Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6436 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6436 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 24648 del Ruolo Generale RAGIONE_SOCIALE‘anno 2024, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, come in atti domiciliato,
RICORRENTE
CONTRO
REGIONE PUGLIA , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, come in atti domiciliata,
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza numero 2214/24 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado RAGIONE_SOCIALEa Puglia, pubblicata in data 17 giugno 2024.
Udita la relazione del Consigliere designato, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado RAGIONE_SOCIALEa Puglia rigettava l’appello del
Comune di Bari, accogliendo, nel contempo, quello RAGIONE_SOCIALEa Regione Puglia, avverso la sentenza numero 359/17 RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Provinciale di Bari, con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso proposto dalla Regione Puglia avverso l’avviso di accertamento IMU 2012 (numero 1605/15), in quanto reputata non dovuta l’imposta sull’area edificabile, ubicata alla INDIRIZZO, destinata alla costruzione del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa Giunta, dovuta, invece, con la riduzione del 50%, l’imposta sull’immobile RAGIONE_SOCIALE e sugli immobili di INDIRIZZO e INDIRIZZO.
Il Comune di Bari propone ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, con riferimento all’esenzione riconosciuta per gli immobili ubicati in INDIRIZZO ed in INDIRIZZO, affidandone l’accoglimento a cinque motivi di impugnazione ed illustrando ulteriormente le sue difese con memoria.
La Regione Puglia resiste, depositando controricorso ed invocando la reiezione RAGIONE_SOCIALEe avverse argomentazioni e richieste.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Sono infondate, innanzi tutto, le eccezioni di inammissibilità -sollevate dalla Regione Puglia con riferimento a diversi motivi di ricorso- per violazione del principio di autosufficienza e per la pretesa -ascritta al Comune di Bari- di ottenere una rivalutazione nel merito RAGIONE_SOCIALE‘accertamento compiuto dalle corti territoriali.
1.1. Il ricorso, invero, è rispettoso, nel suo complesso e nei singoli motivi sui quali poggia, del principio di autosufficienza, in quanto sono adeguatamente esplicitati, in esso, tutti gli elementi, fattuali, giuridici e documentali, necessari a permettere di ricostruire la vicenda che vede contrapposte le
parti in causa, l’ iter processuale, le questioni sottoposte all’attenzione RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria adita, nel corso dei gradi di merito e del giudizio di legittimità, le soluzioni aAVV_NOTAIOate dalle corti di prossimità e quelle auspicate in questa sede.
Il principio di autosufficienza, corollario di quello di specificità dei motivi, deve essere interpretato, d’altronde, in maniera elastica (cfr. Cass. n. 11325/23), dovendosi contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità con quello di garantire, nel contempo, la certezza del diritto e la corretta amministrazione RAGIONE_SOCIALEa giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica RAGIONE_SOCIALEa Corte ed il diritto di accesso del cittadino ad un organo giudiziario. Esso, infatti, nell’alveo de ll’evoluzione RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità -oggi recepita dal nuovo testo RAGIONE_SOCIALE‘ art. 366, comma primo, num. 6, c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022- ed in assonanza con il dettato RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, par. 1, RAGIONE_SOCIALEa CEDU, quale interpretato dalla giurisprudenza unionale (cfr. Corte EDU del 28 ottobre 2021, COGNOME ed altri contro Italia), deve rispondere al criterio di proporzionalità e, quindi, non trasmodare in un eccessivo formalismo, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa (Cass. n. 12481/22).
1.2. Il ricorso ed i motivi che lo sorreggono, inoltre, non sollecitano una rivalutazione degli accertamenti di fatto compiuti dalle corti di merito, essendo incentrati sui vizi riconducibili a quelli delineati dall’art. 360, comma primo, numm. 3, 4 e 5, c.p.c.- dai quali sarebbe affetta -almeno secondo gli assunti del ricorrente- la sentenza impugnata.
Con il quinto motivo -da esaminare preliminarmente per la natura RAGIONE_SOCIALEa censura in cui si sostanzia- il ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, num. 4, c.p.c., denuncia la nullità
RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, perché caratterizzata da una motivazione meramente apparente, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma quarto, c.p.c., con riferimento, in particolare, alla ricorrenza o meno RAGIONE_SOCIALEe condizioni di esenzione di cui all’art. 7, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, ‘applicabile alla fattispecie ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma 8, primo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011’, ed alla ricorrenza o meno RAGIONE_SOCIALEe condizioni di esenzione di cui all’art. 7, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, ‘applicabile alla fattispecie ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011, relativamente agli immobili … in INDIRIZZO ed … alla INDIRIZZO.
