Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33298 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33298 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7912/2025 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Milano, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec: EMAIL ), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in RAGIONE_SOCIALE (presso gli Uffici dell’Avvocatura Capitolina), ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec: EMAIL ), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio l’1 ottobre 2024, n. 5844/9/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
ICI IMU ACCERTAMENTO IMMOBILI – MERCE
non partecipata del 4 dicembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio l’1 ottobre 2024, n. 5844/9/2024, che, in controversia su impugnazione di avvisi di accertamento n. 125523 e n. 9382 del 18 novembre 2020 da parte di RAGIONE_SOCIALE Capitale, a mezzo della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, notificatigli il 7 dicembre 2020, per omesso versamento, rispettivamente, dell’IMU relativa all’anno 2015, nella misura complessiva di € 25.739,85, e della TASI rela tiva all’anno 2015, nella misura complessiva di € 2.751,70, con riguardo ad immobili costituenti ‘ beni merce ‘ (secondo l’apposita dichiarazione), dei quali egli era proprietario, nella qualità di titolare di impresa individuale corrente in RAGIONE_SOCIALE sotto la ditta ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, dopo aver presentato istanza di annullamento in autotutela senza alcun riscontro, ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti di RAGIONE_SOCIALE Capitale avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di RAGIONE_SOCIALE il 19 settembre 2022, n. 9916/24/2022, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure -che aveva rigettato il ricorso originario – sul presupposto che: a) gli avvisi di accertamento erano muniti di adeguata motivazione in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni di diritto delle pretese impositive; b) il riconoscimento dell’esenzione esigeva la tempestiva presentazione, a pena di decadenza, della dichiarazione da parte del contribuente.
RAGIONE_SOCIALE Capitale ha resistito con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a cinque motivi.
Rispetto alla relativa formulazione, si deve disattendere l’eccezione di inammissibilità che la controricorrente ha proposto in relazione all’art. 366, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., considerando che ciascun mezzo contiene un’esposizione sufficientem ente chiara delle censure attingenti la sentenza impugnata.
Con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 111, 112, 131 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato rigettato l’appello del contribuente dal giudice di secondo grado, con motivazione carente o contraddittoria in ordine all’avvenuta richiesta, in sede di dichiarazione per l’anno di riferimento, dell’esenzione da IMU per i c.d. ‘ beni merce ‘.
2.1 Il predetto motivo è infondato.
2.2 Come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza: « (…) deve contenere: (…) 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; (…) ».
Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n.
8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882).
Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘ motivazione apparente ‘, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del ‘ minimo costituzionale ‘ richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882).
In particolare, poi, il vizio di motivazione contraddittoria o perplessa è rinvenibile soltanto in presenza di un contrasto insanabile ed inconciliabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata, che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 17 agosto 2020, n. 17196; Cass., Sez. 6^-5, 14 aprile 2021, n. 9761; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, n. 36831; Cass., Sez. 6^-5, 14 dicembre 2021, n. 39885; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2022, nn. 13214, 13215 e 13220; Cass., Sez. Trib., 23 agosto 2023, n. 25079; Cass., Sez. Trib., 2 settembre 2024, n. 23530).
2.3 Nella specie, a fronte dell’inequivoco tenore del motivo di appello, secondo cui « ‘ il Sig. COGNOME presentava nei termini di legge la dichiarazione IMU per tutti gli immobili di cui si discute sull’apposito modello ministeriale, provvedendo ad inserire, in base alle stesse istruzioni del MEF allora divulgate, sotto la voce ‘caratteristiche’ il numero ‘8’ corrispondente ai c.d. beni merce e a barrare il riquadro n. 15 di ‘esenzione’. Il Sig. COGNOME provvedeva, altresì, a comunicare tempestivamente le variazioni intervenute (Doc. 2) ‘» (secondo la trascrizione fattane alla pagina 25 del ricorso -con il corredo documentale della dichiarazione relativa all’anno 2012, riprodotta alla pagina 26 del ricorso – secondo il canone di autosufficienza), la sentenza impugnata non enuncia alcuna motivazione sulle concrete ragioni del diniego dell’esenzione, limitandosi ad argomentare in astratto che: « L’appello non merita accoglimento in forza delle seguenti considerazioni:
– occorre necessariamente premettere che l’art. 1 comma 751 legge 160/2019 prevede, a decorrere dal 1.1.2022, l’esenzione dal pagamento dell’IMU per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita finché permanga tale destinazione e comunque non siano locati.
