Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17954 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17954 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26823/2022 R.G., proposto
DA
il RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù di determinazione dirigenziale del 13 ottobre 2022, n. 1965, e di decreto sindacale del 14 ottobre 2022, n. 161, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Firenze, elettivamente domiciliato presso lo ‘ RAGIONE_SOCIALE in Roma, giusta procura in cale al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
lRAGIONE_SOCIALE , con sede in Firenze, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dal l’AVV_NOTAIO, con studio in RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata presso lo ‘ RAGIONE_SOCIALE in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE/RICORRENTE INCIDENTALE
ICI – IMU ACCERTAMENTO ESENZIONE LOCALI A.S.L. TRASFERIMENTO DI SEDE OSPEDALIERA
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE il 4 aprile 2022, n. 511/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE il 4 aprile 2022, n. 511/01/2022, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per il parziale versamento del l’I MU relativa a ll’anno 2013 in relazione a vari fabbricati appartenenti all” RAGIONE_SOCIALE (già ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘) nel l’ambito del territorio comunale, ha parzialmente accolto l’appello proposto dal medesimo nei confronti dell” RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE il 29 agosto 2019, n. 116/01/2019, con compensazione delle spese giudiziali;
il giudice di appello ha parzialmente riformato la decisione di prime cure – che aveva interamente accolto il ricorso originario -nel senso di escludere -confermandola per i fabbricati costituenti il vecchio ‘ Ospedale del Ceppo ‘ -l’esenzione da IMU soltanto per il fabbricato denominato ‘ Piloto ‘ ed il fabbricato ubicato in INDIRIZZO sul presupposto della cessazione della loro destinazione a scopi istituzionali;
l” RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale avverso la medesima sentenza;
con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale;
in prossimità dell’adunanza camerale, le parti hanno depositato memorie ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
il ricorso principale è affidato a due motivi;
1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che i fabbricati costituenti il vecchio ‘ Ospedale del Ceppo ‘ fossero ancora destinati a funzioni istituzionali e potessero beneficiare del l’esenzione da IMU , nonostante il trasferimento del personale, dei beni e dei servizi, con decorrenza dal 20 luglio 2013, presso i fabbricati costituenti il nuovo ‘ Ospedale San Jacopo ‘ ;
1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stati erroneamente applicati dal giudice di appello i principi in materia di ripartizione dell’onere probatorio con riguardo ai requisiti per l’esenzione da IMU, non avendo tenuto conto delle risultanze desumibili in senso contrario dalla documentazione prodotta dalla contribuente e dalle regole di comune esperienza;
2 il ricorso incidentale è affidato a tre motivi;
2.1 con il primo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di appello che il fabbricato denominato ‘ Piloto ‘ era ancora destinato fino al mese di dicembre dell’anno 2016 a deposito di n. 20 scatole di ricettari, pronte ad essere trasportate presso un altro presidio ospedaliero, come si desumeva da uno scambio di mail tra d ipendenti dell” RAGIONE_SOCIALE ‘ del 3 dicembre 2016 e del 6 dicembre 2016;
2.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 2, lett. a) e i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, 2697 cod. civ., e 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stati erroneamente applicati dal giudice di appello i principi in materia di ripartizione dell’onere probatorio con riguardo ai requisiti per l’esenzione da IMU, non avendo tenuto conto che l’ente impositore non aveva provato la cessazione dell e funzioni istituzionali nel fabbricato denominato ‘ Piloto ‘; 2.3 con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 2, lett. a) e i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la prolungata inutilizzabilità del fabbricato di INDIRIZZO per infiltrazioni d’acqua comportasse la cessazione delle funzioni istituzionali;
la comunanza delle questioni controverse suggerisce la trattazione congiunta dei motivi dedotti sia col ricorso
principale che col ricorso incidentale, occorrendo la verifica dei medesimi presupposti;
3.1 come è stato già evidenziato da questa Corte (Cass., Sez. Lav., 10 aprile 2012, n. 5675; Cass., Sez. Lav., 30 ottobre 2014, n. 23059), la qualificazione dell’RAGIONE_SOCIALE come ente strumentale della Regione, contenuta nell’originaria formulazione dell ‘art. 3, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, è stata espressamente eliminata dal l’art. 4, comma 1, del d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 571, che ha definito l’RAGIONE_SOCIALE quale « azienda dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica »; quindi, sin dal l’anno 1993, l’RAGIONE_SOCIALE ha perso il carattere di organo della Regione, acquisendo una propria soggettività giuridica con un’autonomia che ha poi assunto, stante il disposto del l’art. 3, comma 1 -bis , del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (comma introdotto dal l’art. 3, comma 1, del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229), anche carattere imprenditoriale (« In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in RAGIONE_SOCIALE con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale »; disposizione quest’ultima che ha indotto la giurisprudenza civile ed amministrativa a ritenere che le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE abbiano assunto la natura di ‘ enti pubblici economici non commerciali ‘: Cons. Stato, Sez. 5^, 9 maggio 2001 n. 2609; Cons. Stato, Sez. 5^, 5 aprile 2002 n. 809; Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2011, n. 12773; Cass., Sez. 3^, 20 maggio 2014, n. 11088; Cass., Sez. Lav., 30 ottobre 2014, n. 23059; Cass., Sez. 5^, 15 febbraio 2019, nn. 4589, 4590, 4591, 4592 e 4593);
3.2 l’ impostazione delineata dalla normativa statale è stata recepita nella legislazione della Regione RAGIONE_SOCIALE; difatti, in linea con la disposizione programmatica dell’art. 1, comma 1, , l’art. 31 della legge reg. RAGIONE_SOCIALE 24 febbraio 2005, n. 40, ha stabilito che: « 1. Le aziende sanitarie sono dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale. 2. L’organizzazione e il funzionamento delle aziende sanitarie sono disciplinati con l’atto aziendale di diritto privato, di cui all’articolo 3 , comma 1-bis, del decreto delegato, di seguito denominato statuto aziendale, secondo quanto previsto dall’articolo 50 »;
3.3 dunque, essendo ente pubblico economico dotato di autonomia economica e gestionale e svolgendo un ruolo primario nell’erogazione di servizi pubblici di natura sanitaria ed assistenziale, l” RAGIONE_SOCIALE ‘ deve essere inclusa tra gli enti non commerciali ex art. 87 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ed in quanto tale rientra tra i soggetti di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
3.4 difatti, quest’ultima disposizione riconosce, tra gli altri, anche alle RAGIONE_SOCIALE (derivanti dalla trasformazione delle precedenti RAGIONE_SOCIALE)
l’esenzione dall’I.C.I. per gli immobili « destinati esclusivamente ai compiti istituzionali »;
3.5 tale locuzione allude, per un verso, ad una relazione di appartenenza (a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento) del bene all’ente pubblico (condizione soggettiva) e, per un altro verso, ad una relazione di servizio del bene rispetto alle funzioni esercitate dall’ente pubblico (condizione oggettiva);
3.6 per cui, l’esenzione spetta soltanto se l’immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’ente pubblico (Cass., Sez. 5^, 9 gennaio 2004, n. 142; Cass., Sez. 5^, 17 luglio 2015, n. 15025; Cass., Sez. 5^, 20 maggio 2016, n. 10483; Cass., 20 luglio 2016, n. 14912; Cass., Sez. 5^, 23 luglio 2019, n. 19773; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3445; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2022, n. 36032); viceversa, l’esenzione non compete nel caso in cui l’immobile è destinato esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali dell’ente pubblico , ma non è posseduto dallo stesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (Cass., Sez. 5^, 16 ottobre 2006, n. 22157; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3445), ovvero nel caso in cui l’immobile è destinato a compiti istituzionali di ente pubblici diversi, cui pure l’ente proprietario abbia in ipotesi l’obbligo, per disposizione di legge, di mettere a disposizione l’immobile, restando però del tutto estraneo alle funzioni ivi svolte (Cass., Sez. 5^, 24 ottobre 2005, n. 20577; Cass., Sez. 5^, 16 ottobre 2006, n. 22156; Cass., Sez. 5^, 4 giugno 2008, n. 14703; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2010, n. 8496);
3.7 tale disciplina è destinata a valere anche per l’IMU, considerando che l’art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ha stabilito che: « Sono esenti dall’imposta municipale
propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario RAGIONE_SOCIALE, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 »;
3.8 a tale proposito, questa Corte ha espressamente affermato che, in tema di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica agli immobili di cui all’art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, purché essi siano direttamente utilizzati dall’ente possessore e siano destinati esclusivamente ad attività peculiari non produttive di reddito, non spettando il beneficio in caso di utilizzazione indiretta, seppur assistita da finalità di pubblico interesse (in termini: Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2023, n. 17100);