3. Il motivo è infondato.
3 .1. La riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, num. 5, c.p.c., disposta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata alla luce dei criteri ermeneutici dettati dall’articolo 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi, come riduzione al ‘minimo costituzionale’ del sindacato di legittimità sulla motivazione. E, quindi, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si atteggi quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ RAGIONE_SOCIALEa motivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14).
3.2.La mancanza RAGIONE_SOCIALEa motivazione, rilevante ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma secondo, num. 4, c.p.c. e riconducibile all’ipotesi di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, num. 4, c.p.c., si configura quando essa manchi del tutto -nel senso che alla premessa RAGIONE_SOCIALE‘oggetto del decidere, risultante dRAGIONE_SOCIALE svolgimento del processo, segua l’enunciazione RAGIONE_SOCIALEa decisione, senza alcuna argomentazione – o quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni in essa contenute siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, di riconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass. n. 6626/22). La motivazione, invece, è solo apparente -e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo –RAGIONE_SOCIALErquando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, siccome recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudicante per la formazione del proprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture (cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n. 16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n. 1986/25).
3.3. Nel caso di specie, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado RAGIONE_SOCIALEa Puglia, con riferimento ai fabbricati ubicati in INDIRIZZO ed alla INDIRIZZO, i soli in relazione ai quali è ancora controversia, ha esplicitato -sicuramente al di sopra del ‘minimo costituzionale’ al quale si è fatto testé cenno -le ragioni che l’hanno inAVV_NOTAIOa a reputare sussistente il diritto all’esenzione disciplinata dall’art. 7, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, richiamato dall’art. 9, comma 8, secondo periodo, del
d.lgs. n. 23 del 2011, evidenziando come l’RAGIONE_SOCIALE fosse un ente strumentale RAGIONE_SOCIALEa Regione Puglia, non riconducibile nel novero degli enti pubblici economici, non avendo fini di lucro e non operando in regime di concorrenza, e come non fosse ‘destinata ad esercitare attività di carattere commerciale’ (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 3 e 4).
4 . Con il primo motivo il ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c., prospetta la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 324 c.p.c., non avendo la corte di merito tenuto nel debito conto le sentenze n. 36028/22 e n. 36032/22 RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, la quale, con riferimento ad altri anni di imposta, aveva evidenziato come l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘esenzione di cui all’art. 9, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011 -che rinvia all’art. 7, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992 – agli immobili affidati all’RAGIONE_SOCIALE dovesse essere accertata in relazione all’effettivo utilizzo di essi con modalità non commerciali e, cioè, a titolo gratuito o dietro versamento di un corrispettivo simbolico, con onere probatorio gravante sulla contribuente. I giudici di secondo grado, invece, erano pervenuti al convincimento che l’esenzione dovesse essere riconosciuta in virtù RAGIONE_SOCIALEa mera natura RAGIONE_SOCIALEa suddetta RAGIONE_SOCIALE, quale ente strumentale RAGIONE_SOCIALEa Regione Puglia, senza nemmeno distinguere tra immobili destinati ad uffici ed immobili destinati a collegio adibito alla ricezione degli studenti, ad onta del giudicato esterno costituito dalle suddette sentenze, ‘avente efficacia espansiva nel presente giudizio, stante l’identità degli elementi caratterizzati da durevolezza nel tempo e, cioè, la natura giuridica RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE e l’attività da essa svolta negli immobili per cui è causa’.
5.Con il secondo motivo -da esaminare congiuntamente a quello che precede, in quanto anch’esso incentrato, sia pure sotto un diverso profilo, sull’omessa valutazione del giudicato che si sarebbe formatoil ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, num. 5, c.p.c., deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dall’avvenuta pronuncia inter partes RAGIONE_SOCIALEe sentenze n. 36028/22 e n. 36032/22 RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, ‘avente carattere decisivo per la soluzione RAGIONE_SOCIALEa controversia relativamente alla non ricorrenza RAGIONE_SOCIALEa esenzione di cui all’art. 9, comma 8, primo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011 -art. 7, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992ed alla eventuale ricorrenza RAGIONE_SOCIALEa esenzione di cui all’art. 9, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011, che richiama l’art. 7, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, ove sussistenti le condizioni di esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività ricettiva (e solo quella) in modalità non commerciale da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘.