È stato rilevato che questa norma non specifica se il contribuente sia o meno tenuto a presentare, a pena di decadenza dal beneficio fiscale, la dichiarazione IMU invece prevista dall’art. 2 comma 5 bis DL 102/2013.
A dirimere la questione è intervenuta anche di recente la Corte di Cassazione, affermando il principio che la citata disposizione del 2019 in realtà non ha comportato la abrogazione dell’obbligo dichiarativo precedentemente previsto (così Cass. 28806/2023).
La stessa Corte, richiamando e consolidando un suo precedente orientamento, ha infatti chiarito che sussiste a carico del contribuente che intenda avvalersi dell’esenzione dal pagamento dell’IMU un obbligo dichiarativo, quale condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio fiscale (in tal senso anche Cass. 5191/2022).
Il giudice di legittimità ha infine precisato che le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione, sottraendosi quindi a valutazioni analogiche estensive; con la conseguenza che l’obbligo dichiarativo non trova alcun equivalente in qualsivoglia altro adempimento, non venendo meno anche nel caso in cui il Comune sia a conoscenza sin dall’origine dell’edificazione dei fabbricati (Cass. 12852/2021)».
Tanto comporterebbe la nullità in parte qua della sentenza impugnata per omessa motivazione sul rigetto del predetto motivo di appello.
2.4 Ciò non di meno, si è affermato che il ricorso per cassazione che denunci il vizio di motivazione della sentenza, perché meramente apparente, in violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., non può essere accolto qualora la questione giuridica sottesa sia comunque da disattendere, non essendovi motivo per cui un tale principio, formulato rispetto al caso di omesso esame di un motivo di appello, e fondato sui principi di economia e ragionevole durata del processo, non debba trovare applicazione anche rispetto al caso, del tutto assimilabile, in cui la motivazione resa dal giudice dell’appello sia, rispetto ad un dato motivo, sostanzialmente apparente, ma suscettibile di essere corretta ai sensi dell’art. 384 cod. proc. 7
civ. (Cass., Sez. Lav., 1 marzo 2019, n. 6145; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2020, n. 23526; Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2021, n. 18036; Cass., Sez. Trib., 27 dicembre 2022, n. 37844; Cass., Sez. Trib., 3 novembre 2023, n. 30594; Cass., Sez. Trib., 13 novembre 2024, n. 29349; Cass., Sez. Trib., 15 novembre 2024, n. 29538; Cass., Sez. Trib., 17 febbraio 2025, n. 4026).
2.5 Tuttavia, al di là della carenza motivazionale della sentenza impugnata, la doglianza sul diniego dell’esenzione per omessa presentazione della denuncia relativa ai c.d. ‘ beni merce ‘ deve essere disattesa.
Anzitutto, è pacifico che l’art. 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non ha abrogato l’art. 2, comma 5 -bis del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al che consegue che l’esenzione da IMU per i fabbricati costituenti ‘ beni merce ‘ presuppone la necessaria presentazione della dichiarazione (Cass., Sez. 6^-5, 17 febbraio 2022, n. 5191). In particolare, è stato posto in rilievo che la disposizione normativa sopra richiamata evidenzia chiaramente che la presentazione della dichiarazione è condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio fiscale, obbligo previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito dalla circostanza che il Comune sia a conoscenza dei fatti che comportano l’esenzione dall’imposta (Cass., Sez. Trib., 17 ottobre 2023, n. 28806).
In tale direzione, questa Corte ha ulteriormente precisato che, in tema di IMU, le condizioni per l’esenzione dei c.d. ” beni merce ” non locati devono essere oggetto di specifica indicazione nella denuncia ai fini dell’IMU, da presentare relativamente a ciascuna annualità per la quale si chiede l’applicazione dell’esonero, in quanto le condizioni per
beneficiarne, rappresentate, per un verso, dalla destinazione alla vendita delle unità in questione, e, per altro verso, dallo stato di non locazione degli stessi, devono essere, dunque, oggetto di specifica indicazione nella denuncia ai fini dell’IMU, da presentare relativamente a ciascuna annualità per le quali si chiede l’applicazione dell’esenzione in discussione, trattandosi di fatti potenzialmente variabili da periodo a periodo, e che vanno, dunque, portati a conoscenza dell’ente impositore circa la loro permanenza (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 6 ottobre 2020, n. 21465; Cass., Sez. 6^-5, 17 febbraio 2022, n. 5191; Cass., Sez. Trib., 30 marzo 2025, n. 8357).
2.6 Per cui, nel caso di specie, considerando che il contribuente aveva documentato nel giudizio di merito la presentazione della sola dichiarazione per l’anno 2012, non se ne può invocare l’ultrattività anche per gli anni successivi, sul presupposto della invariata perduranza delle condizioni previste per l’esenzione rispetto all’ultima dichiarazione.
Con il secondo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 53, Cost. e dell’art. 2, comma 2, lett. a), del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata erroneamente ritenuta dal giudice di secondo grado la natura costitutiva della dichiarazione annuale e del mero adempimento contabile, spogliandosi del potere di accertare la reale natura del rapporto giuridico tributario dedotto in giudizio.
3.1 Il predetto motivo è infondato.
3.2 A tal fine, si possono richiamare le motivazioni poste a base del rigetto del primo motivo, essendosi ribadita in quella sede l’imprescindibilità della presentazione e della rinnovazione
della dichiarazione prevista dall’art. 2, comma 5 -bis del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per beneficiare di anno in anno dell’esenzione riservata ai c.d. ‘ beni merce ‘.
Con il terzo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che gli atti impositivi fossero muniti di adeguata motivazione.
4.1 Il predetto motivo è infondato.
4.2 Secondo la sentenza impugnata, « infondato è altresì il motivo di gravame relativo ad un difetto di motivazione degli atti impugnati, avendo l’ente impositore chiarito sia pure in modo sintetico le ragioni, di fatto e di diritto, poste a base della sua pretesa. Tanto è vero che il contribuente è stato in grado di presentare un articolato ricorso introduttivo, sì da mostrare piena conoscenza dei presupposti impositivi ».
4.3 Invero, secondo questa Corte, è pacifico che l’obbligo motivazionale dell’avviso di accertamento in materia di ICI (ma le stesse argomentazioni possono valere anche per l’IMU) deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l’ an e il quantum dell’imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni
riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2021, n. 2348; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16681; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2022, n. 34014; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, n. 28758; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2024, n. 2929; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501; Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n. 121). Pertanto, l’indicazione attraverso un prospetto analitico e riassuntivo (come è avvenuto per gli avvisi di accertamento in contestazione, in base alla integrale trascrizione dei medesimi nel corpo delle pagine da 3 a 17 del ricorso) -dell’identificazione catastale, della superficie rilevante, del valore imponibile, dell’aliquota applicabile e dell’imposta liquidata per ciascun immobile è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell’avviso di accerta mento in ossequio ai parametri dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4.4 Aggiungasi che l’onere di motivazione non comporta l’obbligo di indicare anche l’esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell’imposta (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2018, n. 1694; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. Trib., 7 dicembre 2022, nn. 36028 e 36032; Cass., Sez. Trib., 5 agosto 2024, n. 22031; Cass., Sez. Trib., 14 marzo 2025, n. 6860).
Ed a maggior ragione in assenza di una specifica dichiarazione del contribuente per usufruire dell’esenzione nell’anno di
riferimento, non potendo valere a tal fine -nonostante l’eventuale perduranza delle condizioni necessarie allo scopo -le dichiarazioni presentate negli anni passati.
Con il quarto motivo, si denuncia violazione degli artt. 111, 112, 131 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato rigettato l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione carente o apparente sulle domande e eccezioni formulate dal ricorrente in ordine alla nullità dell’avviso di accertamento per errata applicazione del tributo in relazione alle concrete caratteristiche di fatto degli immobili tassati.
5.1 Il predetto motivo è fondato.
5.2 Invero, da una sommaria lettura della motivazione della sentenza impugnata, è evidente che il giudice di appello ha omesso di pronunciarsi sui motivi di gravame circa l’imponibilità di taluni fabbricati, che sarebbero stati (in base alla documentazione prodotta e richiamata dal contribuente) ancora in corso di costruzione, in condizione di inutilizzabilità ovvero oggetto di demolizione o di alienazione nel corso dell’anno di riferimento (si rinvia, in proposito, alla trascrizione fattane alle pagine da 74 a 86 del ricorso).
5.3 Per cui, stante l’imprescindibilità di un riesame dei documenti versati in atti, non può trovare applicazione il principio per cui il giudice di legittimità può pronunciarsi su una questione o su un’eccezione pretermessa dal giudice di appello nel caso in cui non occorra rinnovare o integrare l’accertamento in fatto della fattispecie in disamina. In tal senso, questa Corte è costante nell’affermazione che, nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una
lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass., Sez. 5^, 28 ottobre 2015, n. 21968; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2016, n. 14878; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. 16171; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2018, n. 10217; Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2019, nn. 13128 e 13136; Cass., Sez. 1^, 17 dicembre 2020, n. 28903; Cass., Sez. 6^-5, 24 maggio 2021, n. 14208; Cass., Sez. 6^-5, 19 luglio 2022, n. 22605; Cass., Sez. 3^, 16 giugno 2023, n. 17416; Cass., Sez. Trib., 17 ottobre 2023, n. 28794; Cass., Sez. Trib., 7 marzo 2024, nn. 6128, 6138 e 6186; Cass., Sez. Trib., 4 ottobre 2024, nn. 26047 e 26055; Cass., Sez. Trib., 12 gennaio 2025, n. 791).
6. Con il quinto, motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 132, 115 e 116 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 32 e 7, comma 5bis , del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 2700 cod. civ., 111 e 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sull’eccezione proposta in via pregiudiziale nell’at to di appello, secondo cui: «’ In primo luogo si eccepisce la tardività della costituzione in giudizio di RAGIONE_SOCIALE Capitale e l’inammissibilità della documentazione prodotta, essendo avvenuta ben oltre il termine previsto all’art. 23 c. 1 Dlgs. 546/1992 di 60 giorni dalla notifica del ricorso, nonché oltre il termine di 20 giorni prima della data di trattazione per il deposito documentale previsto dall’ art. 32 c.1 Dlgs 546/1992, il quale, per la sospensione feriale dei termini, risulta spirato il 22 luglio 2022.
Ciò in conformità al principio consolidato di diritto secondo cui l’ente resistente può costituirsi oltre il termine previsto all’art. 23 c. 1 Dlgs. 546/1992 (Codice del Processo Tributario), di 60 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, purché sia rispettato il termine di cui all’ art. 32 c.1 Dlgs 546/1992. Il mancato rispetto di tale termine determina decadenze sia di tipo asserivo che probatorio, precludendo alla RAGIONE_SOCIALE il deposito di documentazione a supporto delle proprie eccezioni ».
6.1 Il predetto motivo è infondato.
6.2 Anzitutto, il vizio di omessa pronunzia ex art. 112 cod. proc. civ. è configurabile soltanto nel caso di mancato esame di questioni di merito (quale è certamente quella di giudicato esterno), e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 11 ottobre 2018, n. 25154; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n. 6811; Cass., Sez. 6^-5, 15 ottobre 2019, n. 25958; Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2019, n. 27096; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2020, n. 22007; Cass., Sez. 5^, 4 dicembre 2020, n. 27804; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31855; Cass., Sez. 6^-5, 23 dicembre 2021, n. 41362; Cass., Sez. 3^, 16 ottobre 2024, n. 26913; Cass., Sez. Trib., 25 febbraio 2025, n. 4907), quale quella che il ricorrente assume oggetto della mancata decisione.
6.3 Ad ogni modo, per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi,
sicché, qualora tali difese non siano state concretamente esercitate, nessun altro pregiudizio può derivare al resistente, al quale va riconosciuto il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa attrice, di contestare l’applicabilità delle norme di diritto invocate, nonché di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del citato d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2015, n. 6734; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2019, n. 2585; Cass., Sez. Trib., 13 maggio 2025, n. 12672).
6.4 Pertanto, in disparte la deducibilità dei vizi eventualmente inficianti la sentenza di primo grado soltanto con l’atto di appello, il mezzo non lamenta la proposizione di eccezioni in senso proprio da parte dell’agente della riscossione almeno in grado di appello, per cui la tardiva costituzione in tale sede sarebbe di per sé ininfluente ed irrilevante sul piano dell’interesse all’impugnazione (art. 100 cod. proc. civ.) in assenza di un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del quarto motivo e l’inammissibilità o infondatezza dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo e rigetta i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto nei sensi specificati in motivazione e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a RAGIONE_SOCIALE nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025 .
IL PRESIDENTE NOME COGNOME