Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8333 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8333 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21909/2022 R.G. proposto da :
COMUNE DI GASSINO TORINESE elettivamente domiciliato all’ indirizzo PEC EMAIL e rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata agli indirizzi PEC EMAILpec.ordineavvocatitorino.it) e EMAILordineavvocatitorinoEMAIL), rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato NOME (CODICE_FISCALE; -controricorrente- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE 202/2022 depositata il 09/02/2022.
n.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Il Comune di Gassino Torinese ricorre, sulla base di un unico motivo, illustrato con successiva memoria, per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Piemonte n. 202/2/2022, depositata il 9 febbraio 2022, e non notificata, che aveva confermato la pronunzia di primo grado in forza della quale era stato accolto, parzialmente, il ricorso proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di accertamento IMU 2013.
E, in particolare, il giudice di prime cure aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente, ritenendo comunque dovuta l’IMU relativamente alla rata di acconto per l’anno 2013.
La società contribuente resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con un unico motivo l’ente impositore deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 1 e comma 5, d.l. 102/2013 assumendo che la pronunzia impugnata era errata non avendo i giudici di appello considerato che poichè la società contribuente non aveva presentato la dichiarazione prevista per le variazioni relative all’imposta municipale propria per l’anno 2013, era decaduta, per legge, dalla possibilità di poter usufruire del beneficio disciplinato dal comma primo dell’art. 2 d.l. 102/2013 che consente l’esenzione dal pagamento.
Osserva il Collegio che il motivo è fondato.
2.1. Orbene la C.T.R. ha così motivato: ‘ Non vi è dubbio che la CTP abbia deciso correttamente. Le argomentazioni svolte dall’appellante sono meramente formali, ma non possono superare altre considerazioni di carattere sostanziale, afferenti la ratio legis ed il principio di uguaglianza tra i con tribuenti. L’espressa statuizione di una previa dichiarazione il cui unico scopo è quello della
identificazione degli immobili soggetti ad esenzione, sia prevista a pena di decadenza, perde ogni rilievo laddove, come nel caso di specie, sia pacifico che quegli immobili, negli anni precedenti, avevano il medesimo status, e che nel frattempo nulla era variato. Infatti, la dichiarazione prevista dalla norma sopra citata, su cui l’appellante basa il proprio ragionamento, è prevista sul modello delle segnalazioni di una variazione dell’IMU, ma può avere un significato solo se ed in quanto si debba segnalare una modificazione dell’immobile, tale appunto da incidere sul calcolo dell’ IMU modificandolo. Invece, nel caso di specie non vi era da segnalare alcuna variazione dello status dell’immobile, rimasto come nell’anno precedente. ‘.
2.2. Va rilevato che secondo il combinato disposto dell’art. 2, comma 1 e comma 5 bis, d.l. 102/2013 nella versione ratione temporis applicabile al caso di specie: ‘1. Per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno l’imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno. … 5 -bis . Ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l’applicazione del p resente comma’.
In realtà un nuovo d.m. non è stato mai emesso perché è rimasto in vigore il d.m. 30 ottobre 2012 (v. il d.m. 24 aprile 2024 che ha approvato il modello di dichiarazione IMU/IMPi e della dichiarazione IMU ENC. che, per l’appunto, cita solo detto d.m. del 2 012, come ancora vigente), purtuttavia il d.m. del 2012 già contemplava i beni merce (da indicare in dichiarazione nel campo 1 del modello con n. 8) in quanto per detti beni era originariamente prevista l’agevolazione di cui al comma 9 -bis del d.l. n. 201 del 2011 (<>), nuova disposizione introdotta dall’articolo 56, comma 1, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
Invero la C.T.R. fa riferimento a unità immobiliari che <>; e ancora che <> non considerando che la questione centrale atteneva non già alla circostanza se il citato status era stato modificato o meno ma al fatto se le unità immobiliari costituenti beni merce oggetto di causa erano già state indicate, in ottemperanza del d.m. 30 ottobre 2012, quali beni merce e quale valenza poteva avere una simile dichiarazione, valutatone il contenuto e la portata, a fronte degli obblighi dichiarativi previsti dall’ art. 2, comma 1 e comma 5 bis, d.l. 102/2013 nella versione ratione temporis applicabile al caso di specie, valutazione totalmente pretermessa.
Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda in questione sulla scorta delle coordinate ermeneutiche sopra
formulate, procedendo anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese di questo grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data