Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34186 Anno 2024
REPUBBLICA ITALIANA Presidente: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Relatore: COGNOME NOME
SEZIONE TRIBUTARIA
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34186 Anno 2024
Data pubblicazione: 23/12/2024
Composta da:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Relatore
LIBERATO COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME PISA
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Oggetto:
*ICI
IMU
ACCERTAMENTO
Ad. 18/12/2024
CC
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29629/2021 R.G. proposto da : COMUNE DI PALOSCO, rappresentato e difeso dall’Avv. COGNOME NOMECODICE_FISCALE unitamente all’Avv. COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente e intimato per il ricorso incidentale –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente e ricorrente incidentale-
Numero registro generale 29629/2021
Numero sezionale 6857/2024
Numero di raccolta generale 34186/2024
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia, SEZ.DIST. BRESCIA n. 2447/2021 depositata il 30/06/2021. Data pubblicazione 23/12/2024
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello del contribuente e in riforma della decisione di primo grado accoglieva l’originario ricorso dell’Istituto delle suore delle poverelle , col quale s’invocava l’esenzione dall’IMU per gli anni 2015 e 2016 in relazione a un immobile dell’Istituto ceduto in comodato all’Associazione RAGIONE_SOCIALE; a fondamento della decisione la CTR reputava irrilevante l’utilizzo indiretto dell’immobile e considera va che l’Associazione RAGIONE_SOCIALE non svolge attività lucrativa, in considerazione dei bilanci, dell’oggetto sociale, della mancanza di partita iva, e dell’assenza di struttura e di personale;
ricorre in cassazione il Comune con due motivi di ricorso, successivamente illustrato con memoria;
il contribuente Istituto delle suore delle poverelle resiste con controricorso, integrato da successiva memoria -che richiama la norma di interpretazione autentica intervenuta in materia-, prospettando l’inammissibilità del ricorso in quanto il Comune in sede di appello non aveva reiterato le sue difese con una costituzione solamente formale; nel merito chiedeva, comunque, il rigetto del ricorso in quanto infondato; in via incidentale condizionata prospettava due motivi di ricorso;
sul ricorso incidentale il Comune è rimasto intimato.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
La sentenza deve cassarsi con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, Sez. dist. di Brescia, in diversa composizione, cui si demanda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Numero sezionale 6857/2024 Numero di raccolta generale 34186/2024 Data pubblicazione 23/12/2024
Preliminarmente deve rigettarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso del Comune prospettata dal contribuente nel controricorso.
Per il controricorrente il ricorso sarebbe inammissibile in quanto il Comune in sede di appello si era limitato ad una costituzione formale senza, riproporre eccezioni.
Nelle ipotesi di esenzioni l’avviso di accertamento e la posizione processuale dell’ente creditore sono facilitate in quanto lo stesso può limitarsi a negare l’esenzione, e il contribuente ha l’onere della prova per l’esenzione: «In tema di ICI, l’art. 11 , comma 2-bis, del d.lgs. n. 504 del 1992 (applicabile “ratione temporis”), disponendo che gli avvisi di liquidazione e accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, non comporta l’obbligo di indicare anche l’esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell’imposta.(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sufficientemente motivato l’avviso di accertamento, nel quale erano stati indicati i dati identificativi dell’immobile, il soggetto tenuto al pagamento e l’ammontare dell’imposta)»(Sez. 5 – , Sentenza n. 1694 del 24/01/2018, Rv. 646809 – 01).
Conseguentemente, il Comune, in appello, non aveva nessun onere di ripresentazione di motivi ed eccezioni. Numero sezionale 6857/2024 Numero di raccolta generale 34186/2024 Data pubblicazione 23/12/2024
Risulta fondato il primo motivo del ricorso principale (violazione e falsa applicazione dell’art. 7, primo comma, lettera i, d. lgs. n. 504 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.); fondato anche il secondo motivo del medesimo ricorso (omesso esame di un fatto decisivo, art. 360, primo comma, n. 1 e n. 5, cod. proc. civ.).
Sulla questione sottoposta al giudizio della Corte, del resto, è intervenuta una norma di interpretazione autentica che non risulta analizzata dalle decisioni di merito, in particolare per i presupposti di fatto necessari all’eventuale esenzione .
Con l’art. 1, comma 71, l. 30 dicembre 2023, n. 213 in via di interpretazione autentica che ‘ l’articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le norme da questo richiamate o sostituite si interpretano, per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che:
A) gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività previste dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali ‘.
Conseguentemente risulta necessario accertare in fatto, alla luce della suddetta disposizione interpretativa, la sussistenza del presupposto di fatto previsto dalla norma nell’ipotesi di comodato a
terzi dell’immobile di cui si richiede l’esenzione (« funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività previste dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali»). Numero sezionale 6857/2024 Numero di raccolta generale 34186/2024 Data pubblicazione 23/12/2024
Elementi di fatto, questi, non accertati nelle decisioni di merito (vedi Sezione 5, ordinanza n. 17442 del 2024 e n. 17679 del 2024).
4. Anche il secondo motivo di ricorso (omesso esame di un fatto decisivo) è fondato, in quanto la decisione impugnata non analizza lo svolgimento o no, in concreto, di un’attività commerciale, limitandosi a rilevare la natura dell’ente (no profit), senza veri ficare le prove dell’assenza di un’attività commerciale.
5. Il ricorso incidentale condizionato (relativo, sotto diversi profili, il primo dei quali concernente la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta al riguardo omessa , e il secondo l’affermata violazione delle norme di legge rilevanti, alla ritenuta assenza di motivazione dell’avviso di accertamento) , è infondato, in quanto la decisione di merito evidenzia la sussistenza di idonea motivazione dell’avviso di accertamento e dell’assenza di violazione del diritto di difesa. Del resto, l’esenzione dal pagamento dell’imposta deve essere provata dal contribuente potendosi limitare l’ente alla negazione dell’esenzione, senza ulteriori specifiche motivazioni nell’avviso (Sez. 5, Sentenza n. 14094 del 11/06/2010, Rv. 613770 -01 e Sez. 5 – , Sentenza n. 1694 del 24/01/2018, Rv. 646809 -01, cit.).
Consegue al rigetto del ricorso incidentale la condanna al pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
Numero registro generale 29629/2021
Numero sezionale 6857/2024
Numero di raccolta generale 34186/2024
accoglie il ricorso principale e cassa la sentenza; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, Sez. dist. di Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Data pubblicazione 23/12/2024
Rigetta il ricorso incidentale condizionato.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del controricorrente e ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 18/12/2024.
La Presidente COGNOME–NOME COGNOME