Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9788 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9788 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7979/2023 R.G. proposto da COGNOME NOME COGNOME nato il 02.11.1975 a Motta di Livenza (TV), C.F.: CODICE_FISCALE rappresentato e difeso, dall’avv. NOME COGNOME C.F. CODICE_FISCALE del Foro di Treviso, con domicilio digitale eletto presso il seguente indirizzo pec: EMAIL
-ricorrente –
contro
COMUNE di Jesolo , in persona del pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, con studio in Pordenone, INDIRIZZO e presso lo stesso digitalmente domiciliato: EMAIL
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II° grado del Veneto Sez. 5, n. 1161/2022, pronunciata il 25.07.2022 e depositata il 04.10.2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2025 dalla dott.ssa NOME COGNOME
Fatti di causa
Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento con il quale il Comune ha preteso l’I.M.U. per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, disconoscendo il diritto alla invocata esenzione per l’abitazione principale, sul rilievo che, mentre il ricorrente aveva la residenza anagrafica e la dimora abituale nel Comune di Jesolo, la di lui moglie risiedeva invece nel Comune di Oderzo.
Con sentenza n. 760/2020, la CTP di Venezia, nella contumacia dell’ente locale, rigettava il ricorso.
Il contribuente ha proposto appello e la Corte di Giustizia Tribuntaria, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il gravame, osservando che, per poter fruire dell’esenzione per la prima casa, il contribuente e la moglie avrebbero dovuto risiedere e dimorare stabilmente nel Comune di Jesolo.
Avverso la predetta sentenza il contribuente ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo.
Il Comune di Jesolo ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Ragioni della decisione
1.Con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011 in quanto spetterebbe comunque una agevolazione per l’IMU ad un membro della famiglia sebbene il coniuge risieda e dimori stabilmente in un comune diverso.
L’unico motivo è fondato.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 209/2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo modificato dall’art. 1, comma 707, lett. b, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella
parte in cui stabilisce: «er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»; ha dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 1, comma 707, lett. b, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; ha dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 707, lett. b, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»; ha dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 741, lett. b, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; ha dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 741, lett. b, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come successivamente modificato dall’art. 5 -decies, comma 1, del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
Prendendo atto di tale intervento manipolativo, in virtù della norma così come rimodulata, applicabile ai giudizi pendenti, questa Corte
(Cass., Sez. 6^-5, 23 dicembre 2022, n. 37636; Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2022, n. 32339; Cass., Sez. 6^-5, 16 gennaio 2023, n. 990; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2023, n. 1623; Cass., Sez. 6^5, 20 gennaio 2023, n. 1828; Cass., Sez. 6^-5, 24 gennaio 2023, n. 2045; Cass., Sez. 6^-5, 25 gennaio 2023, nn. 2256 e 2301) ha ritenuto sufficiente che nell’immobile risieda il possessore, pur se il coniuge risiede stabilmente altrove (nel periodo di riferimento).
Non si tratta qui infatti di una c.d. seconda casa – poiché in quest’ultima ipotesi non spetterebbe all’esenzione -ma di residenze diverse il che, come rimarcato dalla Consulta, costituisce un diritto dei due coniugi, in virtù degli accordi sull’indirizzo della vita familiare liberamente assunti ai sensi dell’art 144 c.c.; non può, infatti, essere evocato l’obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall’art. 143 c.c. , dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro, indiscussa l’affectio coniugalis, di stabilire residenze disgiunte (Cass. Sez. 5, 19.1.2023, n. 1623) e a tale possibilità non si oppongono le norme sulla ‘residenza familiare’ dei coniugi (art. 144 cod. civ.) o ‘comune’ degli uniti civilmente (art. 1, comma 12, della legge 20 maggio 2016, n. 76).
Peraltro, osserva ancora la Corte Costituzionale, la logica dell’esenzione dall’IMU è quella di riferire il beneficio fiscale all’abitazione in cui il possessore dell’immobile ha stabilito la residenza e la dimora abituale, e dovrebbe risultare irrilevante, al realizzarsi di quella duplice condizione, il suo essere coniugato, separato o divorziato, componente di una unione civile, convivente o singolo. Non si tratta quindi di estendere l’esenzione, quanto piuttosto a rimuovere degli elementi di contrasto con i suddetti principi costituzionali quando tali status in sostanza vengono, attraverso il riferimento al nucleo familiare, invece assunti per negare il diritto al beneficio.
Dunque, erra la sentenza impugnata laddove ha negato l’agevolazione per l’IMU alla parte contribuente, possessore di un immobile nel comune di Jesolo, nonostante l’abitazione principale di quest’ultima fosse diversa da quella del coniuge, sita nel comune di Oderzo.
Con riferimento alle censure di parte controricorrente -relative all’asserito difetto di prova del requisito della dimora abituale, in capo al contribuente -basti osservare come trattasi di questione nuova, inammissibile in quanto diverse da quelle accertate nel giudizio di merito (nel quale il Comune di Jesolo è rimasto contumace).
Pertanto, in accoglimento del motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II° grado del Veneto, in diversa composizione, per una verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge per beneficiare dell’esenzione, il cui onere probatorio incombe sulla parte contribuente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,