Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28452 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28452 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22302/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, con l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COMUNE DI OVINDOLI
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADO dell’ ABRUZZO n. 320/2024 depositata il 02/05/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, titolare di una ditta edile individuale, era stato proprietario di alcuni immobili siti a Ovindoli (AQ), realizzati con licenza edilizia rilasciata nel 1973 e accatastati nel 2001. Con atto del 2007, ha conferito tali immobili alla società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, che è subentrata nei rapporti giuridici della ditta individuale ed è diventata proprietaria dei beni. La società ha presentato la dichiarazione IMU per l’anno 2013, indicando l’esenzione per i cosiddetti ‘beni merce’ non locati e versando l’imposta solo per quelli affittati. Nel 2022, il Comune di Ovindoli ha notificato un avviso di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento IMU per l’anno 2017, richiedendo la complessiva somma di euro 10.065,00 di cui € 6.941,95 per imposte (IMU) e € 3.123,05 per sanzioni, diritti di notifica e interessi.
La società ha quindi proposto ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L’Aquila.
Con sentenza n. 270/2023, depositata il 7/8/2023 la CGT di primo grado di L’Aquila ha rigettato il ricorso della società.
La società ha quindi proposto appello, che la CGT di secondo grado ha respinto, ritenendo che la dichiarazione presentata nel 2014 non fosse valida per il periodo d’imposta 2017 , in quanto l’art. 2, comma 5bis , del D.L. n. 102/2013, per usufruire del beneficio, richiederebbe una dichiarazione specifica presentata entro i termini previsti ogni anno, anche in assenza di variazioni, la cui mancanza comporta la decadenza dal beneficio.
Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.
L’intimato non ha depositato controricorso.
Con provvedimento del 21 marzo 2025 è stata formulata PDA, con la quale è stato evidenziato che il ricorso è improcedibile,
inammissibile o manifestamente infondato, poiché contrasta con consolidati orientamenti giurisprudenziali. In particolare, sarebbe improcedibile per vizi nella notifica telematica, poiché manca il deposito dei file in formato .eml o .msg e dei dati richiesti nel file “DatiAtto.xml”, necessari a dimostrare la validità della notifica via EMAIL. Inoltre, il ricorso sarebbe inammissibile o infondato anche nel merito: l’esenzione IMU per i “beni-merce” richiede obbligatoriamente la presentazione della dichiarazione IMU, pena la decadenza, e nel caso specifico la dichiarazione del 2014 non è valida per il 2017, atteso anche che la legge del 2019 invocata dalla ricorrente non elimina l’obbligo dichiarativo per i periodi precedenti al 2020, lasciando intatto il requisito formale previsto dal D.L. 102/2013.
Successivamente il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere analizzata la questione inerente il presunto vizio di notifica rilevato nella PDA.
Deve darsi atto, in proposito, che vi è una doppia notifica, effettuata anche presso l’indirizzo digitale del comune di Ovindoli, sicché le considerazioni inerenti ai vizi della notifica effettuata senza valido deposito telematico della stessa, come rilevate nella proposta di definizione anticipata, sono da ritenersi superate.
Con unico motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 2 comma 2 lett. a) del D.L. n. 102 del 2013, (convertito con modifiche in L. n.124/2013) art. 3 e 5bis , in relazione all’art. 1 comma 769 della L. n.160 del 2019 e all’art. 12 Preleggi : la società ricorrente sostiene la non necessità di comunicare periodicamente all’ente impositore gli estremi degli immobili oggetto di beneficio fiscale, una volta che una tale formalità sia stata regolarmente adempiuta con la dichiarazione iniziale, in quanto quest’ultima avrebbe effetto anche per gli anni
successivi, sempreché non si siano verificate modifiche dei dati dichiarati ai fini dell’applicazione dell’imposta dovuta e che permanga la situazione di mancata locazione degli immobili di proprietà.
Nel merito va invece confermato quanto disposto nella proposta di definizione anticipata.
2.1. Questa Corte ha recentemente chiarito che in tema di IMU, le condizioni per l’esenzione dei cd. “beni-merce” non locati devono essere oggetto di specifica indicazione nella denuncia IMU, da presentare relativamente a ciascuna annualità per la quale si chiede l’applicazione dell’esonero, trattandosi di fatti potenzialmente variabili da periodo a periodo, da portarsi a conoscenza dell’Ente impositore circa la loro permanenza (Cass. 30/03/2025, n. 8357 (Rv. 674371 01)).
2.2. Nel caso di specie, quindi, la tesi del ricorrente che la dichiarazione resa inizialmente possa valere anche per le annualità successive, in assenza di modifiche, è da ritenersi infondata.
2.3. Il riferimento alle disposizioni di cui alla l. 160/2019 è invece improprio, atteso che si riferisce alla c.d. ‘nuova IMU’, che non viene in rilievo nel caso di specie.
2.4. Il ricorso è quindi infondato.
Il ricorso è dunque infondato.
In considerazione della conferma di quanto formulato nella PDA, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. in combinato disposto con l’art. 96 c.p.c. deve disporsi la condanna al pagamento della cassa delle ammende di somma compresa tra i 500 ed i 5000 euro. Le stesse sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, com ma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e 96 quarto comma cpc condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 17/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME