Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33757 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33757 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 21/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29133/2022 R.G. proposto da: COMUNE RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME
NOME (CODICE_FISCALE) e ATTANASIO (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO . AVV_NOTAIO NOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 3803/2022 depositata il 03/05/2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.La parte contribuente, una società che svolge attività di edificazione e vendita di immobili, proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento riguardante l’IMU relativo all’anno d’imposta 2014 emesso dal Comune di Salerno, lamentando per un
verso che tale avviso avrebbe ad oggetto immobili che costituiscono c.d. beni merce in quanto realizzati dalla stessa società e che come tali, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 del d.l. n. 102 del 2013, a partire dal primo gennaio 2014, sono esenti dall’imposta fintanto che permanga la destinazione alla vendita e sempre che gli immobili non vengano locati e per un altro verso che l’omessa dichiarazione IMU sarebbe irrilevante non essendo intervenute variazioni rispetto alla dichiarazione originaria; la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso RAGIONE_SOCIALEa parte contribuente con sentenza che veniva riformata dalla decisione RAGIONE_SOCIALEa Regionale, la quale accoglieva l’appello RAGIONE_SOCIALEa società, affermando che .
Il Comune di Salerno propone ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione; la società replica con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 3, l’amministrazione locale denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. art. 2 del d.l. n. 102 del 2013 in combinato disposto con l’art. 1, comma 769, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 160 del 2019 (c.d. legge di Bilancio 2020); per avere i giudici territoriali riconosciuto la natura di interpretazione autentica alla legge 160/2019 pur in assenza RAGIONE_SOCIALEa necessaria autoqualificazione ovvero di indicatori obiettivi da cui inferire la predicata struttura RAGIONE_SOCIALEa fattispecie normativa. Si aggiunge che la legge citata non ha abrogato l’obbligo di presentazione RAGIONE_SOCIALEa
denuncia ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esenzione dall’imposta, ribadendo invece all’art. 1, comma 769, e stabilendo che . Mentre l’art., comma 2, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, prevede che a decorrere dal primo gennaio 2014 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Si obietta, infine, che la società non aveva presentato la denuncia annuale per attestare il possesso dei requisiti per fruire RAGIONE_SOCIALE‘esenzione dall’imposta, come dimostrato dalle medesime difese svolte in primo grado dalla società sulla ritenuta irrilevanza e non necessità RAGIONE_SOCIALEa previa denuncia.
2.Il motivo di impugnazione è fondato.
2.1.Secondo il comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 (altre disposizioni in materia di IMU) del d.l. 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici) «a decorrere dal 10 gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati» mentre secondo l’art. 5 -bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 «ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il moRAGIONE_SOCIALEo ministeriale predisposto per la presentazione RAGIONE_SOCIALEe suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti
e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica».
2.2.Nel caso di specie la parte contribuente non ha presentato la dichiarazione prevista dal citato art. 5-bis attestante il possesso dei requisiti per godere RAGIONE_SOCIALE‘esenzione RAGIONE_SOCIALE‘imposta, né può ritenersi che l’omessa dichiarazione IMU sarebbe irrilevante non essendo intervenute variazioni rispetto alla dichiarazione originaria.
2.3.Secondo questa Corte tale dichiarazione è un requisito imprescindibile per godere RAGIONE_SOCIALE‘esenzione: «il d.l. n. 102 del 2013, art. 2, prevede l’esenzione dall’imposta municipale per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Ai sensi del comma 5 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo “ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione…”. Dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa disposizione normativa sopra indicata emerge che condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio fiscale in oggetto, è l’obbligo dichiarativo. Si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l’esenzione dal pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta, circostanza, questa, neppure dedotta dalla contribuente ( Cass. n. 5190/2022).
2.4. L’omessa presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione comporta quindi la non spettanza del beneficio (Cass. n. 21465 del 2020). Il principio RAGIONE_SOCIALEa decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è del resto un principio generale del diritto tributario. Sulla scorta del consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta
interpretazione e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva (cfr. Cass. n. 12852/2021, 32635/2019, 695/2015, 12495/2014; conf. Cass. nn. 1547/2017 in motiv, n. 4333/2016 in motiv.), la specifica indicazione normativa, che subordina il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘esenzione alla presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione, impedisce quindi di considerare equivalente qualsiasi altro adempimento e altresì di ritenere superflua la dichiarazione, pur se il Comune, quale ente che rilascia il permesso di costruire, è a conoscenza sin dall’origine RAGIONE_SOCIALE‘edificazione dei fabbricati.
2.5. Nel caso di specie, in definitiva, la circostanza che per le imprese costruttrici di immobili sia stata introdotta (a fini Imu) una particolare forma di esenzione a decorrere dal 1^ gennaio 2014, non esclude – in assenza di diversa previsione legislativa volta ad attribuire efficacia scriminante allo jus superveniens -la permanente debenza del tributo (Ici), e RAGIONE_SOCIALEe relative sanzioni, in relazione ai pregressi periodi di piena vigenza RAGIONE_SOCIALE‘imposta» (Cass. n. 8555 del 2016).
La legge 27 dicembre 2019 n. 160, all’ art. 1, comma 751, prevede, fino al 2021, per i cd. «beni merce», che non siano locati, l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘aliquota di base pari allo 0,1 per cento, consentendo ai Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento, ed a decorrere dal 1° gennaio 2022, la norma, per i medesimi fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati, prevede invece l’esenzione dall’IMU.
3.1 La norma sopra citata non specifica se la dichiarazione IMU debba comunque essere presentata «a pena di decadenza» dal beneficio, come invece previsto dall’articolo 2, comma 5-bis, del d.l. n102/2013 («Ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione RAGIONE_SOCIALEe
dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il moRAGIONE_SOCIALEo ministeriale predisposto per la presentazione RAGIONE_SOCIALEe suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del RAGIONE_SOCIALE sono apportate al predetto moRAGIONE_SOCIALEo le modifiche eventualmente necessarie per l’applicazione del presente comma»).
3.2 Questa Corte ha tuttavia recentemente chiarito, con le ordinanze n. 5191/2022 e n. 28806 del 2022 (v. anche Cass. n. 5191/2022), sulla scorta di principi che il Collegio condivide, che il summenzionato art. 1, comma 769 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 160 del 2019 non ha abrogato l’art. 2, comma 5 -bis del D.L. n. 102 del 2013, al che consegue che l’esonero dall’IMU per i fabbricati-merce presuppone la presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione.
3.3 . E’ stato posto in rilievo che la disposizione normativa sopra richiamata evidenzia chiaramente che la presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione è condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio fiscale, obbligo previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito dalla circostanza che il Comune sia a conoscenza dei fatti che comportano l’esenzione dall’imposta.
3.4. Sulla scorta del consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva (cfr. Cass. n. 12852/2021, 32635/2019, 695/2015, 12495/2014; conf. Cass. nn. 1547/2017 in motiv, n. 4333/2016 in motiv.), la specifica indicazione normativa, che subordina il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘esenzione alla presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione, impedisce quindi di considerare equivalente qualsiasi altro adempimento e altresì di ritenere superflua la dichiarazione, pur se il Comune, quale ente che rilascia il permesso
di costruire, è a conoscenza sin dall’origine RAGIONE_SOCIALE‘edificazione dei fabbricati.
Con riguardo, poi, agli effetti RAGIONE_SOCIALEa nuova disciplina introdotta dalla legge n. 160/2019, vigente dall’annualità 2020, dianzi illustrata, non può ritenersi applicabile per l’anno di imposta oggetto del giudizio (2015), l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa nuova disposizione introdotta dalla legge n. 160/2019, in base al principio del «favor rei», trattandosi di principio relativo solo alle sanzioni tributarie (articolo 3 del d.lgs. 472/1997) e che non comporta una generale retroattività RAGIONE_SOCIALEe norme tributarie più favorevoli al reo, e trattandosi inoltre di disposizione che ha carattere innovativo e non interpretativo (cfr. Cass. n. 14530 del 2010).
La Commissione Tributaria Regionale non si è dunque conformata alle predette norme e ai predetti principi laddove ha ritenuto che l’art. 1, comma 769, cit. abbia escluso la decadenza dall’esenzione del tributo in caso di mancata presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione IMU.
Quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata; inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione RAGIONE_SOCIALEa controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, con il rigetto del ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALEa contribuente.
Le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza RAGIONE_SOCIALEa contribuente.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso RAGIONE_SOCIALEa società contribuente.
Compensa le spese del giudizio di merito.
Condanna la società al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.500,00, oltre 200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge. Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa sezione tributaria RAGIONE_SOCIALEa