Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30455 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30455 Anno 2024
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 26/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25627/2021 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE, con sede in RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale pro tempore , autorizzata ad instaurare il presRAGIONE_SOCIALE procedimento in virtù di decreto reso dal medesimo il 20 settembre 2021, n. 416, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in RAGIONE_SOCIALE, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma , giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presRAGIONE_SOCIALE procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dal l’AVV_NOTAIO, con studio in RAGIONE_SOCIALE, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliato in Roma alla INDIRIZZO, giusta procura in calce al controricorso;
CONTRORICORRENTE
avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 9 giugno 2021, n. 2934/11/2021, notificata a mezzo pec il 6 luglio 2021;
ICI IMU ACCERTAMENTO ALLOGGI SOCIALI ESENZIONE PRINCIPIO DI DIRITTO
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’11 ottobre 2014 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 9 giugno 2021, n. 2934/11/2021, notificata a mezzo pec il 6 luglio 2021, la quale, in controversia avRAGIONE_SOCIALE ad oggetto l’ impugnazione di avviso di accertamento n. 218/17 per il parziale versamento dell’ IMU relativa a ll’anno 2016 , per l’importo complessivo di € 988.828,00, in relazione ad alloggi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a causa del disconoscimento dell’esenzione prevista dall’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha accolto l’appello proposto dal Comune di RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE medesima avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE il 13 novembre 2018, n. 140/02/2018, con condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali.
La Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario – in ragione RAGIONE_SOCIALE carenza di prova circa la sussistenza RAGIONE_SOCIALE caratteristiche individuate dal d.interm. 22 aprile 2008 per l’invocata esenzione .
Il Comune di RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La ricorrRAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a sette motivi.
Con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 342 cod. proc. civ., in
relazione al l’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stata omessa dal giudice di secondo grado la dichiarazione di inammissibilità del l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE impositore per assoluta carenza di specificità dei relativi motivi.
2.1 Il motivo è infondato.
2.2 PreliminarmRAGIONE_SOCIALE, la controricorrRAGIONE_SOCIALE ha eccepito che: « Il motivo di ricorso è inammissibile nella misura in cui esso è svolto senza porre in raffronto i motivi di appello con la motivazione contenuta nella sRAGIONE_SOCIALEnza pronunciata dal primo giudice, posto che il coefficiRAGIONE_SOCIALE di specificità richiesto per l’ammissibilità dell’appello si correla necessariamRAGIONE_SOCIALE con il grado di specificità RAGIONE_SOCIALE motivazione contenuta nella sRAGIONE_SOCIALEnza appellata ».
2.3 Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione idRAGIONE_SOCIALEficativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito, con la conseguenza che ciascun motivo deve necessariamRAGIONE_SOCIALE possedere i caratteri RAGIONE_SOCIALE tassatività e RAGIONE_SOCIALE specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 cod. proc. civ., richiedendo l’indicazione RAGIONE_SOCIALE rubrica, la puntuale esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui è proposto, nonché l’illustrazione degli argomRAGIONE_SOCIALE posti a sostegno RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata e l’analitica precisazione RAGIONE_SOCIALE considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamRAGIONE_SOCIALE indicato nella rubrica, giustificano la cassazione RAGIONE_SOCIALE pronunzia. (tra le tante: Cass., Sez. 6^-2, 14 maggio 2018, n. 11603; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2019, n. 10142; Cass., Sez. 6^-5, 23 ottobre 2019, nn. 27006, 27008, 27009 e 27010; Cass., Sez.
Lav., 18 agosto 2020, n. 17224; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2020, n. 29399; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3436; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6475; Cass., Sez. 5^, 17 marzo 2021, n. 7447; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8377; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12376; Cass., Sez. 1^, 19 maggio 2021, n. 13704; Cass., Sez. Un., 8 novembre 2021, n. 32415; Cass., Sez. 6^-5, 7 giugno 2022, n. 18299; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2023, n. 33906; Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2024, n. 20002; Cass., Sez. 2^, 16 ottobre 2024, n. 26873).
2.4 Tuttavia, nella specie, il mezzo può considerarsi tassativo e specifico nel censurare l’omessa pronunzia di inammissibilità dell’appello, sul rilievo che: « Il motivo di appello (pagg. 9 e 10 del relativo ricorso) infatti era composto soltanto: – da una prima affermazione, riportata in nota, con cui si deduceva la carenza e comunque l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata per l’asserita omissione di pronuncia su punti rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione, senza però minimamRAGIONE_SOCIALE indicare quali fossero 1(;) – da una citazione a sostegno RAGIONE_SOCIALE detta affermazione di una massima giurisprudenziale, anch’essa riportata in nota 2 (;) – ed infine dalla generica ed apodittica conclusione, pure essa riportata in nota, che la Commissione RAGIONE_SOCIALEle non avrebbe rispettato l’obbligo di motivazione attribuendo la qualifica di alloggi sociali agli immobili di proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE»; risolvendosi nella « generica indicazione del punto RAGIONE_SOCIALE decisione censurato (cioè l’avvenuta attribuzione RAGIONE_SOCIALE qualifica di alloggio socia le agli immobili dell’RAGIONE_SOCIALE), senza contenere alcuna indicazione di quali fossero le parti RAGIONE_SOCIALE stessa decisione non sorrette da adeguata motivazione e perciò ritenute ingiuste e, soprattutto, senza minimamRAGIONE_SOCIALE indicarne le ragioni ».
2.5 Ora, con riferimento alla specificità dei motivi di appello, premesso che l’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, si pone come norma speciale rispetto all’art. 342 cod. proc. civ., che, nella sua attuale formulazione, si divarica sostanzialmRAGIONE_SOCIALE dalla citata norma in tema di contenzioso tributario, questa Corte ha chiarito che, con riguardo al contenzioso tributario, ove l’amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e a riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno RAGIONE_SOCIALE legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere di impugnazione specifica previsto dall’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere « i motivi specifici dell’impugnazione » e non già « nuovi motivi », atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame RAGIONE_SOCIALE causa nel merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^ 1 28 febbraio 2011, n. 4784; Cass., Sez. 5^, 29 febbraio 2012, n. 3064; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2016, nn. 27497 e 27498; Cass., Sez. 6^-5, 22 marzo 2017, n. 7369; Cass., Sez. 6^-5, 27 giugno 2017, n. 16037; Cass., Sez. 6^-5, 5 ottobre 2018, n. 24641; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2018, n. 32954; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2019, n. 10897; Cass., Sez. 5^, 10 ottobre 6 2019, nn. 22509 e 22511; Cass., Sez. 5^, 26 febbraio 2020, n. 5161 e 5164; Cass., Sez. 6^-5, 1 ottobre 2020, n. 20968; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3443; Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2021, n. 18051; Cass., Sez. 6^-5, 24 marzo 2022, n. 9600; Cass., Sez. 5^, 7 luglio 2022, n. 21489; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2022, n. 31551; Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2023,
n. 1360; Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2023, n. 32041; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2024, n. 1556).
2.6 Per costante orientamento di questa Corte, nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, deve essere interpretata restrittivamRAGIONE_SOCIALE, in conformità all’art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consRAGIONE_SOCIALEre, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2020, n. 27496; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3443; Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2021, n. 6596; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2021, nn. 6850 e 6852; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, nn. 14562 e 14582; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2021, n. 14873; Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2022, n. 2379; Cass., Sez. 6^-5, 14 giugno 2022, n. 19116; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2022, n. 31551; Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2023, n. 32041; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2024, n. 27745).
2.7 Pertanto, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non deve, quindi, consistere in una rigorosa enunciazione RAGIONE_SOCIALE ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia RAGIONE_SOCIALE domanda
rivolta al giudice del gravame, sia RAGIONE_SOCIALE ragioni RAGIONE_SOCIALE doglianza (Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2019, n. 30341).
2.8 Si è, inoltre, ritenuto che non vi è incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, tali da comportare l’inammissibilità dell’appello a termini dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ove il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elemRAGIONE_SOCIALE di specificità dei motivi ricavarsi dall’intero atto di impugnazione nel suo complesso (Cass., Sez. 6^-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, n. 14582; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2022, n. 31551).
2.9 In particolare, si è affermato che, in tema di contenzioso tributario, la riproposizione a supporto dell’appello RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento dell’originaria impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuRAGIONE_SOCIALE) ovvero RAGIONE_SOCIALE legittimità dell’accertamento (per l’amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2018, n. 32954; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2020, n. 29908; Cass., Sez. 6^-5, 13 dicembre 2021, n. 39543; Cass., Sez. 6^-5, 24 gennaio 2022, n. 1971; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2022, n. 31551; Cass., Sez. 5^, 23 agosto 2023, n. 25144; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2024, n. 27745).
2.10 Non è, quindi, necessaria ai fini dell’ammissibilità dell’appello la indicazione di specifici motivi in relazione a
specifiche censure RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, essendo sufficiRAGIONE_SOCIALE che l’appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel grado di merito precedRAGIONE_SOCIALE, insistendo per la legittimità dell’avviso impugnato (Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, n. 14582).
2.11 Ciò detto, il mezzo deve essere disatteso, in quanto i tre motivi di appello (illustrati sotto le rubriche: ‘ 1. ERRATA E FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. DEL 06 DICEMBRE 2011 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 214 DEL 22 DICEMBRE 2011, IN VIGORE DAL 01 GENNAIO 2014 ‘, ‘ 2. ERRATA E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 22 APRILE 2008 N. 146 ‘ e ‘ 3. DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA ‘) consistono in dettagliate e analitiche contestazioni RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza di prime cure con riguardo all’inapplicabilità dell’esenzione prevista per gli alloggi sociali dall’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in ra gione dell’apprezzato difetto RAGIONE_SOCIALE caratteristiche tipizzate dal d.interm. 22 aprile 2008, per cui non si ravvisa la lamentata ‘ aspecificità ‘ RAGIONE_SOCIALE ragioni dedotte a fondamento del gravame.
3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 111 Cost., 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132 e 156 cod. proc. civ., in relazione al l’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione carRAGIONE_SOCIALE, illogica o incoerRAGIONE_SOCIALE con riguardo alla sufficienza RAGIONE_SOCIALE prova sulla qualità di alloggio sociale per ciascun immobile.
3.1 Il motivo è infondato.
3.2 In particolare, la censura attinge il passaggio motivazionale RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, secondo cui: « Nel caso di specie, come detto, la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata risulta invece carRAGIONE_SOCIALE nella parte motiva sul punto, posto che non risulta provato in atti che ciascuna unità immobiliare presentasse tale caratteristica, poiché non appare essere sufficiRAGIONE_SOCIALE che l’Isti tuto si sia limitato a barrare la RAGIONE_SOCIALElla corrispondRAGIONE_SOCIALE nell’apposita dichiarazione IMU – TASI anno 2014 e poi che sussistano i due requisiti RAGIONE_SOCIALE p ermanenza dell’assegnazione così come indicati in sRAGIONE_SOCIALEnza, laddove si legge che ‘nel caso di specie, gli alloggi oggetto di contestazione, rispondono ad entrambi i requisiti in quanto restano assegnati finché permangono le condizioni che ne hanno consRAGIONE_SOCIALEto l’assegnazione, senza limitazione temporale e non vi è dubbio sulla funzione individuata dalla norma e ben conosciuta dallo stesso Comune dispone l’assegnazione in locazione con proprio decreto, come si evince dal contratto tipo (allegato in atti) ».
3.3 C ome è noto l’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sRAGIONE_SOCIALEnza: « (…) deve contenere: (…) 4) la concisa esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto e di diritto RAGIONE_SOCIALE decisione; (…) ».
3.4 Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamRAGIONE_SOCIALE inconciliabili, perplesse od obiettivamRAGIONE_SOCIALE incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n.
8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2024, n. 9446).
3.5 Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘ motivazione apparRAGIONE_SOCIALE ‘, allorquando la motivazione RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, pur essendo graficamRAGIONE_SOCIALE (e, quindi, materialmRAGIONE_SOCIALE) esistRAGIONE_SOCIALE e, talora, anche contenutisticamRAGIONE_SOCIALE sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del ‘ minimo costituzionale ‘ richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2024, n. 9446).
3.6 In particolare, poi, il vizio di motivazione contraddittoria è rinvenibile soltanto in presenza di un contrasto insanabile ed inconciliabile tra le argomentazioni addotte nella sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, che non consenta la idRAGIONE_SOCIALEficazione del procedimento logico-giuridico posto a base RAGIONE_SOCIALE decisione (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 17 agosto 2020, n. 17196; Cass., Sez. 6^-5, 14 aprile 2021, n. 9761; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, n. 36831; Cass., Sez. 6^-5, 14 dicembre 2021, n. 39885; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2022, nn. 13214, 13215 e 13220; Cass., Sez. 5^, 23 agosto 2023, n. 25079; Cass., Sez. 5^, 2 settembre 2024, n. 23530).
3.7 Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata sia insufficiRAGIONE_SOCIALE, inconcludRAGIONE_SOCIALE o incoerRAGIONE_SOCIALE sul piano RAGIONE_SOCIALE logica giuridica, giacché essa contiene una
compiuta ed articolata illustrazione RAGIONE_SOCIALE ragioni sottese al l’accoglimento del gravame, per cui, la motivazione del decisum raggiunge ed oltrepassa la soglia del minimo costituzionale.
3.8 Invero, la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata si è adeguatamRAGIONE_SOCIALE pronunciata sull’appello con riguardo alla rispondenza degli immobili assegnati in locazione alle caratteristiche fissate dal d.interm. 27 aprile 2008, affermando che: « Secondo il primo giudice, che ha aderito a una giurisprudenza minoritaria RAGIONE_SOCIALE Commissioni Tributarie, gli alloggi regolarmRAGIONE_SOCIALE assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE predetti possono essere assimilati alla fattispecie di «alloggio sociale» e godere RAGIONE_SOCIALE piena esenzione IMU o TASI solo nel caso corrispondano alle caratteristiche contenute nel disposto normativo. In caso contrario, quando non si può ricollegare all’ambito dell’alloggio sociale l’immobile posseduto dagli RAGIONE_SOCIALE in questione si applicherà solo la detrazione di 200 euro. Il contribuRAGIONE_SOCIALE deve dimostrare la ricorrenza dei requisiti di esenzione. Nel caso di specie, come detto, la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata risulta invece carRAGIONE_SOCIALE nella parte motiva sul punto, posto che non risulta provato in atti che ciascuna unità immobiliare presentasse tale caratteristica, poiché non appare essere sufficiRAGIONE_SOCIALE che l’Istituto si sia limitato a barrare la RAGIONE_SOCIALElla corrispondRAGIONE_SOCIALE nell’apposita dichiarazione IMU TASI anno 2014 e poi che sussistano i due requisiti RAGIONE_SOCIALE permanenza dell’assegnazione così come indicati in sRAGIONE_SOCIALEnza, laddove si legge che “Nel caso di specie, gli alloggi oggetto di contestazione, rispondono ad entrambi i requisiti in quanto restano assegnati finché permangono le condizioni che ne hanno consRAGIONE_SOCIALEto l’assegnazione, senza limitazione temporale e non vi è dubbio sulla funzione individuata dalla norma e ben conosciuta dallo stesso Comune dispone l’assegnazione in
locazione con proprio decreto, come si evince dal contratto tipo (allegato in atti)”. Tale motivazione, oltre che carRAGIONE_SOCIALE e del tutto generica, è in contrasto con il quadro normativo e con la giurisprudenza in materia ».
Né si profila, come è stato dedotto dalla contribuRAGIONE_SOCIALE, « un insanabile contrasto logico tra l’affermazione che l’appello del Comune doveva essere accolto e l’affermazione che ‘non risulta provato in atti che ciascuna unità immobiliare presentasse tale caratteristica’ (ossia dei requisiti dell’esenzione). Con quest’ultima affermazione invero, ritenendosi che la prova non risultava raggiunta ‘per ciascuna unità immobiliare’, si dava atto del fatto che per talune unità immobiliari tale prova risultava invece raggiunta. Ne consegue che l’esenzione dal tributo non poteva poi essere indistintamRAGIONE_SOCIALE negato per tutte le unità immobiliari oggetto di causa e, dunque, anche per quegli immobili per i quali risultavano provate le caratteristiche richieste per l’esenzione ».
Laddove, invece, come è stato anche eccepito dal controricorrRAGIONE_SOCIALE, il giudice di appello ha chiaramRAGIONE_SOCIALE escluso la sussistenza dei requisiti dell’esenzione per ciascuno degli immobili, nel senso di comprendere la loro totalità, non essendo stato in alcun modo lasciato intendere, in base al chiaro tenore RAGIONE_SOCIALE riportata motivazione, che alcuni ne fossero muniti.
Ragioni di pregiudizialità logico-giuridica inducono poi il collegio al prioritario scrutinio del settimo motivo per l’attinenza alla prodromica delimitazione del quadro normativo di riferimento.
Con il settimo motivo, si denunciano, al contempo, falsa applicazione degli artt. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo antecedRAGIONE_SOCIALE alla modifica introdotta dall’art. 1, comma 707, RAGIONE_SOCIALE legge 27 dicembre 2013, n. 147, e 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, nonché violazione dello stesso art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dal citato art. 1, commi 707 e 749, RAGIONE_SOCIALE legge 27 dicembre 2013, n. 147, in riferimento al l’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata erroneamRAGIONE_SOCIALE applicate dal giudice di secondo grado « norme non riferite all’anno di imposta in esame in luogo di quelle da applicare », non avendo tenuto conto del« l’esenzione IMU per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE infrastrutture del 22 aprile 2008, RAGIONE_SOCIALEto nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 ».
4.1 Il motivo è fondato.
4.2 La censura investe il passaggio motivazionale RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, secondo cui: « La Corte di Cassazione, con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 20135 del 25 luglio 2019, con riferimento ad immobili gestiti da (ex) RAGIONE_SOCIALE, ha affermato che «in materia di ICI, l’esenzione di cui al D. Lgs. n. 504del1992, art. 7, comma 1, lett. (i) – opera alla duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’RAGIONE_SOCIALE possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse» (si richiama anche Cass., S.U. 28160/2008; inoltre, sRAGIONE_SOCIALEnze nn. 7385/2012, 22120/14, 12313/2017). Di conseguenza, riguardo alla fattispecie oggetto di analisi, «per poter usufruire dell’agevolazione è il soggetto
passivo dell’imposta (proprietario, titolare di un diritto reale o concessionario) che si deve trovare ad utilizzare concretamRAGIONE_SOCIALE l’alloggio; tale situazione non ricorre nell’ipotesi in cui i beni immobili vengono concessi in godimento dall’Ente RAGIONE_SOCIALE agli assegnatari RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari abitativa in quanto legittimato passivo dell’imposta è l’Ente possessore dell’immobile diverso dalla persona fisica locataria. Sempre in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione riconosciuta dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986, richiede la sussistenza RAGIONE_SOCIALE duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’RAGIONE_SOCIALE possessore e dello svolgimento di attività peculiari che non siano produttive di reddito, sicché non spetta con riguardo agli immobili gestititi da RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e concessi in locazione, sia perché non soggetti ad utilizzazione diretta, sia perché la tenuità e modestia del canone corrisposto non esclude il carattere economico dell’attività svolta, non essendovi equivalenza tra il concetto di corrispettivo tenue o modesto e quello di corrispettivo simbolico, il quale esclude completamRAGIONE_SOCIALE il rapporto sinallagmatico, sussistRAGIONE_SOCIALE invece nel primo caso. Pertanto, secondo il quadro normativo e giurisprudenziale delineato, si deve concludere che per gli alloggi assegnati da RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE si applica una detrazione IMU e TASI di 200 euro dell’aliquota ordinaria (o di quella minore determinata dal Comune di riferimento). Questo perché tali abitazioni non risultano equiparate all’abitazione principale, non sono alloggi sociali ma si tratta di RAGIONE_SOCIALE popolare ».
4.3 Secondo la doglianza RAGIONE_SOCIALE ricorrRAGIONE_SOCIALE: « La sRAGIONE_SOCIALEnza quindi ha ritenuto nella sostanza che l’esenzione di cui al 2° comma,
lett. b) dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 dedotta dall’A.T.E.R. per l’anno di imposta 2015 richiedesse per la sua applicazione il ricorrere dei presupposti di cui all’esenzione prevista in materia di ICI dall’articolo 7, comma 1° lett. i) del D.Lgs. n. 504 del 1992, così di fatto eludendo il dettato RAGIONE_SOCIALE norma invocata e da applicare nel caso in esame (art. 13 D.L. 201/2011 nel testo novellato dall’art. 1, comma 707, RAGIONE_SOCIALE legge 147/2013), la quale statuisce invece che l’IMU non si applica ‘ ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE Infrastrutture 22 aprile 2008, RAGIONE_SOCIALEto nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 ‘ . Aderendo e facendo propri i principi enunciati in materia dalla Suprema Corte con le citate sRAGIONE_SOCIALEnze n. 20135 del 2019 (e quelle nella stessa richiamate Cass. Civ. S.U. 28160/2008, e Cass. Civ. 7385/2012, 22120/2014, 12313/2017) e n. 8964/2020 riferite alla normativa IMU relativa all’anno di imposta 2012, la sRAGIONE_SOCIALEnza ha infatti falsamRAGIONE_SOCIALE applicato al caso in esame, erroneamRAGIONE_SOCIALE sussumendovelo, il dettato dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, e quello dell’articolo 7, comma 1° lett. i) del D.Lgs. n. 504 del 1992, in vigore fino a tutto l’anno 2013 e, nello stesso tempo, ha violato il dettato del medesimo articolo 13 del D.L. 201 del 2011, novellato dall’articolo 1, comma 707, RAGIONE_SOCIALE legge 147 del 2013 che invece era da applicare in forza del successivo comma 749, dato che l’avviso di accertamento impugnato (all. 1 del fascicolo di parte depositato dall’RAGIONE_SOCIALE all’atto RAGIONE_SOCIALE sua costituzione in forma cartacea nel giudizio di primo grado n. 25/2018 RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALEle di RAGIONE_SOCIALE il 16.02.2018 -che si deposita in copia doc. 7.2) riguardava l’anno di imposta 2015 »; per cui, in tale prospettiva: « Al
contrario di quanto ritenuto in sRAGIONE_SOCIALEnza i casi di esenzione IMU ed i relativi presupposti di applicazione per l’anno di imposta che qui interessa non erano pertanto quelli previsti dal testo originario del menzionato articolo 13 del D.L. 201/2011 applicab ile per l’anno di imposta 2012 (sopra riportati al par. 3)), cioè il possesso dell’abitazione principale o i casi previsti dall’articolo 7, 1° comma lett. b), c), d), e), f) h) ed i) del D.Lgs. 504 del 1992, ma quelli previsti dal testo novellato applicabi le per l’anno di imposta 2015, segnatamRAGIONE_SOCIALE dal suo 2° comma risultante dalla menzionata modifica legislativa introdotta dall’articolo 1, comma 707 lett. b) nn. 1), 2) e 3), RAGIONE_SOCIALE legge 27.12.2013 n. 147, cioè il possesso dell’abitazione principale (esclusi naturalmRAGIONE_SOCIALE gli edifici catastalmRAGIONE_SOCIALE classificati A/1, A/8 e A/9) ovvero (come chiaramRAGIONE_SOCIALE indicato dal testo RAGIONE_SOCIALE norma in parola: ‘L’imposta municipale propria non si applica altresì: …..’) le ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) previste dallo stesso comma 2°, ed in particolare per quanto qui interessa ‘i fabbricati destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE infrastrutture del 22 aprile 2008′ ».
4.4 Un recRAGIONE_SOCIALE orientamento di questa Corte (in termini: Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2024, n. 6380; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2024, n. 14511) ha messo in risalto che:
– con riguardo alla circostanza che si tratti di alloggi sociali, in diritto va precisato che l’art. 2, comma 2, lett. b, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, nel differenziare, per la prima volta, il trattamento RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari richiamate dall’art. 8, comma 4, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504 (unità immobiliari appartenRAGIONE_SOCIALE alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti
assegnatari, ed alloggi regolarmRAGIONE_SOCIALE assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE), prevedendo soltanto che le prime sarebbero divenute esRAGIONE_SOCIALE dall’IMU a decorrere dal l’1 luglio 2013, in quanto equiparate all’abitazione principale, ha stabilito, al successivo comma 4, che gli alloggi regolarmRAGIONE_SOCIALE assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE o dagli RAGIONE_SOCIALE, comunque denominati, avRAGIONE_SOCIALE le stesse finalità degli RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.P., istituiti in attuazione dell’art. 93 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sarebbero rimasti, invece, imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal d.interm. 22 aprile 2008, che erano stati, a loro volta, equiparati all’abitazione principale, ma soltanto a decorrere dal l’ 1 gennaio 2014 (Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37342; Cass., Sez. 5^, 14 dicembre 2021, n. 39799);
-in tale ultima ipotesi, l’esenzione dall’imposta risulta, quindi, prevista dall’art. 4 del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, a decorrere dal l’ 1 gennaio 2014, ed è applicabile nel caso di specie, avRAGIONE_SOCIALE ad oggetto l’annualità d’imposta 2014 ; l’analisi RAGIONE_SOCIALE disposizioni in materia di IMU rivela, dunque, che non è configurabile una coincidenza tra gli immobili regolarmRAGIONE_SOCIALE assegnati dagli ex I.A.C.P. e gli alloggi sociali, atteso che il legislat ore, nell’ambito del medesimo contesto normativo, ha disciplinato autonomamRAGIONE_SOCIALE e differRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE le due fattispecie;
-il legislatore, infatti, all’art. 13, comma 10, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha espressamRAGIONE_SOCIALE previsto un’agevolazione consistRAGIONE_SOCIALE in una detrazione di € 200,00 per gli alloggi regolarmRAGIONE_SOCIALE assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE. o dagli RAGIONE_SOCIALE di
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, comunque denominati, risultando, dunque, evidRAGIONE_SOCIALE la volontà del legislatore di differenziare gli alloggi ex I.A.C.P. da quelli « sociali », che, invece, sono esRAGIONE_SOCIALE dal prelievo per espressa disposizione di legge (art. 13, comma 2, lett. b, del citato d.l. 6 dicembre 2011, n. 201);
non è, dunque, invocabile un’assimilazione tra gli alloggi concessi in locazione e gli alloggi sociali, essendo preclusa, inevitabilmRAGIONE_SOCIALE, dalla corretta applicazione del principio generale e inderogabile in materia fiscale, il quale prevede che, in materia fiscale le norme contemplanti esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione, ai sensi dell’art 14 disp. prel. cod. civ., sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva RAGIONE_SOCIALE norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamRAGIONE_SOCIALE considerati (Cass., Sez. 5^, 7 maggio 2008, n. 11106; Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2013, n. 2925; Cass., Sez. 5^, 4 marzo 2016, n. 4333; Cass., Sez. 6^-5, 21 giugno 2017, n. 15407; Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2019, n. 13145; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2020, n. 23877; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2021, n. 15301; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2022, n. 34690);
l’esenzione dal pagamento è prevista, pertanto, solo per gli immobili specificamRAGIONE_SOCIALE destinati ad alloggi sociali, cioè per gli immobili destinati alla locazione che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto interministeriale, al che consegue che sono esRAGIONE_SOCIALE dal pagamento non tutti gli alloggi I.A.C.P., ma soltanto quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto interministeriale; in particolare, è alloggio sociale l’unità immobiliare destinata ad uso RAGIONE_SOCIALE ed oggetto di locazione permanRAGIONE_SOCIALE che svolge la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di
soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato, essendo configurati, tali immobili come elemento essenziale del sistema di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sociale costituito dall’insi eme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento RAGIONE_SOCIALE esigenze primarie; allo scopo di ravvisare il requisito oggettivo dell’imposta, occorre, quindi, distinguere gli « alloggi sociali », così come sopra definiti normativamRAGIONE_SOCIALE, dagli altri alloggi, siccome nella nozione di abitazione principale, per la quale è possibile applicare l’esenzione dell’imposta, vanno ricompresi anche gli immobili che, pur essendo di proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE, sono in sede di locazione destinati e inquadrabili tra gli alloggi sociali, in quanto idonei e volti a soddisfare la medesima finalità RAGIONE_SOCIALE;
lo stesso RAGIONE_SOCIALE, nella risposta n. 15 RAGIONE_SOCIALE FAQ del 3 giugno 2014, citata dalla ricorrRAGIONE_SOCIALE, ha, peraltro, precisato che gli alloggi regolarmRAGIONE_SOCIALE assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE in questione rientrano in siffatta ipotesi di assimilazione e, quindi, di esenzione soltanto nel caso in cui anche tali alloggi siano riconducibili nella definizione di alloggio sociale di cui al decreto interministeriale, mentre in tutti gli altri casi, in cui non si può ricollegare nell’ambito dell’alloggio sociale l’immobile posseduto dagli RAGIONE_SOCIALE in questione, si applica la detrazione di € 200,00.
