Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28806 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28806 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 2561-2023 proposto da:
NOME , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso gli Uffici dell’RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa d all’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 2840/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/6/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/10/2023 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Roma Capitale propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 7708/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, in rigetto del ricorso proposto avverso avvisi di accertamento IMU 2015;
la contribuente è rimasta intimata
CONSIDERATO CHE
1.1. con unico motivo Roma Capitale denuncia , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli artt 2 e 5 bis del d.l. n. 102 del 2013, nonché dell’art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019» per avere la Commissione tributaria regionale accolto l’appello della società contribuente ritenendo erroneamente che il comma 769 dell’articolo 1 della legge 160/2019 avesse innovato nella disciplina della cosiddetta esenzione relativa ai «beni merce» delle società immobiliari eliminando l’obbligo d i presentazione della dichiarazione di per poter godere dell’agevolazione prevista il ricorso è fondato;
1.3.
12852/2021, 32635/2019, 695/2015, 12495/2014;
conf.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
a Commissione Tributaria Regionale non si è dunque confermata alle predette norme e ai predetti principi laddove ha ritenuto che l’art. 1, comma 769, cit. abbia escluso la decadenza dall’esenzione del tributo in caso di mancata presentazione della dichiarazione IMU;
quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata;
inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;
poiché l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, si è consolidato dopo la proposizione del ricorso per cassazione, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito e di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da