Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27401 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27401 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12447/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, pec EMAIL
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, n. 2240/2022 depositata il 03/03/2022, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha impugnato l’avviso di accertamento con cui il RAGIONE_SOCIALE Marcianise ha chiesto il pagamento, a titolo di imu, sanzioni ed interessi, di euro 409.221,00 per l’anno 2015.
2.Il ricorso è stato rigettato in primo grado.
3.L’appello del contribuente è stato rigettato. La Commissione tributaria regionale ha escluso l’esenzione invocata ritenendo la stessa applicabile esclusivamente per i beni di proprietà utilizzati direttamente per attività senza scopo di lucro e, dunque, non spettante per gli immobili utilizzati indirettamente e concessi in locazione dietro corrispettivo, atteso che i canoni, sia pure fissati in misura inferiore a quelli di mercato, sono volti a remunerare il capitale investito e non escludono il carattere economico dell’attività svolta.
3.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE.
4.Ha resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE di Marcianise, chiedendo dichiarare il ricorso inammissibile o, comunque, infondato.
5.La causa è stata decisa all’adunanza camerale dell’11 ottobre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
RAGIONE_SOCIALE ha dedotto: 1) la nullità della sentenza per mancanza assoluta dei suoi requisiti essenziali, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.,
in quanto i giudici di appello, come quelli di primo grado, hanno frainteso la questione controversa e non l’hanno, pertanto, minimamente affrontata; 2) l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., e, cioè, circa la natura di alloggi sociali degli immobili in esame, confermata dai bandi, predisposti dallo stesso RAGIONE_SOCIALE, per l’assegnazione; 3) la violazione dell’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. n. 201 del 2011 e del d.m. 22 aprile 2008, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., posto che l’art. 13, comma 2, lett b, del d.l. n. 201 del 2011 è astrattamente applicabile agli immobili locati dagli RAGIONE_SOCIALE, salva la necessità della verifica della natura di alloggi sociali di tali immobili. Nelle premesse del ricorso è stato indicato un quarto motivo (la violazione degli artt. 11 del d.lgs. n. 504 del 1992 e 32, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016), che, tuttavia, non è stato né sviluppato né argomentato nel corpo del ricorso, per cui deve ritenersi trattarsi di un errore materiale.
Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità del ricorso, complessivamente inteso, per difetto di specificità, in quanto i motivi proposti individuano con chiarezza le doglianze proposte, riferite con precisione alle argomentazioni della sentenza impugnata e la materia in esame è oggetto di disciplina la cui interpretazione si è andata progressivamente chiarendo.
2.Il primo motivo, avente ad oggetto l’omessa motivazione, è infondato, in quanto la sentenza espone in modo chiaro le ragioni che hanno determinato il rigetto del ricorso, consistRAGIONE_SOCIALE nella ritenuta non applicabilità dell’esenzione riconosciuta dall’art. 13, comma 2, lett b) del d.l. n. 201 del 2011 agli immobili oggetto di locazione.
3.Il secondo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360, quarto comma, cod.proc.civ., visto che nel caso di specie ricorre
una doppia conforme e che entrambe le sentenze si fondano sulla ritenuta inapplicabilità al caso di specie dell’esenzione.
In proposito va ricordato che nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., Sez. 3, 28 febbraio 2023, n. 5947).
4. La terza censura risulta, invece, fondata.
Il Collegio ritiene, infatti, di ribadire il principio di recente riaffermato in sede di legittimità, secondo cui l’esenzione stabilita dall’art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), come modificato dall’art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, non si applica a tutti gli alloggi assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE, ma solo a quelli che hanno le caratteristiche di “alloggio sociale”, secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, in quanto destinati a soddisfare la finalità RAGIONE_SOCIALE di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, ovvero non in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato (Cass., Sez. 5, 23 maggio 2024, n. 14511; in questo senso già cfr. Cass., Sez. 5, 14/12/2021, n. 39799 e Sez. 5, 29/11/2021, n. 37342). I precedRAGIONE_SOCIALE ora richiamati hanno chiarito che l’art. 2, comma 2, lett. b) del d.l. n. 102 del 2013, conv. in legge n. 124 del 2013, ha differenziato, per la prima volta, il trattamento delle unità immobiliari richiamate dall’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 504/1992 (unità immobiliari appartenRAGIONE_SOCIALE alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, ed alloggi regolarmente assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE), prevedendo solo che le prime sarebbero divenute esRAGIONE_SOCIALE dall’IMU a decorrere dal 1° luglio 2013, in quanto equiparate
all’abitazione principale. La disposizione ha stabilito, al successivo comma 4, che gli alloggi regolarmente assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE o dagli RAGIONE_SOCIALE, comunque denominati, avRAGIONE_SOCIALE le stesse finalità degli RAGIONE_SOCIALE.A.C.P., istituiti in attuazione dell’art. 93 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sarebbero rimasti, invece, imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, RAGIONE_SOCIALEto nella G.U. del 24 giugno 2008 n. 146, che erano stati, a loro volta, equiparati all’abitazione principale, ma soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014. In tale ultima ipotesi, l’esenzione dall’imposta risulta, quindi, prevista dall’art. 2, comma 4, del d.l. 102 del 2013, conv. in legge n. 124 del 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Sono, pertanto, esRAGIONE_SOCIALE dal pagamento non tutti gli alloggi RAGIONE_SOCIALE, ma solo quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 aprile 2008.
Ne consegue, pertanto, la fondatezza del motivo in esame, in quanto i giudici di merito hanno radicalmente escluso l’applicazione dell’esenzione al caso di specie, in base alla circostanza che gli stessi non sono utilizzati direttamente dall’RAGIONE_SOCIALE e sono concessi in locazione, ovvero, in base a circostanze irrilevanti in base all’art. 4 del d.l. n. 102 del 2013, conv. in legge n. 124 del 2013, e sono così incorsi nella denunciata violazione di legge. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio ai giudici di merito per la verifica dei requisiti rilevanti ai fini del riconoscimento dell’esenzione invocata e, cioè, della natura di alloggi sociali degli immobili in esame.
5. In conclusione, in accoglimento del terzo motivo, rigettato il primo e dichiarato inammissibile il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Regione Campania, in diversa composizione, cui si
demanda anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di cassazione:
accoglie il terzo motivi di ricorso, rigettato il primo e dichiarato inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda anche le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma l’11 ottobre 2024 .