Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31211 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31211 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8183/2023 R.G. proposto da Comune di Orsogna , in persona del Sindaco pro-tempore , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE di Chieti -Azienda Territoriale per l’RAGIONE_SOCIALE Residenziale di Chieti , in persona del Presidente pro-tempore , rappresentata e difeso dall’avv. NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Abruzzo, sez. 6, n. 778/2022, depositata il 29.12.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2024 dalla dott.ssa NOME COGNOME
Fatti di causa
1.Il Comune di Orsogna emetteva nei confronti dell’A.T.E.R. di Chieti avviso di accertamento n. 14000004 del 20.12.2019 (notificato il 16.1.2020) per IMU 2014 e chiedeva il pagamento dell’importo di euro 7.720,00, comprensivo di interessi e sanzioni.
L’A.T.E.R. proponeva ricorso deducendo, in particolare, che gli immobili in relazione ai quali l’ente locale aveva richiesto il pagamento dell’IMU presentavano le caratteristiche per essere considerati ‘sociali’, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture del 22.4.2008. In subordine, chiedeva di dichiarare non dovute le sanzioni irrogate, in applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti, con sentenza n. 423 del 6.10.2021, accoglieva il ricorso, annullava l’avviso di accertamento e condannava il Comune di Orsogna alla rifusione delle spese di lite.
Il Comune di Orsogna proponeva appello (deducendo la violazione dell’art. 13, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, atteso che gli immobili dell’A.T.E.R. non potevano essere qualificati come ‘alloggi sociali’) e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava integralmente l’appello, compensando le spese di lite.
Contro questa sentenza propone ricorso il Comune di Orsogna per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi.
L’ARAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo, rubricato ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 10, d.l. 201/2011 convertito nella legge 147/13, art., 1, co. 707’, il Comune ricorrente censura la sentenza impugnata per aver violato la riserva di legge statale, ritenendo applicabile l’esenzione prevista dal citato art. 13, in forza della previsione dell’art. 6 della l.r. n. 44 del 1999 (secondo cui la Regione riconosce la funzione sociale agli alloggi di edilizia residenziale pubblica). In particolare, si lamenta che l’interpretazione fornita dal giudice di secondo grado contrasta con la normativa statale, determinando un’estensione in via analogia di
un’esenzione prevista solo per gli alloggi sociali a qualsivoglia immobile di proprietà dell’A.T.E.R.
Con il secondo motivo, rubricato ‘vizio di motivazione’, il ricorrente censura la decisione impugnata, per non aver il giudice d’appello esaminato l’eccezione in forza della quale l’esenzione dall’IMU, prevista per gli ‘alloggi sociali’, dall’art. 13, secondo comma, lett. b), del d.l. n. 201 del 2011, sarebbe derogata dalla norma speciale di cui al citato art. 13, comma 10.
I due motivi, da esaminare unitariamente perché strettamente connessi, sono fondati.
3.1. Preliminarmente devono essere rigettate le eccezioni di inammissibilità formulate dalla controricorrente (e richiamate dalla stessa in memoria).
In merito al primo motivo, si osserva come, a prescindere dal richiamo alla violazione della riserva di legge statale, il Comune ricorrente abbia chiaramente inteso censurare l’estensione in via analogica, operata dal giudice d’appello, dell’esenzione prevista per gli alloggi sociali a qualsivoglia immobile di proprietà dell’ATER, senza una verifica in concreto del possesso dei requisiti per gli immobili di cui è causa. Non si ravvisa, pertanto, alcun profilo di novità della questione, esaminata compiutamente nel corso del giudizio di secondo grado e nella sentenza impugnata.
Con riferimento al secondo motivo, va osservato che la SRAGIONE_SOCIALE ha altresì precisato che deve essere riconosciuta l’ammissibilità del ricorso per cassazione che denunzi con unico motivo vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto qualora, però, sia palesato su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica (Sez. L , Sentenza n. del 24/08/2017, Rv. 645601 – 01). È quanto è avvenuto nel caso in esame, dove il comune ricorrente ha denunciato la violazione di una regola di diritto dal medesimo ravvisata nell’interpretazione che la sentenza impugnata ha
adottato dell’art. 13, commi 10 e 13, del d.l. n. 201 del 2011, tale da far ritenere che l’esenzione IMU fosse applicabile anche per gli alloggi assegnati dagli IACP.
Deve, quindi, previa riqualificazione del motivo come violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., escludersi l’inammissibilità dello stesso.
