Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4872 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4872 Anno 2023
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 16/02/2023
IMU ESENZIONE ART. 7, CO. 1. LETT. I). D.LGS N. 504/1992
sul ricorso iscritto al n. 14753/2019 del ruolo generale, proposto
DA
il RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, in persona del Sindaco pro tempore, NOME COGNOME, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO.
– RICORRENTE –
CONTRO
la RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, giusta procura
speciale e nomina poste a margine del controricorso, dal prof. AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE) e dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), con RAGIONE_SOCIALEo in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO.
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 7695/16/2018 RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata l’8 novembre 2018, non notificata;
UDITA la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio non partecipata del 19 ottobre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù RAGIONE_SOCIALE proroga disposta dall’art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del RAGIONE_SOCIALE il 2 novembre 2020;
RILEVATO CHE
1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dal Comune RAGIONE_SOCIALE avverso la pronuncia n. 361/2/2017 RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva accolto il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contro l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso d al predetto Comune in ragione RAGIONE_SOCIALE‘omesso versamento RAGIONE_SOCIALE‘IMU relativa all’anno di imposta 2014 su due immobili di proprietà RAGIONE_SOCIALE contribuente, riconoscendo (il primo Giudice) l’esenzione dal relativo pagamento sul rilievo RAGIONE_SOCIALE sua natura di ente ecclesiastico, considerando, sotto altro profilo, che la stessa non svolgeva negli immobili oggetto di tassazione attività commerciale, essendo i predetti beni destinati ad ospitare la scuola primaria paritaria gestita dall’ente ecclesiastico;
1.1. il Giudice del l’appello confermava la pronuncia di primo grado, premettendo di non aver « motivo di discostarsi dalla recente sentenza di questa sezione (19 aprile 2018, n. 2585) che ha respinto l’appello del Comune di RAGIONE_SOCIALE avverso altra sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione provinciale di RAGIONE_SOCIALE che aveva annullato identici avvisi di accertamento per IMU dovuta dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con riguardo agli anni 2012 e 2013 » (v. sentenza impugnata priva di numerazione);
1.2. la Commissione così ribadiva la sussistenza in capo alla controricorrente, avente la qualifica di ente ecclesiastico, del requisito soggettivo per godere RAGIONE_SOCIALE‘esenzione e soprattutto – per quanto ora interessa in relazione ai motivi di impugnazione – di quello oggettivo, assumendo che:
« ricorrono i presupposti per l’esenzione IMU di cui al D.M. RAGIONE_SOCIALE‘economia e RAGIONE_SOCIALE finanze n. 200/2012, il quale all’art. 4, comma 3, stabilisce che ‘Lo svolgimento di attività’ didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali se: a) l’attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione RAGIONE_SOCIALE alunni; b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza RAGIONE_SOCIALE strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio; c) l’attività’ è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto RAGIONE_SOCIALE‘assenza di relazione con lo stesso’»;
«la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha stipulato una convenzione con il RAGIONE_SOCIALE‘istruzione per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività didattica; il RAGIONE_SOCIALE ha riconosciuto a detto ente lo status di scuola paritaria; e l’ente religioso, con la risoluzione n. 1/DF del 3 dicembre 2012, ha deliberato che le attività diverse da quelle
religiose o di culto fossero svolte con modalità non commerciali e senza scopo di lucro»;
-«risulta provato che l’ente ecclesiastico di cui trattasi non attua i principi di discriminazione nella sua attività didattica né alcuna limitazione di accesso, applica la contrattazione collettiva al personale docente e non docente e l’attività viene svolta dietro versamento di corrispettivi tali da coprire solo in parte il costo RAGIONE_SOCIALE‘effettivo servizio»;
«ciò risulta anche dal regolamento approvato, il quale prevede di distribuire, pure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita RAGIONE_SOCIALE‘ente, in favore di amministratori, soci partecipanti, lavoratori o collaboratori»;
-«l’imposta non è dovuta in forza RAGIONE_SOCIALE‘esenzione di cui alla lett. i) RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del d.P.R. n. 504/1992»;
«ricorrono i requisiti sia soggettivi che oggettivi che comportano l’esenzione dall’imposta e la natura non commerciale RAGIONE_SOCIALE‘ente religioso, in quanto si può ritenere provato che i corrispettivi pagati dagli utenti siano destinati a pagare tasse scolastiche e di iscrizione, nonché di vitto al fine di contribuire in certa misura ai costi di esercizio sostenuto dall’ente per fini didattici» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione);
