Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28467 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28467 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10558/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COMUNE DI CAMAIORE
-intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, FIRENZE n. 1294/2022 depositata il 11/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, residente a RAGIONE_SOCIALE dal 2003, è proprietaria di un immobile in cui dimorava stabilmente, mentre il marito, per motivi lavorativi, viveva a Firenze. Nel 2017 ha ricevuto due avvisi di accertamento IMU relativi agli anni 2012 e 2013, nei quali il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE le ha negato l’agevolazione per abitazione principale, sostenendo che la normativa richiedesse la dimora e la residenza anagrafica dell’intero nucleo familiare nell’immobile oggetto di agevolazione, condizione che non era soddisfatta dato che il marito risiedeva altrove.
Anche la madre della contribuente, NOME COGNOME, usufruttuaria dello stesso immobile e residente a RAGIONE_SOCIALE dal 2004, ha ricevuto analoghi avvisi per le stesse annualità, fondati sul presunto difetto di dimora e residenza del nucleo familiare.
Ambedue le contribuenti hanno presentato ricorso.
I due ricorsi, riuniti, sono stati decisi dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca e il ricorso della COGNOME è stato rigettato, mentre quello della COGNOME è stato accolto per contraddizione interna nella motivazione degli avvisi.
Successivamente, sia la COGNOME che il RAGIONE_SOCIALE hanno proposto appello.
La Corte di Giustizia Tributaria della Toscana ha riunito i giudizi e respinto entrambi i ricorsi delle contribuenti. Secondo la Corte, il RAGIONE_SOCIALE ha correttamente verificato la situazione anagrafica e fiscale, accertando che i coniugi della COGNOME e della COGNOME avevano la residenza in altri Comuni. Di conseguenza, l’agevolazione IMU non poteva essere riconosciuta, poiché la normativa prevedeva come requisito minimo la convivenza del nucleo familiare nell’immobile oggetto dell’agevolazione.
Avverso la suddetta sentenza di gravame le contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato atre motivi.
Il comune intimato non ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3, c.p.c. : la dimora e residenza ai fini della agevolazione deve essere interpretata in senso restrittivo, limitato alla sola proprietaria e non esteso al nucleo familiare.
Con il secondo motivo di ricorso, parti ricorrenti contestano la nullità della sentenza (limitatamente alla posizione della signora COGNOME) in quanto priva di motivazione o dotata di motivazione meramente apparente o comunque incomprensibile, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 4, c.p.c.
Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta, in via di subordine, la v iolazione e falsa applicazione dell’articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3, c.p.c. (limitatamente alla posizione della signora COGNOME) per avere la sentenza impugnata negato il beneficio ‘prima casa’ nonostante si a pacifico in causa che il coniuge della ricorrente, residente a Firenze, non ne ha usufruito.
Il primo motivo è fondato ed assorbente.
4.1. Originariamente, l’art. 13 del D.L. 201/2011 prevedeva che l’agevolazione IMU per abitazione principale spettasse solo se tutto il nucleo familiare dimorava e risiedeva nello stesso immobile. In base a questa disposizione veniva esclusa l’agevolazione nei casi in cui i coniugi vivevano in Comuni diversi.
4.2. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, ha dichiarato questa lettura incostituzionale, affermando che non si possono penalizzare i coniugi rispetto ai conviventi di fatto.
La giurisprudenza (es. Cass. n. 33922/2022) ha quindi stabilito che gli avvisi di accertamento fondati unicamente sulla diversa residenza dei coniugi devono essere annullati.
Nel caso delle signore COGNOME e COGNOME, gli avvisi erano motivati solo sulla base della residenza distinta dei coniugi.
La Corte di Giustizia Tributaria della Toscana, con sentenza n. 1294/3/22, ha confermato gli accertamenti seguendo un orientamento ormai superato, e commettendo una violazione di legge per mancata applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale.
4.3. Ne consegue che il primo motivo di ricorso va accolto, con assorbimento dei restanti.
Ne segue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari accertamenti fattuali, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art.384 c.p.c., mediante accoglimento del ricorso originario delle contribuenti.
In una valutazione complessiva del giudizio, si ritiene sussistere giustificati motivi per compensare le spese di ambedue i gradi di giudizio di merito essendo maturato l’orientamento giurisprudenziale successivamente alla proposizione del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità non devono essere liquidate, stante la mancata costituzione dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso dell e contribuenti.
Compensa le spese dei giudizi di merito.
Così deciso in Roma, il 17/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME