Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10217 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10217 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29921/2021 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’Avv. A NOME COGNOME, con studio in Mantova, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL ), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Comune di Pietrasanta (LU), in persona del Sindaco pro tempore , autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale il 3 dicembre 2021, n. 349, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME, con studio in Pietrasanta (LU) (presso gli Uffici dell’Avvocatura Comunale) , ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
ICI IMU ACCERTAMENTO ABITAZIONE PRINCIPALE DIVERSA RESIDENZA DEI CONIUGI
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Toscana il 23 aprile 2021, n. 465/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9 aprile 2024 dal Dott. NOME COGNOME RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Toscana il 23 aprile 2021, n. 465/04/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento n. 152/2018 e n. 155/2018 del 3 aprile 2018 per parziale versamento del l’I MU relativa agli anni 2012 e 2013, con riguardo ad immobile sito in Pietrasanta (LU) alla INDIRIZZO e censito in catasto con la particella 439 del folio 30, in comproprietà tra i coniugi NOME COGNOME ed NOME COGNOME, disconoscendo l’esenzione per l’abitazione principale (con la motivazione che: « dai controlli effettuati i coniugi risultano avere la residenza in unità immobiliari diverse concretizzando, così, una situazione in contrasto con la disposizione normativa che definisce i presupposti della fattispecie relativa all’abitazione principale, che non consente di riconoscere le agevolazioni previste per l’abitazione principale stessa »), ha accolto rigettato l’appello proposto dal Comune di Pietrasanta (LU) nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Lucca il 16 aprile 2019, n. 179/01/2019, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure -che aveva accolto, dopo la riunione per connessione, i ricorsi originari del contribuente -sul rilievo che, nel caso di diversa residenza rispetto al nucleo familiare, « come nel caso di specie,
chi invoca l’agevolazione ha l’onere di dimostrare la sussistenza di un motivo (per esempio di lavoro) che giustifichi la permanente abitazione della c.d. seconda casa ».
Il Comune di Pietrasanta (LU) ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie illustrative.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione ed errata applicazione dell’art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché degli artt. 143, 144 e 147 cod civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 ), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello, « dopo aver rilevato che ‘I dati di fatto utili alla decisione non sono in contestazione: COGNOME ha sostenuto di aver diritto all’esenzione sulla abitazione asseritamente principale occupata in Pietrasanta, nonostante il coniuge non separato, NOME COGNOME, avesse la residenza in altra abitazione sita nel Comune di Dan Giorgio Bigarello (MN). È pure pacifico che NOME COGNOME svolta l’attività di Avvocato in luogo diverso da Pietrasanta e che il coniuge svolga una attività imprenditoriale con sede in Quinzano D’Oglio (BS)’ », che, « nel caso di diversa residenza rispetto al nucleo familiare, ‘come nel caso di specie, chi invoca l’agevolazione ha l’onere di dimostrare la sussistenza di un motivo (per esempio di lavoro)’ ».
1.1 Il predetto motivo è fondato.
1.2 Secondo il ricorrente, la sentenza non può che essere censurata, perché il giudice di appello omette di considerare che, nel caso di specie, né il contribuente né il coniuge possedevano altra abitazione, perché quest’ultima risiedeva in un immobile appartenente a terzi in San Giorgio di Mantova
(MN), ove la stessa esercitava la professione di avvocato, in ordine al quale, quindi, i coniugi non potevano usufruire di alcuna agevolazione.
Nella fattispecie in disamina, dunque, non esisteva altro immobile in ordine al quale era stata chiesta l’agevolazione per l’IMU , perché i coniugi NOME COGNOME ed NOME COGNOME erano comproprietari (per quote eterogenee) solo dell’immobile sito in Pietrasanta (LU) alla INDIRIZZO. Quindi, ben poteva NOME COGNOME, come ha fatto, usufruire di tale agevolazione con riferimento alla sua quota di com proprietà dell’immobile, avendo, invece, la moglie sempre pagato l’IMU per la quota di immobile di sua spettanza in difetto di residenza anagrafica.
1.3 In tema di esenzione da IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 13 ottobre 2022, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell’immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso Comune (Cass., 6^ – 5, 3 novembre 2022, n. 32339).
Prendendo atto di tale intervento manipolativo del giudice delle leggi, in virtù della norma così come rimodulata, applicabile ai giudizi pendenti, questa Corte (Cass., Sez. 6^-5, 23 dicembre 2022, n. 37636; Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2022, n. 32339; Cass., Sez. 6^-5, 16 gennaio 2023, n. 990; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2023, n. 1623; Cass., Sez. 6^-5, 20 gennaio 2023, n. 1828; Cass., Sez. 6^-5, 24 gennaio 2023, n. 2045;
Cass., Sez. 6^-5, 25 gennaio 2023, nn. 2256 e 2301) ha ritenuto sufficiente che nell’immobile risieda il possessore, pur se il coniuge risiede stabilmente altrove (nel periodo di riferimento); non si tratta, infatti, di una c.d. ‘ seconda casa ‘, poiché in quest’ultima ipotesi non spetterebbe l’esenzione, ma di residenze diverse, il che costituisce un diritto dei due coniugi, in virtù degli accordi sull’indirizzo della vita familiare liberamente assunti ai sensi dell’art 144 cod. civ.; non può, infatti, esser e evocato l’obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall’art. 143 cod. civ., dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro, indiscussa l’ affectio coniugalis , di stabilire residenze disgiunte e a tale possibilità non si oppongono le norme sulla ‘ residenza familiare ‘ dei coniugi (art. 144 cod. civ.) o sulla ‘ residenza comune ‘ degli uniti civilmente (art. 1, comma 12, della legge 20 maggio 2016, n. 76); ciò non di meno, pur in assenza di convivenza col nucleo familiare, il diritto del contribuente all’esenzione per l’abitazione principale postula il concorso imprescindibile di residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile per il quale essa è stata invocata . 1.4 Pertanto, il giudice delle leggi ha così ripristinato il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone legate da vincolo di coniugio o unione civile, che abbiano avuto l’esigenza, in forza delle necessità della vita, di stabilire la loro dimora abituale e la residenza anagrafica in altro immobile; l’indicata questione coinvolge anche il mantenimento dell’esenzione in ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare sono stati indotti da esigenze personali a stabilire la residenza e la dimora abituale in luoghi ed immobili diversi.
1.5 Nella specie, pertanto, la sentenza impugnata non si è uniformata al principio enunciato, ritenendo -in base al diritto
vigente ratione temporis – che la residenza del coniuge in altro Comune precludesse al contribuente il riconoscimento del l’esenzione pro quota per l’abitazione principale in difetto della convivenza del nucleo familiare nel medesimo immobile.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, quindi, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 25 marzo