Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33879 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33879 Anno 2024
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22235/2023 R.G. proposto da : ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO AVVOCATURA COGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) indirizzo PEC. mEMAIL
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n. 2193/2023 depositata il 17/04/2023;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024, dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
la Corte di giustizia Tributaria del Lazio, con la sentenza n. 2193/11/2023 depositata il 17/04/2023 e non notificata, respingeva l’appello proposto dall’ente impositore avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale n. 14430/2021, confermando l’annullamento dell’avviso di accertamento IMU n. 9247 relativo all’annualità 2015 emesso nei confronti della ‘RAGIONE_SOCIALE
i giudici di appello, dopo aver richiamato la normativa in materia ed aver chiarito che era stata introdotta ‘a favore delle imprese costruttrici di immobili una particolare forma di esenzione a fini IMU, per i c.d. ‘beni merce’, a decorrere dal 1° genn aio 2014, prevedendo a pena di decadenza, la presentazione da parte delle imprese stesse di apposita dichiarazione ritenevano di dover dare continuità all’orientamento secondo cui la richiesta dichiarazione, a pena di decadenza, per poter usufruire dell’esenzione in parola ‘costituisce un presupposto ‘formale’ e non sostanziale, la cui inosservanza non impedisce al contribuente di usufruire dell’agevolazione laddove egli dimostri di essere nelle condizioni soggettive e oggettive per beneficiarne;
contro detta sentenza propone ricorso per cassazione Roma Capitale;
resiste con controricorso ‘RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO CHE
con unico motivo parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5bis del d.l. n. 102 del 2013, nonchè dell’art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019 assumendo che la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza oggetto del presente gravame, aveva rigettato l’appello di Roma Capitale ritenendo che l’omis sione della dichiarazione, prevista obbligatoriamente dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 102/2013, comma 5 bis,
anziché costituire uno dei presupposti necessari per poter beneficiare dell’esenzione prevista, costituisse unicamente un adempimento formale la cui omissione non comportava affatto l’impossibilità di usufruire della prevista esenzione tributaria, di fatto assumendo che il comma 769 dell’articolo 1 della legge 160/2019 aveva innovato nella disciplina della cosiddetta esenzione relativa ai ‘beni merce’ delle società immobiliari, eliminando l’obbligo di presentazione della dichiarazione di per poter godere de ll’agevolazione prevista e ritenendo immediatamente applicabile al caso concreto la sopra richiamata disciplina, prospettando, in caso contrario, la presunta violazione di principi costituzionali garantiti dall’articolo 24 a tutela del diritto di difesa;
deve, in via preliminare, darsi atto che, come risulta dalla documentazione versata in atti, la società contribuente si è avvalsa, in relazione alla pendenza tributaria relativa all’avviso di accertamento n. 9247 per IMU 2015, della definizione agevolata delle liti ai sensi dell’art. 1, commi 186 -205 della Legge n. 197/2022 in combinato disposto con la delibera n. 65/2023 dell’Assemblea Capitolina, comprovando il pagamento delle rate stabilite dall’amministrazione comunale ed ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio;
2.1. occorre, pure, dare atto che parte ricorrente nulla ha dedotto e che non risulta intervenuto il diniego della suddetta istanza di definizione agevolata;
2.2 la definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo è idonea a determinare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, rimanendo le spese del presente giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate;
non ricorrono i presupposti processuali dell’ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater , introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), venendo in considerazione una
causa estintiva del giudizio correlata all’iniziativa di parte controricorrente nonché una misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175, Cass., 28 maggio 2020, n. 10140, Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data