Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14515 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14515 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 19963-2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura allegata al ricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura in calce al
contro
ricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 79/2022 RAGIONE_SOCIALE COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, depositata il 17/1/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/5/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE, ex RAGIONE_SOCIALE, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 51/2021 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE in parziale accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IMU 2014 emesso dal Comune di Trani (avendo la Commissione tributaria regionale disposto l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato unicamente nella parte in cui non riconosceva a tutti gli immobili assoggettati all’ imposta la detrazione per l’abitazione principale di € 200,00, alla luce del disposto di cui al l’ art. 13 comma 1 d.l. 2011/2011);
il Comune resiste con controricorso; entrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria difensiva
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo di ricorso l’ente ricorrente denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione del comma n. 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 D.L. n. 201/2011, convertito dalla I. n. 214/2011, con le modifiche apportate dall’art.1, comma n. 707 L. n. 147/2013» e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente « negato agli alloggi in proprietà RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE..RAGIONE_SOCIALE, il diritto a fruire RAGIONE_SOCIALE‘esenzione dal pagamento RAGIONE_SOCIALE‘ I .M.U. RAGIONE_SOCIALE‘anno 2014, previsto, ex II comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011,
con le modifiche apportate dall’art.1, comma n. 707 L. n. 147/2013, per gli ‘alloggi sociali’ ex Decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEe Infrastrutture del 22 aprile 2008, n. 32438» senza valutare la « sussistenza, in capo agli stessi , RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche enucleate nel predetto decreto ministeriale» e ritenendo la «inapplicabilità, alle unità abitative degli I.a.c.p., RAGIONE_SOCIALE‘esenzione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 1, lett.) D.Lgs n. 504/1992, richiamato dall’art. 9 D.Lgsn. 23 del 2011 che, a sua volta, viene richiamato dal comma n, 1, art. 13 D.L. n. 201/2011 per via RAGIONE_SOCIALE‘assenza RAGIONE_SOCIALE duplice condizione RAGIONE_SOCIALE‘utilizzazione diretta degli immobili da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente possessore e de ll’esclusiva destinazione ad attività non produttive di reddito»;
1.2. con il secondo motivo l’ente ricorrente denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, avendo la Commissione tributaria regionale «omesso di verificare, la sussistenza, in capo agli alloggi in proprietà RAGIONE_SOCIALE‘ … RAGIONE_SOCIALE, dei requisiti degli alloggi sociali ex D.M. n. 32438/2008»;
1.3. le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, sono fondate;
1.4. come recentemente precisato da questa Corte (cfr. Cass. n. 6380 RAGIONE_SOCIALE‘8/3/2024), con riguardo alla circostanza che si tratti di alloggi sociali, in diritto va precisato che l’art. 2, comma 2, lett. b) del D.L. 31.8.2013 n. 102, conv. in legge 28.10.2013 n. 124, nel differenziare, per la prima volta, il trattamento RAGIONE_SOCIALEe unità immobiliari richiamate dall’art. 8, comma 4 Dlgs. 504/1992 (unità immobiliari appartenRAGIONE_SOCIALE alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, ed alloggi regolarmente assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE), prevedendo solo che le prime sarebbero divenute esRAGIONE_SOCIALE dall’IMU a decorrere dal 1° luglio 2013, in quanto equiparate all’abitazione principale, ha stabilito, al successivo comma 4, che gli alloggi regolarmente assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE o dagli RAGIONE_SOCIALE, comunque denominati, avRAGIONE_SOCIALE le stesse finalità degli RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.P., istituiti in attuazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sarebbero rimasti invece imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli
alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE del 22 aprile 2008, RAGIONE_SOCIALEto nella G.U. del 24 giugno 2008 n. 146, che erano stati, a loro volta, equiparati all’abitazione principale, ma soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014 (cfr. Cass. nn. 39799 del 14/12/2021 e 37342 del 29/11/2021);
1.5. in tale ultima ipotesi, l’esenzione dall’imposta risulta, quindi, prevista dall’art. 4 del D.L. 102/2013 (conv. in l. n. 124/2013) a decorrere dal 1° gennaio 2014 ed è applicabile nel caso di specie, avente ad oggetto l’annualità d’imposta 2014;
