066/2019; Cass. n. 37340/2021).
2.9. Irrilevante risulta anche la finalità sociale e di pubblica utilità sodisfatta dall’attività didattica, trattandosi di profili che non incidono sul modo (commerciale o meno) con cui la predetta attività è stata svolta.
2.10. Nemmeno conta, di per sé, il disavanzo di bilancio, potendo essere condizionato da una pluralità di fattori e come tale non esclusivamRAGIONE_SOCIALE dipendRAGIONE_SOCIALE dall’ammontare RAGIONE_SOCIALEe rette, per cui non è capace di esprimere il concetto di corrispettivo simbolico, né dimostra che quest’ultimo sia stato determinato in assenza di relazione col costo effettivo del servizio, profilo questo che integra, invece, il parametro normativo di riferimento per stabilire il carattere non commerciale RAGIONE_SOCIALE‘attività didattica ai f ini che occupano (cfr. Cass. n. 4952/2023 e Cass. n. 17704/2024 e le varie pronunce ivi menzionate).
2.11. Allo stesso modo, non assume rilievo significativo la rispondenza RAGIONE_SOCIALEa retta scolastica ai limiti fissati in materia di ‘costo medio per studRAGIONE_SOCIALE‘ per l’anno di riferimento secondo la tabella redatta dal RAGIONE_SOCIALE, sulla base RAGIONE_SOCIALEe istruzioni per la compilazione del moRAGIONE_SOCIALEo di dichiarazione a fini RAGIONE_SOCIALE‘IMU
per gli enti non commerciali in allegato al d.m. 26 giugno 2014, non ponendosi detti criteri in armonia con quanto stabilito dalla decisione adottata dalla Commissione Europea il 19 dicembre 2012 e del d.m. 200/2012 (v., amplius, sul punto, Cass. n. 17704/2024) dovendo, piuttosto, ribadirsi che detta remunerazione, quand’anche inferiore a quella di mercato, non può tuttavia reputarsi puramRAGIONE_SOCIALE simbolica nel senso sopra illustrato (v. Cass. n. 27821/2023 e Cass. n. 20971/2024 citate)’.
Tanto ricapitolato, va allora riconosciuto che la valutazione del Giudice regionale si è posta in linea con la giurisprudenza di questa Corte, avendo negato l’esenzione in ragione RAGIONE_SOCIALE‘apprezzamento fattuale circa la ritenuta non irrisorietà RAGIONE_SOCIALEa retta nel senso sopra indicato, il che vale a rendere il motivo in esame inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis , primo comma, num.1, c.p.c.
Il motivo è dunque da rigettare.
Ne consegue che non sussistono i lamentati vizi.
Il ricorso va conseguRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis c.p.c. in combinato disposto con l’art. 96 c.p.c. deve disporsi la condanna per responsabilità aggravata in favore di parte vittoriosa e la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende di somma compresa tra i 500 ed i 5000 euro. Le stesse sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
In conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presRAGIONE_SOCIALE impugnazione, se dovuto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, com ma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrRAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5880,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Condanna il ricorrRAGIONE_SOCIALE a rifondere a parte controricorrRAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis c.p.c. e 96 terzo comma cpc, un importo pari ad euro 2.900,00.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis c.p.c. e 96 quarto comma cpc condanna la parte ricorrRAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 1.450,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrRAGIONE_SOCIALE principale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dov uto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 14/11/2025.
Il PresidRAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME