Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3850 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3850  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 15/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso nr. 22276-2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE ,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro tempore,  rappresentata  e  difesa  da ll’ AVV_NOTAIO  giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dell’ AVV_NOTAIO giusta procura speciale allegata al controricorso
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta ta e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale allegata al controricorso
-controricorrRAGIONE_SOCIALE–
avverso la sentenza n. 1010/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA
DI SECONDO GRADO COGNOMEA RAGIONE_SOCIALE, depositata il 31/3/2023; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/1/2025 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva respinto l’appello avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Cosenza n. 1044/2022, in rigetto del ricorso proposto avverso gli avvisi di accertamento per IMU 2014 -2017 emessi da RAGIONE_SOCIALE – Concessionario per conto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il RAGIONE_SOCIALE e la Concessionaria resistono con controricorso.
Tutte le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Va in primo luogo esaminata l ‘eccezione , formulata da RAGIONE_SOCIALE nel controricorso, di inammissibilità del ricorso per intervenuta definitività dell’atto  impugnato  (erroneamente  indicata  come  «giudicato») stante l’ omessa impugnazione, da parte di RAGIONE_SOCIALE, nel ricorso in primo grado, degli avvisi di accertamento nella parte in cui la pretesa impositiva era motivata anche in conseguenza RAGIONE_SOCIALE mancata indicazione, nella dichiarazione IMU, RAGIONE_SOCIALE richiesta di esenzione.
1.2. Le censure sono inammissibili in quanto dall’esame degli atti de i precedRAGIONE_SOCIALE gradi, allegati al ricorso per cassazione, emerge che trattasi di questione rimasta assorbita nella pronuncia di primo grado, favorevole al RAGIONE_SOCIALE e ad RAGIONE_SOCIALE , ritualmente riproposta da quest’ultima in appello
e  parimRAGIONE_SOCIALE  rimasta  assorbita,  e  che  potrà  essere  dunque  riproposta  al Giudice del rinvio in caso di annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
2.1.  Con  il  primo  motivo  la  ricorrente  denuncia,  in  rubrica,  ai  sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., «nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza art. 360 n. 4 c.p.c. violazione artt. 111 Cost., 132 n. 4 c.p.c., 156 cpc, 118 disp. att. c.p.c.» per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado respinto l’ appello dell ‘RAGIONE_SOCIALE senza «esplicitare le ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione».
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., «nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza … violazione art. 112 c.p.c.» per vizio di extrapetizione, avendo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado «argomenta…(to)… unicamente sulla natura economica dell’attività svolta dall’ente senza che ciò fosse il tema controverso né dell’atto di appello né RAGIONE_SOCIALE stessa pronuncia di primo grado e senza indicare gli elemRAGIONE_SOCIALE, di fatto e di diritto acquisiti, assunti a fondamento».
2.3. Le doglianze da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, sono infondate.
2.4. Per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. n. 15883 del 2017; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. Sez. Unite n. 22232 del 2016; Cass. n. 9113 del 2012; Cass. n. 16736 del 2007), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elemRAGIONE_SOCIALE da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
2.5.  Nella  fattispecie  in  esame  la  sentenza  impugnata  esplicita  in maniera sufficiente la ratio decidendi , consentendo il controllo del percorso logico -giuridico che ha portato alla decisione, tant’è che, con gli ultimi due motivi, l’RAGIONE_SOCIALE ha potuto censurare compiutamente gli errori di diritto che, secondo  la  contribuente,  giustificano  comunque  la  richiesta  cassazione dell’impugnata sentenza.
2.6. Occorre inoltre evidenziare che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, è ravvisabile vizio di extrapetizione soltanto
allorquando il giudice d’appello pronunci oltre i limiti RAGIONE_SOCIALE richieste e RAGIONE_SOCIALE eccezioni fatte valere dalle parti, oppure su questioni non dedotte e che non siano rilevabili d’ufficio, attribuendo alle parti un bene RAGIONE_SOCIALE vita non richiesto o diverso da quello domandato, non essendo invece precluso al giudice del gravame l’esercizio del potere dovere di qualificare diversamente i fatti, con il solo limite di non esorbitare dalle richieste contenute nell’atto di impugnazione e di non introdurre nuovi elemRAGIONE_SOCIALE di fatto nell’ambito RAGIONE_SOCIALE questioni sottoposte al proprio esame (cfr. ex multis , Cass. n. 21057 del 2021; Cass. n. 8716 del 2021; Cass. n. 18830 del 2017; Cass. n. 296 del 2016).
2.7. Nella specie, come risulta dalla sentenza impugnata e dagli atti difensivi dei gradi di merito, allegati al ricorso: 1) la società contribuente aveva dedotto, in primo grado, di essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per usufruire dell’esenzione per gli immobili destinati ad abitazione principale e RAGIONE_SOCIALE detrazione per gli alloggi degli RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE come disposto dall’art. 13 comma 10 del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 204/2011; 2) la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha confermato la sentenza di primo grado, in rigetto del ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE, affermando che non sussistevano i suddetti presupposti in quanto l’attività di locazione a terzi RAGIONE_SOCIALE unità abitative, sottoposte a tassazione, aveva carattere economico, con assorbimento RAGIONE_SOCIALE rimanRAGIONE_SOCIALE censure.
2.8.  Ne  consegue  che,  nel  caso  di  specie,  nessuna  extrapetizione  o ultrapetizione può essere imputata alla pronuncia d’appello.
3.1. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., « violazione e falsa applicazione dell’art. 13 comma 2 lett. b e comma 10 d.l. n. 201/2011, conv. con modd. legge n. 214/2011, come modificato dall’art. 1 comma 707 legge di stabilità n. 147/2013» per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente richiamato il citato comma 1 0 dell’art. 13 d.l. n. 201/2011, per escludere il diritto alla detrazione sugli immobili tassati, sebbene non ricorressero i presupposti per la sua applicazione (destinazione degli
immobili ad abitazione principale ed iscrizione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
3.2. Con il quarto motivo RAGIONE_SOCIALE lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., «violazione e falsa applicazione all’art. 7 c omma 1 lett. i) , D.Lgs. n. 504/1922» per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente affermato la natura commerciale dell’attività svolta da RAGIONE_SOCIALE relativa alla locazione a nuclei familiari svantaggiati di immobili ad un canone agevolato.
3.3. Le doglianze vanno esaminate congiuntamente in quanto strettamente connesse.
3.4. In diritto va precisato che l’art. 2, comma 2, lett. b) del D.L. 31.8.2013 n. 102, conv. in legge 28.10.2013 n. 124, nel differenziare, per la prima volta, il trattamento RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari richiamate dall’art. 8, comma 4 Dlgs. 504/1992 (unità immobiliari appartenRAGIONE_SOCIALE alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, ed alloggi regolarmente assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE), prevedendo solo che le prime sarebbero divenute esRAGIONE_SOCIALE dall’IMU a decorrere dal 1° luglio 2013, in quanto equiparate all’abitazione principale, ha stabilito, al successivo comma 4, che gli alloggi regolarmente assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE o dagli RAGIONE_SOCIALE, comunque denominati, avRAGIONE_SOCIALE le stesse finalità degli RAGIONE_SOCIALE.A.C.P., istituiti in attuazione dell’art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sarebbero rimasti invece imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE infrastrutture del 22 aprile 2008, RAGIONE_SOCIALEto nella G.U. del 24 giugno 2008 n. 146, che erano stati, a loro volta, equiparati all’abitazione principale, ma soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014 (cfr. Cass. nn. 39799 del 2021 e 37342 del 2021).
3.5.  In  tale  ultima  ipotesi,  l’esenzione  dall’imposta  risulta,  quindi, prevista dall’art. 4 del D.L. 102/2013 (conv. in l. n. 124/2013) a decorrere dal 1° gennaio 2014 ed è applicabile nel caso di specie, avente ad oggetto le annualità d’imposta 2014 -2017.
3.6. L ‘analisi RAGIONE_SOCIALE disposizioni in materia di IMU rivela, dunque, che non è configurabile una coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnati dagli
ex  RAGIONE_SOCIALE  e  gli  ‘alloggi  sociali’,  atteso  che  il  legislatore,  nell’ambito  del medesimo contesto normativo, ha disciplinato autonomamente e differentemente le due fattispecie.
3.7. I l legislatore, infatti, all’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 cit. ha previsto espressamente un’agevolazione consistente in una detrazione di Euro 200 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE o dagli RAGIONE_SOCIALE, comunque denominati, risultando, pertanto, evidente la volontà del legislatore di differenziare gli alloggi ex RAGIONE_SOCIALE da quelli «sociali», che, invece, sono esRAGIONE_SOCIALE dal prelievo per espressa disposizione di legge (art. 13, co. 2, lett. b, del D.L. n.201/2011 cit.).
3.8. N on è pertanto invocabile un’assimilazione tra gli alloggi concessi in locazione e gli alloggi sociali, che è preclusa, inevitabilmente, dalla corretta applicazione del principio generale e inderogabile secondo cui «in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell’art 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva RAGIONE_SOCIALE norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati» (cfr. Cass. n. 20135/2019, Cass n. 15407/2017, Cass. n. 4333/2016, Cass. n. 2925/2013 e Cass. n. 5933/2013).
3.9. L’esenzione dal pagamento è prevista, dunque, solo per gli immobili specificamente destinati ad alloggi sociali, cioè per gli immobili destinati alla locazione che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto del ministero dell’infrastrutture, al che consegue che sono esRAGIONE_SOCIALE dal pagamento non tutti gli  alloggi  RAGIONE_SOCIALE  ma  solo  quelli  che  abbiano  le  caratteristiche  indicate  nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008.
3.10. I n particolare, è alloggio sociale l’unità immobiliare destinata ad uso RAGIONE_SOCIALE ed oggetto di locazione permanente che svolge la funzione di  interesse  generale  di  ridurre  il  disagio  abitativo  di  soggetti  e  nuclei familiari  svantaggiati,  i  quali  non  sono  in  grado  di  avere  accesso  alla locazione  di  alloggi  nel  libero  mercato,  essendo  configurati  tali  immobili come  elemento  essenziale  del  sistema  di  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  sociale
costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento RAGIONE_SOCIALE esigenze primarie.
3.11. L’alloggio sociale deve essere dunque «adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto RAGIONE_SOCIALE caratteristiche tecnico-costruttive indicate agli articoli 16 e 43 RAGIONE_SOCIALE legge 5 agosto 1978, n. 457», «deve essere costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative», ed è altresì previsto quanto segue: «Nel caso di servizio di RAGIONE_SOCIALE sociale in locazione si considera adeguato un alloggio con un numero di vani abitabili tendenzialmente non inferiore ai componRAGIONE_SOCIALE del nucleo familiare – e comunque non superiore a cinque – oltre ai vani accessori quali bagno e cucina».
3.12. A llo scopo di ravvisare il requisito oggettivo dell’imposta, occorre, quindi, distinguere gli «alloggi sociali», così come sopra definiti normativamente, dagli altri alloggi, siccome nella nozione di abitazione principale, per la quale è possibile applicare l’esenzione dell’imposta, vanno ricompresi anche gli immobili che, pur essendo di proprietà dell’ente, sono in sede di locazione destinati e inquadrabili tra gli alloggi sociali, in quanto idonei e volti a soddisfare la medesima finalità RAGIONE_SOCIALE.
3.13. Lo stesso RAGIONE_SOCIALE Finanze, nella risposta n. 15 RAGIONE_SOCIALE FAQ del 3 giugno 2014 (oggetto di conferma nella Circolare MEF 1/DF del 18.3.2020), ha peraltro precisato che gli alloggi regolarmente assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE in questione rientrano in siffatta ipotesi di assimilazione e quindi di esenzione solo nel caso in cui anche tali alloggi siano riconducibili nella definizione di alloggio sociale di cui al decreto ministeriale appena citato mentre in tutti gli altri casi, in cui non si può ricomprendere nell’ambito dell’alloggio sociale l’immobile posseduto dagli RAGIONE_SOCIALE in questione, si applica la detrazione di Euro 200.
3.14.  Poste  tali  premesse,  la  Corte  di  giustizia  tributaria  di  secondo grado ha respinto l’appello di RAGIONE_SOCIALE sulla scorta RAGIONE_SOCIALE seguRAGIONE_SOCIALE affermazioni: «Al riguardo la Corte ritiene di aderire e dare seguito all’orientamento RAGIONE_SOCIALE Corte di legittimità formatosi sul punto (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 20135 del 25/07/2019) che esclude la applicabilità dell’esenzione. Infatti tale
esenzione riguarda ‘gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE ReRAGIONE_SOCIALE 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché RAGIONE_SOCIALE attività di cui all’articolo 16, lettera a), RAGIONE_SOCIALE legge 20 maggi o 1985, n. 222.’. Nel merito la legge di stabilità del 27 dicembre 2013 n. 147 al comma 707 sancisce: ‘All’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sono apportate le seguRAGIONE_SOCIALE modificazioni: …L’imposta municipale propria non si applica, altresì: … b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE infrastrutture 22 aprile 2008, RAGIONE_SOCIALEto nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008′ La Corte di Cassazione, con sentenza n° 20135/2019, ha posto l’attenzione sul fatto che l’esenzione di cui all’art. 13 comma 2, ‘opera alla duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse. Dal momento che le finalità di carattere sociali svolte per legge dagli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non valgono ad escludere che quella da loro svolta nel concedere in locazione le unità abitative a loro disposizione, sia pure ad un canone locativo moderato o convenzionato, sia un’attività di carattere economico ai sensi di legge, correttamente il giudice di appello ha escluso l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE invocata imposta’ (così anche la CTR Lombardia sentenza n. 2828/2022)’, escludendo, invece, che gli stessi godano dell’esenzione d’imposta ».
3.15. Nel caso in esame, la stessa Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha dato atto che RAGIONE_SOCIALE aveva richiesto l’esenzione IMU in relazione alle  unità  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  (ad  esclusione  dei fabbricati  classati  A/  1,  A/8  e  A/9),  ed  ai  fabbricati  di  civile  abitazione destinati ad alloggio sociale.
3.16. Va dunque ribadito che, continuando a formar oggetto del trattamento di favore la detrazione di imposta prevista per gli «alloggi regolarmente assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE o dagli RAGIONE_SOCIALE, comunque denominati, avRAGIONE_SOCIALE le stesse finalità degli RAGIONE_SOCIALE, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE ReRAGIONE_SOCIALE 24 luglio 1977, n. 616» (d.l. n. 201 del 2011, art. 13, comma 10, cit.), detta detrazione si pone in termini di incompatibilità con l ‘ esenzione introdotta (a decorrere dal gennaio 2014) per i citati fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (cfr. Cass. nn. 39799 e 37342 del 2021).
3.17. Nella fattispecie, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha  pertanto  disatteso  i  principi  sin  qui  illustrati,  da  una  parte  facendo erroneamente  riferimento  alla  normativa  anteriore  a  quella  introdotta dall’art. 4  del  D.L.  102/2013  (applicabile ratione  temporis )  e dall’altro omettendo di distinguere tra la detrazione di Euro 200 per gli immobili RAGIONE_SOCIALE e l’esenzione IMU solo per gli alloggi sociali definiti dal DM 22.4.2008.
Si deve, dunque, in accoglimento del terzo e quarto motivo di ricorso, respinti i restanti motivi, cassare la sentenza gravata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in altra composizione, che si atterrà a quanto sin qui illustrato e provvederà anche all’esame RAGIONE_SOCIALE questioni  rimaste  assorbite  e  alla  regolazione  RAGIONE_SOCIALE  spese  del  giudizio  di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso, respinti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da