Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3853 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3853 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 15/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso nr. 10255-2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
COMUNE DI BERNALDA, in persona del Vicesindaco pro tempore, rappresentato e difeso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO giusta procura speciale allegata al controricorso
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 27/01/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO COGNOMEA BASILICATA, depositata il 22/1/2024;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/1/2025 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) propone ricorso, affidato a nove motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Basilicata aveva respinto l’appello avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE n. 43/2022, in rigetto del ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento IMU 2015 emesso dal Comune di Bernalda.
Il Comune resiste con controricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis 1) c.p.c.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Con il secondo motivo, da esaminare preliminarmente, la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., «nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza … violazione art. 112 c.p.c.» per vizio di extrapetizione, avendo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado respinto l’eccezione di carenza di motivazione RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato, pur «non avendo l’RAGIONE_SOCIALE mai eccepito il difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato, né in primo, né … in secondo grado».
1.2. Le doglianze sono inammissibili per difetto di interesse, posto che la stessa ricorrente afferma di non aver impugnato l’avviso di accertamento in relazione al profilo suindicato.
1.3. È opportuno, infatti, evidenziare che il principio contenuto nell’art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l’interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall’utilità giuridica che
dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte (cfr. Cass. nn. 28307 del 2020, 3991 del 2020; SU n. 12637 del 2008).
2.1. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., «nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per error in procedendo e violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 112 c.p.c., in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘omesso esame del motivo di appello relativo all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa natura di ‘alloggi sociali’ degli immobili tassati».
2.2. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’omesso accertamento da parte dei giudici d’appello RAGIONE_SOCIALEa natura di alloggi sociali degli immobili oggetto di accertamento.
2.3. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, co. 1, lett. i), d.lgs. 504/92, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, co. 2, lett. b), d.l. n. 201/2011 (conv. con modifiche dalla l. n. 214/2011), come modificato dall’art. 1, comma 707, l. n. 147/2013 per avere i giudici d’appello erroneamente richiamato la normativa di cui all’art. 7, co. 1, lett i) D.lgs. 504/92 e, conseguentemente, applicato al caso di specie i relativi presupposti, anziché quella prevista dall’art. 13 D.L. 201/2011, convertito in legge con modifiche, dalla L. 22.12.2011, n. 214, escludendo l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘esenzione IMU in quanto RAGIONE_SOCIALE, nell’assegnare gli alloggi, avrebbe di fatto svolto un’attività di carattere economico, così facendo venire meno uno dei presupposti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘esenzione ex art. 7, lett. i), D.Lgs n. 504/1992.
2.4. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, co. 2, lett. b), d.l. n. 201/2011 (conv. con modifiche dalla l. n. 214/2011), come modificato dall’art. 1, comma 707, l. n. 147/2013, per avere i giudici di secondo
grado escluso l’esenzione IMU agli immobili di proprietà di RAGIONE_SOCIALE in quanto detto ente «svolge un’attività di carattere economico per legge».
2.5. Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, co. 2, lett. b), d.l. n. 201/2011 (conv. con modifiche dalla l. n. 214/2011), come modificato dall’art. 1, comma 707, l. n. 147/2013, per avere i giudici di secondo grado escluso l’esenzione IMU agli immobili degli ex RAGIONE_SOCIALE in quanto per essi, ai sensi del successivo comma 10, era espressamente prevista la detrazione di Euro 200,00.
2.6. Con il nono motivo la ricorrente denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, co. 2, lett. b), d.l. n. 201/2011 (conv. con modifiche dalla l. n. 214/2011), come modificato dall’art. 1, comma 707, l. n. 147/2013, applicabile alla normativa TASI ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, co. 675, l. n. 147/2013, per avere i giudici d’appello erroneamente ritenuto che, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esenzione IMU per gli alloggi sociali, il soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta deve utilizzare concretamente l’alloggio, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.
2.7. Le censure vanno esaminate preliminarmente rispetto al primo ed al quinto motivo e congiuntamente in quanto strettamente connesse.
2.8. In diritto va precisato che l’art. 2, comma 2, lett. b) del D.L. 31.8.2013 n. 102, conv. in legge 28.10.2013 n. 124, nel differenziare, per la prima volta, il trattamento RAGIONE_SOCIALEe unità immobiliari richiamate dall’art. 8, comma 4 Dlgs. 504/1992 (unità immobiliari appartenRAGIONE_SOCIALE alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, ed alloggi regolarmente assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE), prevedendo solo che le prime sarebbero divenute esRAGIONE_SOCIALE dall’IMU a decorrere dal 1° luglio 2013, in quanto equiparate all’abitazione principale, ha stabilito, al successivo comma 4, che gli alloggi regolarmente assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE o dagli RAGIONE_SOCIALE, comunque denominati, avRAGIONE_SOCIALE le stesse finalità degli RAGIONE_SOCIALE.A.C.P., istituiti in attuazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sarebbero rimasti invece imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti
dal Decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE del 22 aprile 2008, RAGIONE_SOCIALEto nella G.U. del 24 giugno 2008 n. 146, che erano stati, a loro volta, equiparati all’abitazione principale, ma soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014 (cfr. Cass. nn. 39799 del 2021 e 37342 del 2021).