avverso tale sentenza il Comune RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, notificandolo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 149 cod. proc. civ., alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 7/13 maggio 2019, formulando due motivi d’impugnazione e successivamente, in data 7 o ttobre 2022, depositando memoria ex art. 380bis. 1. cod. proc. civ.;
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava controricorso, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge 21 gennaio 1994, n. 53, il 20/ 25 giugno 2019, chiedendo il rigetto del ricorso; in data 6 ottobre 2022 ha poi depositato memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis. 1. cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di impugnazione il Comune ha dedotto, in relazione all’art. 360, prim o comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 cod. proc, civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art.111 Cost., in ragione RAGIONE_SOCIALE «motivazione apparente o inesistente o contraddittoria» (v. pagina n. 3 del ricorso) , ponendo in rilievo che il Giudice regionale si era limitato ad utilizzare la motivazione resa in altra decisione, lasciando detta motivazione « da un punto di vista lessicale-logico-giuridico, esattamente nella posizione iniziale, all’interno di quella … ‘… citata sentenza …, senza trasportarle e renderle parte integrante RAGIONE_SOCIALE motivazione di quella oggetto di ricorso » (così a pagina n. 5 del ricorso), omettendo di concludere il percorso logico intrapreso e senza considerare che « i primi due punti elencati a pag. 3 nella decisione qui censurata, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE ‘precedente sentenza’ 19 aprile 2018 n. 2583 » (così, sempre, a pagina n. 5 del ricorso) riguardavano l’ICI e non l’IMU, che costituisce oggetto di causa;
con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 306, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ., sostenendo che la documentazione prodotta dalla contribuente (analiticamente indicata nel ricorso) non dimostrava, « nonostante le estemporanee affermazione RAGIONE_SOCIALE CTR» (v. pagina n. 9 del ricorso), la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 4, comma 3, del decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Economia e RAGIONE_SOCIALE Finanze 19 novembre 2012, n. 200, non avendo, in particolare, « mai fornito -a tutt’oggi alcuna dimostrazione del costo effettivo del servizio (v. pagina n. 9 del ricorso), segnalando, nello specifico, che la Commissione « non avrebbe mai potuto, né dovuto, dal momento che non ne possedeva la dimostrazione in atti del giudizio attestare» (così a pagina n. 10 del ricorso) l’osservanza da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente ecclesiastico RAGIONE_SOCIALE obblighi di applicazione al personale RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva, l’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE strutture agli stan dards previsti, la pubblicità del bilancio, lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività a titolo
gratuito o dietro un corrispettivo simbolico, precisando sul punto che « non si chiede a codesta Suprema Corte di rivalutare le prove acquisite al giudizio ma si chiede, ovviamente, semplicemente di dichiarare che la Commissione Tributaria Regionale Lazio ha effettivamente pronunciato la sentenza per cui è ricorso senza la minima osservanza del precetto normativo di cui all’art. 115 c.p.c. (‘iuxta probata et alligata’) e, quin di, ha deciso illegittimamente dando per acquisiti e provati una serie di fatti, dati, condizioni e requisiti la prova dei quali -invece- manca in radice (così alle pagine nn. 11 e 12 del ricorso);
OSSERVA
Il ricorso non può essere accolto per le seguenti ragioni.
Non sussiste, in relazione al primo motivo di ricorso, il dedotto vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, considerata dal Comune apparente, inesistente e contraddittoria, perchè articolata utilizzando la motivazione di altra sentenza emessa dalla medesima sezione RAGIONE_SOCIALE Commissione adita.
Di contro, va osservato che l’apparato argomentativo RAGIONE_SOCIALE pronuncia in esame, per come sopra riportato, esiste ed è stato costruito secondo la tecnica redazionale di cui al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 118, primo comma, ultimo periodo, disp. att./trans. cod. civ., secondo cui la « motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti RAGIONE_SOCIALE causa e RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridica RAGIONE_SOCIALE decisione, anche con riferimento a precedenti conformi».
7.1. Giova premettere, sul piano dei principi, che costituisce orientamento ampiamente consolidato di questa Corte ritenere che l’ipotesi di motivazione apparente ricorra allorché essa, pur graficamente e, quindi, materialmente esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione, perché costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, non consentendo, in tal
modo, alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, lasciando all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.
Siffatta motivazione si considera -come suol dirsi – non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., il che rende nulla la sentenza per violazione (censurabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.) anche RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, secondo comma , num. 4), cod. proc. civ. o, nel processo tributario, ex 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, mentre va esclusa (in seguito alla riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile al caso in esame trattandosi di sentenza emessa dopo il 10 settembre 2012) qualunque rilevanza al semplice difetto di “sufficienza” RAGIONE_SOCIALE motivazione .
7.2. Sotto altro profilo, è stato chiarito che « In linea generale come precisato dalle Sezioni unite -la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte, di altri atti processuali o di provvedimenti giudiziari, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo …», così precisandosi che «la motivazione di una sentenza può essere redatta “per relationem” rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti “autosufficiente”,
riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto RAGIONE_SOCIALE diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica RAGIONE_SOCIALE sua compatibilità logico – giuridica» (così Cass., Sez. VI-II, 10 gennaio 2022, n. 459).
7.3. Non solo. La Corte ha pure affermato che « “La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente RAGIONE_SOCIALEo stesso ufficio, in quanto il riferimento ai “precedenti conformi” contenuto nell’art. 118 disp. att. c.p.c., non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell’ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile; in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante RAGIONE_SOCIALE decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l’onere di compiere una precisa analisi anche RAGIONE_SOCIALE argomentazioni che vi sono inserite mediante l’operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun moRAGIONE_SOCIALEo di gravame, previo esame preliminare RAGIONE_SOCIALE sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione”» (così Cass., Sez. L., 6 settembre 2016, n. 17640, richiamata da Cass., Sez. III, 20 ottobre 2021, n. 29017).
7.4. Tanto chiarito, va posto in evidenza che la Commissione regionale ha avuto cura di precisare che la sentenza integralmente riportata in motivazione riguardava l’identica questione sorta tra le parti, sia pure in relazione a differenti anni di imposta, il che ha reso la motivazione non solo autosufficiente, essendo stati riprodotti i contenuti RAGIONE_SOCIALE‘atto richiamato, ma anche perfettamente compatibile con la sovrapponibile vicenda giudiziaria di riferimento, circostanza questa che ha reso non necessario, in assenza di argomenti contrari (che il Comune non indica), aggiungere ulteriori motivazioni per giungere alla medesima decisione.
Chiari risultano, poi, i sopra riportati contenuti RAGIONE_SOCIALE pronuncia impugnata, i quali esprimono e rendono palesi le ragioni logicogiuridiche su cui si è basata la decisione, la quale risulta fondata sulla
ritenuta sussistenza, in capo alla suindicata RAGIONE_SOCIALE, dei requisiti soggettivi ed oggettivi per beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘esenzione in esame, avendo reputato la Commissione provata la sua natura di ente ecclesiastico e, sul piano oggettivo, l’esercizio nei locali oggetto di controversia di attività didattica di scuola paritaria nel rispetto dei criteri stabiliti dal d.m. 19 novembre 2012, n. 200.
Risulta, invece, inammissibile il secondo motivo di impugnazione, con cui il Comune ha lamentato la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ.
8.1. Anche in tale caso, va premesso, sul piano dei principi, che la Corte ha, anche di recente, ribadito ed ulteriormente precisato che in tema di ricorso per cassazione, può essere dedotta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione RAGIONE_SOCIALE norma, abbia posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un’informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo.
È stato, altresì, spiegato che detta ipotesi è diversa dall’errore nella valutazione dei mezzi di prova – non censurabile in sede di legittimità – che attiene, invece, alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto; il tutto, a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l’assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza (cfr. Cass, Sez. III, 26 aprile 2022, n. 12971).
8.1.2. Ed ancora, sempre in relazione alla previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ., è stato chiarito che « per dedurre la sua violazione « è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in
contraddizione con la prescrizione RAGIONE_SOCIALE norma », ossia che abbia « giudicato o contraddicendo espressamente la regola, dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio », mentre « detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre », trattandosi di attività consentita dall’art. 116 c.p.c. (v. Cass. n. 11892 del 10/06/2016) » (così, Cass., Sez. T., 4 giugno 2019, n. 15195 e, nello stesso senso, Cass., Sez. II, 7 gennaio 2019, n. 129 e Cass., Sez. T, 23 settembre 2019, n. 27983, le altre ivi citate, nonché Cass., Sez. U., 30 settembre 2020, n. 20867 e Cass., Sez. VI-I, 23 novembre 2022, n. 34472).
