Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27386 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27386 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4489/2023 R.G. proposto da:
A genzia campana per l’edilizia residenziale (A CER CAMPANIA), rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME –EMAIL
-ricorrente-
contro
COMUNE MARCIANISE, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO ,
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 5332/2022 depositata il 12/07/2022,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE (quale successore del precedente RAGIONE_SOCIALE) ha impugnato l’avviso di accertamento IMU per l’annualità 2017, in relazione ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, a
causa del disconoscimento dell’esenzione prevista dall’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Il ricorso è stato rigettato in primo grado.
L’appello della contribuente è stato accolto limitatamente alle sanzioni, ma rigettato in ordine al tributo, non essendo stata data la prova della presenza di tutti i requisiti, stabiliti dalla disciplina vigente, degli alloggi sociali.
Avverso la sentenza di appello l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione.
Il Comune ha resistito con controricorso ed ha depositato successiva memoria.
La causa è stata decisa all’adunanza camerale dell’11 ottobre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., l’RAGIONE_SOCIALE ha dedotto la nullità della sentenza, per violazione degli articoli 111 della Costituzione e 36 del d. Lgs. 546/1992, non avendo i giudici di appello risposto alle censure formulate, che sono state completamente travisate.
Il motivo è infondato, atteso che la sentenza è chiara nell’escludere il riconoscimento dell’esenzione invocata in conseguenza della mancata dimostrazione, da parte della ricorrente, dei requisiti di cui al d.m. 22 aprile 2008, in relazione agli immobili in esame, con conseguente applicazione della sola detrazione in luogo dell’esenzione invocata.
Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente ha denunciato l’omesso esame di fatto decisivo che è stato oggetto di discussione
tra le parti, e, cioè, la natura di alloggi sociali degli immobili in esame.
La doglianza è inammissibile, atteso che la ricorrente non ha individuato uno specifico fatto storico, di cui è stata omessa la valutazione, ma piuttosto ha fatto riferimento alla stessa qualifica giuridica in contestazione.
3 . Con l’ultima censura, formulata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. n. 201 del 2011 e del d.m. 22 aprile 2008, che sono stati ritenuti aprioristicamente inapplicabili al caso di specie, senza un concreto accertamento circa la natura degli immobili
Neppure l’ultimo motivo può trovare accoglimento, posto che la sentenza di appello ha ricostruito il quadro normativo in modo corretto ed esaustivo, mentre il ricorso non si confronta con la specifica ratio decidendi , fondata sul mancato assolvimento dell’onere probatorio a carico del la contribuente, in conformità con l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione (Cass., Sez. 6-5, 4 ottobre 2017, n. 23228). In proposito va evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la sentenza impugnata esclude che sia stata fornita la prova della generalità dei requisiti stabiliti dalla disciplina vigente per gli alloggi sociali (e non solo quella della destinazione soggettiva): prova che è imprescindibile, con specifico riferimento ad ogni singolo immobile, ai fini del riconoscimento dell’esenzione in luogo della mera detrazione.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione al procuratore anticipatario.
P.Q.M.
La Corte di cassazione: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 10.000,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, con distrazione al procuratore anticipatario; ai sensi dell’art.13, comma 1quater , del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio delll’11 ottobre 2024.