Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22584 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 22584 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/08/2024
SENTENZA
sul ricorso 10492/2023 proposto da:
NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA e residente in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, giusta procura alle liti allegata da intendersi in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Sindaco in carica pro tempore , NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
Avviso accertamento IMU -Beneficio abitazione principale
(C.F.: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL), in virtù di procura speciale in elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura calce al controricorso, ed Capitolina, alla INDIRIZZO –INDIRIZZO;
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 6245/2022 emessa dalla CTR Lazio in data 22/12/2022 e non notificata;
udite le conclusioni orali rassegnate dal AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto dei primi quattro motivi e per l ‘accoglimento del quinto motivo del ricorso, con assorbimento del sesto; uditi il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, e il difensore della resistente, AVV_NOTAIO.
Ritenuto in fatto
NOME NOME proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento per mancato parziale versamento IMU per l’anno 2012 con riferimento ad un appartamento, avendo l’Ufficio applicato l’aliquota ordinaria del 10,6 per mille escludendo il beneficio per l’abitazione principale.
La CTP di RAGIONE_SOCIALE rigettava il ricorso.
Sull’impugnazione del contribuente, la CTR Lazio rigettava il gravame, affermando che le ragioni alla base dell’atto di accertamento potevano essere chiarite anche nel corso del giudizio, che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva escluso che sussistessero i presupposti p er l’applicazione dell’agevolazione invocata e che il contribuente aveva espressamente riconosciuto che il suo coniuge avesse già usufruito della stessa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME sulla base di sei motivi. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
In prossimità della pubblica udienza il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato in diritto
Con il primo motivo il ricorrente deduce la <>.
1.1. Il motivo è infondato.
Rappresenta ormai un principio consolidato quello secondo cui l’avviso di accertamento privo, in violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000, di una congrua motivazione è illegittimo, senza che la stessa possa, peraltro, essere “integrata” in giudizio dall’Amministrazione finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12400 del 21/05/2018, peraltro invocato dalla stessa resistente, al pari di Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25450 del 12/10/2018).
Tuttavia, la stessa trascrizione dell’avviso dà conto dell’infondatezza del motivo.
Invero, hanno formato oggetto di indicazione espressa nell’atto l’aliquota applicata, la base imponibile, i beni oggetto di tassazione, l’imposta applicata.
Orbene, l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’ an ed il quantum dell’imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idone ità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571). In particolare, l’indicazione, nell’avviso di accertamento, dell’aliquota applicata ha posto senz’altro il contribuente in grado di comprendere le
modalità di applicazione dell’imposta e la ragione del suo debito. Invero, premesso che la contestazione ha riguardato il mancato riconoscimento dell’aliquota ridotta per l’abitazione principale, non ricorrono particolari oneri motivazionali che devono presiedere l’avviso di accertamento (se non l’identificazione del bene, il titolo di possesso da parte del contribuente e le modalità di calcolo della pretesa), mentre la condizione di abitazione principale costituisce situazione fattuale (dichiarata dal contribuente, accertata o altrimenti conosciuta dal RAGIONE_SOCIALE) che non rientra nel contenuto motivazionale dell’atto, ma attiene al diritto o meno di ottenere la riduzione dell’imposta, profilo questo che concerne il merito della controversia.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la <>.
2.1. Il motivo è infondato.
In tema di contenzioso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché, qualora tali difese non siano state concretamente esercitate, nessun altro pregiudizio può derivare al resistente, al quale va riconosciuto il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa attrice, di contestare l’applicabilità delle norme di diritto invocate, nonché di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6734 del 02/04/2015; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2585 del 30/01/2019), facoltà esercitabile anche in appello ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. medesimo
(Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18962 del 28/09/2005).
Ragion per cui, ben poteva il RAGIONE_SOCIALE formulare le censure anche costituendosi tardivamente, trattandosi di mere difese volte ad inficiare la pretesa del contribuente di invocare l’aliquota ridotta connessa al beneficio dell’abitazione principale.
Quanto ai documenti, premesso che il ricorrente ha omesso di indicare quali documenti RAGIONE_SOCIALE avesse prodotto con le controdeduzioni tardive depositate nel corso del primo grado di giudizio, va comunque ricordato che, in tema di contenzioso tributario, l’irrituale produzione di un documento nel giudizio di primo grado non assume rilievo nella definizione della controversia, salvo eventualmente per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, in quanto, comunque, il documento può essere legittimamente valutato dal giudice di appello, in applicazione dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 30537 del 19/12/2017). Le parti hanno, quindi, facoltà di produrre nuovi documenti in appello, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58, al di fuori delle condizioni poste dall’art. 345 cod. proc. civ., anche quando non sussista, pertanto, l’impossibilità di produrli in primo grado, ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti (Cass., 30 giugno 2021, n. 18391; Cass., 28 giugno 2018, n. 17164; Cass., 11 aprile 2018, n. 8927; Cass., 22 novembre 2017, n. 27774; Cass., 6 novembre 2015, n. 22776). In definitiva, i documenti tardivamente depositati nel giudizio di primo grado, vanno esaminati nel giudizio di appello, ove acquisiti al fascicolo processuale, dovendosi ritenere comunque prodotti in grado di appello ed esaminabili da tale giudice in quanto prodotti entro il termine perentorio sancito dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, applicabile anche al giudizio di appello (Cass., 7 marzo 2018, n. 5429; Cass., 24 febbraio 2015, n. 3661).