1.6. l’analisi RAGIONE_SOCIALEe disposizioni in materia di IMU rivela, dunque, che non è configurabile una coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnati dagli ex RAGIONE_SOCIALE e gli alloggi sociali, atteso che il legislatore, nell’ambito del medesimo contesto normativo, ha disciplinato autonomamente e differentemente le due fattispecie;
1.7. i l legislatore, infatti, all’art. 13, co mma 10, del D.L. n. 201/2011 cit. ha previsto espressamente un’agevolazione consistente in una detrazione di Euro 200 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE o dagli RAGIONE_SOCIALE, comunque denominati, risultando, dunque, evidente la volontà del legislatore di differenziare gli alloggi ex RAGIONE_SOCIALE da quelli «sociali», che, invece, sono esRAGIONE_SOCIALE dal prelievo per espressa disposizione di legge (art. 13, co. 2, lett. b, del D.L. n.201/2011 cit.);
1.8. non è pertanto invocabile un ‘assimilazione tra gli alloggi concessi in locazione e gli alloggi sociali, che è preclusa, inevitabilmente, dalla corretta applicazione del principio generale e inderogabile in materia fiscale che prevede che «in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva RAGIONE_SOCIALE norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati» (cfr. Cass. n. 20135/2019, Cass n. 15407/2017, 4333/2016, 2925/2013 e 5933/2013);
1.9. l’esenzione dal pagamento è prevista, invero, solo per gli immobili specificamente destinati ad alloggi sociali, cioè per gli immobili destinati
alla locazione che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, al che consegue che sono esRAGIONE_SOCIALE dal pagamento non tutti gli alloggi RAGIONE_SOCIALE ma solo quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008;
1.10. in particolare, è alloggio sociale l’unità immobiliare destinata ad uso RAGIONE_SOCIALE ed oggetto di locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato, essendo configurati, tali immobili come elemento essenziale del sistema di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sociale costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfac imento RAGIONE_SOCIALEe esigenze primarie;
1.11. allo scopo di ravvisare il requisito oggettivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta, occorre , quindi, distinguere gli «alloggi sociali», così come sopra definiti normativamente, dagli altri alloggi, siccome nella nozione di abitazione principale, per la quale è possibile applicare l’esenzione RAGIONE_SOCIALE‘imposta, vanno ricompresi anche gli immobili che, pur essendo di proprietà RAGIONE_SOCIALE‘ente, sono in sede di locazione destinati e inquadrabili tra gli alloggi sociali, in quanto idonei e volti a soddisfare la medesima finalità RAGIONE_SOCIALE;
1.12. lo stesso RAGIONE_SOCIALE, nella risposta n. 15 RAGIONE_SOCIALEe FAQ del 3 giugno 2014, citata dall’ente ricorrente, ha peraltro precisato che gli alloggi regolarmente assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE in questione rientrano in siffatta ipotesi di assimilazione e quindi di esenzione solo nel caso in cui anche tali alloggi siano riconducibili nella definizione di alloggio sociale di cui al decreto ministeriale appena citato mentre in tutti gli altri casi, in cui non si può ricollegare nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘alloggio sociale l’immobile posseduto dagli RAGIONE_SOCIALE in questione, si applica la detrazione di Euro 200;
1.13. non è dunque conforme ai principi di diritto dianzi illustrati la sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘esenzione in oggetto, sul rilievo che la «disposizione di natura speciale (comma 10 del citato art. 13) rispetto a quella generale di cui al comma 2 … prevede una imposizione specifica per gli immobili RAGIONE_SOCIALE, a
prescindere dal fatto che questi possano o meno qualificarsi come alloggi sociali», e che «se il legislatore avesse voluto estendere l’esenzione totale in esame agli immobili degli I.A.C.P. lo avrebbe espressamente specificato, così come previsto per l’agevolazione (parziale) di cui al comma 10 più volte citato», essendo stato altresì omesso di verificare la sussistenza dei requisiti di «alloggio sociale» con riferimento ai fabbricati, di proprietà RAGIONE_SOCIALE‘ente ricorrente;
2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione, perché applichi i principi di diritto dianzi illustrati ed accerti se, in relazione agli immobili litigiosi, ricorra il requisito di destinazione «ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE 22 aprile 2008, RAGIONE_SOCIALEto nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 », secondo quanto richiesto dall’art. 13, comma 2, lett. b), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall’art. 1, comma 707, RAGIONE_SOCIALE legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed a cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da