4.5 A ben vedere, l’equiparazione normativa all” abitazione principale ‘, con l’espressa inapplicabilità dell’IMU ( ex art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo modificato dall’art. 1, comma 707, RAGIONE_SOCIALE legge 27 dicembre 2013, n. 147), sancisce una sorta di presunzione iuris tantum , essendo fisiologicamRAGIONE_SOCIALE insite la residenza anagrafica
e la dimora abituale tra gli obblighi posti a carico dei beneficiari dell’assegnazione di alloggi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la cui inadempienza può comportarne la decadenza (vedasi, in proposito, l’art. 13, comma 1, lett. b, RAGIONE_SOCIALE legge reg. Lazio 6 agosto 1999, n. 12, che detta la ‘ Disciplina RAGIONE_SOCIALE funzioni amministrative regionali e locali in materia di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘, in base alla delega conferita alle Regioni con la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ); pertanto, se la condizione di ‘ abitazione principale ‘ non richiede una prova ulteriore rispetto alle caratteristiche tipizzate dal decreto interministeriale per beneficiare dell’esenzione, essendo normalmRAGIONE_SOCIALE presupposta nella qualificazione stessa degli alloggi sociali (come unità immobiliari adibite ad uso RAGIONE_SOCIALE in locazione permanRAGIONE_SOCIALE che svolgono la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato), nulla impedisce, comunque, all’RAGIONE_SOCIALE impositore di fornire la prova contraria dell’inadempimento , da parte dell’assegnatario, a gli obblighi di residenza e dimora al fine di negare l’esenzione .
4.6 Del resto, ciò è stato ulteriormRAGIONE_SOCIALE ed esplicitamRAGIONE_SOCIALE confermato , in sede di nuova disciplina dell’IMU, dal successivo art. 1, comma 741, lett. c, n. 3, RAGIONE_SOCIALE legge 27 dicembre 2019, n. 160, sancendo, con decorrenza dall’1 gennaio 2020, che « sono altresì considerate abitazioni principali: (…) 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE infrastrutture 22 aprile 2008, RAGIONE_SOCIALEto nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale ». Per cui, con tale disposizione, è stato definitivamRAGIONE_SOCIALE chiarito che l’esenzione
può essere vantata dall’RAGIONE_SOCIALE, quale soggetto passivo dell’IMU, a condizione che l’assegnatario adibisca effettivamRAGIONE_SOCIALE l’alloggio a propria abitazione principale, fissandovi la residenza anagrafica e la dimora abituale.
4.7 Ne consegue che la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata si è discostata da tale principio con l’affermazione pura e semplice che, « nel caso degli alloggi sociali assume, dunque, rilievo determinante per la predetta equiparazione, la corrispondenza dell’alloggio alle caratteristiche individuate con apposito Decreto Interministeriale del 22.4.2008 e il fatto che gli stessi siano adibiti ad abitazione principale », desumendone che « non risulta provato in atti che ciascuna unità immobiliare presentasse tale caratteristica, poiché non appare essere sufficiRAGIONE_SOCIALE che l’Istituto si sia limitato a barrare la RAGIONE_SOCIALElla corrispondRAGIONE_SOCIALE nell’apposita dichiarazione IMU TASI anno 2014 e poi che sussistano i due requisiti RAGIONE_SOCIALE permanenza dell’assegnazione così come indicati in sRAGIONE_SOCIALEnza laddove si legge che “nel caso di specie, gli alloggi oggetto di contestazione, rispondono ad entrambi i requisiti in quanto restano assegnati finché permangono le condizioni che ne hanno consRAGIONE_SOCIALEto l’assegnazione, senza limitazione temporale e non vi è dubbio sulla funzione individuata dalla norma e ben conosciuta dallo stesso Comune dispone l’assegnazione in locazione con proprio decreto, come si evince dal contratto tipo (allegato in atti)” ».
Con il terzo motivo, si denuncia omesso esame di fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che « gli immobili costituivano fabbricati di civile abitazione
destinati ad alloggi sociali nella definizione datane dal Decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE infrastrutture del 22 aprile 2008 (RAGIONE_SOCIALEto nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008), e che come tali, beneficiavano dell’esenzione IMU di cui all’art. 13, co mma 2° lett. b), del D.L. 201/2011, nel testo novellato dall’art. 1, comma 707, RAGIONE_SOCIALE legge 147/2013 ». Secondo la ricorrRAGIONE_SOCIALE, in violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata non avrebbe considerato talune circostanze non contestate dall’ RAGIONE_SOCIALE impositore, ed in particolare: a) « che per l’anno di imposta 2014 aveva presentato la dichiarazione IMU correttamRAGIONE_SOCIALE barrando per gli immobili in contestazione la RAGIONE_SOCIALElla ‘esenzione’ ed annotando relativamRAGIONE_SOCIALE ad ognuno di essi che l’immobile possedeva le caratteristiche ed i requisiti richiesti dalla lett. b) comma 2 d ell’art. 13 del D.L. 201/2011 »; b) « che gli immobili per i quali non era stata versata l’imposta erano ‘alloggi sociali’ secondo la definizione del Decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE Infrastrutture del 22.04.2008 RAGIONE_SOCIALEto nella G.U. n. 146 del 24.06.2008 in quanto adibiti ad uso RAGIONE_SOCIALE in locazione permanRAGIONE_SOCIALE ed avRAGIONE_SOCIALE la funzione di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, come peraltro conosciuto dallo stesso Comune di RAGIONE_SOCIALE che con suo decreto ne aveva disposto l’assegnazione in locazione »; c) « che il Comune di RAGIONE_SOCIALE aveva conoscenza di tali requisiti avendo con suo decreto disposto l’assegnazione in locazione dei medesimi immobili, come emergeva dal contratto tipo prodotto »; d) « che l’esistenza dell’esenzione in parola per gli immobili in contestazione era confermata: – sia dalla finalità dell’RAGIONE_SOCIALE indicata dall’articolo 2 del suo statuto, – sia dalla deliberazione RAGIONE_SOCIALE Regione Lazio n. 508 del 4 agosto 2016 che nel suo allegato A definiva alloggi sociali ai fini fiscali quelli di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE acquistati, realizzati e recuperati
con contributi o altre forme di agevolazioni pubbliche e destinati all’assistenza abitativa di cui all’art. 10, comma 1 RAGIONE_SOCIALE L.R. 6.08.1999, rinviando all’art. 1, comma 2 del predetto decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE infrastrutture del 22 aprile 2008, -sia dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che aveva espressamRAGIONE_SOCIALE ritenuto applicabile a partire dal 1° gennaio 2014 l’esenzione in parola agli immobili degli RAGIONE_SOCIALE avRAGIONE_SOCIALE le caratteristiche di cui al citato D.M. 20.04.2008 ».
Con il quarto motivo, si denuncia omesso esame di fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado, « in riferimento alla mancata ammissione RAGIONE_SOCIALE C.T.U. e RAGIONE_SOCIALE verifica ex art. 7, secondo comma, del D.Lgs. 546/1992 richiesta da entrambe le parti, (…) che gli immobili oggetto di accertamento costituivano fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE infrastrutture 22 aprile 2008 ».
5.1 I motivi -la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta -sono fondati.
5.2 Come è noto, l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALE controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo
comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrRAGIONE_SOCIALE deve indicare il ” fatto storico “, il cui esame sia stato omesso, il ” dato “, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistRAGIONE_SOCIALE, il ” come ” e il ” quando ” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua ” decisività “, fermo restando che l’omesso esame di elemRAGIONE_SOCIALE istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sRAGIONE_SOCIALEnza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2022, n. 17359; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. 5^, 29 dicembre 2023, n. 36426; Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n. 3404).
5.3 l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernRAGIONE_SOCIALE la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1^, 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37346; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. 1^, 29 febbraio 2024, n. 5426) né l’omessa disanima di questioni
o argomentazioni (Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2021, n. 10285; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37346; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. 1^, 29 febbraio 2024, n. 5426). 5.4 Inoltre, va ricordato che il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento RAGIONE_SOCIALE consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è censurabile per cassazione solo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all’omesso esame di specifici fatti oggetto di discussione tra le parti, la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata o dagli atti processuali e la cui decisività avrebbe consRAGIONE_SOCIALEto lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE consulenza tecnica d’ufficio (in termini: Cass., Sez. 1^, 23 marzo 2017, n. 7472; Cass., Sez. Lav., 25 agosto 2023, n. 25281), e dunque, se del caso, scontando le preclusioni derivanti dalla doppia conforme in fatto previste dappr ima dall’art. 348 -ter , quinto comma, cod. proc. civ. e, adesso, dall’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., per come introdotto dall’art. 3, comma 27, lett. a), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.
5.5. Va, tuttavia, rilevato che, pur essendo la decisione di ricorrere, o meno, a una consulenza tecnica d’ufficio espressione di potere discrezionale, il giudice è, tuttavia, tenuto a motivare adeguatamRAGIONE_SOCIALE il rigetto dell’istanza di ammissione proveniRAGIONE_SOCIALE da una RAGIONE_SOCIALE parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elemRAGIONE_SOCIALE rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione, senza potersi limitare a disattendere l’istanza sul presupposto RAGIONE_SOCIALE mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare. Pertanto, nelle controversie che, per il loro contenuto, richiedono si proceda ad un accertamento
tecnico, il mancato espletamento, specie a fronte di una domanda di parte, costituisce una grave carenza nell’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza (Cass., Sez. Lav., 16 dicembre 2022, n. 37027; Cass., Sez. 3^, 13 maggio 2024, n. 13038).
E tale grave carenza è ravvisabile nella sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, posto che l’accoglimento del gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE impositore è esclusivamRAGIONE_SOCIALE incentrato su una valutazione negativa circa la sufficienza RAGIONE_SOCIALE motivazione sorreggRAGIONE_SOCIALE la sRAGIONE_SOCIALEnza di prime cure con riguardo alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’esenzione, senza alcuna indicazione di criteri ai quali ancorare l’accertamento in concreto RAGIONE_SOCIALE caratteristiche degli immobili in questione.
Anzi, che il giudice di appello si sia contentato di una valutazione astratta emerge dalla statuizione contenuta nella sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, già richiamata, che le abitazioni assegnate da RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE « non risultano equiparate alle abitazioni principali, non sono alloggi sociali, ma si tratta di RAGIONE_SOCIALE popolare ».
5.6 Quanto alle circostanze che la contribuRAGIONE_SOCIALE assume ‘ non contestate ‘ dall’RAGIONE_SOCIALE impositore, valgano le seguRAGIONE_SOCIALE considerazioni.
Come è stato già precisato da questa Corte, la ‘ non contestazione ‘, assurta dopo la novellazione dell’art. 115 cod. proc. civ. (da parte dell’art. 45, comma 14, RAGIONE_SOCIALE legge 18 giugno 2009, n. 69), a principio generale del processo, e come tale suscettibile di essere applicato anche nel giudizio tributario, seppure al netto RAGIONE_SOCIALE specificità dettata dalla non disponibilità dei diritti controversi nel processo de quo , concerne esclusivamRAGIONE_SOCIALE il piano (probatorio) dell’acquisizione
del fatto non contestato, ove il giudice non sia in grado di escluderne l’esistenza in base alle risultanze ritualmRAGIONE_SOCIALE assunte nel processo; inoltre, va altresì considerato che il principio di non contestazione, applicabile anche al processo tributario, trova qui, comunque, un limite strutturale insito nel fatto che l’avviso di accertamento (o di rettifica) non è l’atto introduttivo del processo, quanto piuttosto l’oggetto (immediato), per lo meno nei casi in cui venga in questione la pretesa fiscale in esso riportata, sicché la cognizione del giudice è limitata dai profili che siano stati contestati col ricorso, e anche laddove, in base all’art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l’attenzione sia rivolta alle difese dell’amministrazione RAGIONE_SOCIALE resistRAGIONE_SOCIALE, e si intenda sottolineare che la parte resistRAGIONE_SOCIALE deve all’atto RAGIONE_SOCIALE costituzione in giudizio esporre « le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrRAGIONE_SOCIALE », indicando « le prove di cui intende valersi » e proponendo « altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio », non per questo può trascurarsi che l’amministrazione fonda la pretesa su un atto preesistRAGIONE_SOCIALE al processo, nel quale i fatti costitutivi sono stati già allegati in modo ovviamRAGIONE_SOCIALE difforme da quanto ritenuto dal contribuRAGIONE_SOCIALE; ne consegue che l’onere di completezza RAGIONE_SOCIALE linea di difesa, che in concreto si desume dal suddetto art. 23, per quanto interpretato in coerenza col principio di non contestazione oggi desumibile dall’art. 115 cod. proc. civ., non può essere considerato come base per affermare esistRAGIONE_SOCIALE, in capo all’amministrazione, un onere aggiuntivo di allegazione rispetto a quanto già dedotto nell’atto impositivo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2015, n. 2196; Cass., Sez. 5^, 18 maggio 2018, n. 12287; Cass., Sez. 5^, 23 luglio 2019, n. 19806; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2020, n. 22015; Cass., Sez.
5^, 22 giugno 2021, n. 17698; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2022, n. 36028; Cass., Sez. 5^, 27 dicembre 2022, n. 37844; Cass., Sez. 5^, 14 giugno 2023, n. 16984; Cass., Sez. 5^, 8 agosto 2024, n. 22526; Cass., Sez. 5^, 4 ottobre 2024, n. 26019).
Pertanto, la carRAGIONE_SOCIALE presa di posizione in giudizio dell ‘RAGIONE_SOCIALE impositore su circostanze riguardanti gli immobili dichiarati dalla contribuRAGIONE_SOCIALE non poteva equivalere ad una sorta di tacito riconoscimento RAGIONE_SOCIALE loro natura di ‘ alloggi sociali ‘ , dovendo altrimRAGIONE_SOCIALE escludersi la sussistenza stessa del presupposto impositivo secondo la motivazione contenuta (sia pure implicitamRAGIONE_SOCIALE, con riguardo al diniego dell’esenzione) nell’impugnato avviso di accertamento , la quale non esige, per l’appunto, l’obbligo di indicare anche l’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di una possibile esenzione prevista dalla legge ed applicabile in astratto, poiché è onere del contribuRAGIONE_SOCIALE dedurre e provare l’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell’imposta (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2018, n. 1694; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2022, nn. 36028 e 36032; Cass., Sez. 5^, 5 agosto 2024, n. 22031).
Laddove, come è stato ammesso anche dalla contribuRAGIONE_SOCIALE, « i principi di disponibilità RAGIONE_SOCIALE prova e di non contestazione (…) impongono di porre a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione i fatti non contestati dedotti (…) nell’impugnare l’atto impositivo, sempre che naturalmRAGIONE_SOCIALE tali fatti non siano già stati allegati, seppur in modo difforme, nell’atto impositivo stesso ».
Con il quinto motivo, si denuncia violazione degli artt. 24 Cost., 115 cod. proc. civ. e 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in riferimento al l’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamRAGIONE_SOCIALE ritenuto dal giudice di
secondo grado che la motivazione RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza di primo grado fosse carRAGIONE_SOCIALE « circa la prova di alloggio sociale di ciascuna unità immobiliare oggetto di causa ».
Con il sesto motivo, si denuncia nullità RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata per violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 24 e 111 Cost., in riferimento al l’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere incorso il giudice di secondo grado in omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio processuale.
6.1 I motivi sono unitariamRAGIONE_SOCIALE assorbiti dall’accoglimento del terzo motivo e del quarto motivo, rendendosene superfluo ed ultroneo lo scrutinio.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del terzo motivo, del quarto motivo e del settimo motivo, l’infondatezza del primo motivo e del secondo motivo, nonché l’assorbime nto del quinto motivo e del sesto motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio RAGIONE_SOCIALE causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ( ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, RAGIONE_SOCIALE legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Pertanto, nell’accertamento demandatogli circa la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per beneficiare dell’esenzione, il giudice del rinvio si atterrà al seguRAGIONE_SOCIALE principio di diritto: «In tema di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo modificato dall’art. 1, comma 707, RAGIONE_SOCIALE legge
27 dicembre 2013, n. 147, è subordinata, anche alla luce RAGIONE_SOCIALE disciplina successivamRAGIONE_SOCIALE introdotta dall ‘art. 1, comma 741, lett. c, n. 3, RAGIONE_SOCIALE legge 27 dicembre 2019, n. 160 (con decorrenza d all’1 gennaio 2020), all’adibizione dell’alloggio sociale ad abitazione principale dell’assegnatario, che, però, non richiede una prova ulteriore rispetto alle caratteristiche tipizzate per l’alloggio sociale dal d.interm. 22 aprile 2008, rientrando la residenza anagrafica e la dimora abituale tra gli obblighi normalmRAGIONE_SOCIALE posti a carico dell’assegnatario (a pena di decadenza dall’assegnazione) in base alla legislazione delegata alle Regioni in materia di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ferma restando la possibilità, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE impositore, di fornire la prova dell’inadempimento a tali obblighi da parte dell’assegnatario e, conseguRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE, di negare l’esenzione in siffatta evenienza».
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo, il quarto motivo ed il settimo motivo; rigetta il primo motivo ed il secondo motivo; dichiara l’assorbimento del quinto motivo e del sesto motivo; cassa la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio delll’11 ottobre