Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33782 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33782 Anno 2024
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/12/2024
IMU BENI MERCE (BOX AUTO) – MESSA A DISPOSIZIONE DEI BENI AL SERVIZIO PUBBLICO
sul ricorso iscritto al n. 22670/2022 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, con sede legale in Milano, alla INDIRIZZO in persona del legale rappresentante pro tempore , amministratore unico, Ing. NOME COGNOME rappresentata e difesa, come da procura speciale nomina poste in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Milano (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
il COMUNE DI VARENNA (codice fiscale CODICE_FISCALE, con sede alla INDIRIZZO in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , Sig. NOME COGNOME autorizzato a stare in giudizio giusta delibera di Giunta comunale n. 92 del 21 settembre 2022 e successiva determina del responsabile n. 234 del 26 settembre
2022, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOMEcodice fiscale CODICE_FISCALE 79H21 E507 BCODICE_FISCALE.
-CONTRORICORRENTE -RICORRENTE INCIDENTALE – per la cassazione della sentenza n. 570/17/2022 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 18 febbraio 2022, non notificata.
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 9 ottobre 2024.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è l’avviso di accertamento in atti con cui il Comune di Varenna chiese alla suindicata società il pagamento del saldo IMU per l’anno 2013 (per complessivi 49.673,00 €, ridotti in promo grado alla somma di 41.922,56 €) in relazione a vari immobili (box auto) posseduti dalla contribuente in detto Comune.
La suindicata Commissione accoglieva l’appello proposto dal Comune avverso la sentenza n. 99/1/2020 della Commissione tributaria provinciale di Lecco, ritenendo inapplicabile la norma esonerativa invocata dalla contribuente e la debenza per intero dell’IMU richiesta dal Comune di Varenna, osservando che:
-«ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legge n. 102 del 2013 articolo 2 comma 2 convertito con Legge 124 del 2013 ‘Per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del 9 decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati. Per il medesimo anno l’imposta municipale resta dovuta fino al 30 giugno’»;
«Nel caso in esame, relativamente agli immobili de quibus , il quadro probatorio offerto dal Comune testimonia in modo esaustivo la destinazione dei detti immobili in toto a finalità di locazione nell’anno 2013»;
«In particolare, in tal senso costituisce prova evidente quanto affermato dalla stessa società RAGIONE_SOCIALE nel rendiconto economico della gestione 2013 riguardante la gestione del parcheggio multipiano di Varenna in INDIRIZZO reg. prot. 2016 del 2 maggio 2014, che testualmente riporta ‘Tutti i boxes attualmente invenduti sono stati messi a disposizione del servizio pubblico, in particolare per far fronte alla significativa richiesta di adesioni alla ‘convenzioni dipendenti’ e per evitare il rischio di saturazione dei p.a. a rotazione nelle giornate di maggior affollamento’» (così nella sentenza impugnata priva di motivazione).
Avverso tale pronuncia RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, notificato in data 19 settembre 2022, formulando un unico motivo d’impugnazione.
Il Comune di Varenna resisteva con controricorso notificato in data 28 ottobre 2022, articolando un unico motivo di ricorso incidentale condizionato, successivamente depositando in data 27 settembre 2024 memoria ex art. 380bis .1., c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con legge 28 ottobre 2013, n. 124, lamentando che il Giudice regionale avesse ritenuto provata la locazione dei beni e,
quindi, negato l’esenzione prevista da tale disposizione sulla base della predetta dichiarazione con cui si era rappresentata la messa a disposizione degli immobili al servizio pubblico, che però -a dire della società – non equivaleva al riconoscimento di aver incassato il relativo corrispettivo, di cui, peraltro, mancava ogni prova.
1.1. Per tale via, la società ha rimproverato al Giudice regionale di aver operato una errata ricognizione della concreta alla fattispecie astratta contemplata dalla legge (locazione), non valutando le prove complessivamente offerte ed attribuendo alla predetta dichiarazione un valore che non aveva, aggiungendo che dai documenti prodotti (bilancio e rendiconto) emergeva che «» (v. pagina n. 9 del ricorso).
2. Il ricorso va respinto.
L’art. 2, comma 2, d.l. 31 agosto 2013, n. 102 subordina (dal secondo semestre dell’anno 2013) l’esenzione dal pagamento dell’IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, alla condizione che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Questa Corte ha di recente chiarito, sul piano dei principi, che « la finalità perseguita dal legislatore è chiaramente volta a non gravare del tributo quelle imprese rispetto alle quali il presupposto impositivo (D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, cit., in relazione al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2) si identifica col possesso di “fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita” (“fintanto che permanga tale destinazione”) -ove, dunque, l’avvenuta realizzazione del
fabbricato, e la sua permanente destinazione alla vendita, connotano il contenuto della disposizione, e lo stesso scopo di favore perseguito » (così Cass., Sez. T., 2 febbraio 2024, n. 3094).
In tale prospettiva, dunque, la pacifica messa a disposizione dei beni al servizio di parcheggio ha reso manifesto un utilizzo del bene (come se si trattasse di un bene strumentale -destinato all’attività propria della società concessionaria del parcheggio o di bene-patrimonio -destinato alla locazione, come ritenuto del Giudice regionale; cfr. su tali distinguo, tra tante, Cass., Sez. T., 4 maggio 2023, n. 11631 e Cass., Sez. T., 14 dicembre 2021, n. 39817), che ha caratterizzato una diversa destinazione economica degli immobili oggetto di tassazione e, con essa, fatto venir meno la loro necessaria – ai fini che occupano – destinazione alla vendita, così inibendo il diritto all’esenzione.
La riflessione che precede, che integra, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la motivazione della sentenza impugnata, vale dunque ad escludere il diritto la beneficio invocato.
Va aggiunto che le ragioni dell’impugnazione, da un lato, sono rivolte, inammissibilmente, a rappresentare una diversa interpretazione del materiale probatorio fornito al Giudice del merito, coinvolgendo la Corte in (altrettanto inammissibili) apprezzamenti di merito, mentre sotto altro versante, non giovano alla tesi patrocinata della contribuente nella parte in cui, nel negare la sussistenza di un corrispettivo a titolo di locazione, non si nasconde l’incasso di importi conseguenti all’utilizzo dei beni destinati al parcheggio a rotazione, in termini peraltro consentanei alla concessione dell’area destinata a tale modalità di parcheggio, il che vale di per sé ad escludere -come detto -quel vincolo di permanente destinazione alla vendita, che avrebbe giustificato l’esonero.
Il rigetto del ricorso principale esime dall’esame di quello incidentale condizionato, basato sull’implicitamente dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. per aver finito con il porre a carico del Comune l’onere di dimostrare la decadenza della società dall’agevolazione; si tratta, infatti, di questione che resta assorbita nella valutazione che precede.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo.
Va, infine, dato atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente, di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale.
Condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore del Comune di Varenna nella misura di 5.500,00 € per competenze, oltre accessori ed alla somma di 200,00 € per esborsi.
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente, di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso proposto.
Così deciso in Roma in data 9 ottobre 2024.
NOME COGNOME