Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21504 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21504 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta da
Oggetto: imu estinzione
NOME
-Presidente –
Oggetto
NOME
-Consigliere –
R.G.N. 18064/2022
COGNOME NOME
-Consigliere –
COGNOME
Balsamo NOME
-Consigliere –
U – 15/05/2025
NOME
-Consigliere COGNOME.-
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18064/2022 R.G. proposto da COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente – contro
Comune di Massa Martana;
-intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 18/1/2022 depositata il 13 gennaio 2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto cinque avvisi di accertamento (nn. 286, 54, 55, 56, 57) con cui il Comune di Massa Martana (d’ora in poi intimato) ha chiesto a NOME COGNOME (d’ora in poi ricorrente) il pagamento dell’Imu rispettivamente per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 non riconoscendo l’agevolazione per l’abitazione principale. La questione riguarda l’applicazione dell’esenzione cd prima casa prevista dall’art. 13, comma 23, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 nell’ipotesi di residenza e dimora dei coniugi in comuni diversi.
La CTP ha respinto i ricorsi dopo averli riuniti e la CTR ha confermato la pronuncia di primo grado.
La ricorrente ha proposto ricorso fondato su due motivi e ha depositato una nota con cui ha rappresentat o l’annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati, la controparte è rimasta intimata.
Ha fatto seguito un’ ordinanza interlocutoria per il rinnovo del deposito della documentazione prodotta in formato leggibile in via digitale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, laddove la sentenza impugnata ha ritenuto adeguatamente motivati gli atti impugnati che si sono limitati a contestare l’omesso versamento dell’Imu.
Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione falsa applicazione dell’art. 13 , comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla l. n. 214 del 2011, nonché degli artt. 3, 53, 29 e 31 Cost. Censura l’interpretazione fornita dalla sentenza impugnata laddove sostiene che l’esenzione sia prevista solamente qualora i coniugi risiedano anagraficamente e
dimorino abitualmente in immobili diversi, ma siti nel medesimo comune.
La ricorrente ha depositato telematicamente una nota il 23 aprile 2024, allegando un provvedimento reso in autotutela dall’odierno intimato recante annullamento degli atti impugnati oggetto del presente giudizio.
A seguito dell’ordinanza interlocutoria emessa al fine del rinnovo della produzione documentale allegata con la sopra indicata nota, effettivamente l’intimato ha provveduto all’annullamento in via di autotutela degli avvisi di accertamento relativi all’Imu portanti i nn. 286/2019, 54/2020, 55/2020, 56/2020 e 57/2020.
Come in più occasioni ribadito dalla Corte, l’annullamento in autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale è causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46) e, nel giudizio di cassazione, va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti (v. Cass., Sez. 5, n. 19533 del 2011, Rv. 619044 -01; Sez. 6 – 5, n. 9753/2017, Rv. 643803 – 01, Sez. 5, n. 6068/2022, Rv. 663980 – 01; in tema di definizione negoziale della res controversa, Cass., Sez. U, n. 8980/2018, Rv. 650327 -01, Sez. L, n. 24632/2019, Rv. 655311 – 01; Sez. 3, n. 10483/2023, Rv. 667403 – 01).
3.1. Nel caso in esame, alla luce di quanto rappresentato dalla ricorrente, nonché dalla documentazione prodotta, è inequivocabile il soddisfacimento della pretesa azionata con il ricorso introduttivo , in quanto l’intimato ha provveduto all’annullamento degli atti impositivi , in ragione di un consolidato
orientamento giurisprudenza in tema di esenzione Imu. Consegue la dichiarazione di cessata materia del presente giudizio a seguito del venir meno dell’interesse ad agire, stante l’annullamento degli atti impugnati.
Con riferimento alle spese, la Corte ha avuto modo di rilevare che nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell’atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione (Cass., Sez. 5, n. 8834/2024; Cass., Sez. 5, n. 7273/2016; Cass., Sez. 5, n. 22231/2011). Ai fini delle spese deve, quindi nel caso di specie, tenersi conto della sopraggiunta pronuncia della Corte Costituzionale (C. Cost. n. 209 del 2022) e disporsi la compensazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e cassa senza rinvio la sentenza impugnata.
Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio .
Così deciso in Roma il 15 maggio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME