Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29845 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29845 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 124/2023 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE, con sede in RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale pro tempore , autorizzata ad instaurare il presente procedimento in virtù di decreto reso dal medesimo il 16 novembre 2022, n. 435, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO, giusta procura in calce al controricorso;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 3 ottobre 2022, n. 4231/14/2022, notificata a mezzo pec il 18 ottobre 2022;
ICI IMU ACCERTAMENTO ALLOGGI SOCIALI ESENZIONE
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 ottobre 2014 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 3 ottobre 2022, n. 4231/14/2022, notificata a mezzo pec il 18 ottobre 2022, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento n. 347/2019 per il parziale versamento dell’IMU relativa all’anno 2018, per l’importo complessivo di € 738.548,00, in relazione ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, a causa del disconoscimento dell’esenzione prevista dall’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE il 30 ottobre 2020, n. 99/02/2020, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure -che aveva rigettato il ricorso originario – in ragione RAGIONE_SOCIALE carenza di prova circa la sussistenza delle caratteristiche individuate dal d.interm. 22 aprile 2008 per l’invocata esenzione.
Il Comune di RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a sei motivi.
C on il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 7 RAGIONE_SOCIALE legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’avviso di accertamento fosse munito di adeguata motivazione con riguardo al disconoscimento d ell’esenzione prevista dall’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2.1 Il motivo è infondato.
2.2 Secondo il tenore RAGIONE_SOCIALE censura, « la sentenza impugnata ha violato il dettato dell’articolo 7, primo comma, RAGIONE_SOCIALE legge n. 212 del 2000 sotto un duplice aspetto. Da un lato invero, ritenendo necessario, ai fini violazione dell’obbligo motivazionale dell’avviso di accertamento, che l’ARAGIONE_SOCIALE. desse la prova RAGIONE_SOCIALE dedotta esenzione IMU, ha richiesto una prova non menzionata dalla norma dato che la stessa non prevede alcun onere probatorio a carico del contribuente, ma solo l’obbligo di indicazione da parte dell’ente impositore dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che hanno portato all’emissione dell’avviso, e dato che il richiamo agli oneri probatori del contribuente attiene all’onere RAGIONE_SOCIALE prova in fase processuale ed è perciò del tutto estraneo alla fase procedimentale che ha portato all’emissione dell’avviso di accertamento. Dall’altro lato poi ha erroneamente disatt eso il disposto RAGIONE_SOCIALE norma medesima dato che, a fronte RAGIONE_SOCIALE dichiarazione fatta dall’RAGIONE_SOCIALE nella dichiarazione di impost a IMU circa l’esistenza dell’esenzione di cui al 2° comma dell’articolo 13 D.L. 201/2011 per ciascuno degli immobili oggetto di causa, il Comune avrebbe dovuto indicare nell’avviso di accertamento le ragioni per cui la dichiarazione stessa era da disattendere e gli immobili venivano quindi sottoposti a tassazione ».
2.3 Premesso che, a dispetto di quanto eccepito dal controricorrente, la formulazione del mezzo soddisfa il requisito dell’autosufficienza (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2004, n. 15867; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9630; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2021, n. 19395; Cass., Sez. 6^-5, 8 settembre 2021, n. 24247; Cass., Sez. 6^-5, 27 ottobre 2021, n. 30215; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 29; Cass., Sez. 5^, 11 agosto 2023, n. 24547; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501), essendo stato trascritto il contenuto essenziale dell”impugnato avviso di accertamento nel corpo del ricorso (segnatamente, nella nota 2 alla pagina 13: « ‘I L PRESENTE AVVISO PER L’ANNO 2018 VIENE EMESSO PER I SEGUENTI MOTIVI: Parziale versamento dell’imposta dovuta. Alla differenza d’imposta devono essere sommate le sanzioni, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997(Vedere Allegato) e gli intere ssi che, in base all’art. 1, comma 161 RAGIONE_SOCIALE L. n. 296/2006 (Vedere Allegato), sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Sulla base degli elementi che precedono, si procede alla liquidazione dovuta per l’anno 2018: Totale imposta dovuta € …………….. ‘ » – in ogni caso, l’avviso di accertamento è stato allegato in copia nel fascicolo di parte nel presente procedimento), la censura deve essere disattesa, alla luce RAGIONE_SOCIALE statuizione RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello, a tenore RAGIONE_SOCIALE quale « è il contribuente a dover provare l’esistenza di una causa di esclusione, mentre l’Amministrazione, contrariamente a quanto affermato dall’RAGIONE_SOCIALE, non ha affatto l’obbligo di indicare le ragioni
giuridiche che impediscano il riconoscimento di ogni possibile esenzione ».
2.4 I nvero, tale argomentazione è conforme all’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui l’obbligo motivazionale dell’accertamento in materia di ICI (ma le stesse argomentazioni possono valere anche per l’IMU) deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l’ an e il quantum dell’imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi RAGIONE_SOCIALE posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2021, n. 2348; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16681; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2022, n. 34014; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, n. 28758; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2024, n. 2929; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501); né detto onere di motivazione comporta l’obbligo di indicare anche l’esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell’imposta (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2018, n. 1694; Cass., Sez. 5^, 24 agosto
2021, n. 23386; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2022, nn. 36028 e 36032; Cass., Sez. 5^, 5 agosto 2024, n. 22031).
2.5 Emerge quindi dalle considerazioni spese in sentenza che il giudice di appello ha correttamente ritenuto che l’atto impositivo, con la contestazione dell’omesso versamento del tributo per l’anno di riferimento, contenesse un implicito rigetto RAGIONE_SOCIALE pretesa esenzione.
Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 111 Cost., 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132 e 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione carente, illogica o incoerente con riguardo alla prova RAGIONE_SOCIALE qualità di alloggio sociale per ciascun immobile.
3.1 Il motivo è fondato.
3.2 In particolare, la censura attinge il passaggio motivazionale RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, secondo cui: «’ Da quanto precisato deriva la conseguenza che incombeva sulla ricorrente l’onere, da essa non assolto, di dimostrare che gli immobili assoggettati a tassazione da parte del Comune di RAGIONE_SOCIALE avessero la caratteristica di alloggi sociali e fossero quindi esenti dall’imposta. Infatti, è il contribuente a dover provare l’esistenza di una causa di esclusione, mentre l’Amministrazione, contrariamente a quanto affermato dall’RAGIONE_SOCIALE, non ha affatto l’obbligo di indicare le ragioni giuridiche che impediscano il riconoscimento di ogni possibile esenzione (cfr. Cass. Civ., sez. trib., 24/01/2018 n. 1694). Ma l’RAGIONE_SOCIALE non ha fornito prova dell’asserito carattere di alloggio sociale degli immobili oggetto dell’avviso di accertamento impugnato, limitandosi ad allegare alcuni contratti di locazione relativi ad alcuni soggetti in possesso dei requisiti, che
naturalmente non dimostrano che tutti gli alloggi assoggettati a imposta siano ‘alloggi sociali’. Tale carenza di documentazione non consente quindi di attribuire, di per sé, a tutti gli alloggi posseduti dall’RAGIONE_SOCIALE, la qualificazione di ‘alloggi sociali’, considerata l’eterogenea situazione dei conduttori, molti dei quali -secondo un’affermazione del Comune, contenuta nella memoria di costituzione e non contestata dall’appellante hanno anche ‘redditi che consentono di pagare un cospicuo canone di locazio ne’, e considerato anche che ‘dal controllo effettuato attraverso le banche dati dell’Anagrafe tributaria e l’Anagrafe civile è emerso che una serie di assegnatari risultano percettori di redditi superiori a quelli previsti per l’assegnazione e l’ottenimento RAGIONE_SOCIALE relativa certificazione fiscale ai sensi delle norme citate dell’odierno resistente (art. 7 D.L. 28.03.2014 n 47) ».
3.3 In proposito, il controricorrente ha eccepito che: « La ricorrente si è limitata ad indicare una presunta contraddittorietà logica, tra il riconoscimento, nel particolare, RAGIONE_SOCIALE prova dei presupposti dell’esenzione, e la negazione di tale prova nella generalità RAGIONE_SOCIALE materia controversa, senza tuttavia indicare e circoscrivere i singoli rapporti d’imposta per i quali la prova dell’esenzione s arebbe stata fornita e sulla cui parte RAGIONE_SOCIALE motivazione, quindi, cadrebbe il vizio denunziato. Difatti, tenuto conto che l’avviso impugnato riguarda, quanto al presupposto d’imposta, il possesso di un coacervo di immobili, la contraddittorietà denunciata sussisterebbe tutt’al più limitatamente ai pochissimi singoli immobili, per i quali l’RAGIONE_SOCIALE aveva prodotto i contratti in favore di assegnatari in possesso dei requisiti. Si tratterebbe cioè di una contraddittorietà solamente parziale, ed una invalidità parziale RAGIONE_SOCIALE sentenza, che pertanto la ricorrente, nell’articolare il
motivo di ricorso, avrebbe dovuto tuttavia circoscrivere ed indicare rigorosamente ». Laddove, sempre a suo dire: « il motivo di ricorso non contiene in alcun modo siffatta necessaria delimitazione, di modo che esso è inammissibile per difetto di specificità, e per carente individuazione RAGIONE_SOCIALE parte RAGIONE_SOCIALE sentenza effettivamente attinta dal motivo ».
3.4 Dunque, secondo tale prospettazione, il mezzo sarebbe carente di specificità nell’individuazione del vizio inficiante la sentenza impugnata.
3.5 Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito, con la conseguenza che ciascun motivo deve necessariamente possedere i caratteri RAGIONE_SOCIALE tassatività e RAGIONE_SOCIALE specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 cod. proc. civ., richiedendo l’indicazione RAGIONE_SOCIALE rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto, nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione RAGIONE_SOCIALE pronunzia. (tra le tante: Cass., Sez. 6^-2, 14 maggio 2018, n. 11603; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2019, n. 10142; Cass., Sez. 6^-5, 23 ottobre 2019, nn. 27006, 27008, 27009 e 27010; Cass., Sez. Lav., 18 agosto 2020, n. 17224; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2020, n. 29399; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3436; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6475; Cass., Sez. 5^, 17 marzo 2021, n. 7447; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n.
8377; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12376; Cass., Sez. 1^, 19 maggio 2021, n. 13704; Cass., Sez. Un., 8 novembre 2021, n. 32415; Cass., Sez. 6^-5, 7 giugno 2022, n. 18299; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2023, n. 33906; Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2024, n. 20002; Cass., Sez. 2^, 16 ottobre 2024, n. 26873).
3.6 Tuttavia, nella specie, il mezzo può considerarsi tassativo e specifico nel censurare « un insanabile contrasto logico: – tra l’affermazione che l’RAGIONE_SOCIALE si era limitata ad allegare alcuni contratti di locazione relativi ad alcuni soggetti in possesso dei requisiti che non dimostravano che tutti gli alloggi assoggettati ad imposta erano ‘alloggi sociali’, con la quale si da va atto del fatto che per gli alloggi oggetto dei contratti prodotti la dimostrazione era stata invece data (;) – e la decisione di negare indistintamente l’esenzione dal tributo per tutti gli alloggi in contest azione, ivi compresi quelli per i quali l’RAGIONE_SOCIALE aveva prodotto i contratti di locazione, dichiaratamente riconosciuti come ‘alloggi sociali’ », denunciando l’intrinseca incoerenza del sillogismo giudiziale nella deduzione del diniego dell’esenzione per la totalità degli alloggi dalla premessa RAGIONE_SOCIALE produzione documentale di alcuni contratti di assegnazione di alloggi muniti dei requisiti per l’ esenzione.
3.7 C ome è noto l’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza: « (…) deve contenere: (…) 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto RAGIONE_SOCIALE decisione; (…) ».
3.8 Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto
nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2024, n. 9446).
3.9 Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘ motivazione apparente ‘, allorquando la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del ‘ minimo costituzionale ‘ richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2024, n. 9446).
3.10 In particolare, poi, il vizio di motivazione contraddittoria è rinvenibile soltanto in presenza di un contrasto insanabile ed inconciliabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata, che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base RAGIONE_SOCIALE decisione (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 17 agosto 2020, n. 17196; Cass., Sez. 6^-5, 14 aprile 2021, n. 9761; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, n. 36831; Cass., Sez. 6^-5, 14 dicembre 2021, n. 39885; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2022, nn. 13214,
13215 e 13220; Cass., Sez. 5^, 23 agosto 2023, n. 25079; Cass., Sez. 5^, 2 settembre 2024, n. 23530).
3.11 Nella specie, la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata evidenzia un palese incongruenza ed incoerenza tra le premesse che « l’RAGIONE_SOCIALE non ha fornito prova dell’asserito carattere di alloggio sociale degli immobili oggetto dell’avviso di accertamento impugnato, limitandosi ad allegare alcuni contratti di locazione relativi ad alcuni soggetti in possesso dei requisiti, che naturalmente non dimostrano che tutti gli alloggi assoggettati a imposta siano ‘alloggi sociali’ » e che « tale carenza di documentazione non consente quindi di attribuire, di per sé, a tutti gli alloggi posseduti dall’RAGIONE_SOCIALE, la qualificazione di ‘alloggi sociali’ » e la conclusione che « l’appello va rigettato, e la sentenza di 1° grado confermata ». Laddove, la produzione di « alcuni contratti di locazione relativi ad alcuni soggetti in possesso dei requisiti » avrebbe plausibilmente giustificato un parziale accoglimento dell’appello in relazione all’accertamento di taluni immobili in possesso delle caratteristiche di ‘ alloggi sociali ‘ .
3.12 La sentenza impugnata è, dunque, nulla, alla luce del consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità, secondo cui il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo RAGIONE_SOCIALE sentenza, poiché non consente di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, non può essere eliminato con il rimedio RAGIONE_SOCIALE correzione degli errori materiali, determinando, invece, la nullità RAGIONE_SOCIALE pronuncia ai sensi dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2015, n. 26077; Cass., Sez. 6^-1, 27 giugno 2017, n. 16014; Cass., Sez. 2^, 12 marzo 2018, n. 5939; Cass., Sez. 6^-5, 17 ottobre
2018, n. 26074; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2020, n. 614; Cass., Sez. 6^, 9 dicembre 2020, n. 28088; Cass., Sez. 6^-5, 14 aprile 2021, n. 9761; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11689; Cass., Sez. 6^-5, 19 ottobre 2021, n. 28971; Cass., Sez. 5^, 24 ottobre 2022, n. 31301; Cass., Sez. 6^-5, 21 novembre 2022, n. 34141; Cass., Sez. 6^-5, 19 dicembre 2022, n. 37079).
4. Con il terzo motivo, si denuncia omesso esame di fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che « gli immobili costituivano fabbricati di civile abitazione, in locazione permanente e destinati ad alloggi sociali nella definizione datane dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008), e che, come tali, beneficiavano dell’esenzione IMU di cui all’art. 13, comma 2° lett. b), del D.L. 201/2011, nel testo novellato dall’art. 1, comma 707, RAGIONE_SOCIALE legge 147/2013 ».
Con il quarto motivo, si denuncia omesso esame di fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado, « sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE mancata ammissione RAGIONE_SOCIALE C.T.U., del fatto discusso tra le parti e decisivo ai fini del giudizio che gli immobili costituivano fabbricati di civile abitazione in locazione permanente e destinati ad alloggi sociali nella definizione datane dal citato Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pur essendo tale accertamento tecnico senz’altro decisivo per il giudizio sul punto, tanto da essere
stato richiesto da entrambe le parti in causa nel giudizio di primo grado e dall’RAGIONE_SOCIALE anche nel giudizio di appello ».
Con il quinto motivo, si denunciano, al contempo, violazione degli artt. 24 Cost., 2697 cod. civ., 7, comma 5bis , e 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 115 cod. proc. civ., nonché falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 2727 e 2729 cod. civ., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente rigettato l’ap pello dal giudice di secondo grado, « dato che tale statuizione: (1°) ha onerato l’A.T.E.R. RAGIONE_SOCIALE prova dell’esenzione e, nello stesso tempo, non le ha consentito di esercitare il suo diritto di difesa sul punto mediante l’ammissione RAGIONE_SOCIALE C.T.U. richiesta da entrambe le parti in causa; (2°) non ha posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione gli elementi di prova in atti ed inoltre ha ritenuto fondato l’avviso di accertamento in mancanza di prova RAGIONE_SOCIALE sua fondatezza; (3°) non ha posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione i fatti non specificamente contestati dal Comune ed i documenti prodotti dall’RAGIONE_SOCIALE circa l’esistenza dell’esenzione, dei quali era evidente la decisività; (4°) ha posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione mere deduzioni difensive per di più contestate, le quali non costituivano presunzioni e meno che mai avevano il carattere RAGIONE_SOCIALE gravità, RAGIONE_SOCIALE precisione e RAGIONE_SOCIALE concordanza ».
Con il sesto motivo, si denuncia nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi « sulla domanda subordinata dell’A.T.E.R. di dichiarazione di inapplicabilità delle sanzioni irrogate tenuto conto delle difficoltà interpretative del citato articolo 13 del D.L. 201/2011 ».
4.1 I motivi sono unitariamente assorbiti dall’accoglimento del secondo motivo, rendendosene superfluo ed ultroneo lo scrutinio.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del secondo motivo, l’infondatezza del primo motivo e l’assorbimento dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio RAGIONE_SOCIALE causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo e d ichiara l’assorbimento dei restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio delll’11 ottobre