Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11195 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11195 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17403/2024 R.G. proposto da: A.L.E.R. DI PAVIA – LODI, rappresentata e difesa dell’avvocato COGNOMENOME (CODICE_FISCALE unitamente congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC: EMAIL e EMAIL
-ricorrente-
contro
COMUNE DI COGNOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC EMAIL -controricorrente- avverso SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n. 2565/2023 depositata il 24/08/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 2565/5/2023 depositata il 24.08.2023 e non notificata, rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE di Pavia Lodi confermando la sentenza di primo gr ado che aveva disatteso l’impugnazione proposta da parte contribuente avverso l’avviso di accertamento relativo ad IMU relativa all’annualità 2019.
I giudici di appello osservavano, in particolare, poiché, come ritenuto dai giudici di primo grado, parte contribuente non ha mai provveduto ad indicare i presupposti di esenzione nella dichiarazione IMU che avrebbe dovuto essere presentata in relazione all’anno 2019, a fronte di quanto espressamente previsto dall’art. 2, comma 5- bis, d.l. 102/2013, convertito in L. 124/2013, la stessa non aveva diritto alla chiesta esenzione.
Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi illustrati con successiva memoria, l’RAGIONE_SOCIALE di Pavia Lodi.
Il Comune di Mortara resiste con controricorso .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo parte ricorrente deduce, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n.3. c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 5-bis del d.l. n. 102 del 31.08.2013, (convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124) e dell’art. 13, comma 10 del d.l. 201/2011, in relazione all’art. 13, comma 2, lett. b) del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 707, nonché in rel azione all’art. 2, comma 4, del medesimo d.l. n. 102 del 31.08.2013 ed in relazione
al combinato disposto di cui all’art. 10, comma 1, della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 2697, comma 2 c.c.
Lamenta che i giudici di appello non avevano considerato, in primo luogo, che la normativa in questione non prevede la necessità di alcuna dichiarazione per la fruizione dell’esenzione e , sotto altro profilo, che l’ente impositore era in possesso di documenti ed informazioni circa la natura di alloggi sociali dei fabbricati di proprietà di RAGIONE_SOCIALE sicchè, anche per tale ragione, avrebbe dovuto riconoscere la chiesta esenzione.
1.1. Tale motivo è fondato. Rileva questa Corte che l’art. 2, comma 5bis , del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dispone che «ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l’applicazione del presente comma». Come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 23680 del 2020; conf. Cass. n. 31214 del 2024), con orientamento pienamente condiviso da questo Collegio, l’onere della dichiarazione (attestante il possesso dei requisiti e contenente l’indicazione degli identificativi catastali degli immobili) è imposto dalla norma ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al medesimo articolo 2 del decreto legge in parola e cioè – per quanto qui rileva – ai fini della fruizione del beneficio della detrazione per l’abitazione principale accordato, in virtù del comma 2, del ridetto articolo 2, «agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616», nonché, in virtù del comma 4, ai «fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008».
L’onere de quo (relativo al beneficio della detrazione per la abitazione principale) non riguarda, pertanto, l’esenzione dal tributo, introdotta dall’art. 13, comma 2, lett. b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall’art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a nulla rilevando la contestazione per cui in assenza di preventiva dichiarazione il Comune non aveva potuto beneficiare del trasferimento compensativo previsto per legge del minor gettito derivante dall’esenzione IMU.
Invero per espressa previsione normativa l’imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti nel d.m. Infrastrutture 22 aprile 2008, stabilita dall’art.13, comma 2, lett. b, d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l.n. 214 del 2011), come modificato dall’art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, direttamente ‘non si applica’ e, pertanto, tale esenzione non è subordinata all’onere di presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili.
Le argomentazioni della sentenza impugnata non tengono conto della speciale disciplina prevista per gli alloggi sociali individuati dal D.M. citato, che definisce in modo specifico «alloggio sociale» come ‘l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di
individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato’ precisando che ‘L’alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie’.
Il legislatore ha, dunque, inteso assimilare alle abitazioni principali, per le quali trova applicazione l’esenzione dell’imposta in assenza di alcuna dichiarazione, gli immobili che, pur essendo di proprietà degli enti preposti all’edilizia residenziale, sono in sede di locazione destinati e inquadrabili tra gli alloggi sociali nell’accezione suddetta, in quanto idonei e volti a soddisfare una finalità di tipo pubblicistico. 2. Con il secondo motivo la contribuente lamenta ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n.3. c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. i) del d. lgs. n. 504 del 1992 in relazione all’art. 1, comma 707, lett. b) della legge 27.12.2013 n. 147, per aver i giudici di secondo grado erroneamente richiamato per la fattispecie oggetto d i giudizio la previsione normativa di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. 504/1992 (prevista in materia di ICI) anziché quella applicabile al caso d i specie di cui all’art. 1, comma 707, lett. b) della legge 27.12.2013 n. 147.
2.1. Anche tale motivo è fondato.
I giudici di appello, nell’escludere il diritto all’esenzione IMU in favore di A.L.E.R., hanno richiamato, erroneamente, la previsione normativa di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) del d. Lgs. 504/1992 (prevista in materia di ICI) anziché quella applicabile al caso di specie di cui all’art. 1, comma 707, lett. b) della legge 27.12.2013 n. 147.
La C.T.R., nel rilevare la necessità della dichiarazione ai fini della chiesta esenzione, ha , testualmente affermato che: ‘In tal senso, si ribadisce che l’obbligo di dichiarare il diritto all’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) D.Lgs. 504/1992 rappresenta una condizione essenziale per il riconoscimento dell’agevolazione IMU,
come confermato dalla costante giurisprudenza ….’ mentre nel caso in esame è in discussione il diritto all’esenzione IMU prevista dall’art. 1, comma 707, lett. b) della legge 27.12.2013 n. 147, in quanto aventi ad oggetto gli immobili destinati ad ‘alloggi sociali’, aventi le caratteristiche strutturali previste dall’art. 2, comma 5, del DM 22 aprile 2008. Anche sotto tale profilo, dunque, la sentenza impugnata è viziata.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che procederà anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese di questo grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data