8.1.3. In tale direzione ed anche in relazione alla dedotta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ., va ribadito che «In tema di ricorso per cassazione, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere RAGIONE_SOCIALE prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c.» (così Cass., Sez. III, 22 marzo 2022, n. 9225, che richiama Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016, n. 16598 e Cass., Sez. VI-II, 23 ottobre 2018, n. 26769 del 2018 e nello stesso senso Cass., Sez. II, 7 gennaio 2019, n. 129 cit.).
8.2. Ciò posto, non è certamente congetturabile nella specie la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ., essendosi la decisione basata sulla documentazione prodotta dalla contribuente, che ha invocato l’esenzione.
8.3. Nemmeno è invocabile la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ. nei termini sopra illustrati, dovendo osservarsi che il Comune ha richiamato tale ipotesi per lamentare, nella sostanza e nonostante l’espresso avviso contrario, predicati errori di valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie.
8.3.1. In estrema sintesi, va dato conto che il Comune sostiene che dai documenti prodotti, la Commissione tributaria regionale non poteva trarre la prova RAGIONE_SOCIALE natura non commerciale, perché:
la tabella RAGIONE_SOCIALE spesa annuale per studenti distinta per livello di istruzione nulla proverebbe;
il prospetto RAGIONE_SOCIALE rette versate da ciascun studente e le registrazioni dimostrerebbero, rispettivamente, solo il pagamento di una retta, che non si caratterizza per il suo valore simbolico, e l’ammontare di incassi non lievi;
nulla è stato dimostrato circa il rispetto da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente ecclesiastico RAGIONE_SOCIALE obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, l’applicazione al pers onale RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva, l’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE strutture agli standards previsti, la pubblicità del bilancio, lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività a titolo gratuito o dietro un corrispettivo simbolico;
nulla è stato dimostrato circa il costo effettivo del servizio su cui parametrare i corrispettivi ricevuti, in modo da verificare se questi corrispondevano o meno ad un a frazione del primo.
8.3.2. Tanto puntualizzato, va considerato che la controricorrente ha chiarito nel suo controricorso (v. pagina n. 27 e seguenti) – in termini non contestati dal Comune – di aver precisato e documentato in sede di appello (a pagina n. 6 RAGIONE_SOCIALE relative controdeduzioni ivi
depositate), che dall’esame dei documenti prodotti nella fase di merito (tra cui i prospetti RAGIONE_SOCIALE rette pagate dagli alunni e la tabella del RAGIONE_SOCIALE circa il costo medio per studente, documento pure riprodotti in tale sede) emergeva, tramite il raffronto dei predetti dati, un costo corrispettivo medio annuo di 1.441,49 € a fronte di un costo medio per studente di 6.634,15 € (v. pagina n. 30 del controricorso), con ciò ritenendo – la difesa RAGIONE_SOCIALE contribuente -di aver fornita la prova RAGIONE_SOCIALE natura non commerciale RAGIONE_SOCIALE‘attività.
Nel controricorso ha poi sottolineato che l’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge 62/2000 sulla parità scolastica richiede il possesso dei requisiti sub c ) e che la convenzione stipulata nell’anno 2009 con il RAGIONE_SOCIALE (prodotta dalla contribuente) aveva riconosciuto il contributo pubblico proprio in ragione del mantenimento dei requisiti RAGIONE_SOCIALE parità.
8.3.4. Alla stregua di quanto precede, osserva la Corte che:
le censure subb 8.3.1, a) e b) , risultano, in realtà, inammissibilmente dirette ad ottenere dalla Corte una diversa valutazione di merito, essendo stato contestato il risultato probatorio che il Giudice a quo ha ricavato dalla predetta documentazione;
anche la censura sub 8.3.1 c) spinge verso un accertamento in fatto, tenuto conto che il Giudice regionale ha accertato che la contribuente ha ottenuto il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo status di scuola paritaria e di aver stipulato la convenzione con il RAGIONE_SOCIALE, con ciò implicitamente riconoscendo, in base alla previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 4, legge 10 marzo 2000, n. 62 (che sub ordina l’attribuzione del predetto status alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE citate condizioni), il possesso in capo alla contribuente dei menzionati requisiti; piuttosto, deve sul punto segnalarsi che il Comune non ha assolto al proprio onere, volto -come sopra esposto sul piano dei principi -a prospettare l’assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice;
Infine, anche la censura sub 8.3.1 d) intende coinvolgere la Corte in un non consentito apprezzamento di fatto, dovendo osservarsi che dal predetto e documentato rapporto (tra un costo corrispettivo medio e costo medio per studente) la Commissione ha tratto il convincimento che « l’attiv ità viene svolta dietro versamento di corrispettivi tali da coprire solo in parte il costo effettivo del servizio» (così nella sentenza impugnata).
8.4. In definitiva, deve riconoscersi che la complessiva censura risulta inammissibile, in quanto il ricorre nte, pur lamentando l’asserita violazione dei principi che regolano la prova dei fatti integrativi l’invocata esenzione sotto il dedotto profilo contemplato dagli artt. 115 cod. prov. civ. e 2697 cod. civ., finisce, nella sostanza, per contestare la valutazione RAGIONE_SOCIALE prove operata dalla Commissione regionale, la quale -per quanto sopra illustrato – non si è posta in contrasto con i criteri dettati dalle citate disposizioni.
Va dato conto che con la memoria ex art. 380bis. 1, cod. proc. civ. del 5/6 ott obre 2022 il Comune ha citato l’ordinanza 15 dicembre 2020 n. 28578 di questa Corte, che ha accolto il ricorso per cassazione proposto dal Comune, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, contro altra sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale del Lazio, di contenuto asseritamente identico a quella oggetto di esame e relativa ai diversi anni di imposta 2010/2012.
9.1. Nello specifico, va dato conto che la Corte ha cassato la predetta pronuncia con rinvio, reputando « necessario verificare la gratuità di tali attività ovvero che gli eventuali importi versati dagli siano, per la loro entità, simbolici o comunque inidonei a costituire una retribuzione del servizio prestato in quanto notevolmente inferiori ai costi di gestione. Tale ulteriore e puntuale accertamento di fatto, da condurre in modo rigoroso, non è stato svolto nella sentenza impugnata, la quale si è limitata a richiamare quale elemento di prova
RAGIONE_SOCIALE concreta non distribuzione RAGIONE_SOCIALE utili e del rapporto retta- costi, il solo regolamento approvato dall’ente » (così a pagina n. 11 RAGIONE_SOCIALE menzionata ordinanza).
9.2. Senonchè, detto precedente non può assumere rilevanza nel presente giudizio e la decisione in oggetto non può (ne vuole) porsi in contrasto con la citata ordinanza e ciò per la dirimente circostanza che in quel giudizio -diversamente da quanto accaduto nel presente procedimento -era stata contestata (come terzo motivo di impugnazione poi accolto) anche la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, mentre nella sede che occupa il sindacato è stato circoscritto dai motivi di impugnazione ai distinti profili RAGIONE_SOCIALE motivazione apparente (vizio escluso anche dall’ordinanza sopra menzionata) e RAGIONE_SOCIALE prova processualmente conseguita circa le condizioni per godere RAGIONE_SOCIALE‘invocata esenzione (aspetto questo dichiarato, invece, assorbito nella citata ordinanza).
In altre parole, l’impugnazione in rassegna non ha contestato al Giudice regionale di aver riconosciuto alla contribuente l’esenzione in spregio alle condizioni previste dal d.m. 19 novembre 2012, n. 200, ma ha rimproverato alla Commissione di aver reputato sussistenti tali condizioni in base a risultanze istruttorie che non lo consentivano o -per dirla come il Comune – « sulla base di documenti che -invece -non le/i dimostrano affatto e non sono idonei a comprovare l’affermato diritto alla esenzione RAGIONE_SOCIALE‘imposta » (così a pagina n. 2 RAGIONE_SOCIALE citata memoria ex art. 380 -bis. 1., cod. proc. civ. del 5/6 ottobre 2022).
Si rivela, allora, in termini palesi la diversità di oggetto tra i due giudizi, il differente ambito di valutazione che ha investito la Corte e, dunque, l’impossibilità di ricavare dalla menziona ta ordinanza elementi spendibili anche nel presente giudizio.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE riflessioni che precedono il primo motivo di ricorso va rigettato, mentre il secondo va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al dm. 55/2014.
12 . Va, infine, dato atto che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del Comune di RAGIONE_SOCIALE, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo motivo di impugnazione.
Condanna il Comune RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella misura di 5.300,00 € per competenze, 200,00 € per spese vive, oltre al rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali (15% sulle competenze) ed accessori.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del Comune di RAGIONE_SOCIALE, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso.
Così deciso, nella camera di consiglio celebratasi da remoto, il 19