3.9 in disparte l ‘astratta destinazione ai compiti istituzionali, che è incontroversa tra le parti, il thema litigandum concerne la cessazione o la perduranza della concreta strumentalità ai servizi sanitari dei fabbricati appartenenti alla contribuente; 3.10 occupandosi della questione dell’incidenza sull’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, della temporanea impossibilità di destinazione ai compiti istituzionali (per varie ragioni) degli immobili posseduti da enti non commerciali, questa Corte (Cass., Sez. 5^, 16
aprile 2008, n. 9948; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2016, n. 20516; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2019, n. 10289; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3445; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2022, n. 27242) ha affermato che, ai fini dell’esenzione, debba prevalere la permanenza potenziale della destinazione, restando irrilevante l’eventuale impossibilità temporanea di utilizzo effettivo del bene; ciò significa che il mancato utilizzo effettivo dell’immobile, per essere irrilevante ai fini del riconoscimento dell’esenzione , deve avere una ‘ causa ‘ che ne escluda il possibile significato che sia cessata la strumentalità del bene all’esercizio delle attività protette; invece, pur essendo vero che la destinazione dell’immobile, per prevalere ai fini del riconoscimento dell’esenzione, non può essere una destinazione che resti concretamente inattuata, è altrettanto vero che non ogni mancato utilizzo sia capace di escludere il diritto al trattamento agevolato, ma solo quello che sia indizio di un mutamento della destinazione o della cessazione della strumentalità del bene; per cui, se è vero che la mera statica adeguatezza strutturale del bene allo svolgimento di una determinata attività non è rilevante, ove ad essa si affianchi un comportamento inerte del proprietario, essendo piuttosto necessario un comportamento attivo e dinamico volto a realizzare concretamente quella destinazione solo potenziale, ciò non di meno l’inutilizzabilità del bene per uno stato meramente transitorio e reversibile non preclude il riconoscimento dell’esenzione ;
3.11 in tale direzione, si è anche ritenuto che la eadem ratio consente di adattare siffatto principio alla diversa (ma analoga) fattispecie dei beni destinati a realizzare i compiti istituzionali di enti pubblici (Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3445); difatti, si può parimenti affermare che il temporaneo inutilizzo
(per ragioni più o meno transitorie) non equivale alla definitiva cessazione della destinazione pubblicistica del bene; per cui, anche la perdita dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, può giustificarsi soltanto in presenza di una situazione di fatto o di una scelta dell’ente pubblico che determini l’irreversibile inutilizzabilità del bene per l’attuazione delle finalità istituzionali (come nel caso del venir meno della sua disponibilità), non essendo sufficiente a tal fine la sopravvenienza di una materiale interruzione (ancorché di imprevedibile durata) nella latente continuità della vocazione funzionale del bene, anche se il ripristino del l’originaria destinazione (seppure in relazione strumentale ad un diverso settore della medesima amministrazione) possa dipendere dalle scelte organizzative o dalle esigenze finanziarie dell’ente pubblico (in termini: Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3445);
3.12 ciò premesso, con riguardo ai fabbricati costituenti il vecchio ‘ Ospedale del Ceppo ‘, il giudice di appello ha valutato che non si possa « (…) far discendere dall’atto di trasferimento delle funzioni ospedaliere la cessazione del tutto e completamente di ogni collegamento tra la struttura e la destinazione preesistente », avendo accertato che, nonostante l’interruzione definitiva dei servizi primari (ricoveri, cure chirurgiche, interventi di chirurgia e medicina in genere), un residuale esercizio delle funzioni istituzionali (sanitarie, amministrative e strumentali) -ancorché di carattere meramente accessorio e secondario (secondo le informazioni fornite dal sito istituzionale della contribuente il 19 luglio 2013, che sono state riprodotte in ricorso dall’ente impositore, in ossequio al canone dell’autosufficienza : « RAGIONE_SOCIALE -Si informano i cittadini che presso l’Ospedale del Ceppo restano i seguenti
servizi: punto prelievo per utenti esterni, centro donazioni sangue, ambulatori della libera professione, radioterapia e ambulatori della salute mentale infanzia e adolescenza. Rimangono inoltre temporaneamente aperte le seguenti attività: l’accettazione degli esami presso l’anatomia patologica e l’ambulatorio dietetico ») rispetto alle funzioni principali stricto sensu , il cui esercizio era già ripreso nella nuova sede (« Dopo lo spostamento degli ambulatori e di tutta una serie di servizi per ‘testare’ la funzionalità e la sicurezza della nuova struttura ospedaliera sabato 20 luglio 2023 alle ore 20.00 tutte le aree di degenza del vecchio presidio ospedaliero pistoiese compreso il Pronto Soccorso chiudono. Contemporaneamente apre il San Jacopo: mentre nella sede del vecchio Pronto soccorso si ultimeranno le visite nello stesso momento i sanitari del San Jacopo saranno già pronti ad accogliere gli utenti che arriveranno. Da subito entreranno pienamente in funzione tutte le aree di degenza, comprese le sale operatorie, la terapia intensiva e il punto nascita ») – era proseguito nei locali in corso di dismissione anche oltre la data fissata per l’entrata in funzione del nuovo ‘ Ospedale San Jacopo ‘ (13 luglio 2013) in modo da garantire un graduale e progressivo completamento (fino a totale esaurimento) del l’articolato e complesso trasferimento della struttura ospedaliera; difatti, secondo la motivazione della sentenza impugnata: « Al 13 luglio 2013 sono certamente cessati nei locali in considerazione i servizi primari dell’Ospedale (ricoveri, cure chirurgiche, interventi di chirurgia e medicina in genere), ma, da un lato, com’è pacifico, alcune funzioni sanitarie, amministrative e strumentali hanno continuato ad essere svolte nella struttura medesima, dall’altro, la dismissione della funzione istituzionale dei locali in considerazione ha proceduto con la necessaria progressività,
non può quindi dirsi avvenuta ex abrupto e in un sol giorno, sicché certamente per i residui cinque mesi del 2013 di cui ci occupiamo, è del tutto credibile che un assoggettamento degli immobili in considerazione alle funzioni istituzionali ivi espletate in via principale fino al 13 luglio 2013 sia continuato, quanto meno in termini strumentali e in vista di un progressivo abbandono. Nella nota di chiarimenti della ASL prot. 63948 del 5 maggio 2017, quest’ultima esplicitava in modo chiaro la permanenza della destinazione sanitaria ad ospedale di tutti i locali; non pare a questa Commissione che il descritto stato di fatto, di progressiva ma non istantanea perdita del collegamento con funzioni istituzionali, possa essere contraddetto dalle dichiarazioni TARES, che hanno altri presupposti e altre funzioni, non risultando di necessità incompatibili con una permanenza della destinazione istituzionale ancorché allentata e in via di superamento. Appare quindi convincente la conclusione secondo cui nella seconda me tà dell’anno 2013 gli edifici del Ceppo non potessero non avere ancora destinazione istituzionale sia essa per svolgimento di attività prettamente sanitaria, ovvero di attività amministrative o ancora come sede di attività strumentale. Ritiene infatti la Commissione, in contrario avviso rispetto alla tesi dell’appellante, che, ai fini che qui rilevano, il parziale non utilizzo di immobili che mantengono comunque una destinazione istituzionale, nel senso chiarito, e l’esercizio di attività di tipo strumentale a quella propriamente istituzionale (cioè all’attività sanitaria) risultino idonei a giustificare l’esenzione in esame »;
3.13 a fronte di tale accertamento in punto di fatto, dunque, il giudice di appello ha fatto corretta e ponderata applicazione dei principi enunciati , valutando l’ininfluenza delle ragioni
sottese alla temporanea e parziale irrealizzabilità della funzione pubblica ( a seguito dell’avvenuto trasferimento nella nuova sede delle dotazioni occorrenti e del personale competente al l’erogazione dei servizi primari ) ai fini della conservazione dell’esenzione fondata sulla destinazione residuale degli immobili (attraverso l’utilizzo per attività meramente complementari e sussidiarie rispetto alle attività primarie di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e terapia per la tutela della salute) agli sco pi istituzionali dell’ente pubblico ;
3.14 su tali premesse, quindi, non si può ravvisare nella sentenza impugnata una eventuale violazione (o falsa applicazione) dell’art. 2697 cod. civ., la quale si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2021, n. 15974; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2021, n. 29041; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10016; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2022, n. 10673; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2022, n. 17350); né si può ipotizzare una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per un ‘ erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle
prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 1 marzo 2022, n. 6774; Cass., Sez. 2^, 24 maggio 2022, n. 16736); là dove, invece, si è fatto leva sulla documentazione prodotta dalla contribuente con riguardo alla transitoria continuazione presso la vecchia sede di residue attività a carattere strettamente complementare ed ausiliario rispetto ai servizi sanitari stricto sensu , che erano ormai stati riallocati in via definitiva presso la nuova sede, al solo fine di consentire che il trasferimento del presidio ospedaliero si dispiegasse (fino ad esaurimento) in modo graduale e progressivo, in cons iderazione dell’ oggettiva impossibilità di assicurare un contestuale e sincronico trasloco di ogni articolazione delle strutture organizzative e operative;
3.15 nella specie, quindi, la sentenza impugnata non ha contravvenuto ai principi enunciati, essendosi formato il convincimento del giudice di appello sulla scorta di una ponderata disamina delle risultanze istruttorie, il cui apprezzamento ha osservato le regole di ripartizione dell’onere probatorio e di valutazione delle prove acquisite;
3.16 con riguardo al fabbricato ‘ Piloto ‘, che era materialmente separato dai fabbricati costituenti il vecchio ‘ Ospedale del Ceppo ‘, il giudice di appello ha valutato l’insufficienza della prova fornita dalla contribuente, che si era limitata a documentare un mero scambio di mail tra propri dipendenti del 3 dicembre 2016 e del 6 dicembre 2016, in ordine alla perdurante destinazione dei relativi locali a deposito ed archivio; in proposito, la sentenza impugnata ha evidenziato che: « In relazione all’immobile Piloto, che era adibito a magazzino e logistica, si è prodotta solamente una mail di un
dipendente relativa al reperimento, in detti locali, di materiale di pertinenza dell’ospedale; appare un p ò poco per provare la continuità delle funzioni istituzionali, che avrebbero dovuto essere provate (trattandosi di immobili separati da quelli del Ceppo) con più ampia documentazione, non con una sola mail come tale non probante »;
3.17 analogamente, con riguardo al fabbricato ubicato in INDIRIZZO, il giudice di appello ha ritenuto che la prolungata inagibilità per infiltrazioni idriche sin da epoca antecedente al trasferimento della sede ospedaliera non potesse costituire un impedimento solo temporaneo all’utilizzazione per gli scopi istituzionali, che neppure poteva essere ripristinata per il residuale esercizio di attività accessorie e secondarie, per cui la cessazione della originaria destinazione alle funzioni sanitarie era ormai definitiva ed irreversibile; secondo la sentenza impugnata, infatti: « In relazione agli immobili di INDIRIZZO, è sufficiente evidenziare che non si è dato conto della cessazione delle problematiche idrauliche che rendono inagibili i locali; la conseguenza è che non può parlarsi di un impedimento temporaneo e in via di superamento, bensì di un’oggettiva e prolungata inutilizzabilità degli immobili stessi, che esclude che si possa qualificare gli stessi come destinati a funzioni istituzionali »;
3.18 in relazione ad entrambi i fabbricati in questione, oltre ad essere stato osservato il principio di ripartizione dell’onere probatorio, che gravava sulla contribuente per beneficiare dell’esenzione, neppure si evince la deduzione di alcun fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; difatti, è noto che quest’ultima disposizione, riformulata dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento
un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); con la conseguenza che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma primo, n. 6, e 369, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il ” fatto storico “, il cui esame sia stato omesso, il ” dato “, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il ” come ” e il ” quando ” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua ” decisività “, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2022, n. 17359; Cass., Sez. 5^, 29 dicembre 2023, n. 36426; Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n. 3404); aggiungasi che l’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile
la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1^, 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37346; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. 1^, 29 febbraio 2024, n. 5426 ) né l’omessa disanima di questioni o argomentazioni (Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2021, n. 10285; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37346; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. 1^, 29 febbraio 2024, n. 5426); 3.18 nella specie, a ben vedere i ‘ fatti ‘ decisiv i sono stati ravvisati dalla ricorrente incidentale in circostanze (rispettivamente: la residuale destinazione a deposito o ad archivio; l’irreversibile inutilizzabilità a causa delle infiltrazioni idriche) già adeguatamente apprezzate e motivatamente disattese dal giudice di appello;
pertanto, valutandosi l’infondatezza de i motivi del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale, nonché l’inammissibilità del secondo motivo e del terzo motivo del ricorso incidentale, entrambi i ricorsi devono essere rigettati; 5. la reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le
parti delle spese giudiziali;
6. a i sensi dell’ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale; compensa tra le parti le spese giudiziali; dà atto dell’obbligo, a carico del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di pagare l’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 15 marzo