2.9. In tale ultima ipotesi, l’esenzione dall’imposta risulta, quindi, prevista dall’art. 4 del D.L. 102/2013 (conv. in l. n. 124/2013) a decorrere dal 1° gennaio 2014 ed è applicabile nel caso di specie, avente ad oggetto l’annualità d’imposta 2015.
2.10. L’analisi RAGIONE_SOCIALEe disposizioni in materia di IMU rivela, dunque, che non è configurabile una coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnati dagli ex RAGIONE_SOCIALE e gli ‘alloggi sociali’, atteso che il legislatore, nell’ambito del medesimo contesto normativo, ha disciplinato autonomamente e differentemente le due fattispecie.
2.11. Il legislatore, infatti, all’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 cit. ha previsto espressamente un’agevolazione consistente in una detrazione di Euro 200 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE o dagli RAGIONE_SOCIALE, comunque denominati, risultando, pertanto, evidente la volontà del legislatore di differenziare gli alloggi ex RAGIONE_SOCIALE da quelli «sociali», che, invece, sono esRAGIONE_SOCIALE dal prelievo per espressa disposizione di legge (art. 13, co. 2, lett. b, del D.L. n.201/2011 cit.).
2.12. Non è pertanto invocabile un’assimilazione tra gli alloggi concessi in locazione e gli alloggi sociali, che è preclusa, inevitabilmente, dalla corretta applicazione del principio generale e inderogabile in materia fiscale che prevede che «in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva RAGIONE_SOCIALEa norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati» (cfr. Cass. n. 20135/2019, Cass n. 15407/2017, Cass. n. 4333/2016, Cass. n. 2925/2013 e Cass. n. 5933/2013).
2.13. L’esenzione dal pagamento è prevista, dunque, solo per gli immobili specificamente destinati ad alloggi sociali, cioè per gli immobili
destinati alla locazione che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, al che consegue che sono esRAGIONE_SOCIALE dal pagamento non tutti gli alloggi RAGIONE_SOCIALE ma solo quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008.
2.14. In particolare, è alloggio sociale l’unità immobiliare destinata ad uso RAGIONE_SOCIALE ed oggetto di locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato, essendo configurati tali immobili come elemento essenziale del sistema di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sociale costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento RAGIONE_SOCIALEe esigenze primarie.
2.15. L’alloggio sociale deve essere quindi «adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche tecnicocostruttive indicate agli articoli 16 e 43 RAGIONE_SOCIALEa legge 5 agosto 1978, n. 457» e «deve essere costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative», ed è altresì previsto quanto segue: «Nel caso di servizio di RAGIONE_SOCIALE sociale in locazione si considera adeguato un alloggio con un numero di vani abitabili tendenzialmente non inferiore ai componRAGIONE_SOCIALE del nucleo familiare – e comunque non superiore a cinque – oltre ai vani accessori quali bagno e cucina».
2.16. Allo scopo di ravvisare il requisito oggettivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta, occorre, quindi, distinguere gli «alloggi sociali», così come sopra definiti normativamente, dagli altri alloggi, siccome nella nozione di abitazione principale, per la quale è possibile applicare l’esenzione RAGIONE_SOCIALE‘imposta, vanno ricompresi anche gli immobili che, pur essendo di proprietà RAGIONE_SOCIALE‘ente, sono in sede di locazione destinati e inquadrabili tra gli alloggi sociali, in quanto idonei e volti a soddisfare la medesima finalità RAGIONE_SOCIALE.
2.17. Lo stesso RAGIONE_SOCIALE, nella risposta n. 15 RAGIONE_SOCIALEe FAQ del 3 giugno 2014 (confermata con la Circolare MEF 1/DF del 18/3/2020), ha peraltro precisato che gli alloggi regolarmente assegnati
dagli RAGIONE_SOCIALE in questione rientrano in siffatta ipotesi di assimilazione e quindi di esenzione solo nel caso in cui anche tali alloggi siano riconducibili nella definizione di alloggio sociale di cui al decreto ministeriale appena citato mentre in tutti gli altri casi, in cui non si può ricomprendere nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘alloggio sociale l’immobile posseduto dagli RAGIONE_SOCIALE in questione, si applica la detrazione di Euro 200.
2.18. Poste tali premesse, la Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello di RAGIONE_SOCIALE affermando che «in sostanza la normativa prevede un’imposizione specifica per gli immobili RAGIONE_SOCIALE, indipendentemente dal fatto che questi possano o meno qualificarsi come alloggi sociali» e che «… a poter usufruire RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione è il soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta (proprietario, titolare di un diritto reale o concessionario) che si deve trovare ad utilizzare concretamente l’alloggio; tale situazione non ricorre nell’ipotesi in cui i beni immobili vengono concessi in godimento dalla RAGIONE_SOCIALE agli assegnatari RAGIONE_SOCIALEe unità immobiliari abitativa in quanto legittimato passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta è l’Ente possessore RAGIONE_SOCIALE‘immobile diverso dalla persona fisica locataria».
2.19. Nel caso in esame, emerge che RAGIONE_SOCIALE ha dedotto sin dal ricorso introduttivo che tutti gli alloggi di sua proprietà avevano le caratteristiche di alloggi sociali di cui alla definizione del D.M. del 22.4.2008, per cui è prevista l’esenzione IMU ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, co.2, lett. b) del D.L. 201/2011, convertito in legge, con modifiche.
2.20. Sul punto, tuttavia, i giudici di appello hanno, da una parte, fatto erroneamente riferimento alla normativa anteriore a quella introdotta dall’art. 4 del D.L. 102/2013 (applicabile ratione temporis ) e dall’altro omesso di distinguere tra la detrazione di Euro 200 per gli immobili RAGIONE_SOCIALE e l’esenzione IMU solo per gli alloggi sociali definiti dal DM 22.4.2008, mediante relativa verifica circa la sussistenza degli elemRAGIONE_SOCIALE distintivi tra unità immobiliari adibite ad abitazione principale (ad esclusione dei fabbricati classati A/ 1, A/8 e A/9), e fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggio sociale, continuando, invero, come si è detto, a formare oggetto del trattamento di favore la detrazione di imposta prevista per gli «alloggi regolarmente assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE per le RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) o dagli RAGIONE_SOCIALE, comunque denominati, avRAGIONE_SOCIALE le stesse finalità degli RAGIONE_SOCIALE, istituiti in attuazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 93 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa ReRAGIONE_SOCIALE 24 luglio 1977, n. 616» (d.l. n. 201 del 2011, art. 13, comma 10, cit.), e ponendosi detta detrazione in termini di incompatibilità con l’esenzione introdotta (a decorrere dal gennaio 2014) per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (cfr. Cass. nn. 39799 e 37342 del 2021).
2.17. Ne consegue la fondatezza RAGIONE_SOCIALEe doglianze di parte ricorrente nei suddetti limiti.
3.1. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per omesso esame del motivo di appello con il quale RAGIONE_SOCIALE aveva censurato la sentenza dei primi giudici nella parte in cui avevano affermato che la dichiarazione di variazione IMU era presupposto necessario ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esenzione degli alloggi sociali, in relazione all’articolo 360, co. 1, n. 4), c.p.c.
3.2. La doglianza è fondata.
3.3. Va premesso che come già affermato da questa Corte, in caso di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per omessa pronuncia, esigenze di RAGIONE_SOCIALE processuale impongono di evitare la cassazione con rinvio quando la pretesa, sulla quale si riscontri mancare la pronuncia, avrebbe dovuto essere rigettata o potuto essere decisa nel merito, purché senza necessità di ulteriori accertamRAGIONE_SOCIALE in fatto (cfr. Cass. nn. 16171 del 2017 e 21257 del 2014).
3.4. Ciò posto, l’art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dispone che «ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il moRAGIONE_SOCIALEo ministeriale predisposto per la presentazione RAGIONE_SOCIALEe suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli
idRAGIONE_SOCIALEficativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del RAGIONE_SOCIALE sono apportate al predetto moRAGIONE_SOCIALEo le modifiche eventualmente necessarie per l’applicazione del presente comma».
3.4. Come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 23680 del 2020; conf. Cass. n. 31214 del 2024), con orientamento pienamente condiviso dal Collegio, l’onere RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione (attestante il possesso dei requisiti e contenente l’indicazione degli idRAGIONE_SOCIALEficativi catastali degli immobili) è imposto dalla norma ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione dei benefici di cui al medesimo articolo 2 del decreto legge in parola e cioè – per quanto qui rileva – ai fini RAGIONE_SOCIALEa fruizione del beneficio RAGIONE_SOCIALEa detrazione per l’abitazione principale accordato, in virtù del comma 2, del ridetto articolo 2, «agli alloggi regolarmente assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE o dagli RAGIONE_SOCIALE, comunque denominati, avRAGIONE_SOCIALE le stesse finalità degli RAGIONE_SOCIALE, istituiti in attuazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 93 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa ReRAGIONE_SOCIALE 24 luglio 1977, n. 616», nonché, in virtù del comma 4, ai «fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE 22 aprile 2008, RAGIONE_SOCIALEto nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008».
3.5. L’onere de quo (relativo al beneficio RAGIONE_SOCIALEa detrazione per la abitazione principale) non riguarda, pertanto, l’esenzione dal tributo, introdotta dall’art. 13, comma 2, lett. b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall’art. 1, comma 707, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2013, n. 147.
In conclusione, in accoglimento del terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono motivo di ricorso, respinto il secondo motivo ed assorbito il primo motivo (con cui si lamenta la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per motivazione apparente e per omessa pronuncia sui motivi di appello circa l’«accertamento RAGIONE_SOCIALEa natura di alloggi sociali degli immobili oggetto di contestazione» e la «presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione IMU»), occorre cassare la sentenza gravata, con rinvio alla
Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Basilicata, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, respinto il secondo motivo ed assorbito il primo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Basilicata in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità