Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16588 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16588 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/06/2024
Oggetto: IMU
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18064/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
Comune di Massa Martana, in persona del sindaco p.t.,
-intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell ‘Umbria n. 18/1/2022 depositata il 13 gennaio 2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
La controversia ha ad oggetto cinque avvisi di accertamento (nn. 286, 54, 55, 56, 57) con cui il Comune di Massa Martana (d’ora in poi intimato) ha chiesto a NOME COGNOME (d’ora in poi ricorrente) il pagamento dell’Imu rispettivamente per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 non riconoscendo l’agevolazione per l’abitazione principale . La questione riguarda l’applicazione dell’esenzione cd prima casa prevista dall’art. 13, comma 23, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 nell’ipotesi di residenza e dimora dei coniugi in comuni diversi.
La CTP ha respinto i ricorsi dopo averli riuniti.
La CTR ha confermato la pronuncia di primo grado sulla base delle seguenti ragioni:
-la condizione per fruire dell’agevolazione , non è solo, la residenza anagrafica e la dimora abituale della contribuente, ma è necessario che queste siano le medesime anche per gli altri componenti del nucleo familiare;
è del tutto irrilevante che la contribuente risieda in un immobile diverso da quello ove risiede il suo coniuge, in quanto, «finché esiste il rapporto matrimoniale, esiste anche una dimora abituale e una residenza anagrafica dei membri della famigli rilevante ai fini Imu». La ricorrente propone ricorso fondato su due motivi e deposita nota rappresentando l’annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati, la controparte resta intimata.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione falsa applicazione de ll’ art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, laddove la sentenza impugnata ha ritenuto adeguatamente motivati gli atti impugnati che si sono limitati a contestare l’omesso versamento dell’Imu .
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 del 2011. Sostiene la ricorrente che è errata l’interpretazione fornita dalla sentenza impugnata dell’articolo ora richiamato laddove sostiene che l’esenzione sia prevista solamente qualora i coniugi risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente in immobili diversi, ma siti nel medesimo comune.
La ricorrente ha depositato telematicamente una nota il 23 aprile 2024 , allegando un provvedimento reso in autotutela dall’odierno intimato con cui avrebbe annullato gli atti impugnati oggetto del presente giudizio. Rilevato che il documento allegato non è leggibile, il Collegio ritiene opportuno il rinvio a nuovo ruolo con invito al rinnovo del deposito del provvedimento reso in autotutela da parte della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo il giudizio per il rinnovo del deposito della documentazione prodotta. Così deciso in Roma il 15 maggio 2024.