3.2. Tanto premesso, occorre ricostruire il quadro normativo di riferimento.
3.3. L’art. 2, comma 2, lett. b) del d.l. n. 102 del 2013, conv. nella l. n. 124 del 2013 ha differenziato, per la prima volta, il trattamento delle unità immobiliari richiamate dall’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, prevedendo che solo le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivise, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari sarebbero divenute esenti dall’IMU a decorrere dal 1.7.2013, in quanto equiparate ad abitazione principale. Al comma 4 è stato poi previsto che gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell’art. 93, d.P.R. n. 616 del 1977, sarebbero invece rimasti imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, che erano stati, a loro volta, equiparati all’abitazione principale, ma solo a decorrere dal 1.1.2014.
L’esenzione dall’imposta (prevista dall’art. 4 del d.l. n. 102 del 2013, conv. nella l. 124 del 2013), a decorrere dal 1.1.2014, è applicabile nel caso di specie, avente ad oggetto l’annualità d’imposta 2015.
L’esame delle disposizioni in materia di IMU rivela come il legislatore ha disciplinato in modo autonomo e differenziato la condizione degli
immobili regolarmente assegnati dagli ex IACP rispetto a quella degli ‘alloggi sociali’. In particolare, all’art. 13, comma 10, del d.l. 201 del 2011 è stata prevista espressamente un’agevolazione consistente in una detrazione di 200,00 euro per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, mentre gli alloggi ‘sociali’ sono esentati dal prelievo per espressa disposizione di legge (art. 13, co. 2, lett. b, del citato d.l. 201 del 2011).
3.4. E’ stato affermato, con principi pienamente condivisi dal Collegio, che l’esenzione dal pagamento è prevista, dunque, solo per gli immobili specificamente destinati ad alloggi sociali, cioè per gli immobili destinati alla locazione che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto del ministero dell’infrastrutture, al che consegue che sono esenti dal pagamento non tutti gli alloggi IACP ma solo quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008 ‘ (Sez. 5, Ordinanza n. 6380 del 2024; negli stessi termini cfr. anche Sez. 5 – , Ordinanza n. del 23/05/2024, Rv. 671391 – 01).
Con particolare riferimento ai requisiti che tali immobili devono possedere per poter essere qualificati ‘alloggi sociali’, nell’ordinanza n. 6380 del 2024, è stato affermato che è alloggio sociale l’unità immobiliare destinata ad uso residenziale ed oggetto di locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato, essendo configurati tali immobili come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie….l’alloggio sociale deve essere dunque «adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive
indicate agli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457» e «deve essere costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative», ed è altresì previsto quanto segue: «Nel caso di servizio di edilizia sociale in locazione si considera adeguato un alloggio con un numero di vani abitabili tendenzialmente non inferiore ai componenti del nucleo familiare – e comunque non superiore a cinque – oltre ai vani accessori quali bagno e cucina»; … allo scopo di ravvisare il requisito oggettivo dell’imposta, occorre, quindi, distinguere gli «alloggi sociali», così come sopra definiti normativamente, dagli altri alloggi, siccome nella nozione di abitazione principale, per la quale è possibile applicare l’esenzione dell’imposta, vanno ricompresi anche gli immobili che, pur essendo di proprietà dell’ente, sono in sede di locazione destinati e inquadrabili tra gli alloggi sociali, in quanto idonei e volti a soddisfare la medesima finalità pubblica .
3.5. Non è dunque conforme ai principi di diritto dianzi illustrati la sentenza impugnata, nella parte in cui ha riconosciuto l’applicabilità dell’esenzione in oggetto, sul rilievo che l’esenzione IMU debba applicarsi a tutti gli immobili posseduti dalle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale soggetti alla l.r. n. 44 del 1999, recante ‘norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica’, assegnati dal Comune, essendo stata omessa la verifica in concreto della sussistenza dei requisiti di ‘alloggio sociale’ con riferimento agli immobili per cui è causa.
3.6. Quanto, poi, al principio di vicinanza della prova invocato in controricorso e in memoria, si rinvia alle considerazioni al riguardo spese da Cass., Sez. 5, Ordinanza 23 ottobre 2024, n. 27441.
3.7. Risulta, infine, assorbito il profilo del secondo motivo concernente la statuizione di compensazione delle spese.
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e
rinvio per nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, perché applichi i principi di diritto dianzi illustrati ed accerti se, in relazione agli immobili litigiosi, ricorra il requisito di destinazione ad ‘alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008’, secondo quanto richiesto dall’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. nella l. n. 214 del 2011, nel testo novellato dall’art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, ed a cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 11 ottobre 2024