I motivi sono infondati.
6.1. In disparte il riferimento -pure contenuto nel secondo motivoall’esenzione di cui all’art. 9, comma 8, primo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011, analoga a quella prevista dall’art. 7, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, che non deve reputarsi oggetto del thema decidendum , in quanto la corte regionale pugliese si è pronunciata nel senso di riconoscere sussistenti esclusivamente i presupposti per la fruizione RAGIONE_SOCIALE‘esenzione di cui all’art. 9, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011, che rinvia all’art. 7, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, è d’uopo osservare che non è maturato alcun giudicato in virtù
RAGIONE_SOCIALEe sentenze menzionate dal ricorrente (con le quali, del resto, le decisioni assunte in secondo grado sono state cassate con rinvio), che si sono pronunciate esprimendo, in relazione all’esenzione de qua , argomentazioni in diritto, rimettendo l’accertamento dei fatti al giudice del merito.
6.2. Non è superfluo rammentare che l’efficacia espansiva del giudicato esterno trova ostacolo nell’interpretazione giuridica RAGIONE_SOCIALEa norma tributaria, in quanto tale attività, compiuta da un giudice, non può mai costituire un limite all’operato di un altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa al quale si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (cfr. Cass. n. 23723/13, Cass. n. 15215/21 e Cass. n. 8288/22). In tema di giudicato esterno, infatti, l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEe norme giuridiche compiuta da un giudice non può mai costituire un limite all’attività esegetica esercitata da un altro giudice, che, in quanto consustanziale RAGIONE_SOCIALE stesso esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione giurisdizionale, non può incontrare vincoli, non trovando riconoscimento, nell’ordinamento processuale italiano, il principio RAGIONE_SOCIALE stare decisis (cfr. Cass. n. 5822/24).
6.3. Inoltre, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione a tributi destinati a ripetersi nel tempo, opera solamente RAGIONE_SOCIALErquando riguardi fatti integranti elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALEa fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale e non anche quando la controversia sia definita sotto il profilo formale RAGIONE_SOCIALE‘atto opposto o attenga ad elementi variabili, che possono modificarsi nel corso del tempo (cfr. Cass. n. 1300/18, Cass. n. 7417/19 e Cass. n.
5766/21). E la natura e la tipologia RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta negli immobili -o tramite gli immobili- non costituisce certamente una peculiarità permanente, ma una componente variabile, da verificare nel corso del tempo, quale requisito oggettivo indispensabile per la fruizione RAGIONE_SOCIALE‘esenzione (cfr. Cass. n. 4917/23).
Con il terzo motivo il ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c., assume la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma 8, primo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2001, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 RAGIONE_SOCIALEa legge reg. Puglia n. 18 del 2007, avendo l’autorità giudiziaria adita in secondo grado, in contrasto con le suddette norme, reputato applicabile l’esenzione de qua per il fabbricato ubicato in INDIRIZZO, adibito a Casa RAGIONE_SOCIALE, ed al fabbricato ubicato alla INDIRIZZO, destinato agli uffici RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, nonostante presupponesse tale esenzione -l’utilizzo diretto da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente soggettivamente deputato a fruire del beneficio e la sua destinazione ad un compito istituzionale riferibile in via diretta ed immediata ad esso, diversamente da quanto poteva affermarsi con riferimento ai suddetti immobili, che erano nella disponibilità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è inammissibile.
8.1. Esso, infatti, non si confronta adeguatamente con la decisione RAGIONE_SOCIALEa corte territoriale, la quale, come è possibile evincere dal tenore RAGIONE_SOCIALEa motivazione, in cui sono rinvenibili significativi riferimenti alla natura RAGIONE_SOCIALE‘attività esercitata dall’RAGIONE_SOCIALE, avente carattere non commerciale (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 3 e 4), ha riconosciuto il diritto all’esenzione regolata
dall’art. 9, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011, che richiama l’art. 7, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, a mente del quale sono suscettibili di esenzione, tra le diverse ipotesi prese in considerazione dalla legge, gli immobili destinati esclusivamente RAGIONE_SOCIALE svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.
8.2. Conseguentemente, è inammissibile anche l’istanza, formulata dal ricorrente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, comma secondo, c.p.c., tendente ad ottenere una pronuncia di merito riguardo all’insussistenza del diritto all’esenzione disciplinata dall’art. 9, comma 8, primo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011, analoga a quella contemplata dall’art. 7, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992.
Con il quarto motivo il ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c., lamenta la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011, nella parte in cui richiama l’art. 7, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, anche alla luce di quanto disposto dal regolamento varato con il d.m. n. 200 del 2012, nonché dalla legge reg. Puglia n. 18 del 2007, essendo stato riconosciuto il diritto all’esenzione, sempre per gli immobili ubicati in largo Fraccacreta ed alla INDIRIZZO, senza verificare l’effettiva sussistenza dei relativi presupposti, tra i quali l’esercizio di attività non commerciale, che sarebbe stato onere RAGIONE_SOCIALEa Regione Puglia dimostrare.
10. Il motivo è fondato.
10.1. L’art. 7, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 -richiamato dall’art. 9, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 23 del
2011è stato interpretato, sulla scorta di un risalente orientamento, nel senso che la prevista esenzione presuppone il ricorrere di una duplice condizione, costituita dall’utilizzazione diretta degli immobili da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente possessore e dall’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito (cfr. Cass., sez. un., 28160/08, Cass. n. 7385/12, Cass. n. 27418/13, Cass. n. 12495/14 e Cass. n. 14913/16). E, quindi, ai fini RAGIONE_SOCIALEa fruizione RAGIONE_SOCIALE‘esenzione, occorrono un requisito oggettivo, rappresentato dRAGIONE_SOCIALE svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore, ed un requisito soggettivo, costituito dRAGIONE_SOCIALE svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (cfr. Cass. n. 4502/12, Cass. n. 14226/15, Cass. n. 8870/16, Cass. n. 14913/16 e Cass. n. 11409/19).
10.2 Con precipuo riferimento ad attività di natura ricettiva, inoltre, è stato evidenziato che i canoni locativi, seppur corrisposti in misura inferiore a quelli di mercato, sono volti a remunerare il capitale investito e, ad ogni modo, non escludono il carattere economico RAGIONE_SOCIALE‘attività, non essendoci equivalenza tra il concetto di corrispettivo tenue o modesto e quello di corrispettivo simbolico, che esclude completamente il rapporto sinallagmatico, sussistente invece nel primo caso (cfr. Cass. n. 18549/03, Cass. n. 34601/19 e Cass. n. 8964/20).
10.3. Tale orientamento è stato ulteriormente ribadito anche in relazione a fattispecie perfezionatesi in epoca antecedente alla modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 ad opera del d.l. n. 1 del 2012- osservando che il diritto all’esenzione presuppone che l’utilizzo RAGIONE_SOCIALE‘unità
immobiliare, pur indiretto (cfr. Cass. n. 25508/15 e, nello stesso senso, Cass. n. 24308/19), avvenga con modalità non commerciali -in linea con quanto stabilito dalla Commissione RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea con la decisione del 19 dicembre 2012 – al fine di evitare che si risolva in un aiuto di Stato, sicché è necessario, al fine di escludere il carattere economico RAGIONE_SOCIALE‘attività, che essa sia svolta a titolo gratuito o dietro il versamento di un importo simbolico (cfr. Cass. n. 13970/16, Cass. n. 7415/19, Cass. n. 22223/19 e Cass. n. 24308/19, nonché, quanto ai caratteri del canone locativo, Cass. n. 34601/19 e Cass. n. 8964/20).
10.4. La decisione poc’anzi menzionata, invero, dopo avere rimarcato che, secondo la stessa giurisprudenza unionale, in tema di aiuti di Stato e di concorrenza, la nozione di impresa, a prescindere dRAGIONE_SOCIALE status giuridico che gli sia stato attribuito, si correla RAGIONE_SOCIALE svolgimento di un’attività economica (cfr., tra le tante, CGUE, 1 luglio 2008, procedimento C-49/07, MOTOE, punti 27 e 28; CGUE, 10 gennaio 2006, procedimento C222/04, RAGIONE_SOCIALE, punti 107, 108, 122, 123; CGUE, 12 settembre 2000, procedimenti riuniti da C-180/98 a C184/98, Pavlov e altri, punti 74 e 75) e che, pertanto, le finalità sociali e di solidarietà eventualmente perseguite con essa non ne escludono la riconducibilità alla suddetta nozione, in quanto anche un’impresa che agisca senza fine di lucro può offrire beni e servizi sul mercato e, quindi, porsi in concorrenza con altre imprese, ha concluso nel senso di considerare quale aiuto di Stato, incompatibile con il mercato interno (art. 107 TFUE ), l’esenzione di cui all’art. 7, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 e, per converso, lecita, perché non costituente aiuto di Stato, quella varata in tema di
IMU, che, sebbene riconducibile alla succitata disposizione del d.lgs. n. 504 del 1992, era stata rimodulata dall’art. 91 -bis , comma 1, del d.l. n. 1 del 2012.
