Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8271 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8271 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 29/03/2025
IMU BENI MERCE OBBLIGO DICHIARATIVO SANZIONI MOTIVAZIONE
sul ricorso iscritto al n. 16150/2023 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
il RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede alla INDIRIZZO, in persona del Sindaco pro tempore, NOME COGNOME, autorizzato a stare in giudizio con deliberazione RAGIONE_SOCIALEa Giunta comunale n. 122 del 13 luglio 2023, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso , dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE
CODICE_FISCALE) ed NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
-CONTRORICORRENTE – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 56/11/2023 RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Lombardia, depositata il 10 gennaio 2023.
UDITA la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 27 novembre 2024.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è l’avviso di accertamento in atti con cui il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE liquidò la somma complessiva di 10.217,00 €, in ragione del parziale versamento e, per due di essi, l’infedele dichiarazione IMU per l’anno d’imposta 2015, dovuta in relazione a taluni immobili in proprietà RAGIONE_SOCIALEa contribuente siti in detto RAGIONE_SOCIALE.
La suindicata Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettava l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 4619/8/2021 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria provinciale di Milano, osservando quanto segue:
-l’avviso di accertamento doveva considerarsi motivato, contenendo tutte le indicazioni prescritte dagli artt. 7 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 212/2000 e 1, comma 162, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 269/2006 e, segnatamente, l’individuazione degli immobili, il parziale pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta e, per due di essi, l’infedele dichiarazione, la determinazione del dovuto, il conteggio degli interessi e RAGIONE_SOCIALEe sanzioni, la rettifica RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione presentata dalla RAGIONE_SOCIALE, che non possedevano i requisiti per l’esenzione in ragione RAGIONE_SOCIALEa loro locazione in alcuni periodi, avendo così posto la
contribuente nelle condizioni di conoscere la ‘ causa petendi ‘ ed il ‘ petitum’ RAGIONE_SOCIALEa pretesa del RAGIONE_SOCIALE;
-quanto «[…] alla mancata indicazione degli estremi dei versamenti presi in considerazione» dal RAGIONE_SOCIALE, la Corte territoriale precisava che «[…] ai fini del versamento IMU assume rilevanza l’imposta complessivamente dovuta per gli immobili posseduti nello specifico RAGIONE_SOCIALE e non invece l’importo versato dal contribuente per i singoli immobili», aggiungendo che «[…] le delibere comunali non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 212/2000 in quanto detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente ma non anche gli atti generali come le delibere comunali che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili (vedi Cass. n. 30052/2018)» (così nella sentenza impugnata);
-l’esenzione fiscale prevista dall’art. 2, comma 1, d.l. n. 102/2013 per gli immobili merce destinati alla vendita e non locati era subordinata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 -bis RAGIONE_SOCIALEa menzionata disposizione, alla relativa dichiarazione, stabilita a pena di decadenza e «Nel caso di specie l’omissione dichiarativa ha giustamente comportato il diniego del beneficio» (così nella sentenza impugnata);
-era corretto il rilievo contenuto nell’avviso secondo cui alcuni immobili dichiarati come beni merce non avevano i requisiti per godere RAGIONE_SOCIALEa relativa esenzione, in quanto erano stati locati in alcuni periodi RAGIONE_SOCIALE‘anno e/o in anni precedenti, sottolineando che «L’esenzione non può essere riconosciuta dal momento in cui l’immobile viene locato e per le successive annualità. La locazione, anche temporanea, fa perdere il beneficio per sempre» ed «Il RAGIONE_SOCIALE ha fornito adeguata prova circa la locazione dei due
immobili» (così nella sentenza impugnata), l’uno locato in data 13 giugno 2014 e l’altro il 31 luglio 2015;
-con l’avviso impugnato erano state erogate le sanzioni previste per la duplice violazione e cioè per l’omesso-parziale versamento del tributo e per l’infedele denuncia e le sanzioni erano state stabilite in misura fissa per la prima voce (30% per ogni importo non versato) ed in misura minima per la seconda (50% del tributo non versato per l’infedele dichiarazione), negando quindi il Giudice regionale -la dedotta sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di motivazione, in quanto «[…] il RAGIONE_SOCIALE non aveva alcuno spazio per effettuare considerazioni valoriali» (così nella sentenza impugnata).
Avverso tale pronuncia RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, notificato in data 10 luglio 2023, formulando quattro motivi d’impugnazione, poi illustrato con memoria ex art. 380bis .1. c.p.c. depositata il 15 novembre 2024.
Il RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso depositato il 14 settembre 2023, cui ha fatto seguito il deposito n data 14 novembre 2024 RAGIONE_SOCIALEa memoria di cui all’art. 380 -bis .1. c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto. Di seguito le ragioni.
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600/1973 e 7 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 212/2000, contestando la valutazione del Giudice regionale nella parte in cui ha ritenuto l’avviso di accertamento motivato, lamentando che «[…] il prospetto integrato nell’atto impositivo consiste nell’indicazione degli elementi matematici e catastali su cui si basa il calcolo RAGIONE_SOCIALE‘imposta asseritamente dovuta
e senza tuttavia alcun riferimento agli estremi dei versamenti presi in considerazione», omettendo, quindi, «[…] di specificare compiutamente i presupposti del proprio calcolo» (v. pagina n. 11 del ricorso), così come non erano state allegate le delibere richiamate nell’avviso, né ne era stato riassunto il loro contenuto.
1.1. Si tratta di censura infondata.
Sul piano dei principi, in più occasioni, questa Corte ha precisato che l’obbligo di motivazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento deve ritenersi adempiuto mediante l’enunciazione del criterio sulla cui base la pretesa impositiva viene esercitata, con le specificazioni necessarie per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e per delimitare l’ambito RAGIONE_SOCIALEe ragioni deducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, nella quale l’Amministrazione ha l’onere di provare l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’applicazione del criterio prescelto ed il contribuente ha la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri (così Cass., Sez. T. 10 giugno 2024, n. 16096).
Più specificamente «In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’obbligo motivazionale RAGIONE_SOCIALE‘accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'” an ” ed il ” quantum ” RAGIONE_SOCIALE‘imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi RAGIONE_SOCIALEa posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito RAGIONE_SOCIALEe ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa
impositiva (Cass. 26431/2017) » (così, Cass., Sez. T, 2 maggio 2023, n, 11449 e 11443 e, nello stesso senso, Cass., Sez. T., 27 luglio 2023, n. 22702, che richiama Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571 ed ancora, tra le tante, Cass., Sez. V., 29 ottobre 2021, n. 30887; cui adde , in tema di IMU, Cass., Sez. T. 28 maggio 2024, n. 14890).
Le delibere comunali relative all’applicazione del tributo ed alla determinazione RAGIONE_SOCIALEe relative tariffe non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 RAGIONE_SOCIALEa legge 27 luglio 2000, n. 212, in quanto detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili (cfr. Cass., Sez. T, 16 febbraio 2023, n. 4939, nonché Cass., Sez. T., 29 maggio 2023 n. 38161 e Cass. Sez. T., 30 dicembre 2022, n. 38161; nello stesso senso, tra le tante, Cass., 21 novembre 2018, n. 30052; Cass., 3 novembre 2016, n. 22254; Cass., 13 giugno 2012, n. 9601; Cass., 16 marzo 2005, n. 5755, Cass., Sez. T, 25 novembre 2022, n. 34879; Cass., Sez. T, 11 giugno 2021, n. 16681, Cass., Sez. T., 11 agosto 2023, nn. 24589, 24554 ed altre).
Non deve, poi, essere confusa la motivazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso con la dimostrazione (prova) dei fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALEa pretesa fiscale, giacchè «La motivazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento costituisce requisito formale di validità RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo, distinto da quello RAGIONE_SOCIALE‘effettiva sussistenza degli elementi dimostrativi dei fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria, l’indicazione dei quali è disciplinata dalle regole processuali RAGIONE_SOCIALE‘istruzione probatoria operanti nell’eventuale giudizio avente ad oggetto detta pretesa»
(Sez. 5 – , Ordinanza n. 4639 del 21/02/2020)» (così Cass., Sez. T., 14 maggio 2024, n. 13305, cui adde Cass., Sez. T. 10 giugno 2024, n. 16096, cit.).
1.2. Ciò posto, va osservato che la mancata indicazione dei versamenti eseguiti è tema che non attiene alla motivazione RAGIONE_SOCIALE‘atto, ma alla sua esattezza nel quantum debeatur , mentre gli elementi catastali e matematici, che l’istante riconosce essere contenuti negli avvisi, integrano i presupposti del calcolo algebrico utilizzato per quantificare le imposte.
In tale contesto, la valutazione del Giudice regionale in ordine alla motivazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso risulta essersi conformata ai predetti principi, rivelandosi, pertanto, corretta.
Con la seconda doglianza la RAGIONE_SOCIALE ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., l’omessa o apparente motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata in ordine all’asserita non spettanza RAGIONE_SOCIALE‘esenzione, rimproverando al Giudice regionale di non aver tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa deduzioni difensive RAGIONE_SOCIALEa contribuente circa la natura di beni-merce degli immobili in questione, documentata dall’attestazione RAGIONE_SOCIALE‘agenzia immobiliare secondo cui i beni erano stati posti in vendita, nonché dalla documentazione amministrativa (relativa all’agibilità concessa ed al cambio di destinazione) concernente i beni RAGIONE_SOCIALE‘edificio di INDIRIZZO.
2.1. Anche tale censura è infondata.
Sul piano dei principi va ricordato che questa Corte (a partire da Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053) ha ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione, perchè munita di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere
l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, in modo tale da non consentire alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.
Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione (v., su tali principi, tra le tante, Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass., Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass., Sez. U., 9 giugno 2017, n. 14430; Cass., Sez. U., 19 giugno 2018, n. 16159; Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9558 e Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33679; Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., Sez. T, 31 gennaio 2023, n. 2689; e da ultimo Cass., Sez. T., 29 luglio 2024, n. 21174).
Va poi aggiunto che il giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenuto cioè a discutere ogni singolo elemento o a argomentare sulla condivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo, invece, necessario e sufficiente, in base all’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, ma considerati subvalenti rispetto alle ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione (cfr. Cass., Sez. T, 19 maggio 2024, n. 12732; Cass., Sez. VI/T, 2 febbraio 2022, n. 3108, che richiama Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123 e anche Cass., Sez. I, 31 luglio 2017, n. 19011, Cass., Sez.
I, 2 agosto 2016, n. 16056 e Cass., Sez. T., 24 giugno 2021, n. 18103).
2.2. Nella specie, la motivazione -per come sopra riportata -sussiste ed è ampiamente articolata sotto i vari profili considerati (motivazione avviso, non debenza RAGIONE_SOCIALE‘esenzione sotto il duplice aspetto RAGIONE_SOCIALE‘omessa dichiarazione e RAGIONE_SOCIALE‘assenza dei presupposti in ragione RAGIONE_SOCIALEa locazione dei beni, corretta applicazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni), dovendo, piuttosto, osservarsi che nessuna contestazione è stata mossa dalla contribuente in merito alla circostanza fattuale RAGIONE_SOCIALEa locazione dei due beni indicati nell’avviso, come accertata dal Giudice regionale.
Con la terza censura l’istante ha lamentato, con riferimento al paradigma censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2, comma 1, d.l. n. 102/2013 e 53 Cost., per non avere la Commissione riconosciuto l’esenzione dei beni-merce in questione, assumendo sul punto che la relativa dichiarazione non costituisce requisito necessario e che essa è sempre emendabile, avendo valore dichiarativo e non costitutivo.
3.1. Si tratta di doglianza priva di ogni fondamento.
L’art. 2 d.l. n. 102/2013 prevede l’esenzione dall’imposta municipale per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Ai sensi del comma 5bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo «Ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il moRAGIONE_SOCIALEo ministeriale predisposto per la presentazione RAGIONE_SOCIALEe suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti
e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del RAGIONE_SOCIALE sono apportate al predetto moRAGIONE_SOCIALEo le modifiche eventualmente necessarie per l’applicazione del presente comma».
Dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa disposizione normativa sopra indicata emerge, dunque, che condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio fiscale in oggetto è l’obbligo dichiarativo; si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza.
L’effetto decadenziale stabilito dalla norma esclude ogni ipotesi di emendabilità RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione fiscale, soprattutto a seguito RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo.
Nella fattispecie è pacifico che «[…] la contribuente ometteva di dichiarare la natura di beni merce […]» (così a pagina n. 2 del ricorso), come espressamente riconosciuto dalla ricorrente, rendendo così compiuta e non più rimediabile la fattispecie decadenziale.
Va, dunque, dato seguito sul punto alla ribadita giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’omessa RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione, nei termini decadenziali previsti, comporta la non spettanza del beneficio in oggetto (cfr., anche da ultimo, Cass., Sez. T., 28 maggio 2024, n. 14890, che richiama Cass., Sez. VI/T., 6 ottobre 2020, n. 21465, Cass., Sez., VI/T, 17 febbraio 2022, n. 5190 e la giurisprudenza ivi citata).
Con la quarta ed ultima ragione di contestazione la RAGIONE_SOCIALE ha denunciato, sempre con riferimento al parametro RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 7 e 16 d.lgs. n. 457/1997, per non aver accertato l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni, lamentando, sul punto, il difetto di motivazione.
4.1. Anche tale censura non ha alcun fondamento.
Questa Corte ha chiarito che «In tema di sanzioni amministrative tributarie, nel caso in cui la sanzione, collegata al tributo cui si riferisce, sia irrogata – ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17 ( Irrogazione immediata ) -con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, essa è da intendersi motivata per relationem alla pretesa fiscale che sia definita nei suoi elementi essenziali, sì da giustificare la sanzione per essa irrogata e contenuta nel medesimo atto» (così Cass., Sez. V., 4 maggio 2021, n. 11610, che richiama Cass. 5 agosto 2016, n. 16484, Cass. 1° agosto 2019, n. 20733, Cass. 18 febbraio 2020, n. 4070; da ultimo, Cass., Sez. T., 26 luglio 2024, n. 20999).
La misura fissa RAGIONE_SOCIALEe sanzioni applicate per il parziale versamento e quella minima per l’infedele dichiarazione non rendeva poi esigibile alcuna motivazione sulla loro entità, siccome normativamente stabilita.
La valutazione del Giudice regionale si è uniformata a tali principi, il che giustifica il rigetto del motivo.
4.2. Va solo aggiunto, a fronte del rilievo RAGIONE_SOCIALEa ricorrente secondo il quale l’Amministrazione sarebbe «[…] tenuta a dimostrare ed allegare quantomeno la coscienza e volontà RAGIONE_SOCIALE‘azione in termini di rimproverabilità sotto il profilo del dolo o quantomeno negligenza» (v. pagina n. 18 del ricorso), che in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5 applicando alla materia fiscale il principio generale sancito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3 stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta, anche, la consapevolezza del contribuente, al quale deve potersi imputare un comportamento quanto meno negligente, ancorché non
necessariamente doloso. È, insomma, sufficiente una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa (o di un intento fraudolento), atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l’atto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, gravandolo RAGIONE_SOCIALE‘onere di provare il contrario (Cass., 30 gennaio 2020, n. 2139; Cass., 15 maggio 2019, n. 12901; Cass., 13 settembre 2018, n. 22329; Cass., 17 marzo 2017, n. 6930; cui adde Cass., Sez. T., 28 marzo 2022, n. 9942 e, tra ultime, Cass., Sez. T., 29 ottobre 2024, n. 27934).
La pacifica sussistenza condotta volontaria nel parziale pagamento e nell’infedele dichiarazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta rendeva, dunque, esigibile, alla luce dei predetti principi, da parte RAGIONE_SOCIALEa contribuente la dimostrazione di aver agito con la dovuta diligenza, profilo questo, in termini altrettanto pacifici, non allegato, né provato, essendosi la contribuente limitata a riferire del tutto genericamente che «[…] per mero errore materiale ometteva di dichiarare la natura dei beni merce […]» (v. pagina n. 2 del ricorso).
Alla stregua RAGIONE_SOCIALEe riflessioni sopra svolte, il ricorso va, dunque, respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo.
Va, infine, dato atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di una ulteriore somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella misura di 3.100,00 € per competenze, oltre al rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALEe spese generali ed accessori ed alla somma di 200,00 € per esborsi.
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
Così deciso in Roma in data 27 novembre 2024.