Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16786 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16786 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/06/2024
Comune di Tarquinia
-intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2096/17/2022 depositata il 10 maggio 2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
Oggetto: IMU
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29618/2022 R.G. proposto da
COGNOME NOME rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento (n. NUMERO_DOCUMENTO) con cui il comune di Tarquinia ( d’ora in poi intimato) ha chiesto a NOME COGNOME (d’ora in poi ricorrente) il pagamento dell’Imu 201 1, per un immobile sito nel comune di Taquinia, località Marina Velca, dichiarata come abitazione principale.
La questione riguarda l’applicazione dell’esenzione cd prima casa prevista dall’art. 13, comma 23, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 nell’ipotesi di residenza e dimora dei coniugi in comuni diversi.
La CTP ha rigettato il ricorso.
La CTR ha confermato la pronuncia di primo grado sulla base delle seguenti ragioni:
-l ‘esenzione per l’abitazione principale postula che il possessore ed il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile;
-nella specie va escluso che l’immobile di residenza della contribuente sia abitazione principale atteso che il coniuge, non legalmente separato, aveva la residenza e la dimora abituale in un altro comune.
La ricorrente propone ricorso fondato su un unico motivo, la controparte resta intimata.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto dell’art. 13 , comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla l. 22 dicembre 2011, come modificato dall’art. 1, comma 707, lett. b) della l 27 dicembre 2013, n. 147 e degli artt. 8, 11, 14 del d.lgs. n. 504 del 1992 in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 2022.
2.2. Il motivo è fondato.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del quarto periodo del comma 2 dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito e successivamente modificato dalla legge n. 147 del 2013, nella parte in cui stabilisce: «er abitazione principale si intend e l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «er abitazione principale si intende l ‘immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente» (Corte Cost., sent. 13 ottobre 2022, n. 209).
A seguito della pronuncia del Giudice delle leggi sopra richiamata, è stato chiarito che va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore. Ne consegue che il beneficio spetta al possessore dell’immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune (Cass. Sez. 6 5, n. 32339/2022, Rv. 666357 – 01).
Deve, pertanto, ritenersi superato il precedente diverso orientamento secondo cui la nozione di abitazione principale postula l’unicità dell’immobile e richiede la stabile dimora del possessore del suo nucleo familiare con la conseguenza dell’impossibilità di coesistenza di due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge, sia nell’ambito dello stesso comune, sia in comuni diversi (Cass., Sez. 6-5, n. 1199/2022, Rv. 663646-01).
Ne consegue l’accoglimento del ricorso , la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, l’accoglimento dell’originario ricorso introduttivo.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, atteso l’intervento della Corte Costituzionale sulla questione in corso di causa.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso introduttivo. Spese del l’intero giudizio compensate.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2024.