10.5. Il riferimento al concetto di corrispettivo simbolico quale elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione alla specifica connotazione RAGIONE_SOCIALEe modalità non commerciali RAGIONE_SOCIALEe attività suscettibili di essere riconAVV_NOTAIOe all’esenzione de qua – ha trovato, oltre tutto, uno specifico riscontro nel d.m. n. 200 del 2012, che, nel disciplinare (in attuazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 -bis , comma 3, del d.l. n. 1 del 2012) i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui all’art. 7, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 come svolte con modalità non commerciali, ha espressamente previsto, nel contesto degli altri (pur) delineati requisiti, soggettivi e oggettivi, per le attività (come nella fattispecie) di natura ricettiva (ma la disposizione assume carattere tendenzialmente generale), che le modalità non commerciali sussistono se sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di un corrispettivo di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto RAGIONE_SOCIALE‘assenza di relazione con il costo effettivo del servizio (art. 4, comma 4).
10.6. E proprio questa disposizione, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa globale valutazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina dei requisiti, soggettivi e oggettivi, identificativi RAGIONE_SOCIALEe modalità non commerciali RAGIONE_SOCIALEe attività all’uopo considerate, ha inAVV_NOTAIOo la Commissione RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea alla ricordata conclusione quanto alla liceità RAGIONE_SOCIALE‘esenzione IMU, essendo stato, in particolare, messo in rilievo, da un lato, che, a norma del regolamento, per avere
natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio, e, dall’altro, che il limite RAGIONE_SOCIALEa metà del prezzo medio, fissato per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, può essere utilizzato solo per escludere il diritto all’esenzione (come indicano le parole ‘in ogni caso’) e non implica, a contrario , che possano beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘esenzione tutti i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite (cfr. la decisione poc’anzi citata, par. 6.4, punto 168 e seguenti).
10.7. Conseguentemente, nella vicenda in esame, con riferimento alla struttura ricettiva (collegio universitario), gestita dall’RAGIONE_SOCIALE, lungi dalle affermazioni generiche e sostanzialmente astratte rinvenibili nella sentenza impugnata, con la quale è stata esclusa, in generale, la natura commerciale RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALEa suddetta RAGIONE_SOCIALE, sarebbe stato necessario -sulla scorta di un accertamento di fatto di pertinenza del giudice del meritoverificare in concreto, alla stregua RAGIONE_SOCIALEe rette effettivamente corrisposte per il godimento degli RAGIONE_SOCIALEggi e con onere probatorio a carico RAGIONE_SOCIALEa contribuente, se ricorressero o meno i presupposti per la fruizione RAGIONE_SOCIALE‘esenzione (cfr. Cass. n. 4502/12, Cass. n. 14226/15, Cass. n. 19072/19 e Cass. n. 36028/22).
10.8. A conclusioni di diverso segno, invece, deve pervenirsi per le unità immobiliari destinate esclusivamente -ed anche sul punto l’accertamento è di pertinenza del giudice del merito – a sede di uffici amministrativi, in quanto la disposizione di favore, correlando il diritto all’esenzione solamente RAGIONE_SOCIALE svolgimento RAGIONE_SOCIALEe attività specificamente contemplate dalla legge, finisce per non essere applicabile alle ipotesi di
destinazione degli immobili ad uffici, siano essi amministrativi o tecnici (cfr. Cass. n. 15901/17, Cass. n. 24664/21 e Cass. n. 32032/22).
Alla luce, pertanto, RAGIONE_SOCIALEe osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere accolto, essendo fondato il quarto motivo ed, invece, inammissibili ed infondati gli altri, e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado RAGIONE_SOCIALEa Puglia, in diversa composizione, affinché effettui un nuovo giudizio, in relazione al motivo accolto, ed attenda, altresì, alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiarato inammissibile ed infondati gli altri , per l’effetto, cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado RAGIONE_SOCIALEa Puglia, in diversa composizione, affinché effettui un nuovo giudizio, in relazione al motivo accolto, ed attenda, altresì, alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
Roma, 12 febbraio 2026
Il Presidente AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME