Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21184 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21184 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13592/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio de ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 1434/2022 depositata il 09/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
La Commissione tributaria regionale Toscana, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello della contribuente confermando la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso introduttivo, relativo all’avviso di accertamento per IMU 2012, su alcuni immobili, adibiti al culto;
ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE, con tre motivi di ricorso, come integrati dalla memoria di replica (1violazione o falsa applicazione dell’art. 7, primo comma, lettera B, d. lgs. 504 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; 2- violazione o falsa applicazione dell’art. 7, primo comma, lettera D, d. lgs. 504 del 1992, art. 8 e 19 Cost. e art. 12, disposizioni sulla legge in generale, in relazione all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.; 3- violazione o falsa applicazione dell’art. 7, primo comma, lettera I, d. lgs. 5 04 del 1992 e dell’art. 12, primo e secondo comma, disposizioni sulla legge in generale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE, che preliminarmente eccepisce il giudicato esterno per sei decisioni passate in giudicato tra le parti per le stesse questioni (stessi immobili, per anni diversi); nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato;
con la memoria di replica la ricorrente evidenzia per l’eccezione di giudicato esterno l’assenza di ricorso incidentale, in quanto la Commissione tributaria regionale, nella sentenza impugnata, aveva già evidenziato, nello svolgimento del processo, la deduzione dell’eccezione da parte del Comune per cinque sentenze passate in giudicato.
Considerato che
Il ricorso deve accogliersi con la cassazione della sentenza ed il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, cui demanda anche la liquidazione delle spese del grado di legittimità.
Preliminare risulta l’eccezione di giudicato esterno proposta dal Comune.
In considerazione della rilevabilità d’ufficio del giudicato esterno (comunque qui eccepito già nei gradi di merito) non risulta necessaria la proposizione di un ricorso incidentale, come ritenuto dalla ricorrente nella memoria di replica: «Nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. Tale garanzia di stabilità, collegata all’attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, i quali escludono la legittimità di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive, non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 cod. proc. civ., il quale, riferendosi
esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato; questi ultimi, d’altronde, comprovando la sopravvenuta formazione di una regula iuris alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso. La produzione di tali documenti può aver luogo unitamente al ricorso per cassazione, se si tratta di giudicato formatosi in pendenza del termine per l’impugnazione, ovvero, nel caso di formazione successiva alla notifica del ricorso, fino all’udienza di discussione prima dell’inizio della relazione; qualora la produzione abbia luogo oltre il termine stabilito dall’art. 378 cod. proc. civ. per il deposito delle memorie, dovendo essere assicurata la garanzia del contraddittorio, la Corte, avvalendosi dei poteri riconosciutile dall’art. 384, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dal d.lgs. 2006, n. 40, deve assegnare alle parti un opportuno termine per il deposito in cancelleria di eventuali osservazioni» (Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006, Rv. 589695 – 01).
Questa Corte di Cassazione ha ritenuto configurabile il giudicato esterno anche nelle ipotesi di imposte periodiche, quando gli elementi considerati dalle decisioni passate in giudicato hanno carattere stabile o tendenzialmente permanente, mentre non riguarda gli elementi variabili destinati a modificarsi nel tempo (Sez. 5 – , Sentenza n. 25516 del 10/10/2019, Rv. 655438 -01; Sez. 5 – , Ordinanza n. 5766 del 03/03/2021, Rv. 660691 -01).
Nel caso in giudizio le sentenze passate in giudicato prodotte dal Comune (CTR Toscana n.424/7/2021; CTP di Arezzo nn. 170, 171, 172, 173 e 174 del 2000) riguardano tuttavia non elementi della fattispecie stabili o tendenzialmente permamenti, pure rimessi in discussione nel ricorso in cassazione da parte della contribuente,
ma questioni di diritto che, in quanto tali, non sono per loro natura suscettibili di passare in giudicato, in qualsiasi modo decise: «In tema di giudicato esterno, l’interpretazione delle norme giuridiche compiuta dal giudice non può mai costituire limite all’attività esegetica esercitata da altro giudice, la quale, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può incontrare vincoli, non trovando riconoscimento, nell’ordinamento processuale italiano, il principio dello stare decisis . (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale, respingendo l’eccezione di giudicato esterno, aveva operato un’autonoma valutazione della fattispecie oggetto di giudizio, relativamente alla legittimità del metodo utilizzato dall’Ente comunale per la stima dell’immobile soggetto ad ICI)» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 5822 del 05/03/2024, Rv. 670813 -01; vedi anche Sez. 5, Sentenza n. 23723 del 21/10/2013, Rv. 628972 – 01).
3. La sentenza impugnata (al pari di quelle richiamate per il giudicato esterno), erroneamente ha escluso l’esenzione di cui all’art. 7 co. 1^ lett.d) d.lgs 504/92 (disciplina Ici richiamata per l’Imu) , sul solo ostativo presupposto del l’assenza di «intesa con lo Stato Italiano» della confessione religiosa praticata nei locali di cui si chiedeva l’esenzione IMU.
La Corte Costituzionale ha da tempo evidenziato come qualsiasi norma (o interpretazione di norme) che richieda la sussistenza di intese con lo Stato, da parte di confessioni religiose, per benefici economici o esenzioni fiscali, sia incostituzionale, così ad esempio Corte Costituzionale n. 346 del 2002: «È costituzionalmente illegittimo l’articolo 1 della legge regionale della Lombardia 9 maggio 1992, n. 20, limitatamente alle parole “i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione, e”. Le intese previste da detta norma costituzionale non sono e non possono essere una condizione imposta dai poteri pubblici alle
confessioni per usufruire della libertà di organizzazione e di azione loro garantita dal primo e dal secondo comma dello stesso art. 8 ne’ per usufruire di benefici a loro riservati, quali, nella specie, l’erogazione di contributi; risultano altrimenti violati il divieto di discriminazione (art. 3 e art. 8, primo comma della Costituzione), nonché l’eguaglianza dei singoli nel godimento effettivo della libertà di culto, di cui l’eguale libertà delle confessioni di organizzarsi e di operare rappresenta la proiezione necessaria sul piano comunitario e sulla quale esercita una evidente, ancorché indiretta influenza, la possibilità per le medesime di accedere a benefici economici come quelli previsti dalla legge in esame» (vedi anche Sent. N. 195 del 19 aprile 1993).
Conseguentemente, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi, la sentenza deve cassarsi con rinvio, sulla base del seguente principio di diritto: «in base ad una lettura costituzionalmente orientata delle norme di riferimento (art. 7 co. 1^ lett.d) d.lgs. 504/92, rif. artt. 8 e 19 Cost.), per le esenzioni o agevolazioni IMU degli immobili delle confessioni religiose dove si pratica il culto, non è richiesta una previa intesa con lo Stato Italiano».
In sede di rinvio dovranno accertarsi tutti gli altri presupposti per l’esenzione IMU, non considerati per la preliminare ratio decidendi della sentenza, che si è limitata solo al rilievo dell’assenza di intese tra lo Stato italiano e la confessione religiosa in relazione ad immobili di cui si deduceva la destinazione a culto.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.G.T. di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16/05/2024 .
Il Presidente
NOME COGNOME