Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18003 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18003 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 30/04/2025
IMU ESENZIONE COLTIVATORE DIRETTO OBBLIGO DICHIARATIVO
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 15441/2022 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE.
– RICORRENTI –
CONTRO
il COMUNE DI SAN COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE.
– INTIMATO – per la cassazione della sentenza n. 1524/2/2021 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata in data 13 dicembre 2021.
Numero registro generale 15441/2022
Numero sezionale 3136/2025
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 30 aprile 2025. Numero di raccolta generale 18003/2025 Data pubblicazione 02/07/2025
CONSIDERATO CHE:
oggetto di controversia è l’avviso di accertamento in atti con cui il Comune di San Martino Buon Albergo liquidava l’IMU per l’anno di imposta 2016 in relazione ad un terreno posseduto dal ricorrente, su cui questi rivendica l’esenzione dal pagamento dell’imposta per essere condotto in qualità di coltivatore diretto;
La Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l’appello proposto dall’istante, ritenendo, con valutazione assorbente rispetto agli altri motivi di appello, che l’esenzione predicasse la necessità della dichiarazione -nella specie mancante -volta a rappresentare le ragioni dell’agevolazione con indicazione del bene interessato, siccome basata su di un dato fattuale (la conduzione diretta del terreno) noto al solo contribuente e non anche al Comune e, comunque, di natura variabile;
avverso tale pronuncia NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 10 giugno 2022, formulando due motivi d’impugnazione, depositando in data 18 aprile 2025 memoria illustrativa;
il Comune di San Martino Buon Albergo è restato intimato.
RILEVATO CHE:
con il primo motivo di ricorso il contribuente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1, comma 13, della legge n. 208/2015, reputando erronea la valutazione del Giudice regionale in ragione del fatto che la suddetta normativa non prevede, per i terreni direttamente coltivati (e diversamente dall’ipotesi di comodato degli stessi a favore di
parenti in linea retta entro il primo grado), alcun obbligo dichiarativo a pena di decadenza per beneficiare dell’agevolazione; Numero sezionale 3136/2025 Numero di raccolta generale 18003/2025 Data pubblicazione 02/07/2025
con la seconda doglianza l’istante ha lamentato, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per l’omessa pronuncia sul terzo motivo di appello con cui era stata dedotta la violazione degli artt. 13, comma 12ter d.l. n. 201/2011, del d.m. 30 dicembre 2012 e della risoluzione n. 3 del 16 giugno 2017 dell’Agenzia delle Entrate per aver non considerato (il Comune ed il primo Giudice) che le condizioni agevolative erano note all’ente impositore, avendo il contribuente goduto per gli anni pregressi della riduzione dell’imposta ICI;
questa Corte con ordinanza n. 6177/2025, nel dar conto « dell’evoluzione giurisprudenziale sull”attenuazione’ dell’obbligo dichiarativo con riferimento atti o fatti già noti aliunde agli organi o agli uffici dell’amministrazione comunale», ha rimesso in pubblica udienza la questione concernente l’indispensabilità della dichiarazione prevista dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per la specifica fattispecie della trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile a seguito di mutamento della destinazione urbanistica, la cui conoscenza è insita in re ipsa nella preparazione e nell’adozione del P.U.C.;
anche nella presente controversia ricorre, sia pure in altra fattispecie, la rilevanza decisoria della predetta questione circa la sussistenza o meno dell’obbligo dichiarativo per conseguire l’esenzione dell’imposta da parte del possessore di terreno agricolo che, in base a circostanze fattuali asseritamente note al Comune, sia coltivatore diretto, tema questo che assume un’indubbia valenza nomofilattica, tale da giustificare il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
Numero sezionale 3136/2025
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Numero di raccolta generale 18003/2025 Data pubblicazione 02/07/2025
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025.
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME