Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32401 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32401 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 14545-2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO COGNOME giusta procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che
la rappresenta e difende assieme all’ AVV_NOTAIO giusta procura speciale allegata al controricorso;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 4528/2017 RAGIONE_SOCIALEa COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, depositata il 10/11/2017;
lette le conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/9/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE (di seguito COGNOME) propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia aveva respinto l’appello RAGIONE_SOCIALE‘ente avverso la sentenza n. RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE, in rigetto del ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento del Comune di RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto IMU 2012;
il Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso ed ha da ultimo depositato memoria difensiva
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo COGNOME denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 1, lett. i, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, degli artt. 7, lett. i), D. Lgs. n. 504/1992, 2 c. 2 lett. ff) L. n. 42/2009, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 118, quarto comma, Cost. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti per l’agevolazione prevista dall’art. 7 c. 1 lett. i) cit. d.lgs. n. 504/1992 in relazione agli alloggi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sovvenzionata, di cui RAGIONE_SOCIALE ha il possesso, sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa mancanza del requisito RAGIONE_SOCIALE‘utilizzo diretto da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente possessore;
1.2. con il secondo motivo COGNOME denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 13, comma 1, D.L. n. 201/2011 e 9 D.Lgs. n. 23/2011 e 7, lett. i), D. Lgs. n. 504/1992 per avere
la Commissione tributaria regionale erroneamente escluso anche la sussistenza dei presupposti RAGIONE_SOCIALE‘esenzione di cui all’art. 7, lett. i) D. Lgs. n. 504/1992 cit. relativamente agli immobili destinati, dai soggetti passivi IRES, quale è RAGIONE_SOCIALE, esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali.;
1.3. con il terzo motivo COGNOME denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13, commi 10 e 11, D.L. n. 201/2011 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente respinto l’assunto difensivo RAGIONE_SOCIALEa ricorrente secondo cui, avendo l’art. 13 D.L. n. 201/2011 istituito il tributo comunale (pari alla quota di competenza comunale) ed il tributo erariale (pari alla c.d. quota erariale), ne conseguiva che l’esclusione dalla riserva in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato disposta dall’undicesimo comma RAGIONE_SOCIALEa suddetta disposizione si sarebbe risolta in un ‘ esenzione che avrebbe dovuto esserle riconosciuta;
1.4. con il quarto motivo COGNOME denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 D.Lgs. 472/1997, RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 D. Lgs. n. 546/1992, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 L. 212/2000, per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente escluso la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa causa di non punibilità per obbiettiva incertezza normativa in relazione alle applicate sanzioni;
2.1. i primi due motivi di ricorso -che vanno esaminati congiuntamente, in quanto è ad essi sottesa una comune quaestio iuris di fondo – vanno disattesi;
2.2. come recentemente affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 22964/2023), sulla base di principi di diritto che il Collegio pienamente condivide, la disposizione di cui al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), è stata interpretata dalla Corte, secondo un consolidato, e risalente, orientamento, nel senso che le previste esenzioni «presuppongono il ricorrere di una duplice condizione costituita dall’utilizzazione diretta degli immobili da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente possessore e dall’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito» (così Cass. Sez. U., 26 novembre 2008, n. 28160 cui adde , ex plurimis , Cass., 20 luglio 2016, n. 14913; Cass., 4 giugno 2014, n. 12495; Cass., 6 dicembre 2013, n. 27418; Cass., 11 maggio 2012, n. 7385), e si è, quindi, rimarcato che, ai fini
RAGIONE_SOCIALE‘integrazione RAGIONE_SOCIALE‘esenzione, occorrono un requisito oggettivo – rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esenzione ed un requisito soggettivo – costituito, a sua volta, dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali – (cfr. ex plurimis , Cass., 30 aprile 2019, n. 11409; Cass., 20 luglio 2016, n. 14913; Cass., 4 maggio 2016, n. 8870; Cass., 8 luglio 2015, n. 14226; Cass., 21 marzo 2012, n. 4502);
2.3. in fattispecie del tutto assimilabile relativa alle RAGIONE_SOCIALE, la Corte, per vero, ha rilevato che – assolvendo le suddette RAGIONE_SOCIALE alle funzioni già attribuite agli RAGIONE_SOCIALE (come per RAGIONE_SOCIALE) , di cui costituiscono, quindi, un’evoluzione normativa – la reclamata esenzione si pone in rapporto di incompatibilità con l’espressa previsione di una detrazione di imposta (ai sensi del d.lgs. n. 504, cit., art. 8, comma 4, e del d.l. n. 201 del 2011, art. 13, comma 10, cit.), ed implica, pertanto, l’utilizzo diretto RAGIONE_SOCIALEe unità immobiliari detenute, essendo stato, peraltro, rimarcato (anche) che i canoni locativi, seppur corrisposti in misura inferiore a quelli di mercato, sono volti a remunerare il capitale investito e, ad ogni modo, «non escludono il carattere economico RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta, non essendovi equivalenza tra il concetto di corrispettivo tenue o modesto e quello di corrispettivo simbolico, il quale esclude completamente il rapporto sinallagmatico, sussistente invece nel primo caso» (cfr. Cass., 14 settembre 2021, n. 24655; Cass., 14 maggio 2020, n. 8964; Cass., 30 dicembre 2019, n. 34601; v., altresì, Cass., 4 dicembre 2003, n. 18549);
2.4. va, difatti, rilevato – quanto agli alloggi regolarmente assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE -che l’esenzione prevista dal d.l. 27 maggio 2008, n. 93, art. 1, comma 3, conv. in l. legge 24 luglio 2008 n. 126, è venuta meno con l’abrogaz ione di detta speciale disposizione [d.l. n. 201 del 2011, art. 13, comma 14, lett. a); cfr. Cass., 24 giugno 2021, n. 18173] e che -quanto alla espressa previsione di un’esenzione dei «fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEe infrastrutture 22 aprile 2008, RAGIONE_SOCIALEto nella Gazzetta Ufficiale
n. 146 del 24 giugno 2008» – la stessa deve farsi ascendere dapprima al d.l. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 4, conv. in l. 28 ottobre 2013, n. 124 -che ha equiparato all’abitazione principale detti fabbricati di civile abitazione (solo) a decorrere dal 1° gennaio 2014 -, di poi alla l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 707, lettera b), n. 3) (di modifica del d.l. n. 201 del 2011, art. 13) che -nell’escludere dalla tassazione il possesso «RAGIONE_SOCIALE‘abitazione principale e RAGIONE_SOCIALEe pertinenze RAGIONE_SOCIALEa stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10» [art. 1, comma 707, lett. b), n. 2] -ha espressamente escluso dall’ap plicazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta municipale propria (anche) i fabbricati in questione;
2.5. risulta, pertanto, dirimente che – continuando a formar oggetto del trattamento di favore la detrazione di imposta prevista per gli «alloggi regolarmente assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE o dagli RAGIONE_SOCIALE, comunque denominati, avRAGIONE_SOCIALE le stesse finalità degli RAGIONE_SOCIALE, istituiti in attuazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 93 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa ReRAGIONE_SOCIALE 24 luglio 1977, n. 616» (d.l. n. 201 del 2011, art. 13, comma 10, cit.) -detta detrazione si pone in termini di incompatibilità con la riconosciuta esenzione che, ad ogni modo, nemmeno può correlarsi ratione temporis (siccome in contestazione l’IMU corrisposta per l’anno 2012) a quella introdotta (a decorrere dal gennaio 2014) per i citati fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (cfr., altresì, Cass., 14 dicembre 2021, n. 39799; Cass., 29 novembre 2021, n. 37342);
2.6. va, peraltro, soggiunto che, come già rilevato dalla Corte sempre con riferimento ad alloggi assegnati dalle RAGIONE_SOCIALE, gli arresti sopra ripercorsi sono stati ulteriormente ribaditi, anche in fattispecie perfezionatesi in epoca antecedente alla modifica normativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 1, lett. i), cit., ad opera del d.l. n. 1 del 2012, art. 91 -bis, comma 1, cit., essendosi rilevato che il diritto all’esenzione dall’ICI presuppone che l’utilizzo, seppur indiretto, RAGIONE_SOCIALE‘ unità immobiliare avvenga con modalità non commerciali, così come ritenuto nella decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea del 19 dicembre 2012, al fine di evitare che il regime RAGIONE_SOCIALE‘esenzione si risolva in un aiuto di Stato;
2.7. è, dunque, necessario, al fine RAGIONE_SOCIALE‘esclusione del carattere economico RAGIONE_SOCIALE‘attività, che quest’ultima sia svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico (Cass., 14 settembre 2021, n. 24655, cit.; Cass., 30 settembre 2019, n. 24308; Cass., 5 settembre 2019, n. 22223; Cass., 15 marzo 2019, n. 7415; Cass., 8 luglio 2016, n. 13970; v. altresì, quanto ai caratteri del canone locativo, e con riferimento a fattispecie omologhe a quella in trattazione, Cass., 14 maggio 2020, n. 8964; Cass., 30 dicembre 2019, n. 34601);
2.8. la citata decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione, difatti – nel rimarcare che, secondo la stessa giurisprudenza unionale, in tema di aiuti di Stato e di concorrenza, la nozione di impresa, a prescindere dal suo status giuridico, si correla allo svolgimento di un’attività economica (cfr., tra le tante, CGUE, 1 luglio 2008, procedimento C-49/07, MOTOE, punti 27 e 28; CGUE, 10 gennaio 2006, procedimento C-222/04, RAGIONE_SOCIALE, punti 107, 108, 122, 123; CGUE, 12 settembre 2000, procedimRAGIONE_SOCIALE riuniti da C180/98 a C-184/98, Pavlov e altri, punti 74 e 75) e che, pertanto, le finalità sociali, e di solidarietà, eventualmente perseguite non escludono la riconducibilità RAGIONE_SOCIALEe relative attività a detta nozione in quanto (anche) un’impresa che agisca senza fine di lucro pu ò offrire beni e servizi sul mercato e, così, porsi in concorrenza con altre imprese – ha considerato quale aiuto di S tato, incompatibile con il mercato interno (art. 107 TFUE), l’esenzione ICI di cui al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i) e, per converso, lecita, perché non costituente aiuto di Stato, l’esenzione IMU che, seppur riconducibile alla sopra citata disposizione del d.lgs. n. 504, cit., art. 7, comma 1, conseguiva dalla rimodulazione regolatoria di quella stessa disposizione (d.l. n. 1 del 2012, art. 91 bis, comma 3, come modificato dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, art. 9, comma 6, conv. in l. 7 dicembre 2012, n. 213);
2.9. il riferimento al concetto di corrispettivo simbolico – quale elaborato dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte in relazione alla specifica connotazione RAGIONE_SOCIALEe modalità non commerciali RAGIONE_SOCIALEe attività suscettibili di essere ricondotte all’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), cit. – ha trovato, poi, uno specifico riscontro regolativo nel d.m. n. 200 del 2012, cit., che, nel
disciplinare i «requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali», ha espressamente previsto – nel contesto degli altri (pur) delineati requisiti, soggettivi e oggettivi – per le attività (come nella fattispecie) di natura ricettiva (ma la disposizione assume carattere tendenzialmente generale nella disciplina in discorso), che le modalità non commerciali sussistono se «sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto RAGIONE_SOCIALE‘assenza di relazione con il costo effettivo del servizio» (art. 4, comma 4), disposizione, quest’ultima, che – nel contesto RAGIONE_SOCIALEa globale valutazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina dei requisiti, soggettivi e oggettivi, ascrivibili alle modalità non commerciali RAGIONE_SOCIALEe attività considerate – ha, quindi, indotto la Commissione RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea alla ricordata conclusione quanto alla liceità RAGIONE_SOCIALE‘esenzione IMU, essendosi, in particolare, rimarcato che «a norma del regolamento, per avere natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio, e dall’altro, che il limite RAGIONE_SOCIALEa metà del prezzo medio, fissato per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, può essere utilizzato solo per escludere il diritto all’esenzione (come indicano le parole «in ogni caso») e non implica a contrario che possano beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘esenzione i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite» (Decisione cit., § 6.4, punto 168 e ss.);
2.10. la Corte ha, altresì, rimarcato, seppure con riferimento alla Legge Regione RAGIONE_SOCIALE, 17 febbraio 2010, n. 3 (recante norme in materia di RAGIONE_SOCIALE sociale) che la stessa «espressamente prevede che «il canone di locazione degli alloggi di RAGIONE_SOCIALE sociale è diretto a compensare i costi generali, di amministrazione, manutenzione ordinaria e fiscali sostenuti per la gestione degli immobili, nonché a consRAGIONE_SOCIALEre il recupero di una parte RAGIONE_SOCIALEe risorse impiegate per la realizzazione degli stessi, da destinare a fini di reinvestimento» (art. 19, comma 1), e, come reso esplicito anche dal relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Giunta regionale, 4
