Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3737 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3737 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6126/2023 R.G. proposto da:
COMUNE RAGIONE_SOCIALE VIBO VALENTIA, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA n. 2635/2022, pubblicata in data 1 settembre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/1/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 2635/2022, pubblicata in data 1 settembre 2022, la Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Calabria, in accoglimento dell’appello del RAGIONE_SOCIALE, ha annullato gli avvisi di accertamento nn. 254, 194, 79 e 10 emessi dal Comune di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per omesso pagamento di IMU in
relazione agli anni d’imposta dal 2012 al 2015, statuendo che <il RAGIONE_SOCIALE è un consorzio tra enti territoriali (Regione, RAGIONE_SOCIALE, Comuni) e un ente pubblico non territoriale (RAGIONE_SOCIALE), come risulta dalla documentazione allegata, enti individualmente esenti dalla imposta in esame, la cui esenzione si estende, per espressa disposizione normativa, agli immobili posseduti a fini istituzionali dal predetto RAGIONE_SOCIALE', evidenziando come ' la riconducibilità del possesso dei terreni in oggetto ai compiti istituzionali dell'ente economico deriva dalla circostanza che tra le finalità del RAGIONE_SOCIALE si annovera l'acquisizione, secondo apposito piano urbanistico, di suoli da urbanizzare e consegnare agli operatori interessati ai fini dello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di dette aree
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Comune di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre il RAGIONE_SOCIALE resta intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di ricorso si espone il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. a, d.lgs. 594/1992 e dell'art. 31, comma 18, legge n. 289/2002, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR riconosciuto l'esenzione di cui al citato art. 7 pur in assenza dei presupposti di legge, soggettivo ed oggettivo.
1.1. La censura è inammissibile.
1.2. L'art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. 594/1992 stabilisce che ' sono esenti da imposta gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comRAGIONE_SOCIALE montane, dai consorzi fra detti enti, dalle RAGIONE_SOCIALE, dalle RAGIONE_SOCIALE di cui all'articolo 41 RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle RAGIONE_SOCIALE, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali' .
1.3. Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 18, legge n. 289/2002 (finanziaria per l'anno 2003), ' L'esenzione degli immobili
destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi RAGIONE_SOCIALE stessa disposizione' .
1.4. Orbene, il giudice di appello ha ritenuto applicabile l'esenzione sul presupposto che il RAGIONE_SOCIALE sia ' un consorzio tra enti territoriali (Regione, RAGIONE_SOCIALE, Comuni) e un ente pubblico non territoriale (RAGIONE_SOCIALE), come risulta dalla documentazione allegata, enti individualmente esenti dalla imposta in esame, la cui esenzione si estende, per espressa disposizione normativa, agli immobili posseduti a fini istituzionali dal predetto RAGIONE_SOCIALE', evidenziando come ' la riconducibilità del possesso dei terreni in oggetto ai compiti istituzionali dell'ente economico deriva dalla circostanza che tra le finalità del RAGIONE_SOCIALE si annovera l'acquisizione, secondo apposito piano urbanistico, di suoli da urbanizzare e consegnare agli operatori interessati ai fini dello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di dette aree' .
1.5. Il ricorso si fonda sull'errata sussunzione RAGIONE_SOCIALE fattispecie in esame nell'ambito RAGIONE_SOCIALE norme richiamate, in base all'allegazione che: il RAGIONE_SOCIALE è stato istituito il 29.06.2016 a seguito RAGIONE_SOCIALE fusione per incorporazione dei cinque consorzi provinciali per RAGIONE_SOCIALE, tra cui il RAGIONE_SOCIALE, cancellato dal Registro RAGIONE_SOCIALE imprese il 04.08.2016 e costituito dalla Regione Calabria, da tredici Comuni, dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dalla RAGIONE_SOCIALE, dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla Banca Credito Cooperativo di Maierato; questi ultimi tre enti non rientrano fra quelli individualmente esenti previsti ed elencati dall'art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs 594/1992; inoltre, il RAGIONE_SOCIALE, così come (prima RAGIONE_SOCIALE fusione per incorporazione) gli ex consorzi industriali provinciali, è un ente pubblico economico ed è proprietario di diversi immobili nel Comune
di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che non utilizza esclusivamente per compiti istituzionali; difettano, pertanto, entrambi i requisiti (soggettivo ed oggettivo) per l'applicazione dell'esenzione.
1.6. Tuttavia, alla dedotta violazione di legge non si accompagna la necessaria indicazione tanto dei documenti dai quali si evincerebbero i fatti a sostegno del vizio denunciato (ossia la composizione dell'ente e l'utilizzazione degli immobili per fini non istituzionali) quanto del momento processuale in cui questi sarebbero stati prodotti, in violazione del principio di specificità del ricorso.
1.7. Tale principio -prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 366 cod. proc. civ. – impone che il ricorso per cassazione contenga in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di merito e, quindi, a permettere la valutazione RAGIONE_SOCIALE fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio e accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali e i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione indiretta di esso con specificazione RAGIONE_SOCIALE parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione (ex multis, Cass. 27610/2025; 12481/2022; 10761/2022; 18679/2017; 14784/2015).
1.8. Ebbene, a tale onere si è sottratto il ricorrente, il quale, per un verso, si è limitato ad affermare che ' è stato documentalmente provato (v. allegati fascicolo di parte depositato commissione provinciale) che il RAGIONE_SOCIALE non utilizza i propri immobili esclusivamente per compiti istituzionali in quanto risultano registrate diverse locazioni, cessioni ed altri contratti' , senza indicare specificamente tali documenti o riprodurne il contenuto o depositarli, e, per altro verso, ha prodotto visure camerali
dalle quali non risulta, però, la composizione dell'ente nel periodo di riferimento (2012 -2015).
1.9. Ne discende, pertanto, l'inammissibilità del ricorso.
Nulla sulle spese, essendo il RAGIONE_SOCIALE rimasto intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Tributaria RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione, in data 27 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME