Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3824 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3824 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9401/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE PROVINCIA DI NAPOLI IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE NAPOLI
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n. 5712/2023 depositata il 18/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CGT di secondo grado della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello della RAGIONE_SOCIALE (concessionaria del Comune di Melito di Napoli) e, in riforma della decisione di primo grado, respinto l’originario ricorso del contribuente (IMU 2017 su alloggi di proprietà del ricorrente);
ricorre per cassazione il contribuente Istituto autonomo case popolari della Provincia di Napoli in liquidazione, con due motivi di ricorso;
RAGIONE_SOCIALE e Comune di Mellito di Napoli sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve rigettarsi, con il raddoppio del contributo unificato; nulla per le spese, in relazione alla mancata costituzione degli intimati.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente prospetta la violazione degli art. 115 cod. proc. civ. e 57, d. lgs. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, N. 4, cod. proc. civ. .
Per il ricorrente, RAGIONE_SOCIALE non avrebbe contestato, in primo grado, la natura, e le prove fornite, di alloggi sociali con la conseguenza che ex art. 115 cod. proc. civ. (per mancata contestazione) i fatti si dovevano ritenere provati, come motivato dalla sentenza in primo grado.
Dallo stesso ricorso per cassazione emerge che Municipia aveva contestato la spettanza dell’esenzione, ritenendo legittimo l’avviso di accertamento. La contestazione seppur generica deve ritenersi preclusiva di un consolidamento della prova, potendo sempre la resistente chiedere di provare in appello il contrario: «Nel giudizio di appello, la contestazione di aspetti rilevanti in fatto è preclusa solo qualora sia stata già acquisita al processo, in virtù del principio di non contestazione, una componente fattuale del fondamento della domanda; pertanto, per far valere in sede di legittimità la preclusione non è sufficiente dedurre la novità della contestazione,
in quanto proposta per la prima volta in appello, ma occorre allegare l’esistenza di un accertamento di fatto, già formatosi e consolidatosi in primo grado, a seguito della mancata contestazione, che può essere anche generica, in presenza di una allegazione generica» (Sez. 3 – , Ordinanza n. 4747 del 15/02/2023, Rv. 666925 -01; vedi pure Sez. 3 – , Ordinanza n. 36088 del 27/12/2023, Rv. 669756 01).
Trattandosi di un beneficio fiscale (esenzione dell’imposta) la prova è a carico del contribuente; il resistente ha negato il beneficio fiscale e non ha ammesso nessun presupposto per lo stesso, limitandosi a sostenern e l’assenza (la spettanza dell’esenzione ). I fatti, quindi, in assenza di una ammissione esplicita da parte del resistente, non possono ritenersi logicamente non contestati.
Del resto, nel processo tributario il principio di non contestazione ha caratteristiche peculiari: «Nel processo tributario, caratterizzato dall’impugnazione di una pretesa fiscale fatta valere mediante l’emanazione dell’atto impositivo nel quale i fatti costitutivi della richiesta sono già stati allegati, il principio di non contestazione non implica a carico dell’Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato nell’atto impugnato» (Sez. 5 – , Sentenza n. 16984 del 14/06/2023, Rv. 668258 -01; vedi pure Sez. 5 – , Ordinanza n. 29063 del 06/10/2022, Rv. 666094 -01 e Sez. 5 – , Ordinanza n. 19806 del 23/07/2019, Rv. 654953 – 01).
Conseguentemente la CGT di secondo grado, correttamente, ha valutato le prove prodotte in primo grado dal ricorrente, in considerazione del principio di acquisizione processuale: «Il giudice di appello, pur in mancanza di specifiche deduzioni sul punto, deve valutare tutti gli elementi di prova acquisiti, quand’anche non presi in considerazione dal giudice di primo grado, poiché in materia di prova vige il principio di acquisizione processuale, secondo cui le risultanze istruttorie comunque ottenute, e quale che sia la parte ad
iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del giudice» (Sez.
2 – , Ordinanza n. 14284 del 04/06/2018, Rv. 648836 – 01).
3. Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la violazione degli art. 2697, cod. civ., 13 d. l. n. 201 del 2011 e 2, d. l. n. 102 del 2013, la legge Regione Campania n. 18 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; l’asseg nazione degli immobili alle famiglie bisognose è, infatti, assicurata dallo stesso Comune.
La sentenza di secondo grado non ritiene provata la caratteristica sociale degli immobili, nonostante una specifica consulenza di parte, prodotta in giudizio. Le caratteristiche degli immobili, del resto, sarebbero note al Comune, che li assegna ai bisognosi (come da normativa regionale in materia). Gli immobili posseduti dal ricorrente hanno tutte le caratteristiche di alloggi sociali (vedi Cass. n. 6380 del 2024) e nessuna prova deve fornire il ricorrente, in quanto il Comune è a completa conoscenza della situazione degli immobili.
Il motivo è infondato. L’onere della prova compete al ricorrente trattandosi di esenzione fiscale («In tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione. » (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23228 del 04/10/2017, Rv. 646307 – 01); vedi, anche, Sez. 5 – , Ordinanza n. 20971 del 26/07/2024, Rv. 671952 -01).
Nessuna inversione dell’onere della prova in questa materia sussiste, la prova resta a carico del contribuente. La prospettazione del ricorrente, che richiama la decisione di questa Corte n. 6380 del 2024, risulta impropria . L’ordinanza della Corte di Cassazione citata non ha affatto ritenuto, in materia, l’inversione dell’onere della prova, ma ha ribadito un principio consolidato di comportamento
delle parti secondo il principio di correttezza e buona fede ‘che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente; a quest’ultimo non possono essere richiesti, anche ove l’onere probatorio sia a carico dello stesso, documenti ed informazioni già in possesso dell’ufficio’.
Invero, proprio in quanto non tutti gli alloggi in possesso dell’ente (IACP) possono essere considerati sociali, ma solo quelli per i quali risulta provata, in concreto (nella dinamica processuale) la loro natura sociale, scontano l’esenzione dell’imposta. La prova resta sempre a carico del contribuente, secondo gli ordinari criteri previsti dall’art. 2697 cod. civ. (
1. La CGT di secondo grado ha tuttavia valutato le prove prodotte in giudizio, ed in particolare la consulenza di parte, e con valutazione di merito – insindacabile in sede di legittimità – ha ritenuto nel caso di specie effettivamente non provata (ad onere della parte contribuente) la natura di alloggi sociali degli immobili del ricorrente istituto.
In particolare, la natura di alloggi sociali, ai fini dell’esenzione, non era ricavabile dalla consulenza di parte in quanto ‘ avente un carattere assolutamente generico, fondato su di un assunto di generalizzata riconduzione degli immobili dello IACP nel novero degli alloggi sociali ‘.
Del resto, la valutazione delle prove è questione di merito insindacabile in questa sede: « In tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento» (Sez. 2 – , Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019, Rv. 655229 – 01).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 28/01/2025 .