Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33295 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33295 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5469/2024 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Milano, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec: EMAIL ), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , autorizzata a resistere nel presente procedimento in virtù di determinazione resa dal Capo dell’Avvocatura Capitolina il 21 marzo 2024, n. 887, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in RAGIONE_SOCIALE ( presso gli Uffici dell’Avvocatura Capitolina), ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec: EMAIL ), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 17 luglio 2023, n. 4430/12/2023;
ICI IMU ACCERTAMENTO IMMOBILI – MERCE
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4 dicembre 2025 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 17 luglio 2023, n. 4430/12/2023, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento n. 14145/2019 da parte di RAGIONE_SOCIALE Capitale, a mezzo della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, notificatogli il 5 aprile 2019, per l’omesso versamento dell’ IMU relativa a ll’anno 201 3, nella misura complessiva di € 25.541,36, con riguardo ad immobili costituenti ‘ beni merce ‘ , dei quali egli era proprietario, nella qualità di titolare di impresa individuale corrente in RAGIONE_SOCIALE sotto la ditta ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, dopo aver presentato istanza di accertamento con adesione senza alcun riscontro, ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti di RAGIONE_SOCIALE Capitale avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE il 23 giugno 2020, n. 4065/13/2020, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure -che aveva rigettato il ricorso originario – sul presupposto che:
l’a vviso di accertamento era munito di adeguata motivazione in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni di diritto della pretesa impositiva, non occorrendo una specifica giustificazione con riguardo al disconoscimento dell’esenzione prevista dal l’art. 13, comma 9 -bis , del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall’art. 2, comm a 2, lett. a), del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; b ) l’ente impositore non era obbligato all’osservanza del contraddittorio endo -procedimentale ex art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212; c) il riconoscimento dell’esenzione esigeva la tempestiva presentazione, a pena di decadenza, della dichiarazione da parte del contribuente; d) il contribuente non aveva provato che gli immobili ubicati in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO (nn. 11, 12, 13 e 14 dell ‘elenco riportato nell’avviso di accertamento) erano stati alienati a terzi, non essendovi corrispondenza con le risultanze dei rogiti notarili, giacché « nell’avviso di accertamento si fa riferimento solo al piano terra, mentre quelli venduti sono su più livelli e precisamente sono composti di un piano terra e di un primo piano ».
RAGIONE_SOCIALE Capitale ha resistito con controricorso.
4. Con ordinanza interlocutoria, il collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione sulla pendente questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 13, comma 9bis , del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo applicabile ratione temporis (cioè, prima della modifica apportata dall’art. 2, comma 2, lett. a), del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che ha riconosciuto l’esenzione con decorrenza dall’anno 2014), « nella parte in cui non prevede l’esenzione d’imposta nell’ipotesi di beni immobili destinati alla vendita e non utilizzati ad altro fine », in specifica relazione agli anni 2012 e 2013, nei quali la versione originaria della predetta disposizione ha avuto vigore. 5. Nelle more, con sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 17 aprile 2025, n. 49, la predetta questione di
legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata.
La controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a sei motivi.
Rispetto alla relativa formulazione, si deve disattendere l’eccezione di inammissibilità che la controricorrente ha proposto in relazione all’art. 366, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., considerando che ciascun mezzo contiene un’esposizione sufficientem ente chiara delle censure attingenti la sentenza impugnata.
Con il primo motivo, si denuncia si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 del d .lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e dell’art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 ), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che: « Quanto all’eccezione relativa alla mancata attivazione del contraddittorio c.d. endoprocedimentale si osserva che l’IMU, oggetto dell’avviso impugnato, non rientra tra i c.d. tributi armonizzati per i quali tale obbligo sussiste. In tal senso, sin dalla nota sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 24823/2015, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che per detti tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi in cui tale obbligo sia previsto da specifica norma di legge. Ai suddetti tributi, estranei alle competenze dell’Unione Europea, non si applica, inoltre, il diritto europeo; in carenza, pertanto, di espresse previsioni normative, corretto risulta l’agire dell’ente impositore (cfr. Corte Cass. n.39793/2021) ».
A dire del ricorrente: « Il contribuente è stato privato della possibilità di esercitare da subito il proprio diritto di difesa, per evitare di essere inciso dall’avviso di accertamento nella propria sfera giuridica ed economica e definire la questione nella fase precontenziosa, anche beneficiando di sanzioni ridotte ad 1/3 del minimo; tutto ciò in completa violazione dei principi di collaborazione, buona fede, correttezza che devono presidiare il rapporto tra il contribuente e Amministrazione finanziaria ».
2.1 Il predetto motivo è infondato.
2.2 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di tributi ” non armonizzati ” (come l’IRPEF, l’IRAP , le imposte di registro, ipotecaria e catastale, i tributi locali), l’obbligo dell’amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorio nel corso del procedimento non sussiste per gli accertamenti c.d. ‘ a tavolino ‘, per cui non si pone la questione di un’eventuale inosservanza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (tra le tante: Cass., Sez. Un., 9 dicembre 2015, n. 24823; Cass., Sez. 6^-5, 29 ottobre 2018, n. 27420; Cass., Sez. 6^-5, 5 novembre 2020, n. 24793; Cass., Sez. 5^, 29 dicembre 2020, n. 29726; Cass., Sez. 5^, 6 luglio 2021, nn. 19176 e 19177; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2022, n. 16481; Cass., Sez. Trib., 4 dicembre 2023, n. 33699; Cass., Sez. Trib., 6 marzo 2024, n. 6094; Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2025, n. 13818; Cass., Sez. Trib., 10 giugno 2025, n. 15522; Cass., Sez. Un., 25 luglio 2025, n. 21271).
2.3 Sul punto, peraltro, pur rilevando che « (…) la mancata generalizzazione del contraddittorio preventivo con il contribuente, fin qui limitato a specifiche e ben tipizzate fattispecie, risulta ormai distonica rispetto all’evoluzione del
sistema tributario, avvenuta sia a livello normativo che giurisprudenziale », il giudice delle leggi ha recentemente ribadito che, « (…) dalla pluralità dei moduli procedimentali legislativamente previsti e dal loro ambito applicativo, emerge con evidenza la varietà e la frammentarietà delle norme che disciplinano l’istituto e la difficoltà di assumere una di esse a modello generale (…) » (Corte Cost., 21 marzo 2023, n. 47); per cui, premesso che: « Il principio enunciato dall’art. 12, comma 7, statuto contribuente -la partecipazione procedimentale del contribuente -ancorché esprima una esigenza di carattere costituzionale, non può essere esteso in via generale tramite una sentenza di questa Corte; comunque la soluzione proposta dal rimettente potrebbe creare disfunzioni nel sistema tributario, imponendo un’unica tipologia partecipativa per tutti gli accertamenti, anche ‘a tavolino’ », se ne è desunto che: « Di fronte alla molteplicità di strutture e di forme che il contraddittorio endoprocedimentale ha assunto e può assumere in ambito tributario, spetta al legislatore, nel rispetto dei principi costituzionali evidenziati, il compito di adeguare il diritto vigente, scegliendo tra diverse possibili opzioni che tengano conto e bilancino i differenti interessi in gioco, in particolare assegnando adeguato rilievo al contraddittorio con i contribuenti » (Corte Cost., 21 marzo 2023, n. 47).
2.4 Aggiungasi che, in tema di accertamento per adesione, l’art. 6 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, consente al contribuente di chiedere all’Ufficio la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione, ma la scelta di invitarlo ad aderire alla definizione transattiva e di fissarne il contenuto è riservata all’amministrazione finanziaria, con la conseguenza che, qualora la stessa ritenga di non
addivenire all’accordo, non spetta la riduzione delle sanzioni (Cass., Sez. 5^, 28 gennaio 2010, n. 1839; Cass., Sez. 6^-5, 28 giugno 2012, n. 11041; Cass., Sez. 6^-5, 13 febbraio 2014, n. 3303; Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2015, n. 12006; Cass., Sez. 6^-5, 21 giugno 2017, n. 15401; Cass., Sez. 5^, 17 luglio 2018, n. 18939; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12137; Cass., Sez. 5^, 19 agosto 2020, nn. 17361 e 17362; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12394; Cass., Sez. 5^, 31 marzo 2022, n. 10272; Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2024, n. 6142).
2.5 Ne consegue che il giudice di appello si è sostanzialmente uniformato ai principi enunciati dalla costante giurisprudenza di legittimità.
Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 7 della legge 27 luglio 200, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 ), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che: « Nemmeno può essere accolta la doglianza concernente il difetto di motivazione. L’atto impugnato reca, infatti, oltre ai periodi a cui si riferiscono le singole pretese, l’analitica indicazione delle unità immobiliari, con le relative rendite e i relativi dati catastali, nonché dei criteri sulla base dei quali è stata calcolata l’imposta dovuta e non versata: si tratta di elementi che risultano idonei a rendere intellegibili i presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria, dovendosi, pertanto, ritenere che l’atto gravato consentisse al contribuente di avere piena contezza dei motivi posti a suo fondamento e di difendersi compiutamente. A ciò si aggiunga che si ritiene che non sussista un onere del Comune di motivare specificamente sulla insussistenza del rivendicato diritto all’esenzione, giacché si tratta di una eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell’imposta ».
A dire del ricorrente: « La motivazione dell’avviso di accertamento risulta carente, omettendo di specificare compiutamente i presupposti del proprio calcolo. Inoltre, all’avviso di accertamento non è allegato alcun documento idoneo a comprovare i calcoli del Comune ed i relativi presupposti ».
3.1 Il predetto motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
3.2 Sotto il primo aspetto, il mezzo è assolutamente carente di autosufficienza.
Secondo l’orientamento costante di questa Corte, nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di un giudice tributario sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo, essendo il predetto avviso non un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2004, n. 15867; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9630; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2021, n. 19395; Cass., Sez. 6^-5, 8 settembre 2021, n. 24247; Cass., Sez. 6^-5, 27 ottobre 2021, n. 30215; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 29; Cass., Sez. 5^, 11 agosto 2023, n. 24547; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501; Cass., Sez. Trib., 9 marzo 2025, n. 6259).
Nel caso di specie, in mancanza di trascrizione integrale dell’impugnato avviso di accertamento nel corpo del ricorso, non bastando la eventuale riproduzione di stralci sparsi ed isolati nell’illustrazione complessiva del motivo (che, nella specie, comunque, non si rinvengono), che non consentono la ricostruzione dei passaggi rilevanti, non è concessa a questa Corte la possibilità di verificare la corrispondenza del contenuto dell’atto impositivo rispetto a quanto asserito dal contribuente; ciò comporta il radicale impedimento di ogni attività nomofilattica, la quale presuppone, appunto, la certa conoscenza del tenore dell’atto impositivo.
3.3 Ad ogni modo, il mezzo deve essere disatteso alla luce dell’accertamento fatto dal giudice di appello, secondo il quale: « Nemmeno può essere accolta la doglianza concernente il difetto di motivazione. L’atto impugnato reca, infatti, oltre ai periodi a cui si riferiscono le singole pretese, l’analitica indicazione delle unità immobiliari, con le relative rendite e i relativi dati catastali, nonché dei criteri sulla base dei quali è stata calcolata l’imposta dovuta e non versata: si tratta di elementi che risultano idonei a rendere intellegibili i presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria, dovendosi, pertanto, ritenere che l’atto gravato consentisse al contribuente di avere piena contezza dei motivi posti a suo fondamento e di difendersi compiutamente. A ciò si aggiunga che si ritiene che non sussista un onere del Comune di motivare specificamente sulla insussistenza del rivendicato diritto all’esenzione, giacché si tratta di una eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell’imposta . ».
Tali argomentazioni sono conformi al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità. Invero, secondo questa Corte, è pacifico che l’obbligo motivazionale dell’avviso di
accertamento in materia di ICI (ma le stesse argomentazioni possono valere anche per l’IMU) deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l’ an e il quantum dell’imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2021, n. 2348; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16681; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2022, n. 34014; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, n. 28758; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2024, n. 2929; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501; Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n. 121). Pertanto, l’indicazione attraverso un prospetto analitico e riassuntivo -del l’identificazione catastale, della superficie rilevante, del valore imponibile, dell’aliquota applicabile e dell’imposta liquidata per ciascun immobile è sufficiente ad assicura re la completezza motivazionale dell’avviso di accertamento in ossequio ai parametri dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Aggiungasi che l’ onere di motivazione non comporta l’obbligo di indicare anche l’esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista
dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell’imposta (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2018, n. 1694; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. Trib., 7 dicembre 2022, nn. 36028 e 36032; Cass., Sez. Trib., 5 agosto 2024, n. 22031; Cass., Sez. Trib., 14 marzo 2025, n. 6860).
4. Con il terzo motivo, si denuncia violazione degli artt. 111, 112, 131 e 132 cod. proc. civ. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi « sulle domande e eccezioni formulate dal ricorrente in ordine alla nullità dell’avviso di accertamento per errata applicazione del tributo IMU 2013 su immobili demoliti e/o venduti in data antecedente al periodo d’imposta, su immobili in corso di costruzion e, in stato fatiscente o pe r cui l’imposta veniva già corrisposta », mancando qualsivoglia motivazione sui motivi di appello (trascritti in ricorso in ossequio al canone di autosufficienza) concernenti, rispettivamente, in sintesi:
a) il passaggio della sentenza di primo grado in cui si afferma che: « Con riferimento agli immobili di INDIRIZZO, la documentazione catastale – che attesta la proprietà degli immobili in capo al ricorrente – non è contraddetta da specifici atti di compravendita »; laddove, « in riferimento alle u.i. di INDIRIZZO (progressivi nn. 1-4 avviso di accertamento), il ricorrente dimostrava l’erroneità della pretesa dell’Ente producendo atti pubblici del 27 luglio 2006 (atti di vendita e permuta) (Doc. 5 fascicolo di primo grado), i quali, ai sensi dell’art. 2700 c.c., fanno piena pro va fino a querela di falso, nonché visura catastale del 13.06.2019 ad ulteriore
dimostrazione dell’avvenuto trasferimento dell’immobile (Doc. 31 fascicolo di primo grado) »;
b) il passaggio della sentenza di primo grado in cui si afferma che: « L’esenzione, che per l’anno di imposta in esame spetta solo per il secondo semestre dell’anno 2013 – come da insindacabile scelta dal legislatore -, è subordinata all’adempimento dell’obbligo dichiarativo previsto dall’articolo 2, comma 5-bis, D.L. 102/2013; nel caso di specie, come correttamente rilevato da RAGIONE_SOCIALE Capitale, detto obbligo non risulta adempiuto e pertanto l’eccezione deve ritenersi infondata »; laddove, a dire del ricorrente, «il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per il godimento dell’agevolazione, dovendo porre il Comune nella condizione di valutare la sussistenza dei presupposti per l’agevolazione, solo nel caso in cui l’ente territoriale non sia già in possesso della documentazione da cui sia evincibile la sussistenza dei presupposti per la riduzione dell’aliquota, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente – sancito dall’art. 10, comma 1, della I. n. 212 del 2000 (cfr. Cass. n. 12304 del 17/05/2017; Cass. n. 28921/2017; Cass. n. 18453/2016; n. 12015 del 10/06/2015) »; peraltro, « si rileva che per le u.i. di INDIRIZZO non sussisteva alcun obbligo dichiarativo per l’anno 2013 essendo l’immobile in corso di costruzione, come riconosciuta dall’impugnata Sentenza, pag. 4, che ha dichiarato gli immobili de quibus ‘(in corso di costruzione e invenduti) »; ancora: « Per quanto riguarda gli immobili di INDIRIZZO e INDIRIZZO, il cui stato di fatiscenza era perfettamente noto al Comune tanto da adottare piani di recupero del complesso edilizio essendo stato accertato lo stato
di degrado (V. deliberazione consiliare n. 112 del 12.4.2006 per Recupero Urbanistico ovvero per risanamento del complesso edilizio in condizioni di degrado dell’area e degli immobili della zona ‘Infernetto’ tra cui quelli succitati, RICEVUTA PROTOCOLLO DIPARTIMENTO IX – POLITICHE DI ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI – Comune di RAGIONE_SOCIALE Protocollo Dipartimentale QI/2008/6911 del: 31/01/2008, avente ad Oggetto: RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE nuova costruzione edifici residenziali INDIRIZZO in cui si dichiarava che il lotto di terreno è situato in zona di recupero urbanistico (Doc. 24 fascicolo di primo grado), domanda in sanatoria n. 19407/1996 (V. Doc. 25 pag. 4 ss. fascicolo di primo grado) per INDIRIZZO, cui non seguiva alcun permesso edificatorio), nessuna dichiarazione/prova avrebbe dovuto essere richiesta al contribuente-impresa di costruzione che aveva comunque diritto all’esenzione IMU, in base al principio sopra richiamato di collaborazione e buona fede che deve determinare i rapporti tra ente impositore e contribuente, al quale non può essere chiesta la prova di fatti già noti al Comune attraverso diversa documentazione (Corte Cass. n. 2892/2017; n. 18453/2016; n. 12015 del 10/06/2015; n. 23531/2008) »; inoltre: « In riferimento, infine, agli immobili di INDIRIZZO e INDIRIZZO (progressivi 5-8; 2251 dell’avviso di accertamento), risultano tutti oggetto di dichiarazioni e comunicazioni ICI/IMU già presentate per i quali non sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell’imposta (art. 13 c. 12 ter D.L. 201/2011), come emerge anche dall’avviso di accertamento impugnato, prospetto ‘immobili dichiarati’ dal contribuente –COGNOME, non potendosi ipotizzare l’inverosimile circostanza che il Sig. COGNOME, per la medesima e unica costruzione di INDIRIZZO,