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la <>.
Con il quarto motivo il ricorrente si duole della <>.
Il terzo motivo merita di essere accolto, con assorbimento del quarto. La motivazione resa dalla CTR si rivela, infatti, apodittica ed apparente, lasciando del tutto inespresse le circostanze di fatto che hanno formato oggetto di valutazione sulle residenze anagrafiche dei coniugi, sulla loro datazione e sulla modifica di residenza anagrafica.
Ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. quando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture. Del resto, la circostanza che l’altro coniuge abbia usufruito dell’agevolazione per prima casa (è a presumersi con riferimento ad altro immobile) non costituisce, di per sé, un valido motivo per negare detta agevolazione, allorquando l’immobile in oggetto costituisca a tutti gli effetti effettiva dimora del nucleo familiare.
L’affermazione resa dalla RAGIONE_SOCIALE, confermativa sul punto di quella ascrivibile
alla CTP, è il frutto di una erronea interpretazione dell’art. 13, comma 2, del d.l. 201/2011 secondo cui, in presenza di coniugi con residenze anagrafiche diverse nello stesso RAGIONE_SOCIALE, il beneficio poteva essere goduto solo dal coniuge proprietario dell’im mobile in cui il nucleo familiare dimorava abitualmente.
Premesso che la pronuncia di incostituzionalità ‘è destinata ad operare anche nei giudizi in corso nei quali tuttavia sia censurata l’applicazione proprio di quella norma’ (cfr. Cass. n. 6940/2022), il giudice del rinvio dovrà considerare che, con sentenza n. 209 del 13.10.2022, la Consulta ha stabilito quanto segue:
nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile;
in quest’ottica, l’illegittimità è stata estesa anche ad altre norme, in particolare a quelle che, per i componenti del nucleo familiare, limitano l’esenzione ad uno solo degli immobili siti nel medesimo comune (quinto periodo del comma 2 dell’articolo 13, Dl 201/2011) e che prevedono che essi optino per una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse (comma 741, lettera b) della legge n. 160 del 2019, come modificato dall’articolo 5 -decies del dl 146/2021);
quest’ultima norma, ha precisato la Corte, è stata introdotta dal legislatore per reagire all’orientamento della giurisprudenza di legittimità: la Cassazione è infatti giunta «a negare ogni esenzione sull’abitazione principale se un componente del nucleo familiare risiede in un comune diverso da quello del possessore dell’immobile».
La Consulta ha chiarito che quest’ultimo orientamento è dipeso dal riferimento al nucleo familiare così come emerge dalla norma su cui la Corte si è autorimessa la questione di legittimità; ha poi precisato che in «un contesto come quello attuale», «caratt erizzato dall’aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall’evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l’ipotesi che persone unite
in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell’ambito di una comunione materiale e spirituale».
Pertanto, ai fini del riconoscimento dell’esenzione sulla «prima casa», non ritenere sufficiente – per ciascun coniuge o persona legata da unione civile – la residenza anagrafica e la dimora abituale in un determinato immobile, determina un’evidente discri minazione rispetto ai conviventi di fatto i quali, in presenza delle medesime condizioni, si vedono invece accordato, per ciascun rispettivo immobile, il suddetto beneficio.
La Corte ha dunque ristabilito il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile e, però, ha ritenuto «opportuno chiarire» che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano, in alcun mod o, una situazione in cui le cosiddette ‘seconde case’ ne possano usufruire. Da questo punto di vista, le dichiarazioni di illegittimità costituzionale mirano a responsabilizzare «i comuni e le altre autorità preposte ad effettuare adeguati controlli», controlli che «la legislazione vigente consente in termini senz’altro efficaci». In particolare, i comuni dispongono di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni, tra cui, in base a quanto previsto dall’art. 2, comma 10, lettera c), punto 2, del d.lgs. n. 23 del 2011, anche l’accesso ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio; elementi dai quali si può riscontrare l’esistenza o meno di una dimora abituale.
Il giudice del rinvio dovrà altresì tener presente che <> (Cass. n. 12299/17, n. 13062/17). 6. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la <>, per non essersi la CTR pronunciata sul motivo di gravame concernente l’assenza di titolarità in suo capo, nel 2012, del posto auto di cui si contestava l’omesso versamento dell’IMU (per essergli lo stesso stato attribuito in proprietà solo nell’anno 2014 a seguito di atto di divisione della rimessa di proprietà comune del Condominio di INDIRIZZO per Atto AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE registrato a RAGIONE_SOCIALE il 5.5.2014).
Con il sesto motivo il ricorrente invoca <>.
I due motivi restano assorbiti nell’accoglimento del terzo.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo del ricorso, rigetta i primi due, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in differente composizione. Cosi deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio della V Sezione civile della