Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33787 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33787 Anno 2024
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/12/2024
IMU BENI MERCE
sul ricorso iscritto al n. 7756/2023 del ruolo generale, proposto
DA
il COMUNE DI NAPOLI (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE e dall’avv. NOME COGNOMEcodice fiscale CODICE_FISCALE.
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, con sede legale in Teverola (CE), alla S.S. 7 Bis -Zona Industriale ASI – in persona del legale rappresentante pro tempore , Sig. NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME (C.F. DGR DGI CODICE_FISCALE).
per la cassazione della sentenza n. 841/17/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, depositata il 26 gennaio 2023, non notificata.
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 9 ottobre 2024.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è l’avviso di accertamento in atti con cui il Comune di Napoli chiese -per quanto ora occupa -il pagamento dell’IMU per l’anno 2017 in relazione a due immobili posseduti dalla contribuente in detto Comune.
La suindicata Corte territoriale accoglieva l’appello proposto dalla società, ritenendo dimostrati i presupposti per l’esenzione dal pagamento dell’imposta ai sensi dell’art. 2 d.l. 31 agosto 2013, n. 102, trattandosi di beni merce « invenduti e riportati tra le rimanenze nello Stato Patrimoniale del Bilancio presentato dalla società ed allegato» (così nella sentenza impugnata).
Avverso tale pronuncia il Comune di Napoli proponeva ricorso per cassazione, notificato in data 6 aprile 2023, formulando un unico motivo d’impugnazione.
RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso depositato in data 15 maggio 2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di impugnazione il Comune ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 2 d.l. 31 agosto 2013, n. 102 convertito con legge 28 ottobre 2013, n. 124, lamentando che il Giudice regionale non avesse tenuto conto che « la parte contribuente non ha
presentato la dichiarazione prevista dal citato art. 5bis , attestante il possesso dei requisiti per godere dell’esenzione dell’imposta, né può ritenersi che l’omessa dichiarazione IMU sarebbe irrilevante essendo stato allegato lo Stato Patrimoniale del Bilancio presentato dalla società, così come ritenuto erroneamente dalla CTR, in quanto il comma 5 bis dell’art. 2 DL. cit è chiaro nel prescrivere un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito da altre forme di conoscenza, né si può ritenere che la mancata dichiarazione sia irrilevante non essendo intervenute variazioni rispetto alla dichiarazione originaria» (così a pagina n. 4 del ricorso), osservando come detta dichiarazione costituisca un requisito imprescindibile per godere dell’esenzione, alla luce di quanto chiarito da questa Corte con la pronuncia n. 5190 del 17 febbraio 2022, non essendo sufficiente la predetta mera appostazione in bilancio dei beni.
2. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Dal contenuto del ricorso per cassazione e della sentenza impugnata emerge che il tema, qui dedotto come unico motivo di impugnazione, della mancata dichiarazione (non IMU, ma) volta a conseguire l’esenzione in questione non sia stato sollevato e, quindi, trattato nei gradi di merito, né il Comune lamenta l’omessa pronuncia sulla relativa eccezione da parte del Giudice regionale.
Va, allora, dato seguito al costante orientamento di questa Corte secondo cui « qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale
asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa; i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2020, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021, n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2022, n. 35885)» (così Cass., Sez. T, 21 febbraio 2023, n. 5429, cui adde Cass., Sez. T. 20 luglio 2023, n. 21727).
Non sfugge alla Corte che la questione della decadenza (a favore dell’Ufficio) sia esaminabile d’ufficio ai sensi dell’art. 2969 c.c. (v., tra le tante Cass., 17 ottobre 2019, n. 26378; Cass., 27 febbraio 2009, n. 4760 e Cass. Sez. T., 27 luglio 2023, n. 22934, cui adde Cass., Sez. T., 23 ottobre 2024, n. 27552); ciò nondimeno il suo esame « per la prima volta, in Cassazione è ammissibile con “il limite della non necessità di accertamenti di fatto” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 3 novembre 2020, n. 24260; Rv. 659846-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 1, sent. 16 maggio 2016, n. 9993, Rv. 639743-01 e Cass. Sez. 3, ord. 21 febbraio 2011, n. 4238, Rv. 617106-01)» (così Cass., Sez. VI/III, 26 luglio 2021, n. 21404), il che preclude ogni disamina sul predetto tema, giacchè esso -all’evidenza -postula l’accertamento fattuale sulla presentazione o meno di tale dichiarazione, profilo questo pure contestato nelle controdeduzioni -non importa ora se a torto o a ragione -dalla società.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo, con attribuzione a favore del difensore, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Va, infine, dato atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente, di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Condanna il Comune di Napoli al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore di RAGIONE_SOCIALE nella misura di 1.300,00 € per competenze, oltre accessori ed alla somma di 200,00 € per esborsi, con attribuzione all’avv. NOME COGNOME.
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente, di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso proposto.
Così deciso in Roma in data 9 ottobre 2024.