Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 2747 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2747 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 7758/2021 proposto da:
Comune RAGIONE_SOCIALE Romano, in persona del Sindaco p.t., con sede in RAGIONE_SOCIALE Romano (INDIRIZZO), alla INDIRIZZO (P.IVA: P_IVA), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del Foro di Civitavecchia (C.F.: CODICE_FISCALE), giusta procura alle liti in allegato al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE), in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
NOME;
Avviso accertamento IMU – Casa coniugale assegnata in sede di separazione a coniuge
-intimato –
-avverso la sentenza n. 2697/2020 emessa dalla CTR Lazio il 23/09/2020 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Ritenuto in fatto
NOME NOME proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo avverso avviso di accertamento concernente l’IMU per l’anno 2013 in relazione ad un immobile di sua proprietà sito nel Comune di RAGIONE_SOCIALE Romano.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.
Sull’appello del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale Lazio accoglieva il gravame, evidenziando che egli aveva dimostrato che l’abitazione in oggetto costituiva la ‘casa familiare’ attraverso l’allegazione del decreto presidenziale con il quale era stata disposta la sua assegnazione, in sede di separazione, alla moglie perché vi vivesse unitamente ai figli.
Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il Comune di RAGIONE_SOCIALE Romano sulla base di due motivi. NOME non ha svolto difese.
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
Ritenuto in diritto
Con il primo motivo il ricorrente deduce il ‘Vizio di motivazione ex a rt. 360 n. 5 cpc’, per non aver la CTR considerato che il decreto di separazione dei coniugi, con il quale la casa era stata assegnata alla moglie quale affidataria dei figli, era stato emesso in data 26.9.2019 dal Presidente del Tribunale di Viterbo, ladd ove l’avviso di accertamento per IMU si riferiva all’anno 2013.
1.1. Il motivo è infondato.
E’ ormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n.
5 c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze proces suali’. Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione. E’ stato altresì precisato (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’ iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (cfr. Cass. nn. 2876/2017 e 1461/2018).
Nel caso di specie, la CTR, per quanto non abbia indicato gli anni cui si riferiscono il decreto di separazione e l’avviso di accertamento IMU, ha affermato, con motivazione congrua sul piano logico-formale, che il contribuente aveva dimostrato che l’abitazione in oggetto costituiva la ‘casa familiare’ attraverso l’allegazione del decreto presidenziale con il quale era
stata disposta la sua assegnazione, in sede di separazione, alla moglie perché vi vivesse unitamente ai figli, con ciò evidentemente presumendo che fino ad allora fosse stata impressa quella destinazione all’immobile.
A prescindere dalla fondatezza dell’assunto, non può ritenersi che la motivazione si sia assestata al di sotto del minimo costituzionale.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la ‘V iolazione ed errata applicazione delle norme di diritto, con riferimento all’art. 13 D.L. n. 201/2011 istitutivo dell’Imu’, per non aver la CTR considerato che non può essere riconosciuta alcuna agevolazione se i coniugi risiedono in immobili situati in comuni diversi.
2.1. Il motivo è infondato, alla luce del recente intervento chiarificatore della Corte costituzionale con il quale, accogliendo le questioni che aveva sollevato davanti a sé, ha dichiarato illegittimo l’articolo 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 201/2011 là dove, parlando di «nucleo familiare», finisce per penalizzarlo, in contrasto con gli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione.
In particolare, con sentenza n. 209 del 13.10.2022, la Consulta ha stabilito quanto segue:
nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile;
in quest’ottica, l’ill egittimità è stata estesa anche ad altre norme, in particolare a quelle che, per i componenti del nucleo familiare, limitano l’esenzione ad uno solo degli immobili siti nel medesimo comune (quinto periodo del comma 2 dell’articolo 13, Dl 201/2011) e che prevedono che essi optino per una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse (comma 741, lettera b) della legge n. 160 del 2019, come modificato dall’articolo 5 -decies del Dl 146/2021);
quest’ultima norma, ha precisato la Corte, è sta ta introdotta dal legislatore per reagire all’orientamento della giurisprudenza di legittimità: la Cassazione è infatti giunta «a negare ogni esenzione sull’abitazione principale se un componente del nucleo familiare risiede in un comune diverso da quello del possessore dell’immobile».
La Consulta ha chiarito che quest’ultimo orientamento è dipeso dal riferimento al nucleo familiare così come emerge dalla norma su cui la Corte si è autorimessa la questione di legittimità; ha poi precisato che in «un contest o come quello attuale», «caratterizzato dall’aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall’evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l’ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell’ambito di una comunione materiale e spirituale».
Pertanto, ai fini del riconoscimento dell’esenzione sulla «prima casa», non ritenere sufficiente – per ciascun coniuge o persona legata da unione civile – la residenza anagrafica e la dimora abituale in un determinato immobile, determina un’evidente discriminazione rispetto ai conviventi di fatto i quali, in presenza delle medesime condizioni, si vedono invece accordato, per ciascun rispettivo immobile, il suddetto beneficio.
La Corte ha dunque ristabilito il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile e, però, ha ritenuto «opportuno chiarire» che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette ‘seconde case’ ne possano usufruire. Da questo punto di vista, le dichiarazioni di illegittimità costituzionale mirano a responsabilizzare «i comuni e le altre autorità preposte ad effettuare adeguati controlli», controlli che «la legislazione vigente consente in termini senz’altro efficaci».
Non avendo il Comune dedotto alcunchè in ordine a tale ultimo profilo né avendo chiesto di essere a tal fine rimesso in termini alla luce della
sopravvenienza, il motivo in esame non merita accoglimento.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento.
Nessuna pronuncia va adottata in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo l’intimato svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso a Roma nell’adunanza camerale effettuata in data 22 novembre