Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20936 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20936 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32253/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentat a e difesa dagli avvocati COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE), COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE), COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOCANA n. 572/2021 depositata il 14/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
La Commissione tributaria regionale Toscana, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello della contribuente avverso la decisione di primo grado (impugnato l’avviso di accertamento del Comune per il pagamento dell’IMU per l’anno 2012 di un immobile ritenuto dalla contribuente ad uso esclusivo di culto);
ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE con tre motivi di ricorso, come illustrati da successiva memoria (1- violazione di legge o falsa applicazione degli art. 2, 3, 8, 19 e 20 Cost., della Cedu, art. 7, primo comma, lettere B, D ed I. d. lgs. n. 504 del 1992, art. 31, comma 18, l. 27 dicembre 2002 n. 289 e art. 10, quarto comma, d. lgs. 504 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; 2 – violazione e falsa applicazione dell’art. 111, Cost., art. 7, s econdo comma, d. lgs. 504 del 1992, art. 13, comma 12-ter, d. lgs. n. 201 del 2011, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; 3 – omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. -intervenuta deputazione al culto dei locali oggetto del giudizio -);
resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE, come illustrato con memoria successiva, che chiede il rigetto del ricorso della contribuente.
Considerato che
Il ricorso è infondato e deve rigettarsi con condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente e con il raddoppio del contributo unificato.
2. I primi due motivi si analizzano congiuntamente per evidente uniformità di prospettazioni. La ricorrente prospetta una violazione di legge in considerazione dell’uso del locale (di categoria catastale C2) ad esercizio, esclusivo, del culto. La sentenza impugnata ritiene, contrariamente a quanto affermato nel ricorso introduttivo, che qualsiasi locale (a prescindere dalla sua formale iscrizione in catasto) può essere destinato ad esercizio esclusivo di culto, con esenzione IMU. La Commissione regionale, p ertanto, non esclude l’esenzione dall’IMU per il locale solo in quanto formalmente iscritto al catasto con la categoria C2 ; invece, esclude la sussistenza dell’esenzione per omessa dichiarazione al Comune, per l’anno di imposta considerato, della sussistenza degli elementi per l’esenzione stessa. La sentenza evidenzia che la dichiarazione è stata effettuata nel corso del giudizio di primo grado, ma la stessa non può essere valida per il passato.
Non sussiste, pertanto, nessuna violazione di legge o difetto di motivazione della decisione, in quanto la decisione impugnata applica correttamente la giurisprudenza di questa Corte in materia di obbligo della dichiarazione per l’esenzione.
Prima ed indipendentemente dalla classificazione catastale dell’immobile in oggetto ( qui in C2, dato pacifico tra le parti), così come dalla prova (da darsi in giudizio ad onere della parte richiedente) della effettiva destinazione dell’immobile all’esercizio del culto, si imponeva una tempestiva dichiarazione al Comune per l’applicazione dell’esenzione, quale immobile destinato esclusivamente (o anche in parte) al culto («In tema di IMU, l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, in caso di immobile ad uso misto (nella specie, adibito in parte ad attività di culto ed in parte ad attività commerciale di casa per ferie) si applica proporzionalmente alla porzione destinata ad attività non commerciale, anche laddove non sia possibile procedere ad una sua autonoma identificazione catastale, purché vi sia una specifica
indicazione del contribuente nella apposita dichiarazione» Sez. 5 – , Ordinanza n. 32742 del 07/11/2022, Rv. 666428 – 01).
Inammissibile il terzo motivo di ricorso (omesso esame della destinazione esclusiva dell’immobile al culto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.). Ciò sia per il carattere assorbente di quanto appena osservato, sia per la presenza di una pronuncia ‘ doppia conforme ‘ di merito, sicchè: «Nell’ipotesi di doppia conforme, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse» (Sez. 3 – , Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023, Rv. 667202 – 01).
P.Q.M.
rigetta il ricorso
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16/05/2024 .