Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22601 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 22601 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/08/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 6541/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
RAGIONE_SOCIALE
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controRAGIONE_SOCIALE–
avverso SENTENZA RAGIONE_SOCIALE COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE CAMPANIA n. 6282/2021 depositata il 29/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
sentito il P.G. il quale ha concluso, come da memoria in atti, per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 233/3/2020, pronunziando in controversia avente oggetto l’impugnazione da parte del RAGIONE_SOCIALE dell’avviso di accertamento IMU 2015 emesso dal RAGIONE_SOCIALE, relativo a quattro lotti, così statuiva: ‘in parziale accoglimento del ricorso dichiara non dovuta l’Imu relativa all’immobile di cui lotto 6 a partire dal 19/05/2016 e fino al 31/12/2017; rigetta nel resto il ricorso confermando la debenza d’imposta accertata relativa ai lotti 1, 9 e 10. Compensa le spese.’
A seguito di appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE contribuente la RAGIONE_SOCIALE lo rigettava con la pronunzia n. 6282/2/2021, disponendo la compensazione delle spese di lite.
2.1. Secondo quanto è dato desumere dalla sentenza impugnata i giudici di appello ritenevano che parte contribuente non aveva diritto alla chiesta esenzione ai sensi dell’art.7, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 504/1992 posto che del RAGIONE_SOCIALE aveva fatto parte anche lo RAGIONE_SOCIALE che non aveva alcun diritto all’esenzione IMU e considerato che non era emersa la prova che gli immobili in discussione fossero destinati in modo esclusivo ai fini istituzionali dell’ente, tant’è che lo stesso RAGIONE_SOCIALE, al fine di sottrarsi al pagamento dell’imposta, aveva ammesso di essere un’impresa costruttrice, di avere costruito e/o acquistato degli opifici e di averli regolarmente denunziati come beni-merce, infine precisando che parte contribuente non aveva, comunque, diritto ad alcuna esenzione in quanto non era stata effettuata la prevista denuncia obbligatoria.
2.2. La C.T.R. precisava, ancora, che le assegnazioni relative ai lotti n. 1 (ex Mulat), n. 6 (ex Merifil), n. 9 (ex Icont) e 10 (ex Adimar)
erano state revocate con provvedimenti ministeriali in data 4 agosto 1993, 13 giugno 1997, 28 febbraio 1991 e 25 novembre 1994, e quindi trasferiti con decreto in data 2 luglio 1999 a parte contribuente e che non risultava intervenuta alcuna riassegnazione provvisoria per detti lotti. Osservava, altresì, che quanto alla debenza del tributo relativamente ai lotti 9 e 10 la pronunzia sfavorevole al RAGIONE_SOCIALE non era stata ‘specificamente censurata’, che quanto al lotto 1) il contratto preliminare di vendita con riserva di proprietà registrato in data 3 giugno 2014 era stato oggetto di risoluzione consensuale nel luglio del 2017 sicchè l’attribuzione RAGIONE_SOCIALE mera detenzione ad un terzo era irrilevante ai fini dell’ assoggettamento del tributo -e che, infine, la proprietà dell’immobile di cui al lotto 6) era stata trasferita solamente con atto di compravendita registrato in data 3 giugno 2016.
Contro detta sentenza il RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, depositando successiva memoria illustrativa.
FATTI DI CAUSA
Con il primo motivo il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’ art. 7, comma 1, lett. a) d.lgs. 504/1992, dell’art. 9, comma 8, del d.lgs. 23/2011 nonché dell’art. 36 del d.lgs. 546/1992 lamentando che la C.T.R., erroneamente, non aveva considerato che era stata fornita la prova del possesso dei requisiti sogg ettivi e oggettivi dell’esenzione IMU ex art. 7 cit. in quanto lo stesso, con riferimento all’ anno in c ontestazione (2015) era costituito esclusivamente da Pubbliche Amministrazioni esenti da IMU ed, ancora, che aveva provato di avere sempre agito per fini istituzionali, vale a dire per promuovere, nell’ambito degli agglomerati industriali, le condizioni necessarie per la creazione e lo
RAGIONE_SOCIALE di attività industriali e per favorire lo RAGIONE_SOCIALE delle aree ex art. 32 legge n. 219/1981.
Con il secondo motivo ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1 d.lgs. 504/1992, dell’art. 8 del d.lgs. 23/2011 nonché dell’art. 36 del d.lgs. 546/1992 lamentando che la C.T.R. non aveva considerato che vi era prova che nel periodo in esame: il lotto n. 1) risultava assegnato alla società RAGIONE_SOCIALE; il lotto 6) risultava assegnato alla società RAGIONE_SOCIALE; la proprietà dei lotti 9 e 10 era stata trasferita da parte RAGIONE_SOCIALE ad altre società giusta delibere di assegnazione depositate in primo grado.
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni appresso specificate 4. Il primo motivo è infondato.
4.1. Questa Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 14293 del 2010; Cass. n. 12797 del 2016) ha chiarito i limiti entro i quali i RAGIONE_SOCIALE assolvono finalità di natura pubblicistica, restando per il resto detti enti soggetti alla normativa generale riguardante gli enti aventi finalità lucrativa; in particolare, si è precisato che per sottrarsi all’obbligo del pagamento dell’ICI, sono necessari due requisiti: che gli immobili posseduti dai consorzi siano destinati esclusivamente all’espletamento di compiti istituzionali e che gli enti consorziati siano individualmente esenti dall’imposta.
L’ articolo 31, comma 18, RAGIONE_SOCIALE legge 289/2002, norma di natura interpretativa, stabilisce testualmente che «l’esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a) ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, deve intendersi applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali e tra enti che siano individualmente esenti ai sensi RAGIONE_SOCIALE stessa disposizione». È pacifico in giurisprudenza il principio per cui è onere del RAGIONE_SOCIALE dimostrare tali circostanze e, soprattutto, dimostrare se gli immobili oggetto di imposizione siano esclusivamente destinati
all’espletamento di compiti istituzionali o se, invece, rientrino nell’esercizio dell’ordinaria attività RAGIONE_SOCIALE e commerciale e, quindi, soggetti a ICI (o ad IMU) al pari di qualsiasi operatore commerciale (cfr. Cass. n. 26575/2018).
4.2. In termini generali, -e sempre con riferimento all’esenzione di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a), il cui contenuto è stato però riproposto dal d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 8 («Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali») -la Corte ha statuito che l’esenzione in discorso non può essere riferita allo svolgimento di attività imprenditoriale in quanto non si può identificare il concetto di «finalità istituzionali», che sono proprie dell’ente locale e che costituiscono la ragione d’essere dello stesso, con quello di «servizi pubblici», che, invece, non rientrano tra i compiti istituzionali e possono essere svolti anche tramite altri soggetti, come le aziende municipalizzate od altri enti o società, ne consegue che detti soggetti, svolgendo attività commerciali, non hanno ragione di godere dell’esenzione (Cass., 7 dicembre 2022, n. 36028; Cass., 25 febbraio 2020, n. 4997; Cass., 3 dicembre 2010, n. 24593).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte la locuzione “compiti istituzionali” contenuta nell’art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504 del 1992, al fine di fruire dell’esenzione dall’ICI, è destinata ad essere riferita solo a funzioni pubbliche e ad attività di servizio pubblico dell’ente locale, con esclusione delle attività meramente economiche, come ad esempio la locazione di beni a terzi, rispetto alle quali gli enti non si pongono in veste di istituzione ma operano come ordinari soggetti dell’ordinamento (Cass. n. 10809 del 2016). Il concetto di finalità istituzionali, che sono proprie dell’ente locale e
che costituiscono la ragione di essere dello stesso, non deve confondersi con quello di interesse pubblico, che può essere svolto anche per tramite di altri soggetti di natura privata. Per cui non ogni iniziativa solo perché intrapresa dall’ente locale fa conseguire l’esenzione, dovendosi tenere conto se la stessa integri funzioni pubbliche o una attività puramente economica. L’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504 del 1992 si applica per gli immobili posseduti da enti “destinati esclusivamente a compiti istituzionali”, e spetta soltanto se l’immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento di tali compiti: ipotesi che non si configura quando il bene venga utilizzato per attività esse stesse di carattere privato, come avviene laddove il godimento del bene stesso sia concesso a terzi verso il pagamento di un canone o, comunque di un corrispettivo (Cass. n. 14094 del 2010).
4.3. Parte RAGIONE_SOCIALE si duole che la C.T.R. non avrebbe considerato, in sintesi, che circa la composizione soggettiva, non poteva farsi riferimento alla potenziale partecipazione di soggetti privati al RAGIONE_SOCIALE, o alla partecipazione dello IACP (in diverso periodo di imposta), perché detta partecipazione deve essere effettiva e che per il periodo di imposta in contestazione partecipavano al RAGIONE_SOCIALE solo soggetti pubblici esenti (provincia e Comuni). Assume, poi, che quanto all’elemento oggettivo, tutte le attività, anche a contenuto economico (come locazioni o assegnazioni) andavano correlate alle finalità istituzionali perseguite dal RAGIONE_SOCIALE, e gli stessi proventi delle attività andavano reimpiegati in dette attività.
4.4. Invero seppure, in ordine al requisito soggettivo deve ritenersi erroneo il riferimento dei giudici di merito alla potenziale composizione del RAGIONE_SOCIALE, con partecipazione di soggetti privati non esenti, rimane il dato, oggetto di congrue ed adeguate argomentazioni, del difetto del requisito oggettivo costituito dallo svolgimento di attività economica che non può identificarsi con le mere finalità istituzionali del RAGIONE_SOCIALE, ricostruzione questa non
adeguatamente censurata dal RAGIONE_SOCIALE il quale ha, peraltro, omesso totalmente di confrontarsi con questione relativa ai beni-merce nella disponibilità dello stesso, elemento questo valorizzato dalla C.T.R per sostenere la natura economica dell’attività imprenditoriale del detto RAGIONE_SOCIALE svolta nel periodo oggetto di imposizione.
Il secondo motivo è inammissibile.
5.1. Appare di tutta evidenza che il RAGIONE_SOCIALE, sebbene deduca una violazione di legge, censura accertamenti in fatto compiuti dal giudice di appello.
In particolare la C.T.R., nel confermare che per l’anno 2015 il tributo era comunque dovuto, ha ritenuto che assegnazioni relative ai lotti n. 1 (ex Mulat), n. 6 (ex Merifil), n. 9 (ex Icont) e 10 (ex Adimar) erano state revocate con provvedimenti ministeriali in data 4 agosto 1993, 13 giugno 1997, 28 febbraio 1991 e 25 novembre 1994, e, quindi, trasferiti con decreto in data 2 luglio 1999 a parte contribuente e che non risultava intervenuta alcuna riassegnazione provvisoria per detti lotti. Ha precisato, altresì, quanto al lotto 1) il contratto preliminare di vendita con riserva di proprietà registrato in data 3 giugno 2014 era stato oggetto di risoluzione consensuale nel luglio del 2017 sicchè l’attribuzione RAGIONE_SOCIALE mera detenzione ad un terzo era irrileva nte ai fini dell’ assoggettamento del tributo e che, infine, la proprietà dell’immobile di cui al lotto 6) era stata trasferita solamente con atto di compravendita registrato in data 3 giugno 2016, rilevando, infine, che quanto alla debenza del tributo relativamente ai lotti 9 e 10 la pronunzia sfavorevole al RAGIONE_SOCIALE non era stata ‘specificamente censurata’, sicchè doveva ritenersi passata in giudicato.
5.2. Orbene il RAGIONE_SOCIALE, con tale secondo motivo, censura tale ricostruzione in fatto facendo riferimento a circostanze (altre assegnazioni) che non risultano, peraltro, adeguatamente allegate in
violazione del c.d. principio di autosufficienza (si parla, infatti, in ricorso, genericamente, di atti depositati in primo grado).
Per altro verso, quanto al lotto n. 1, va osservato i giudici di merito hanno operato l’interpretazione di un preliminare di vendita che avrebbe trasmesso la mera detenzione e che, poi, sarebbe stato consensualmente risolto dalle parti laddove la prospettazione di parte RAGIONE_SOCIALE, in termini astratti, del diritto di superficie quale effetto di un’assegnazione va qui a scontrarsi con la detta interpretazione contrattuale (di un preliminare di vendita), interpretazione che non viene censurata (art. 1362 e ss. cod. civ.). Occorre, invero, ricordare che in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento RAGIONE_SOCIALE volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. Ne consegue che il RAGIONE_SOCIALE per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali (Cass., 9 settembre 2022, n. 26557; Cass., 9 aprile 2021, n. 9461; Cass., 25 novembre 2019, n. 30686; Cass., 16 gennaio 2019, n. 873; Cass., 15 novembre 2017, n. 27136). Non è stata, infine, adeguatamente censurata la affermazione RAGIONE_SOCIALE C.T.R. circa la ritenuta aspecificità delle censure relative ai lotti 9 e 10 posto sarebbe stato onere di parte RAGIONE_SOCIALE comprovare l’erroneità di un detto assunto richiamando, ai fini d ell’ autosufficienza, gli specifici motivi di censura.
5.3 Alla luce di tali considerazioni si appalesano privi di concreto rilievo i principi giurisprudenziali, richiamati da parte RAGIONE_SOCIALE nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. secondo cui soggetto tenuto al
pagamento dell’imposta in questione è l’assegnatario, anche provvisorio, di un lotto di proprietà del RAGIONE_SOCIALE, nonostante non sia stato ancora stipulato l’atto notarile di trasferimento RAGIONE_SOCIALE proprietà in suo favore in quanto l’assegnazione determina il riconoscimento del diritto di superficie e la soggettività passiva ai fini ICI in capo a queste ultime, a fronte degli accertamenti in punto di fatto di cui si è fatta menzione compiuti dai giudici di appello.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, stante la infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.
6.1. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; condanna il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese giudiziali in favore del comune controRAGIONE_SOCIALE, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi ed € 6.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; visto l’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALE parte RAGIONE_SOCIALE, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Tributaria in data