Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3853 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3853 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso nr. 10255-2024 R.G. proposto da:
AZIENDA RAGIONE_SOCIALE MATERA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
COMUNE DI COGNOME, in persona del Vicesindaco pro tempore, rappresentato e difeso dell’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al controricorso
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 27/01/2024 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI RAGIONE_SOCIALE BASILICATA, depositata il 22/1/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/1/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Azienda Territoriale per l’RAGIONE_SOCIALE Pubblica di Matera (di seguito ATER) propone ricorso, affidato a nove motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata aveva respinto l’appello avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Matera n. 43/2022, in rigetto del ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento IMU 2015 emesso dal Comune di Bernalda.
Il Comune resiste con controricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1) c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il secondo motivo, da esaminare preliminarmente, la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., «nullità della sentenza … violazione art. 112 c.p.c.» per vizio di extrapetizione, avendo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado respinto l’eccezione di carenza di motivazione dell’atto impugnato, pur «non avendo l’ATER mai eccepito il difetto di motivazione dell’atto impugnato, né in primo, né … in secondo grado».
1.2. Le doglianze sono inammissibili per difetto di interesse, posto che la stessa ricorrente afferma di non aver impugnato l’avviso di accertamento in relazione al profilo suindicato.
1.3. È opportuno, infatti, evidenziare che il principio contenuto nell’art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l’interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall’utilità giuridica che
dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte (cfr. Cass. nn. 28307 del 2020, 3991 del 2020; SU n. 12637 del 2008).
2.1. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., «nullità della sentenza per error in procedendo e violazione dell’articolo 112 c.p.c., in considerazione dell’omesso esame del motivo di appello relativo all’accertamento della natura di ‘alloggi sociali’ degli immobili tassati».
2.2. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’omesso accertamento da parte dei giudici d’appello della natura di alloggi sociali degli immobili oggetto di accertamento.
2.3. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 7, co. 1, lett. i), d.lgs. 504/92, e dell’art. 13, co. 2, lett. b), d.l. n. 201/2011 (conv. con modifiche dalla l. n. 214/2011), come modificato dall’art. 1, comma 707, l. n. 147/2013 per avere i giudici d’appello erroneamente richiamato la normativa di cui all’art. 7, co. 1, lett i) D.lgs. 504/92 e, conseguentemente, applicato al caso di specie i relativi presupposti, anziché quella prevista dall’art. 13 D.L. 201/2011, convertito in legge con modifiche, dalla L. 22.12.2011, n. 214, escludendo l’applicabilità dell’esenzione IMU in quanto ATER, nell’assegnare gli alloggi, avrebbe di fatto svolto un’attività di carattere economico, così facendo venire meno uno dei presupposti per l’applicazione dell’esenzione ex art. 7, lett. i), D.Lgs n. 504/1992.
2.4. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione dell’art. 13, co. 2, lett. b), d.l. n. 201/2011 (conv. con modifiche dalla l. n. 214/2011), come modificato dall’art. 1, comma 707, l. n. 147/2013, per avere i giudici di secondo
grado escluso l’esenzione IMU agli immobili di proprietà di RAGIONE_SOCIALE in quanto detto ente «svolge un’attività di carattere economico per legge».
2.5. Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione dell’art. 13, co. 2, lett. b), d.l. n. 201/2011 (conv. con modifiche dalla l. n. 214/2011), come modificato dall’art. 1, comma 707, l. n. 147/2013, per avere i giudici di secondo grado escluso l’esenzione IMU agli immobili degli ex IACP in quanto per essi, ai sensi del successivo comma 10, era espressamente prevista la detrazione di Euro 200,00.
2.6. Con il nono motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione dell’art. 13, co. 2, lett. b), d.l. n. 201/2011 (conv. con modifiche dalla l. n. 214/2011), come modificato dall’art. 1, comma 707, l. n. 147/2013, applicabile alla normativa TASI ai sensi dell’art. 1, co. 675, l. n. 147/2013, per avere i giudici d’appello erroneamente ritenuto che, ai fini dell’esenzione IMU per gli alloggi sociali, il soggetto passivo dell’imposta deve utilizzare concretamente l’alloggio, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.
2.7. Le censure vanno esaminate preliminarmente rispetto al primo ed al quinto motivo e congiuntamente in quanto strettamente connesse.
2.8. In diritto va precisato che l’art. 2, comma 2, lett. b) del D.L. 31.8.2013 n. 102, conv. in legge 28.10.2013 n. 124, nel differenziare, per la prima volta, il trattamento delle unità immobiliari richiamate dall’art. 8, comma 4 Dlgs. 504/1992 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, ed alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari), prevedendo solo che le prime sarebbero divenute esenti dall’IMU a decorrere dal 1° luglio 2013, in quanto equiparate all’abitazione principale, ha stabilito, al successivo comma 4, che gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell’art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sarebbero rimasti invece imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti
dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. del 24 giugno 2008 n. 146, che erano stati, a loro volta, equiparati all’abitazione principale, ma soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014 (cfr. Cass. nn. 39799 del 2021 e 37342 del 2021).
2.9. In tale ultima ipotesi, l’esenzione dall’imposta risulta, quindi, prevista dall’art. 4 del D.L. 102/2013 (conv. in l. n. 124/2013) a decorrere dal 1° gennaio 2014 ed è applicabile nel caso di specie, avente ad oggetto l’annualità d’imposta 2015.
2.10. L’analisi delle disposizioni in materia di IMU rivela, dunque, che non è configurabile una coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnati dagli ex IACP e gli ‘alloggi sociali’, atteso che il legislatore, nell’ambito del medesimo contesto normativo, ha disciplinato autonomamente e differentemente le due fattispecie.
2.11. Il legislatore, infatti, all’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 cit. ha previsto espressamente un’agevolazione consistente in una detrazione di Euro 200 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, risultando, pertanto, evidente la volontà del legislatore di differenziare gli alloggi ex IACP da quelli «sociali», che, invece, sono esenti dal prelievo per espressa disposizione di legge (art. 13, co. 2, lett. b, del D.L. n.201/2011 cit.).
2.12. Non è pertanto invocabile un’assimilazione tra gli alloggi concessi in locazione e gli alloggi sociali, che è preclusa, inevitabilmente, dalla corretta applicazione del principio generale e inderogabile in materia fiscale che prevede che «in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell’art 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati» (cfr. Cass. n. 20135/2019, Cass n. 15407/2017, Cass. n. 4333/2016, Cass. n. 2925/2013 e Cass. n. 5933/2013).
2.13. L’esenzione dal pagamento è prevista, dunque, solo per gli immobili specificamente destinati ad alloggi sociali, cioè per gli immobili
destinati alla locazione che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto del ministero dell’infrastrutture, al che consegue che sono esenti dal pagamento non tutti gli alloggi IACP ma solo quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008.
2.14. In particolare, è alloggio sociale l’unità immobiliare destinata ad uso residenziale ed oggetto di locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato, essendo configurati tali immobili come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.
2.15. L’alloggio sociale deve essere quindi «adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnicocostruttive indicate agli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457» e «deve essere costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative», ed è altresì previsto quanto segue: «Nel caso di servizio di edilizia sociale in locazione si considera adeguato un alloggio con un numero di vani abitabili tendenzialmente non inferiore ai componenti del nucleo familiare – e comunque non superiore a cinque – oltre ai vani accessori quali bagno e cucina».
2.16. Allo scopo di ravvisare il requisito oggettivo dell’imposta, occorre, quindi, distinguere gli «alloggi sociali», così come sopra definiti normativamente, dagli altri alloggi, siccome nella nozione di abitazione principale, per la quale è possibile applicare l’esenzione dell’imposta, vanno ricompresi anche gli immobili che, pur essendo di proprietà dell’ente, sono in sede di locazione destinati e inquadrabili tra gli alloggi sociali, in quanto idonei e volti a soddisfare la medesima finalità pubblica.
2.17. Lo stesso Dipartimento delle Finanze, nella risposta n. 15 delle FAQ del 3 giugno 2014 (confermata con la Circolare MEF 1/DF del 18/3/2020), ha peraltro precisato che gli alloggi regolarmente assegnati
dagli Istituti in questione rientrano in siffatta ipotesi di assimilazione e quindi di esenzione solo nel caso in cui anche tali alloggi siano riconducibili nella definizione di alloggio sociale di cui al decreto ministeriale appena citato mentre in tutti gli altri casi, in cui non si può ricomprendere nell’ambito dell’alloggio sociale l’immobile posseduto dagli Istituti in questione, si applica la detrazione di Euro 200.
2.18. Poste tali premesse, la Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello di ATERP affermando che «in sostanza la normativa prevede un’imposizione specifica per gli immobili IACP, indipendentemente dal fatto che questi possano o meno qualificarsi come alloggi sociali» e che «… a poter usufruire dell’agevolazione è il soggetto passivo dell’imposta (proprietario, titolare di un diritto reale o concessionario) che si deve trovare ad utilizzare concretamente l’alloggio; tale situazione non ricorre nell’ipotesi in cui i beni immobili vengono concessi in godimento dalla ATER agli assegnatari delle unità immobiliari abitativa in quanto legittimato passivo dell’imposta è l’Ente possessore dell’immobile diverso dalla persona fisica locataria».
2.19. Nel caso in esame, emerge che ATER ha dedotto sin dal ricorso introduttivo che tutti gli alloggi di sua proprietà avevano le caratteristiche di alloggi sociali di cui alla definizione del D.M. del 22.4.2008, per cui è prevista l’esenzione IMU ai sensi dell’art. 13, co.2, lett. b) del D.L. 201/2011, convertito in legge, con modifiche.
2.20. Sul punto, tuttavia, i giudici di appello hanno, da una parte, fatto erroneamente riferimento alla normativa anteriore a quella introdotta dall’art. 4 del D.L. 102/2013 (applicabile ratione temporis ) e dall’altro omesso di distinguere tra la detrazione di Euro 200 per gli immobili IACP e l’esenzione IMU solo per gli alloggi sociali definiti dal DM 22.4.2008, mediante relativa verifica circa la sussistenza degli elementi distintivi tra unità immobiliari adibite ad abitazione principale (ad esclusione dei fabbricati classati A/ 1, A/8 e A/9), e fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggio sociale, continuando, invero, come si è detto, a formare oggetto del trattamento di favore la detrazione di imposta prevista per gli «alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti
autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616» (d.l. n. 201 del 2011, art. 13, comma 10, cit.), e ponendosi detta detrazione in termini di incompatibilità con l’esenzione introdotta (a decorrere dal gennaio 2014) per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (cfr. Cass. nn. 39799 e 37342 del 2021).
2.17. Ne consegue la fondatezza delle doglianze di parte ricorrente nei suddetti limiti.
3.1. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. nullità della sentenza impugnata per omesso esame del motivo di appello con il quale ATER aveva censurato la sentenza dei primi giudici nella parte in cui avevano affermato che la dichiarazione di variazione IMU era presupposto necessario ai fini dell’esenzione degli alloggi sociali, in relazione all’articolo 360, co. 1, n. 4), c.p.c.
3.2. La doglianza è fondata.
3.3. Va premesso che come già affermato da questa Corte, in caso di nullità della sentenza per omessa pronuncia, esigenze di economia processuale impongono di evitare la cassazione con rinvio quando la pretesa, sulla quale si riscontri mancare la pronuncia, avrebbe dovuto essere rigettata o potuto essere decisa nel merito, purché senza necessità di ulteriori accertamenti in fatto (cfr. Cass. nn. 16171 del 2017 e 21257 del 2014).
3.4. Ciò posto, l’art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dispone che «ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli
identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l’applicazione del presente comma».
3.4. Come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 23680 del 2020; conf. Cass. n. 31214 del 2024), con orientamento pienamente condiviso dal Collegio, l’onere della dichiarazione (attestante il possesso dei requisiti e contenente l’indicazione degli identificativi catastali degli immobili) è imposto dalla norma ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al medesimo articolo 2 del decreto legge in parola e cioè – per quanto qui rileva – ai fini della fruizione del beneficio della detrazione per l’abitazione principale accordato, in virtù del comma 2, del ridetto articolo 2, «agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616», nonché, in virtù del comma 4, ai «fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008».
3.5. L’onere de quo (relativo al beneficio della detrazione per la abitazione principale) non riguarda, pertanto, l’esenzione dal tributo, introdotta dall’art. 13, comma 2, lett. b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall’art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
In conclusione, in accoglimento del terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono motivo di ricorso, respinto il secondo motivo ed assorbito il primo motivo (con cui si lamenta la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente e per omessa pronuncia sui motivi di appello circa l’«accertamento della natura di alloggi sociali degli immobili oggetto di contestazione» e la «presentazione della dichiarazione IMU»), occorre cassare la sentenza gravata, con rinvio alla
Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, respinto il secondo motivo ed assorbito il primo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità