Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8357 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8357 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 5273-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura allegata al ricorso;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore
-intimata- avverso la sentenza n. 25/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO RAGIONE_SOCIALEa LIGURIA, depositata l’11.01.2024;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/11/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Liguria aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 271/2021 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria provinciale di Genova, in rigetto del ricorso proposto avverso l’atto col quale il Comune di Santa Margherita Ligure, per l’anno di imposta 2014, aveva richiesto il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘IMU relativamente a immobili RAGIONE_SOCIALEa Società siti in detto Comune.
Il Comune è rimasto intimato.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 L. legge 7.8.1990 n. 241, per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado omesso di rilevare la violazione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘Ente locale, del divieto di integrazione RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo in sede processuale.
1.2. La ricorrente, in particolare, lamenta che sia l’avviso di accertamento, annullato in autotutela dal Comune, quanto il successivo avviso di accertamento, poi impugnato dalla contribuente, «non recano … alcun riferimento alla normativa prevista all’art. 2, comma 5 bis, del D.L.n.102 del 2013, limitandosi a un generico ‘considerato che per gli immobili oggetto del presente accertamento sono stati riscontrati dei vizi di dichiarazione e/o per gli stessi non è stata versata, in tutto o in parte, la relativa imposta IMU’ … », e che i Giudici di appello abbiano tuttavia respinto le istanze RAGIONE_SOCIALEa contribuente sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa legittimità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento per omissione, da parte del contribuente, RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione prevista RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 5 bis , del D.L.n. 102 del 2013, norma mai citata dal Comune nell’atto impositivo impugnato, in relazione al richiesto riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘esenzione IMU per i beni merce non locati.
1.3. La censura è infondata.
1.4. La contestazione del diritto ad un’esenzione (nella specie, quella di cui all’art. 13, comma 9 bis , d.l. 6 dicembre 2011 n. 201) costituisce, invero, una mera difesa, poiché mediante la stessa è negata l’esistenza dei fatti costitutivi dedotti in giudizio, sicché può essere formulata per la prima volta anche in appello non incorrendo nel divieto di cui all’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass. n. 8073 del 2019; Cass. n. 31224 del 2017).
E si è, altresì, precisato che l’ onere di motivazione RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo non comporta l’obbligo di indicare anche l’esposizione RAGIONE_SOCIALEe ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione RAGIONE_SOCIALE‘imposta (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386 ; Cass., 24 gennaio 2018, 1694; Cass., 11 giugno 2010, n. 14094).
2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione « RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 5 bis, del D.L.n.102 del 2013 in combinato disposto con le norme di Prassi formalizzate con circolare del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Economia e RAGIONE_SOCIALEe Finanze n.1/DF del 18 marzo 2020» ed assume che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado abbia errato «…nel ritenere che la ricorrente non avesse presentato alcuna dichiarazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.2, comma 5 bis , del D.L.n.102 del 2013 e … nel non valorizzare … la dichiarazione presentata da RAGIONE_SOCIALE nel giugno 2014 …», avendo la contribuente dato prova di «aver presentato nel mese di giugno 2014 … il moRAGIONE_SOCIALEo ministeriale di dichiarazione IMU, ancorché relativa all’annualità 2013 -essendo in termini anche per la presentazione di quest’ultima -precisando espressamente la richiesta di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘esenzione … per gli immobili ivi catastalmente indicati, interessati dall’esenzione stessa per i beni merce non locati».
2.2. La doglianza è infondata.
2.3. La legge 27 dicembre 2019 n. 160, all’art. 1, comma 751, prevede, fino al 2021, per i cd. «beni merce», che non siano locati, l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘aliquota di base pari allo 0,1 per cento, consentendo ai Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento, ed a decorrere dal 1° gennaio 2022, la norma, per i
medesimi fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati, prevede invece l’esenzione dall’IMU.
2.4. La norma sopra citata non specifica se la dichiarazione IMU debba comunque essere presentata «a pena di decadenza» dal beneficio, come invece previsto dall’articolo 2, comma 5bis , del d.l. n. 102/2013 («Ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il moRAGIONE_SOCIALEo ministeriale predisposto per la presentazione RAGIONE_SOCIALEe suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del RAGIONE_SOCIALE sono apportate al predetto moRAGIONE_SOCIALEo le modifiche eventualmente necessarie per l’applicazione del presente comma»).
2.5. Questa Corte ha tuttavia recentemente chiarito, con l’ordinanza n. 5191/2022, sulla scorta di principi che il Collegio condivide, che il summenzionato art. 1, comma 769 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 160 del 2019 non ha abrogato l’art. 2, comma 5 -bis del D.L. n. 102 del 2013, al che consegue che l’esonero dall’IMU per i fabbricati-merce presuppone la presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione.
2.6. È stato posto in rilievo che la disposizione normativa sopra richiamata evidenzia chiaramente che la presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione è condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio fiscale, obbligo previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito dalla circostanza che il Comune sia a conoscenza dei fatti che comportano l’esenzione dall’imposta.
2.7. Sulla scorta del consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva (cfr. Cass. nn. 12852/2021, 32635/2019, 695/2015, 12495/2014; conf. Cass. nn. 1547/2017 in motiv, n. 4333/2016 in motiv.), la specifica indicazione normativa, che subordina il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘esenzione alla presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione,
impedisce quindi di considerare equivalente qualsiasi altro adempimento e altresì di ritenere superflua la dichiarazione, pur se il Comune, quale ente che rilascia il permesso di costruire, sia a conoscenza sin dall’origine RAGIONE_SOCIALE‘edificazione dei fabbricati.
2.8. Le condizioni per l’esonero IMU, rappresentate, per un verso, dalla destinazione alla vendita RAGIONE_SOCIALEe unità in questione, e, per altro verso, dallo stato di non locazione degli stessi, devono essere, dunque, oggetto di specifica indicazione nella denuncia IMU, da presentare relativamente a ciascuna annualità per le quali si chiede l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘esenzione in discussione, trattandosi di fatti potenzialmente variabili da periodo a periodo, e che vanno dunque portati a conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘Ente impositore circa la loro permanenza.
2.9. Con riguardo, poi, agli effetti RAGIONE_SOCIALEa nuova disciplina introdotta dalla legge n. 160/2019, vigente dall’annualità 2020, dianzi illustrata, non può ritenersi applicabile per l’anno di imposta oggetto del giudizio (2014), l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa nuova disposizione introdotta dalla legge n. 160/2019, in base al principio del favor rei , trattandosi di principio relativo solo alle sanzioni tributarie (articolo 3 del Dlgs 472/1997) e che non comporta una generale retroattività RAGIONE_SOCIALEe norme tributarie più favorevoli al reo, e trattandosi inoltre di disposizione che ha carattere innovativo e non interpretativo (cfr. Cass. n. 14530 del 2010).
2.10. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha, quindi, fatto buon governo dei principi dianzi illustrati, negando l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa richiesta esenzione in mancanza di apposita dichiarazione RAGIONE_SOCIALEa contribuente ai fini RAGIONE_SOCIALE‘IMU per l’annualità 2014.
Quanto sin qui illustrato comporta il rigetto del ricorso.
Nulla sulle spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE‘Ente locale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità