Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3850 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3850 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso nr. 22276-2023 R.G. proposto da:
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA REGIONE CALABRIA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
COMUNE DI COGNOME, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dell’ Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al controricorso
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta ta e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al controricorso
-controricorrenti-
avverso la sentenza n. 1010/2023 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA
DI SECONDO GRADO DELLA CALABRIA, depositata il 31/3/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/1/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’ Azienda Territoriale per l ‘ Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Calabria (di seguito ATERP) propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria aveva respinto l’appello avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Cosenza n. 1044/2022, in rigetto del ricorso proposto avverso gli avvisi di accertamento per IMU 2014 -2017 emessi da RAGIONE_SOCIALE Concessionario per conto del Comune di Rende.
Il Comune e la Concessionaria resistono con controricorso.
Tutte le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Va in primo luogo esaminata l ‘eccezione , formulata da RAGIONE_SOCIALE nel controricorso, di inammissibilità del ricorso per intervenuta definitività dell’atto impugnato (erroneamente indicata come «giudicato») stante l’ omessa impugnazione, da parte di RAGIONE_SOCIALE, nel ricorso in primo grado, degli avvisi di accertamento nella parte in cui la pretesa impositiva era motivata anche in conseguenza della mancata indicazione, nella dichiarazione IMU, della richiesta di esenzione.
1.2. Le censure sono inammissibili in quanto dall’esame degli atti de i precedenti gradi, allegati al ricorso per cassazione, emerge che trattasi di questione rimasta assorbita nella pronuncia di primo grado, favorevole al Comune e ad RAGIONE_SOCIALE ritualmente riproposta da quest’ultima in appello
e parimenti rimasta assorbita, e che potrà essere dunque riproposta al Giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza impugnata.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., «nullità della sentenza art. 360 n. 4 c.p.c. violazione artt. 111 Cost., 132 n. 4 c.p.c., 156 cpc, 118 disp. att. c.p.c.» per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado respinto l’ appello dell ‘ATERP senza «esplicitare le ragioni della decisione».
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., «nullità della sentenza … violazione art. 112 c.p.c.» per vizio di extrapetizione, avendo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado «argomenta…(to)… unicamente sulla natura economica dell’attività svolta dall’ente senza che ciò fosse il tema controverso né dell’atto di appello né della stessa pronuncia di primo grado e senza indicare gli elementi, di fatto e di diritto acquisiti, assunti a fondamento».
2.3. Le doglianze da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, sono infondate.
2.4. Per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. n. 15883 del 2017; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. Sez. Unite n. 22232 del 2016; Cass. n. 9113 del 2012; Cass. n. 16736 del 2007), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
2.5. Nella fattispecie in esame la sentenza impugnata esplicita in maniera sufficiente la ratio decidendi , consentendo il controllo del percorso logico -giuridico che ha portato alla decisione, tant’è che, con gli ultimi due motivi, l’ATERP ha potuto censurare compiutamente gli errori di diritto che, secondo la contribuente, giustificano comunque la richiesta cassazione dell’impugnata sentenza.
2.6. Occorre inoltre evidenziare che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, è ravvisabile vizio di extrapetizione soltanto
allorquando il giudice d’appello pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, oppure su questioni non dedotte e che non siano rilevabili d’ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, non essendo invece precluso al giudice del gravame l’esercizio del potere dovere di qualificare diversamente i fatti, con il solo limite di non esorbitare dalle richieste contenute nell’atto di impugnazione e di non introdurre nuovi elementi di fatto nell’ambito delle questioni sottoposte al proprio esame (cfr. ex multis , Cass. n. 21057 del 2021; Cass. n. 8716 del 2021; Cass. n. 18830 del 2017; Cass. n. 296 del 2016).
2.7. Nella specie, come risulta dalla sentenza impugnata e dagli atti difensivi dei gradi di merito, allegati al ricorso: 1) la società contribuente aveva dedotto, in primo grado, di essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per usufruire dell’esenzione per gli immobili destinati ad abitazione principale e della detrazione per gli alloggi degli enti di edilizia residenziale pubblica come disposto dall’art. 13 comma 10 del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 204/2011; 2) la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha confermato la sentenza di primo grado, in rigetto del ricorso dell’ATERP, affermando che non sussistevano i suddetti presupposti in quanto l’attività di locazione a terzi delle unità abitative, sottoposte a tassazione, aveva carattere economico, con assorbimento delle rimanenti censure.
2.8. Ne consegue che, nel caso di specie, nessuna extrapetizione o ultrapetizione può essere imputata alla pronuncia d’appello.
3.1. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., « violazione e falsa applicazione dell’art. 13 comma 2 lett. b e comma 10 d.l. n. 201/2011, conv. con modd. legge n. 214/2011, come modificato dall’art. 1 comma 707 legge di stabilità n. 147/2013» per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente richiamato il citato comma 1 0 dell’art. 13 d.l. n. 201/2011, per escludere il diritto alla detrazione sugli immobili tassati, sebbene non ricorressero i presupposti per la sua applicazione (destinazione degli
immobili ad abitazione principale ed iscrizione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
3.2. Con il quarto motivo RAGIONE_SOCIALE lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., «violazione e falsa applicazione all’art. 7 c omma 1 lett. i) , D.Lgs. n. 504/1922» per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente affermato la natura commerciale dell’attività svolta da RAGIONE_SOCIALE relativa alla locazione a nuclei familiari svantaggiati di immobili ad un canone agevolato.
3.3. Le doglianze vanno esaminate congiuntamente in quanto strettamente connesse.
3.4. In diritto va precisato che l’art. 2, comma 2, lett. b) del D.L. 31.8.2013 n. 102, conv. in legge 28.10.2013 n. 124, nel differenziare, per la prima volta, il trattamento delle unità immobiliari richiamate dall’art. 8, comma 4 Dlgs. 504/1992 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, ed alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari), prevedendo solo che le prime sarebbero divenute esenti dall’IMU a decorrere dal 1° luglio 2013, in quanto equiparate all’abitazione principale, ha stabilito, al successivo comma 4, che gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell’art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sarebbero rimasti invece imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. del 24 giugno 2008 n. 146, che erano stati, a loro volta, equiparati all’abitazione principale, ma soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014 (cfr. Cass. nn. 39799 del 2021 e 37342 del 2021).
3.5. In tale ultima ipotesi, l’esenzione dall’imposta risulta, quindi, prevista dall’art. 4 del D.L. 102/2013 (conv. in l. n. 124/2013) a decorrere dal 1° gennaio 2014 ed è applicabile nel caso di specie, avente ad oggetto le annualità d’imposta 2014 -2017.
3.6. L ‘analisi delle disposizioni in materia di IMU rivela, dunque, che non è configurabile una coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnati dagli
ex IACP e gli ‘alloggi sociali’, atteso che il legislatore, nell’ambito del medesimo contesto normativo, ha disciplinato autonomamente e differentemente le due fattispecie.
3.7. I l legislatore, infatti, all’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 cit. ha previsto espressamente un’agevolazione consistente in una detrazione di Euro 200 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, risultando, pertanto, evidente la volontà del legislatore di differenziare gli alloggi ex IACP da quelli «sociali», che, invece, sono esenti dal prelievo per espressa disposizione di legge (art. 13, co. 2, lett. b, del D.L. n.201/2011 cit.).
3.8. N on è pertanto invocabile un’assimilazione tra gli alloggi concessi in locazione e gli alloggi sociali, che è preclusa, inevitabilmente, dalla corretta applicazione del principio generale e inderogabile secondo cui «in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell’art 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati» (cfr. Cass. n. 20135/2019, Cass n. 15407/2017, Cass. n. 4333/2016, Cass. n. 2925/2013 e Cass. n. 5933/2013).
3.9. L’esenzione dal pagamento è prevista, dunque, solo per gli immobili specificamente destinati ad alloggi sociali, cioè per gli immobili destinati alla locazione che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto del ministero dell’infrastrutture, al che consegue che sono esenti dal pagamento non tutti gli alloggi IACP ma solo quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008.
3.10. I n particolare, è alloggio sociale l’unità immobiliare destinata ad uso residenziale ed oggetto di locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato, essendo configurati tali immobili come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale
costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.
3.11. L’alloggio sociale deve essere dunque «adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457», «deve essere costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative», ed è altresì previsto quanto segue: «Nel caso di servizio di edilizia sociale in locazione si considera adeguato un alloggio con un numero di vani abitabili tendenzialmente non inferiore ai componenti del nucleo familiare – e comunque non superiore a cinque – oltre ai vani accessori quali bagno e cucina».
3.12. A llo scopo di ravvisare il requisito oggettivo dell’imposta, occorre, quindi, distinguere gli «alloggi sociali», così come sopra definiti normativamente, dagli altri alloggi, siccome nella nozione di abitazione principale, per la quale è possibile applicare l’esenzione dell’imposta, vanno ricompresi anche gli immobili che, pur essendo di proprietà dell’ente, sono in sede di locazione destinati e inquadrabili tra gli alloggi sociali, in quanto idonei e volti a soddisfare la medesima finalità pubblica.
3.13. Lo stesso Dipartimento delle Finanze, nella risposta n. 15 delle FAQ del 3 giugno 2014 (oggetto di conferma nella Circolare MEF 1/DF del 18.3.2020), ha peraltro precisato che gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti in questione rientrano in siffatta ipotesi di assimilazione e quindi di esenzione solo nel caso in cui anche tali alloggi siano riconducibili nella definizione di alloggio sociale di cui al decreto ministeriale appena citato mentre in tutti gli altri casi, in cui non si può ricomprendere nell’ambito dell’alloggio sociale l’immobile posseduto dagli Istituti in questione, si applica la detrazione di Euro 200.
3.14. Poste tali premesse, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha respinto l’appello di ATERP sulla scorta delle seguenti affermazioni: «Al riguardo la Corte ritiene di aderire e dare seguito all’orientamento della Corte di legittimità formatosi sul punto (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 20135 del 25/07/2019) che esclude la applicabilità dell’esenzione. Infatti tale
esenzione riguarda ‘gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggi o 1985, n. 222.’. Nel merito la legge di stabilità del 27 dicembre 2013 n. 147 al comma 707 sancisce: ‘All’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni: …L’imposta municipale propria non si applica, altresì: … b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008’ La Corte di Cassazione, con sentenza n° 20135/2019, ha posto l’attenzione sul fatto che l’esenzione di cui all’art. 13 comma 2, ‘opera alla duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse. Dal momento che le finalità di carattere sociali svolte per legge dagli enti di edilizia residenziale non valgono ad escludere che quella da loro svolta nel concedere in locazione le unità abitative a loro disposizione, sia pure ad un canone locativo moderato o convenzionato, sia un’attività di carattere economico ai sensi di legge, correttamente il giudice di appello ha escluso l’applicabilità della invocata imposta’ (così anche la CTR Lombardia sentenza n. 2828/2022)’, escludendo, invece, che gli stessi godano dell’esenzione d’imposta ».
3.15. Nel caso in esame, la stessa Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha dato atto che ATERP aveva richiesto l’esenzione IMU in relazione alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale (ad esclusione dei fabbricati classati A/ 1, A/8 e A/9), ed ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggio sociale.
3.16. Va dunque ribadito che, continuando a formar oggetto del trattamento di favore la detrazione di imposta prevista per gli «alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616» (d.l. n. 201 del 2011, art. 13, comma 10, cit.), detta detrazione si pone in termini di incompatibilità con l ‘ esenzione introdotta (a decorrere dal gennaio 2014) per i citati fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (cfr. Cass. nn. 39799 e 37342 del 2021).
3.17. Nella fattispecie, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha pertanto disatteso i principi sin qui illustrati, da una parte facendo erroneamente riferimento alla normativa anteriore a quella introdotta dall’art. 4 del D.L. 102/2013 (applicabile ratione temporis ) e dall’altro omettendo di distinguere tra la detrazione di Euro 200 per gli immobili IACP e l’esenzione IMU solo per gli alloggi sociali definiti dal DM 22.4.2008.
Si deve, dunque, in accoglimento del terzo e quarto motivo di ricorso, respinti i restanti motivi, cassare la sentenza gravata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in altra composizione, che si atterrà a quanto sin qui illustrato e provvederà anche all’esame delle questioni rimaste assorbite e alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso, respinti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da