Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9799 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9799 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13746/2024 R.G. proposto da COGNOME NOME , C.F.: CODICE_FISCALE rappresentato e difeso da sé stesso, con studio in Taranto, INDIRIZZO con domicilio digitale eletto presso il seguente indirizzo pecEMAIL
– ricorrente –
contro
COMUNE di LEPORANO , in persona del Sindaco pro-tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Taranto, C.F. CODICE_FISCALE con domicilio digitale eletto presso il seguente indirizzo pec: EMAIL
– controricorrente
–
avverso la sentenza n. 2094/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, Sez. 28, depositata in data 04.06.2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2025 dalla dott.ssa NOME COGNOME
Fatti di causa
Il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento n. 10569 del 01.09.2017 con il quale il Comune ha preteso l’I.M.U. per l’anno 2012, disconoscendo il diritto alla invocata esenzione per l’abitazione principale, sul rilievo che, mentre il ricorrente aveva la residenza anagrafica e la dimora abituale nel Comune di Leporano, la moglie e la figlia risiedevano in altro Comune.
Con sentenza n. 1272 depositata il 20.06.2018, la C.T.P. di Taranto accoglieva il ricorso.
Il Comune ha proposto appello e la Corte di giustizia tributaria, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il gravame affermando che il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), non avrà alcun diritto all’agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari.
Avverso la predetta sentenza il contribuente ha proposto ricorso, affidato a tre motivi.
Il Comune di Leporano ha resistito con controricorso.
Il ricorrente ha depositato una memoria.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011 in quanto spetterebbe comunque una agevolazione per l’IMU ad un membro della famiglia sebbene il coniuge risieda e dimori stabilmente in un comune diverso.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente ha censurato la violazione dell’art. 30 della l. n. 87 del 1953 per non aver il giudice regionale disapplicato la norma incostituzionale dal giorno successivo a quello della pubblicazione della sentenza.
Con il terzo motivo, infine, il ricorrente ha censurato la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il giudice di secondo grado
ritenuto sussistente a carico del contribuentepossessore l’onere di dimostrare la condizione di separazione legale dal coniuge residente in altro comune al fine di legittimare l’esenzione.
I tre motivi, da trattarsi congiuntamente, sono fondati.
4.1. In primo luogo, si impone il rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso spiegata da parte controricorrente, atteso che il ricorso di primo grado e la memoria di costituzione in appello sono state depositate dall’odierno ricorrente prima della pronuncia della Corte costituzionale n. 209 del 2022.
4.2. La Corte costituzionale, con la sentenza appena citata, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo modificato dall’art. 1, comma 707, lett. b, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui stabilisce: «er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»; ha dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 1, comma 707, lett. b, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; ha dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 707, lett. b, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»; ha dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 741, lett. b, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; ha dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 741, lett. b, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come successivamente modificato dall’art. 5 -decies, comma 1, del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
Prendendo atto di tale intervento manipolativo, in virtù della norma così come rimodulata, applicabile ai giudizi pendenti, questa Corte (Cass., Sez. 6^-5, 23 dicembre 2022, n. 37636; Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2022, n. 32339; Cass., Sez. 6^-5, 16 gennaio 2023, n. 990; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2023, n. 1623; Cass., Sez. 6^5, 20 gennaio 2023, n. 1828; Cass., Sez. 6^-5, 24 gennaio 2023, n. 2045; Cass., Sez. 6^-5, 25 gennaio 2023, nn. 2256 e 2301) ha ritenuto sufficiente che nell’immobile risieda il possessore, pur se il coniuge risiede stabilmente altrove (nel periodo di riferimento).
Non si tratta qui infatti di una c.d. seconda casa – poiché in quest’ultima ipotesi non spetterebbe all’esenzione -ma di residenze diverse il che, come rimarcato dalla Consulta, costituisce un diritto dei due coniugi, in virtù degli accordi sull’indirizzo della vita familiare liberamente assunti ai sensi dell’art 144 c.c.; non può, infatti, essere evocato l’obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall’art. 143 c.c. , dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro, indiscussa l’affectio coniugalis, di stabilire residenze disgiunte (Cass. Sez. 5, 19.1.2023, n. 1623) e a tale possibilità non si oppongono le norme sulla ‘residenza familiare’ dei coniugi (art. 144 cod. civ.) o
‘comune’ degli uniti civilmente (art. 1, comma 12, della legge 20 maggio 2016, n. 76).
Peraltro, osserva ancora la Corte costituzionale, la logica dell’esenzione dall’IMU è quella di riferire il beneficio fiscale all’abitazione in cui il possessore dell’immobile ha stabilito la residenza e la dimora abituale, e dovrebbe risultare irrilevante, al realizzarsi di quella duplice condizione, il suo essere coniugato, separato o divorziato, componente di una unione civile, convivente o singolo. Non si tratta quindi di estendere l’esenzione, quanto piuttosto a rimuovere degli elementi di contrasto con i suddetti principi costituzionali quando tali status in sostanza vengono, attraverso il riferimento al nucleo familiare, invece assunti per negare il diritto al beneficio.
5. Nella sentenza i giudici di secondo grado hanno osservato che: ‘il Comune di Leporano ha accertato che l’abitazione per cui è stato richiesto il pagamento del tributo ai fini IMU non risulta effettivamente abitata dal nucleo familiare del contribuente, in quanto esclusivamente il Sig. COGNOME NOME risulta avere la residenza anagrafica all’interno del predetto immobile. Il nucleo familiare del contribuente, infatti, risiede presso altro immobile in Taranto, né è mai stata provata la condizione di separazione legale tra i coniugi. Ai fini del pagamento dell’imposta IMU la normativa in vigore di cui all’art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011 afferma che la dimora di entrambi i coniugi e dell’intero nucleo familiare nel medesimo immobile rappresenta, infatti, la conditio sine qua non per accedere al trattamento agevolato’ (pag. 2 della sentenza).
Dunque, erra la sentenza impugnata laddove ha negato l’agevolazione per l’IMU alla parte contribuente, possessore di un immobile nel comune di Leporano (immobile presso il quale egli aveva la residenza anagrafica e la dimora abituale), nonostante
l’abitazione principale di quest’ultimo fosse diversa da quella del coniuge, sita nel comune di Taranto.
In merito alle censure svolte dal Comune controricorrente, occorre precisare che il mutamento normativo prodotto da una pronuncia d’illegittimità costituzionale, configurandosi come ius superveniens impone, anche nella fase di cassazione, la disapplicazione della norma dichiarata illegittima e l’applicazione della disciplina risultante dalla decisione anzidetta, con il solo limite del giudicato (non sussistente nel caso di specie).
Pertanto, in accoglimento del motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per una verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge per beneficiare dell’esenzione, il cui onere probatorio incombe sulla parte contribuente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,