ottobre 2011, n. 14/R), il canone in discorso – seppur variamente articolato in relazione ad aree e fasce reddituali [art. 6, ed allegati B) e C) del regolamento, cit.] – è, ad ogni modo, incentrato su di un valore base (costo di costruzione) corretto sulla base di diversi coefficiRAGIONE_SOCIALE correlati a cd. variabili oggettive [categoria catastale, classe demografica del Comune, ubicazione, vetustà, stato di conservazione; artt. 4 e 5, e allegato A), del regolamento, cit.];
2.11. in ragione, allora, dei suoi criteri di determinazione, detto canone – che, in effetti, risulta commisurato (anche) al costo del servizio – non può affatto considerarsi simbolico, nell’accezione assunta dalla nozione nel contesto del d.m. n. 200 del 2012, art. 4, che, come detto, segna lo stesso limite di conformità RAGIONE_SOCIALE‘es enzione alla disciplina Eurounitaria in tema di aiuti di Stato» (così Cass., 14 settembre 2021, n. 24655, cit.);
2.12. l’impugnata sentenza , che ha respinto l’appello affermando il principio secondo cui non spetta l’esenzione di cui all’art. 7 comma 1 lett. i d.lgs. n. 504/1992 con riguardo agli immobili in oggetto, in quanto «utilizzati da terzi dietro pagamento di un corrispettivo, che pur ridotto e vincolato come destinazione di spesa , ha le caratteristiche del canone e l’utilizzazione di un soggetto diverso dall’ente RAGIONE_SOCIALE», va, pertanto, esente da censure in quanto conforme ai principi di diritto dianzi illustrati;
3.1. il terzo motivo va parimRAGIONE_SOCIALE disatteso;
3.2. ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 istitutiva RAGIONE_SOCIALE‘IMU sperimentale «l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze RAGIONE_SOCIALEa stessa. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;
3.3. il successivo comma 7 stabilisce che «l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali»:
3.4. l’imposta municipale propria avrebbe dovuto essere applicata a decorrere dal 2014, in sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘IRPEF, RAGIONE_SOCIALEe relative addizionali e RAGIONE_SOCIALE‘ICI, ed a causa RAGIONE_SOCIALEa necessità di reperire ulteriori risorse per la finanza RAGIONE_SOCIALE, il Legislatore ha provveduto ad anticipare l’introduzione RAGIONE_SOCIALE‘imposta in via sperimentale, a decorrere dal 2012 ed a posticipare l’introduzione RAGIONE_SOCIALE‘imposta a regime a decorrere dal 2015;
3.5. ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n, 201, nel testo applicabile ” ratione temporis “, si prevede ai commi 6 e 7 quanto segue: «L’aliquota di base RAGIONE_SOCIALE‘imposta è pari allo 6,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 52 del decreto legislativo 25 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali»;
3.6. ai sensi del successivo comma 11 è previsto inoltre quanto segue: «Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati ,31 periodo RAGIONE_SOCIALE‘anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica»;
3.7. lo stesso comma ha altresì previsto che tale detrazione si applica anche «alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504» (cioè «agli alloggi regolarmente assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE») e che «per le fattispecie non si applica la riserva RAGIONE_SOCIALEa quota di imposta prevista dai comma 11 a favore RAGIONE_SOCIALEo Stato»;
3.8. tale comma 11 ha riservato allo Stato «la quota di imposta pari alla metà RAGIONE_SOCIALE‘importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione RAGIONE_SOCIALE‘abitazione principale e RAGIONE_SOCIALEe relative pertinenze»;
3.9. questa Corte con l’ordinanza n. 20135 del 2019 (conformi Cass. nn. 29376 e 24540 del 2020), in fattispecie analoga a quella in esame, ha dunque precisato che «l’ interpretazione fornita dal ricorrente del combinato disposto RAGIONE_SOCIALEe disposizioni passate in rassegna secondo la quale la rinuncia da parte RAGIONE_SOCIALEo Stato alla propria quota di imposta relativamente a tali alloggi deve intendersi effettuata a favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e non del Comune non può essere condivisa. L’esame dei testo normativo non autorizza infatti a ritenere che la quota non più riservata allo Stato sia devoluta a favore degli RAGIONE_SOCIALE che operano nel settore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE assoggettandoli alla sola «aliquota comunale RAGIONE_SOCIALEo 0,38%»;
3.10. nel suddetto precedente in termini, le cui conclusioni si condividono, si è chiarito che il Legislatore si è limitato a prevedere la non applicazione RAGIONE_SOCIALEa quota di imposta riservata a favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, senza disporre che essa non sia dovuta;