ultimata e inserita in mappa nel 2009 (tipo mappale n. 716102 del 17/05/2009) e INDIRIZZO, ultimata e inserita in mappa nell’anno 2008 (Tipo Mappale n. 1204907 del 29/09/2008) e non oggetto di ulteriori variazioni (Cfr. Doc. 6), come desumibile da una semplice consultazione della banca dati catastali, abbia proceduto a dichiarare tutte le u.i. ma non le nn. 5,7,8,41,44,46,48,50 dell’avviso di accertamento, per le quali, quindi, l’Ente non applicava l’esenzione per il secondo semestre 2013 »
c) il passaggio della sentenza di primo grado in cui si afferma che: « Il MEF, con risoluzione n. 11/E dell’11.12.2013, ha chiarito che ” … nel concetto” fabbricati costruiti” … possa farsi rientrare anche il fabbricato acquistato dall’impresa costruttrice sul quale la stessa procede a interventi di incisivo recupero, ai sensi dell’art. 3, comma l, lettere c), d) e f), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 2 È possibile pervenire a questa conclusione in virtù della considerazione che, ai fini IMU, l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, stabilisce che, in caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del ‘fabbricato, di interventi di recupero. a norma dell’art. 3, comma lett. c); d) e f), del D.P.R. n. 380 del 2001, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’art. 2 del D. Lgs. n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato· in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ·ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato”.(…) Con riferimento agli im mobili di INDIRIZZO(in corso di costruzione e invenduti), l’IMU deve
essere liquidata in base al valore dell’area sulla quale l’immobile è in corso di realizzazione »
d) il passaggio della sentenza di primo grado in cui si afferma che: « Con riferimento agli immobili siti in INDIRIZZO e INDIRIZZO ( collabenti), la riduzione dell’ IMU al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabilitabili e di fatto non utilizzati, va riconosciuta limitatamente al periodo dell’ anno durante il quale sussistono dette condizioni, e sempre che l’inagibilità o inabitabilità sia accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario; quest’ultimo, peraltro, ha l’onere di allegare alla dichiarazione – nel termine previsto dalla vigente normativa – idonea documentazione o di presentare una dichiarazione sostitutiva; tali adempimenti non risultano effettuati da parte del COGNOME »; laddove, a dire del ricorrente, « gli immobili de quibus , appartenendo ad una di quelle categorie c.d. fittizie (unità collabenti) alle quali non è associabile una rendita catastale, non devono pagare l’IMU, né come fabbricati, né come aree edificabili (Cassazione n° 17035 del 8/05/2013, n° 22808 del 22/10/2006, n° 23347 del 15/12/2004) »; ciò in quanto « gli Immobili di INDIRIZZO e INDIRIZZO – progressivo INDIRIZZO e n. INDIRIZZO, sono ad oggi, in stato fatiscente (categoria f2) e pertanto privi di rendita, acquistati allo scopo di demolizione e ricostruzione di nuovi edifici (Doc. 24 e Doc. 25 fascicolo di primo grado), e per i quali nessun intervento di recupero è stato mai posto in essere sugli stessi »;
e) il passaggio della sentenza di primo grado in cui si afferma che: « la documentazione catastale – che attesta la proprietà dell’immobile in capo al ricorrente – non è contraddetta da specifici atti definitivi di compravendita; la circostanza che la COGNOME abbia presentato una DIA non rileva in punto di
legittimazione passiva per gli obblighi tributari IMU’, apparendo, anche su tale punto, oltremodo erronea »; laddove, a dire del ricorrente, « nessuna documentazione, tampoco catastale, veniva prodotta in giudizio dall’Ente Accertatore in spregio all’art. 2697 c.c., secondo il quale all’Amministrazione finanziaria che tramite l’atto di accertamento fa valere un diritto di credito nei confronti del contribuente, compete allegare i fatti costitutivi della sua pretesa espressa nell’atto impositivo e fornire la prova degli stessi ( ex multis Cass. sentenza n. 955/2016; Cass. n. 1946/2012; n. 13665/2001 e n. 2990/1979), assumendo nel processo tributario la posizione sostanziale di attore ».