3.11. la tesi sostenuta da COGNOME, che ritiene che la norma debba essere interpretata non nel senso di avere trasferito ai Comuni a quota RAGIONE_SOCIALE‘IMU riservata allo Stato, bensì di avere esentato gli ex RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘anzidetta imposta erariale, non può quindi essere condivisa, atteso che, come rilevato nell’ordinanza n. 20135 citata, tale tesi è stata smRAGIONE_SOCIALEta dal RAGIONE_SOCIALE che ha avuto modo di chiarire, con nota 15 giugno 2012, n. 12507, rispondendo a specifico quesito formulato al riguardo, che «dalla lettura sistematica RAGIONE_SOCIALEe norme in questione emerge che il legislatore, attraverso la previsione RAGIONE_SOCIALEa rinuncia da parte RAGIONE_SOCIALEo Stato alla propria quota IMU, ha inteso destinare ai Comune tutto il gettito del tributo, non più decurtato RAGIONE_SOCIALEa quota statale, e non ridurre dallo 0,76 per mille allo 0,38 l’aliquota base applicabile agli immobili in questione»;
3.12. in tal senso è, peraltro, orientata anche la giurisprudenza amministrativa secondo la quale l ‘ esclusione RAGIONE_SOCIALEa quota del tributo riservata allo Stato opera a favore del Comune (e non del soggetto passivo), in quanto la legge ha inteso favorire indirettamente, col maggior gettito accordato all’ente impositore, la fissazione di tariffe meno onerose per i contribuRAGIONE_SOCIALE;
3.13. ne consegue che la tesi di parte ricorrente, secondo la quale l’esclusione RAGIONE_SOCIALEa quota del tributo riservata allo Stato, comporterebbe la corrispondente riduzione RAGIONE_SOCIALEa imposta per l’Istituto, non è condivisibile;
4.1. va infine respinto anche il quarto motivo;
4.2. in tema di obiettiva incertezza RAGIONE_SOCIALEa normativa tributaria, questa Corte ha affermato il condivisibile principio, che va ribadito, secondo cui essa ricorre nell’ipotesi di incertezza inevitabile sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari RAGIONE_SOCIALEa disposizione tributaria, anche all’esito del procedimento di interpretazione RAGIONE_SOCIALEa stessa da parte del giudice (cfr. Cass. n. 18718 del 13/07/2018), e, più in particolare, si è affermato che l’incertezza normativa oggettiva è caratterizzata dall’impossibilità di individuare con sicurezza e univocamente la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile e può essere desunta da alcuni indici, quali: 1) la difficoltà di individuazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni normative; 2) la difficoltà di confezione RAGIONE_SOCIALEa formula dichiarativa RAGIONE_SOCIALEa norma giuridica; 3) la difficoltà di determinazione del significato RAGIONE_SOCIALEa formula dichiarativa individuata; 4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 5) l’assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEe circolari; 6) la mancanza di precedRAGIONE_SOCIALE giurisprudenziali; 7) l’esistenza di orientamRAGIONE_SOCIALE giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale; 8) il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto tra opinioni dottrinali; 10) l’adozione di norme di interpretazione autRAGIONE_SOCIALEca o meramente esplicative di una disposizione implicita preesistente (cfr. Cass. n. 15452 del 13/06/2018);
4.3. tali fatti indice devono essere accertati ed esaminati ed inseriti in procedimRAGIONE_SOCIALE interpretativi RAGIONE_SOCIALEa formazione che siano metodicamente corretti e che portino inevitabilmente a risultati tra loro contrastanti ed incompatibili;
4.4. nella fattispecie la contribuente, nel richiedere di disapplicare le sanzioni applicate dal Comune per omesso versamento IMU, non ha in alcun modo indicato la sussistenza di elemRAGIONE_SOCIALE tali da far ritenere che la normativa applicabile non fornisse elemRAGIONE_SOCIALE adeguati e sufficientemente chiari in ordine all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa richiesta esenzioni d’imposta, ponendo in rilievo, in
particolare, il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità ed unionale;
4.5. le affermazioni RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale che ha respinto anche sul punto l’appello RAGIONE_SOCIALEa ricorrente non ritenendo ravvisabile alcuna obiettiva incertezza del dato normativo risultano, dunque, pienamente condivisibili ed esRAGIONE_SOCIALE da censure in diritto;
sulla scorta di quanto sin qui illustrato, assorbita ogni altra questione, il ricorso va integralmente respinto;
le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio in favore del Comune controricorrente che liquida in Euro 14.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da