4.1 Il motivo è fondato nei limiti specificati in appresso.
4.2 Premesso che non ricorre il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o dell’ eccezione formulata dalla parte, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass., Sez. 2^, 13 agosto 2018, n. 20718; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2020, n. 27133; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40688; Cass., Sez. 5^, 27 dicembre 2022, n. 37844; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2023, n. 33409; Cass., Sez. 5^, 13 novembre 2024, n. 29349; Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n. 114), è pacifico che il giudice di legittimità possa pronunciarsi sulla questione o sull’eccezione pretermessa dal giudice di appello nel caso in cui non occorra rinnovare o integrare l’accertamento in fatto della fattispecie in disamina.
In tal senso, questa Corte è costante n ell’affermazione che, nel
giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass., Sez. 5^, 28 ottobre 2015, n. 21968; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2016, n. 14878; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. 16171; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2018, n. 10217; Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2019, nn. 13128 e 13136; Cass., Sez. 1^, 17 dicembre 2020, n. 28903; Cass., Sez. 6^-5, 24 maggio 2021, n. 14208; Cass., Sez. 6^5, 19 luglio 2022, n. 22605; Cass., Sez. 3^, 16 giugno 2023, n. 17416; Cass., Sez. Trib., 17 ottobre 2023, n. 28794; Cass., Sez. Trib., 7 marzo 2024, nn. 6128, 6138 e 6186; Cass., Sez. Trib., 4 ottobre 2024, nn. 26047 e 26055; Cass., Sez. Trib., 12 gennaio 2025, n. 791).
Analogamente, si è affermato che il ricorso per cassazione che denunci il vizio di motivazione della sentenza, perché meramente apparente, in violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., non può essere accolto qualora la questione giuridica sottesa sia comunque da disattendere, non essendovi motivo per cui un tale principio, formulato rispetto al caso di omesso esame di un motivo di appello, e fondato sui principi di economia e ragionevole durata del processo, non debba trovare applicazione anche rispetto al caso, del tutto assimilabile, in cui la motivazione resa dal giudice dell’appello sia, rispetto ad un dato motivo, sostanzialmente apparente, ma suscettibile di essere corretta ai sensi dell’art. 384 cod.
proc. civ. (Cass., Sez. Lav., 1 marzo 2019, n. 6145; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2020, n. 23526; Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2021, n. 18036; Cass., Sez. Trib., 27 dicembre 2022, n. 37844; Cass., Sez. Trib., 3 novembre 2023, n. 30594; Cass., Sez. Trib., 13 novembre 2024, n. 29349; Cass., Sez. Trib., 15 novembre 2024, n. 29538; Cass., Sez. Trib., 17 febbraio 2025, n. 4026).
4.3 Nella specie, al di là della denuncia alternativa di un’ omissione di pronuncia ovvero di una carenza di motivazione, si può ritenere che le censure sub b) e sub e) del precedente punto 3.1 siano state rigettate dalla sentenza impugnata.
La prima, con la corretta argomentazione che « condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio fiscale in oggetto, è l’obbligo dichiarativo: ‘Si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l’esenzione dal pagamento dell’imposta ». Invero, è pacifico che l’ art. 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non ha abrogato l’art. 2, comma 5 -bis del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al che consegue che l’esenzione da IMU per i fabbricati-merce presuppone la necessaria presentazione della dichiarazione (Cass., Sez. 6^5, 17 febbraio 2022, n. 5191). In particolare, è stato posto in rilievo che la disposizione normativa sopra richiamata evidenzia chiaramente che la presentazione della dichiarazione è condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio fiscale, obbligo previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito dalla circostanza che il Comune sia a conoscenza dei
fatti che comportano l’esenzione dall’imposta (Cass., Sez. Trib., 17 ottobre 2023, n. 28806).
La seconda, con statuizione implicita, perché è pacifico che grava sul contribuente l’onere di dedurre e provare l’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione da ICI (come da IMU) (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2018, n. 1694; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. Trib., 7 dicembre 2022, nn. 36028 e 36032; Cass., Sez. Trib., 5 agosto 2024, n. 22031), non occorrendo, perciò, un’esplicita pronuncia di diniego da parte del giudice di merito sul punto.
4.4 Per il resto, si evince ictu oculi che la sentenza impugnata si è astenuta da ogni accertamento sulle contestazioni riproposte dall’appellante sulla scorta della copiosa documentazione prodotta in sede di merito, senza fornire alcuna spiegazione sul pagamento dell’imposta per alcuni immobili, né sulla alienazione, sulla demolizione e/o sulla ricostruzione di altri immobili assoggettati ad imposta.
Ne deriva che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sulle censure sub a), c) e d) del precedente punto 4.
Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 53 Cost. e 2, comma 2, lett. a), del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che « condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio fiscale in oggetto, è l’obbligo dichiarativo: ‘Si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può sostituito da altre forme di denunce o superato dalla
circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l’esenzione dal pagamento dell’imposta ».
Il predetto motivo è assorbito dal parziale rigetto del terzo motivo, rendendosene superfluo ed ultroneo lo scrutinio 6 . Con il quinto motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., i n relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 ), cod. proc. civ., per essersi pronunciato il giudice di secondo grado nel senso di escludere da IMU per l’anno 2014 gli immobili ubicati in Milano alla INDIRIZZO in assenza di appello incidentale da parte dell’ente impositore.
6.1 Il predetto motivo è infondato.
6.2 Difatti, a fronte del l’integrale rigetto del ricorso originario del contribuente nel giudizio di prime cure, l’ente impositore (vittorioso nel merito) era onerato soltanto a riproporre le eccezioni e le difese opposte con le proprie controdeduzioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 54 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , non occorrendo proporre l’appello incidentale neppure per dolersi del mancato accoglimento di eccezioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito (Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2002, n. 16678; Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2007, n. 551).
7 . Con il sesto motivo, si denuncia violazione dell’art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, i n relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato rigettato l’appello dal giudice di secondo grado sulla base di eccezioni inammissibili dell’appellato, che si era tardivamente costituito. A dire del ricorrente: « La sentenza è nulla come in rubrica ove ritiene che: ‘ Preliminarmente, in merito all’eccezione di tardività della costituzione in giudizio dell’ufficio resistente, si osserva che nessuna concreta conseguenza nel caso di specie discende dal mancato rispetto del termine previsto all’art. 23
del d.lgs. n. 546/92, con conseguente ammissibilità della produzione documentale effettuata dalla parte. Sul punto giova richiamare il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Corte Cass., Ordinanza n. 2585/2019), secondo il quale “Nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall’art. 23 del d. lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell’avversa pretesa, di contestare l’applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto ‘ ».
7.1 Il predetto motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza, non essendo stato riprodotto né trascritto in ricorso almeno uno stralcio delle controdeduzioni dell’appellato con la esplicita indicazione del testo delle « eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio » ivi riproposte che sarebbero state decisive per il rigetto dell’appello, essendo precluso al collegio ogni sindacato sul punto.
A tal fine di rammenta che, per costante giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di
inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2015, n. 14784; Cass., Sez. 6^-1, 27 luglio 2017, n. 18679; Cass., Sez. 1^, 7 marzo 2018, n. 5478; Cass., Sez. 1^, 10 dicembre 2020, n. 28184; Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2021, n. 9182; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, nn. 8359, 8361 e 8362; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2022, n. 9541; Cass., Sez. Trib., 9 marzo 2023, n. 7046; Cass., Sez. Trib., 5 agosto 2024, n. 21945; Cass., Sez. Trib., 7 ottobre 2025, n. 26885).
8. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la parziale fondatezza del terzo motivo e l’ inammissibilità o infondatezza dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto nei sensi specificati in motivazione con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a ), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo nei termini di cui in motivazione e rigetta i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a RAGIONE_SOCIALE nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025 .
IL PRESIDENTE NOME COGNOME